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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 03/10/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
R.g. Lav. n. 491/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2024 R.G.L. promossa da:
AVV. (C.F. ) AVV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , AVV. (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), AVV. (C.F. C.F._3 Controparte_1
) tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati FRUS C.F._4
RG, LL GI e HI AN ed elettivamente domiciliati come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (c.f. Controparte_2
), in persona del suo Presidente Avv. rappresentata e P.IVA_1 Parte_4 difesa dagli Avvocati BELLA MARCELLO e SASSOLI DELLA ROSA ROBERTA ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
- come in atti.
Per la resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti in epigrafe indicati esercitano la professione di avvocati e sono iscritti alla Cassa Forense rispettivamente dal 1.01.1977 l'avv. dal Pt_1
2.01.1981 l'avv. dal 1.01.1980 l'avv. e dal 1.01.1980 l'avv. Pt_2 Parte_3
. Tutti i predetti avvocati hanno conseguito la pensione di vecchiaia e - CP_1
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ritenendo che la abbia errato nel calcolare la misura della loro CP_2 pensione - hanno formulato all'ente previdenziale domanda di ricalcolo, tuttavia rigettata. In particolare, secondo i ricorrenti la avrebbe applicato CP_2 erroneamente le regole stabilite dalla Legge n. 576/1980 per l'aggiornamento annuo, tramite rivalutazione, dei dati utili per la determinazione della pensione di vecchiaia e specificamente:
a) la avrebbe fatto decorrere l'adeguamento annuale degli elementi CP_2 costitutivi della pensione di vecchiaia, con la loro rivalutazione, dal 1.01.1983, anziché dal 1981;
b) ed avrebbe applicato il coefficiente di svalutazione del 18,7% (pari alla svalutazione della moneta verificatasi tra il 1980 e il 1981), anziché il coefficiente del 21,1 % (pari alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980).
Questi due errori avrebbero determinato a cascata crescenti difformità, dal momento che la avrebbe sempre “sfasato” di un biennio l'utilizzo CP_2 dell'indice Istat annuale per la rivalutazione del reddito pensionabile con significativo pregiudizio per i ricorrenti.
Secondo gli avvocati ricorrenti la avrebbe dovuto adeguare, rivalutandoli, CP_2 gli elementi utili al calcolo della pensione di vecchiaia nei primi mesi del 1981, quando l'ISTAT aveva comunicato il coefficiente di svalutazione del 1980 (riferito alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980).
Gli attori hanno quindi chiesto al giudice di: - accertare il loro diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1981 con applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980) e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione;
- condannare la
[...]
a riliquidare la pensione di vecchiaia dell'avv. a partire dal CP_2 Pt_1
1.07.2012 nella misura di € 3.797,17 mensili;
dell'avv. a partire dal Pt_2
1.02.2020 nella misura di € 3.767,79 mensili;
dell'avv. a partire dal Parte_3
1.02.2019 nella misura di € 3.077,48 mensili e dell'avv. , a partire dal CP_1
1.02.2019 nella misura di € 5.338,95 mensili;
- condannare la a CP_2 versare gli arretrati dovuti all'avv. dal 1.07.2012 al 31.12.2023 pari ad € Pt_1
57.565,71, all'avv. dal 1.02.2020 al 31.12.2023 pari ad € 5.517,30, Pt_2 all'avv. dal 1.02.2019 al 31.12.2023 pari ad € 10.855,57, all'avv. Parte_3
, dal 1.02.2019 al 31.12.2023 pari ad € 63.181,48, oltre agli ulteriori CP_1
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arretrati dovuti fino al momento dell'emananda sentenza oltre interessi.
Ha resistito in giudizio la difendendo la legittimità del proprio CP_2 operato. In particolare, secondo la parte convenuta la decorrenza della rivalutazione degli elementi utili per il calcolo della pensione andrebbe fissata al
1.01.1983 e sarebbe corretta la percentuale di variazione ISTAT degli anni
1980/81 pari al 18,7% applicata dalla in quanto: - b. ciò è previsto dal CP_2
D.M. 30.09.1982 dei Ministeri Controparte_3
, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 1 e
[...]
4 dell'art. 16 della Legge n. 576/1980 e del comma 4 dell'art. 27 della Legge n.
