Articolo 3 della Legge 6 febbraio 1942, n. 95
Articolo 2Articolo 4
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20 marzo 1942
Art. 3.

Le istanze per la registrazione di un atto, previste all'art.104 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.
E' altresi' dovuta la tassa di concessione governativa di lire 20 per ogni registrazione.

La ricevuta del pagamento della suddetta tassa di concessione governativa deve essere unita all'istanza.


Entrata in vigore il 20 marzo 1942