Articolo 1194 del Codice della navigazione
Articolo 1174Articolo 1176
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21 aprile 1942
Art. 1194.
(Mancata rinnovazione di documenti di bordo).

L'armatore della nave o l'esercente dell'aeromobile, che non rinnova tempestivamente i documenti di bordo, e' punito con l'ammenda fino a lire cinquemila.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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