576 cit.; b. occorrerebbe considerare che l'art. 26 della Legge n. 576/1980 prevede che le pensioni restino fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della legge fino al 31.12.1979; a. vigerebbe un principio di automatismo in forza del quale andrebbe individuata un'unica decorrenza per le diverse variazioni previste dalla L. n. 576/1980, atteso che non sarebbe ragionevole né legittimo uno “scollamento” tra la decorrenza e l'importo della rivalutazione delle pensioni e la decorrenza e l'importo della rivalutazione dei redditi.
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti, la ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli CP_2 avvocati al versamento dei maggiori contributi non prescritti calcolati sulla maggiorazione degli elementi costitutivi della pensione e – per gli anni prescritti
– l'annullamento degli stessi ai fini pensionistici con condanna dei ricorrenti alla restituzione dei ratei indebiti percepiti con sanzioni ed interessi.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere sono pacifiche, atteso che è incontroverso che la ha rivalutato per la prima volta i redditi da CP_2 considerare nel calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia di cui all'art. 15 comma 2 Legge n. 576/1980 a decorrere dal 1° gennaio, applicando il coefficiente di rivalutazione del 18,7% rilevato dall'ISTAT nel corso del 1982, corrispondente alla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1981.
Al fine di dirimere la presente controversia occorre accertare quale sia la corretta misura del coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la quantificazione della pensione di vecchiaia degli avvocati ricorrenti e la
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decorrenza di tale rivalutazione.
Ciò posto, la normativa che regola la materia è la seguente:
- l'art. 2 della Legge n. 576/1980 stabilisce che: “(…) La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a);
i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo
15 della presente legge. (…)”;
- l'art. 15 della Legge n. 576 cit. prevede che: “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 CP_2 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. (…)”
- il successivo art. 16 recita: “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono CP_2 aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero CP_2 di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui
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all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.”
- l'art. 27 della medesima legge n. 576 stabilisce che: “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli anni in cui l'istat non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 16, si fa riferimento agli indici istat di valore più vicino allo stesso.
Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.”
Ciò precisato, come noto, le questioni oggetto del contendere sono state oggetto di plurime pronunce di merito e di legittimità, sulla base delle quali si è graniticamente accertato che – come sostenuto dai ricorrenti - la CP_2 nel rivalutare i redditi prodotti dai professionisti iscritti, ai fini del calcolo della misura della pensione, ha errato nell'individuare la misura del coefficiente applicabile e la sua decorrenza. Ciò in quanto, in forza dell'art. 27 ultimo comma della Legge n. 576/1980 per la suddetta rivalutazione la CP_2 avrebbe dovuto far riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge stessa e quindi all'indice medio annuo del 1980, contenente i dati della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 e non a quello effettivamente applicato dalla e relativo alla svalutazione CP_2 intervenuta tra il 1980 e il 1981 (cfr. fra le molte, Cass. n. 27609/2024, Cass.,
16585/23, Corte d'Appello Torino n. 8/25).
Secondo quanto ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 23487/2025: “Conferma della presente lettura degli artt. 15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal Consiglio di amministrazione della CP_2 entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro
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mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella doveva essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio ISTAT registrato nel
1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo
l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
19. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del
Consiglio di amministrazione della ex art. 16, co.1, il quale fa decorrere la CP_2 rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della
invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata CP_2 nell'anno precedente e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co.4 L. n.576.”
Il richiamo al penultimo comma dell'art. 26 della Legge n. 576/1980 da parte della non è conferente, atteso che detta disposizione si riferisce CP_2 chiaramente alle pensioni e non anche al reddito utile alla quantificazione delle stesse prima della concessione.
Ne discende dunque che le domande formulate dai ricorrenti sono fondate nell'an.
In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che i conteggi elaborati dai ricorrenti non sono stati specificamente contestati da parte convenuta e pertanto possono senz'altro esser recepiti nella presente sentenza.
