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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/03/2025, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Carla Hubler - Presidente rel. -
Dott. Immacolata Cozzolino - Giudice -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16897 del Ruolo Generale dell'Anno 2024, avente per oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. CAROLINA Parte_1
BORRELLI presso cui elettivamente domicilia
E
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. NATHALIE CP_1
MENSITIERI presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso:
ritenuto che
il regime di affido, la disciplina del diritto di visita e l'entità del contributo al mantenimento richiesti con atto di ricorso appaiono conformi agli interessi del minore chiede che il Tribunale disciplini i rapporti padre figlio come richiesto in ricorso.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 01/10/2024 e , premesso che Parte_1 CP_1
dalla relazione affettiva era nata il [...], rappresentavano la volontà di regolamentare Per_1 congiuntamente l'esercizio della responsabilità genitoriale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc.
1 Con decreto di fissazione udienza il Giudice relatore, tra l'altro, onerava le parti al deposito del ricorso sottoscritto, della certificazione della minore con indicazione dei genitori e rivedere la calendarizzazione dei giorni di visita infrasettimanale.
Per l'udienza cartolare fissata veniva depositata la predetta documentazione e pervenivano note di trattazione scritta nell'interesse di entrambe le parti con allegata dichiarazione sottoscritta dalle stesse, nella quale i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, si riportavano alle condizioni di cui al ricorso modificandole parzialmente quanto al calendario di visita del genitore non collocatario. Raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni di cui al ricorso, come integrate in sede di note per l'udienza cartolare:
“- La GL minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affido condiviso, con residenza privilegiata presso l'abitazione materna.
Per_ Per l'effetto di quanto sopra, tutte le decisioni più importanti nell'interesse della GL , relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Ognuno dei genitori eserciterà la potestà genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alla GL e che gli stessi avranno diritto ad esercitare la potestà separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
.
- La minore avrà la sua residenza privilegiata presso l'abitazione materna sita in Napoli alla Via
Manzoni n. 191 mentre il sig. avrà la sua residenza in Napoli alla via Duca Ferrante CP_1
della Marra n. 3
I ricorrenti si impegnano a comunicare eventuali cambi di residenza.
- Il sig. potrà, previa comunicazione e accordo con la sig.ra tenere con sé la CP_1 Pt_1
Per_ GL , compatibilmente con gli impegni scolastici del minore e degli impegni lavorativi del padre, ogni volta che lo vorrà.
2 In caso di insperati e non auspicabili dissidi, il sig. potrà comunque esercitare il suo CP_1
diritto di visita con le seguenti modalità:
Il padre avrà il diritto-dovere di incontrare e tenere con sé la minore, compatibilmente con quelle che sono e saranno le esigenze scolastiche e relazionali della minore e le esigenze di lavoro del sig. , un pomeriggio a settimana, da concordarsi con la sig.ra in base ai turni di CP_1 Pt_1
lavoro del sig. , e che sarà definito e comunicato tempestivamente alla sig.ra CP_1 Pt_1
Per_ all'inizio del mese: in tale giorno il sig. preleverà la minore al termine dell'orario CP_1
scolastico riaccompagnandola a casa dopo cena alle ore 20,30 o in caso di non frequentazione della scuola dalle 10,30 prelevandola dalla casa per ivi riaccompagnarla alle ore 20,30, dopo
Per_ cena;
nonché a weekend alterni il padre terrà con sé la GL dal venerdì al termine dell'orario scolastico o in caso di non frequentazione della scuola dalle 10,30, fino alla domenica sino alle ore 20,30 con pernottamento quindi di due notti.
I genitori potranno tenere con sé la GL durante le festività secondo la regola dell'alternanza. In particolare, a partire da quest'anno la minore resterà con il padre il giorno di Natale, il giorno di
Capodanno e Pasqua, mentre con la madre la vigilia di Natale e la Vigilia di Capodanno e Per_ Pasquetta, e così ad anni alterni;
il giorno del compleanno della minore sarà trascorso, compatibilmente con gli impegni di lavoro non differibili dei genitori e con gli impegni scolastici della minore, alla presenza di entrambi i genitori. Il giorno della festa della mamma e del compleanno della madre sarà trascorso dalla minore sempre con la madre ed il giorno della festa del papà e del compleanno del padre sarà trascorso dalla minore sempre con il padre, il tutto sempre compatibilmente con gli impegni di lavoro non differibili dei genitori e con gli impegni scolastici del minore.
In merito alle vacanze estive la sig.ra trascorrerà con la minore due settimane Pt_1
consecutive nel mese di luglio o agosto, con comunicazione all'altro coniuge entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo email in base alle esigenze lavorative della stessa e scolastiche della minore mentre il sig. , in considerazione degli impegni lavorativi e del fatto che gode di 15 giorni CP_1
Per_ di ferie all'anno, trascorrerà con la GL o due settimane consecutive nel mese di luglio o di agosto o una sola settimana consecutiva nei predetti mesi e un'altra settimana nel periodo invernale., con comunicazione all'altro coniuge entro il 30 aprile di ogni anno a mezzo email in base alle esigenze lavorative e scolastiche della minore.
I genitori provvederanno altresì a comunicare la località in cui condurranno la minore per tale periodo.
3 - Ciascuno dei genitori provvederà al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito. A titolo di contributo per il mantenimento della GL minore, il sig. CP_1
provvederà a versare mensilmente alla sig.ra entro e non oltre il giorno 5 del Parte_1 mese l'assegno mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), a mezzo di bonifico bancario sul c.c. della sig.ra avente n. IBAN [...] - il tutto oltre adeguamento Pt_1
Istat con decorrenza annuale dalla data della sottoscrizione del presente accordo, e ciò sino al raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica.
- Ciascun coniuge provvederà al pagamento delle proprie utenze domestiche.
- Tutte le spese straordinarie scolastiche, sportive e mediche non coperte dal servizio sanitario
Per_ nazionale che si dovessero rendere necessarie per la minore , saranno ripartite al 50% tra i genitori.
In particolare, i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa) della scuola pubblica. Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
In detti casi, salva l'urgenza, le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate, autorizzate e provate mediante esibizione di ricevute. In mancanza di accordo, le spese straordinarie saranno sopportate per intero dal genitore che le avrà consentite il tutto secondo quanto stabilito dal protocollo di intesa n. 2018/003180, di cui ricevono copia, stipulato tra i magistrati del Tribunale di Napoli e Avvocati del C.O.A. di Napoli.
- Le spese legali sono compensate tra le parti”
Nella dichiarazione sottoscritta allegata alle note per l'udienza cartolare le parti hanno modificato ed integrato le pattuizioni nei termini che seguono:
4 In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto delle parti come indicate in epigrafe, così provvede:
a) omologa le condizioni necessarie di cui in motivazione;
b) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 11/02/2025
Il Presidente estensore
Dott. Carla Hubler
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