3. Occorre dunque passare alla disamina delle domande riconvenzionali formulate della In particolare, la parte convenuta ha affermato CP_2 che – in caso di accoglimento della tesi attorea –i ricorrenti dovrebbero versare i maggiori contributi dovuti sulla differenza fra l'importo del tetto reddituale aumentato giudizialmente e quello indicato dalla per gli anni non CP_2 prescritti con redditi superiori al “tetto”; per gli anni prescritti, dovrebbero invece essere annullate le relative annualità pensionistiche, con revoca del trattamento previdenziale, ovvero con ricalcolo della pensione sulla base dei contributi versati. Ciò in quanto, l'accoglimento della domanda di parte
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ricorrente avrebbe dei riflessi non solo sull'ammontare della pensione, ma anche sui contributi dovuti dagli iscritti nel corso del tempo.
Ebbene, ritiene la scrivente che le domande riconvenzionali non siano fondate.
A tale riguardo, giova richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, quanto condivisibilmente affermato dalla locale Corte d'Appello (cfr. Corte
d'Appello Torino n. 8/2025): “Il collegio, in consapevole contrasto con quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 27609/24 che ha sostenuto - in modo peraltro poco argomentato- che la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal
1980 opera non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo con conseguente correlativo aumento del contributo dovuto, intende ribadire che nessuna contribuzione ulteriore può essere retroattivamente pretesa dagli iscritti alla . CP_2
Questa corte ha già respinto la domanda riconvenzionale in oggetto con la citata sentenza 127/23 nella quale condividendo quanto osservato da App. Firenze n.
562/2021, ha rilevato che la rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980 “non comporta alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che, avendo l'avv. … corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva. Una CP_2 tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse CP_2 operato, variandoli in aumento, sui limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato”.
Stante il diverso orientamento espresso dalla Suprema corte è necessario qui approfondire e ribadire le ragioni del rigetto della domanda.
Va innanzitutto rilevato che il sistema della previdenza forense è di tipo reddituale, ancorando la misura della pensione di vecchiaia non immediatamente ai contributi versati, ma ai redditi prodotti dai professionisti iscritti o meglio alla media dei redditi in un determinato arco temporale. I redditi da utilizzare, come prescrive l'art.2, comma 2, sono rivalutati a norma del successivo art.15, il quale, al primo comma, dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo
l'andamento degli indici Istat di cui al successivo art.16.Quest'ultima norma
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disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni e prevede che gli importi delle pensioni erogate dalla siano aumentate in proporzione alle variazioni CP_2 dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall'Istat, con delibera della cda della comunicazione al Ministero della Giustizia e al Ministero del lavoro per la relativa approvazione, aggiungendo che gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
L'ipotizzato automatismo tra contributi versati e quantificazione del rateo di pensione è quindi escluso in radice dal sistema previdenziale forense che mette in relazione le pensioni ed i redditi e non le pensioni ed i contributi.
(…) Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto per come dichiarato dall'iscritto nell'anno di riferimento: pacificamente gli appellati hanno versato i contributi che la ha annualmente determinato sulla base dei redditi CP_2 dichiarati nell'anno di riferimento ed il credito per maggior importo della pensione qui rivendicato dipende solo dal fatto che la pensione è stata calcolata in modo errato, per effetto della errata decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili.
In terzo luogo, l'art. 16 comma 2, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, include negli elementi da rivalutare il contributo minimo e non il contributo soggettivo obbligatorio ininfluente ai fini della quantificazione della pensione.
Da ultimo rileva il collegio che il reddito professionale sulla base del quale viene liquidata la pensione rimane immutato poiché ciò che muta è solo il coefficiente di rivalutazione del tetto.
Parimenti infondata è la seconda domanda riconvenzionale della qui CP_2 riproposta come terzo motivo di appello, volta ad ottenere la revoca del trattamento pensionistico in relazione agli anni fino al decennio precedente l'invio della prima istanza di riliquidazione in relazione ai quali il debito contributivo è prescritto.
Osserva innanzitutto il collegio che le conseguenze dell'erronea interpretazione delle norme relative alla decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili operata dalla non possono ricadere sugli appellati che hanno CP_2 correttamente dichiarato i redditi percepiti e su di essi adempiuto all'obbligo di
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versamento contributivo;
l'inefficacia dei contributi può derivare solo da una accertato inadempimento dell'iscritto alla cassa e nella specie difetta il presupposto sostanziale non essendo gli appellati incorsi in alcun inadempimento. In secondo luogo, il collegio condivide quanto sul punto argomentato da questa corte nella sentenza 216/24 di seguito trascritta: “Il
Supremo Collegio ha più volte ribadito il principio per il quale il concetto di
“effettiva contribuzione” deve essere inteso nel senso, non già della totalità della contribuzione dovuta, ma soltanto di quella, in concreto e di fatto, versata da ciascun iscritto (Cfr. Cass. 7621/2015; Id. 15463/2018) Date tali premesse, non vi può essere violazione alcuna delle disposizioni invocate dall'appellante.
Siccome il sistema previdenziale forense è reddituale, i redditi pensionabili entro il tetto sono parametrati in base alla retribuzione in concreto versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione – principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, nella quale l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione.
Come ricordato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 18.9.2019, n. 30421) “l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L.
n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del
c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto
e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della dal momento che allo scopo, CP_2 come si è detto, rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. Tale
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soluzione, cui occorre dare continuità, è stata poi ribadita da Cass. n. 26962 del
2.12.2013 e da Cass. n. 7261 del 15.4.2015”.
Dunque, secondo le condivisibili argomentazioni della Corte d'Appello di Torino le domande riconvenzionali formulate dalla sono infondate in CP_2 quanto: - non sussiste alcun inadempimento da parte degli iscritti, atteso che costoro hanno regolarmente dichiarato il reddito prodotto e versato i contributi nell'entità quantificata dalla - l'entità della contribuzione dovuta CP_2 si fonda, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto per come dichiarato dall'iscritto nell'anno di riferimento;
- nel sistema previdenziale forense, non vi è automatismo tra contribuzione versata e quantificazione del rateo di pensione, posto che la misura della pensione dipende dal reddito prodotto e dichiarato e non dai contributi versati;
- l'inefficacia dei contributi a fini pensionistici può derivare solo da un accertato inadempimento dell'iscritto, nella specie insussistente;
- nessuna norma prevede l'azzeramento dell'annualità in caso di parziale contribuzione.
E' vero che con la recente pronuncia n. 23487/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 27609/2024 e cioè che la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 opera non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo, con conseguente correlativo aumento del contributo dovuto ed ha affermato che: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 L. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione "effettivamente versata", sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto".
Ma, pur riconoscendo l'autorevolezza della decisione riportata, a sommesso avviso della scrivente, il principio in essa affermato non appare condivisibile.
Come sopra rilevato, nel caso di specie non si ritiene configurabile un inadempimento da parte degli avvocati ricorrenti, i quali hanno regolarmente provveduto a dichiarare i redditi netti prodotti e a versare integralmente e tempestivamente la contribuzione dovuta nella misura quantificata dalla
[...]
Per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa Forense, gli odierni ricorrenti CP_2
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hanno provveduto a dichiarare i redditi effettivamente prodotti con l'apposito modello predisposto dalla e a versare la dovuta contribuzione, così come CP_2 calcolata dall'ente previdenziale. Il fatto che quest'ultimo abbia errato nel calcolare la corretta entità della contribuzione dovuta dagli iscritti è imputabile al solo ente previdenziale e non può comportare come effetto quello di considerare l'iscritto inadempiente ad un obbligo in realtà pienamente assolto.
Anche a voler ammettere che vi sia stato inadempimento, questo non sarebbe comunque imputabile al debitore, posto che nel caso di specie – si ribadisce – il versamento di una contribuzione inferiore a quella dovuta è dipeso unicamente dall'applicazione da parte della di un coefficiente di rivalutazione errato, CP_2 circostanza totalmente estranea alla sfera di azione del debitore. Del resto, non si vede quale condotta alternativa avrebbero potuto tenere gli odierni ricorrenti, posto evidentemente che costoro non potevano provvedere in autonomia ad una diversa quantificazione del contributo dovuto, né versare importi maggiori di quelli richiesti dalla CP_2
Inoltre, il reddito prodotto e dichiarato dagli iscritti deve anche ritenersi coperto da “contribuzione effettivamente versata” ai sensi dell'art. 2 Legge n. 576/1980 atteso che – lo si ripete – gli avvocati ricorrenti hanno regolarmente dichiarato il reddito da loro effettivamente prodotto e su questo hanno versato integralmente la relativa contribuzione e che il reddito rivalutato non è un reddito diverso da quello dichiarato.
In definitiva, dunque, sulla base di tutto quanto sopra esposto le domande riconvenzionali formulate dalla appaiono infondate e non possono trovare CP_2 accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 come da nota spese in quanto rispettosa dei criteri di legge.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
• accerta e dichiara che i redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia dei ricorrenti devono essere rivalutati a partire dal 1981 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatasi nel periodo 1979/1980 e per gli anni successivi in base alla svalutazione
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verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione e pertanto sulla base del coefficiente del 18,70% per il 1982, del 16,3% per il 1983, del
15% per il 1984 e così per gli anni successivi sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
• condanna la a Controparte_2 riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia:
- dell'avv. a partire dal 1.07.2012, nella misura di € 3.797,17 mensili;
Pt_1
- dell'avv. a partire dal 1.02.2020, nella misura di € 3.767,79 mensili;
Pt_2
- dell'avv. a partire dal 1.02.2019, nella misura di € 3.077,48 Parte_3 mensili,
- dell'avv. , a partire dal 1.02.2019, nella misura di € 5.338,95 mensili;
CP_1
• condanna altresì la Controparte_2
a pagare ai ricorrenti la differenza tra la pensione dovuta e quella
[...] corrisposta oltre agli interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo e, precisamente, a corrispondere:
- all'avv. l'importo capitale di € 57.565,71 per il periodo dal 1.07.2012 al Pt_1
31.12.2023;
- all'avv. l'importo capitale di € 5.517,30 per il periodo dal 1.02.2020 al Pt_2
31.12.2023;
- all'avv. l'importo capitale di € 10.855,57per il periodo dal Parte_3
1.02.2019 al 31.12.2023;
- all'avv. , l'importo capitale di € 63.181,48 per il periodo dal 1.02.2019 CP_1 al 31 12.2023;
• condanna la Controparte_2
a corrispondere ai ricorrenti gli ulteriori arretrati dovuti dal
[...]
31.12.2023 fino alla presente sentenza;
• rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla
[...]
; Controparte_2
• condanna la Controparte_2
a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 30.443,00
[...] oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u.
• fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica RO
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
SEZIONE CIVILE – AREA LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Federica RO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 491/2024 R.G.L. promossa da:
AVV. (C.F. ) AVV. Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , AVV. (C.F.
[...] C.F._2 Parte_3
), AVV. (C.F. C.F._3 Controparte_1
) tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati FRUS C.F._4
RG, LL GI e HI AN ed elettivamente domiciliati come da delega in calce al ricorso introduttivo;
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
, (c.f. Controparte_2
), in persona del suo Presidente Avv. rappresentata e P.IVA_1 Parte_4 difesa dagli Avvocati BELLA MARCELLO e SASSOLI DELLA ROSA ROBERTA ed elettivamente domiciliata come da delega in calce alla memoria difensiva;
- PARTE CONVENUTA –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti:
- come in atti.
Per la resistente:
- come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I ricorrenti in epigrafe indicati esercitano la professione di avvocati e sono iscritti alla Cassa Forense rispettivamente dal 1.01.1977 l'avv. dal Pt_1
2.01.1981 l'avv. dal 1.01.1980 l'avv. e dal 1.01.1980 l'avv. Pt_2 Parte_3
. Tutti i predetti avvocati hanno conseguito la pensione di vecchiaia e - CP_1
1 R.g. Lav. n. 491/2024
ritenendo che la abbia errato nel calcolare la misura della loro CP_2 pensione - hanno formulato all'ente previdenziale domanda di ricalcolo, tuttavia rigettata. In particolare, secondo i ricorrenti la avrebbe applicato CP_2 erroneamente le regole stabilite dalla Legge n. 576/1980 per l'aggiornamento annuo, tramite rivalutazione, dei dati utili per la determinazione della pensione di vecchiaia e specificamente:
a) la avrebbe fatto decorrere l'adeguamento annuale degli elementi CP_2 costitutivi della pensione di vecchiaia, con la loro rivalutazione, dal 1.01.1983, anziché dal 1981;
b) ed avrebbe applicato il coefficiente di svalutazione del 18,7% (pari alla svalutazione della moneta verificatasi tra il 1980 e il 1981), anziché il coefficiente del 21,1 % (pari alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980).
Questi due errori avrebbero determinato a cascata crescenti difformità, dal momento che la avrebbe sempre “sfasato” di un biennio l'utilizzo CP_2 dell'indice Istat annuale per la rivalutazione del reddito pensionabile con significativo pregiudizio per i ricorrenti.
Secondo gli avvocati ricorrenti la avrebbe dovuto adeguare, rivalutandoli, CP_2 gli elementi utili al calcolo della pensione di vecchiaia nei primi mesi del 1981, quando l'ISTAT aveva comunicato il coefficiente di svalutazione del 1980 (riferito alla svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980).
Gli attori hanno quindi chiesto al giudice di: - accertare il loro diritto alla rivalutazione dei redditi pensionabili a partire dal 1981 con applicazione del coefficiente di rivalutazione del 21,1% (corrispondente alla svalutazione verificatasi tra il 1979 e il 1980) e con l'applicazione dei coefficienti annuali di rivalutazione ISTAT per gli anni successivi, in base alla svalutazione verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione;
- condannare la
[...]
a riliquidare la pensione di vecchiaia dell'avv. a partire dal CP_2 Pt_1
1.07.2012 nella misura di € 3.797,17 mensili;
dell'avv. a partire dal Pt_2
1.02.2020 nella misura di € 3.767,79 mensili;
dell'avv. a partire dal Parte_3
1.02.2019 nella misura di € 3.077,48 mensili e dell'avv. , a partire dal CP_1
1.02.2019 nella misura di € 5.338,95 mensili;
- condannare la a CP_2 versare gli arretrati dovuti all'avv. dal 1.07.2012 al 31.12.2023 pari ad € Pt_1
57.565,71, all'avv. dal 1.02.2020 al 31.12.2023 pari ad € 5.517,30, Pt_2 all'avv. dal 1.02.2019 al 31.12.2023 pari ad € 10.855,57, all'avv. Parte_3
, dal 1.02.2019 al 31.12.2023 pari ad € 63.181,48, oltre agli ulteriori CP_1
2 R.g. Lav. n. 491/2024
arretrati dovuti fino al momento dell'emananda sentenza oltre interessi.
Ha resistito in giudizio la difendendo la legittimità del proprio CP_2 operato. In particolare, secondo la parte convenuta la decorrenza della rivalutazione degli elementi utili per il calcolo della pensione andrebbe fissata al
1.01.1983 e sarebbe corretta la percentuale di variazione ISTAT degli anni
1980/81 pari al 18,7% applicata dalla in quanto: - b. ciò è previsto dal CP_2
D.M. 30.09.1982 dei Ministeri Controparte_3
, in conformità a quanto stabilito dal combinato disposto dei commi 1 e
[...]
4 dell'art. 16 della Legge n. 576/1980 e del comma 4 dell'art. 27 della Legge n.
576 cit.; b. occorrerebbe considerare che l'art. 26 della Legge n. 576/1980 prevede che le pensioni restino fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della legge fino al 31.12.1979; a. vigerebbe un principio di automatismo in forza del quale andrebbe individuata un'unica decorrenza per le diverse variazioni previste dalla L. n. 576/1980, atteso che non sarebbe ragionevole né legittimo uno “scollamento” tra la decorrenza e l'importo della rivalutazione delle pensioni e la decorrenza e l'importo della rivalutazione dei redditi.
In via subordinata, in caso di accoglimento delle domande formulate dai ricorrenti, la ha chiesto in via riconvenzionale la condanna degli CP_2 avvocati al versamento dei maggiori contributi non prescritti calcolati sulla maggiorazione degli elementi costitutivi della pensione e – per gli anni prescritti
– l'annullamento degli stessi ai fini pensionistici con condanna dei ricorrenti alla restituzione dei ratei indebiti percepiti con sanzioni ed interessi.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali delle parti e decisa come da dispositivo in calce.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini del decidere sono pacifiche, atteso che è incontroverso che la ha rivalutato per la prima volta i redditi da CP_2 considerare nel calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di vecchiaia di cui all'art. 15 comma 2 Legge n. 576/1980 a decorrere dal 1° gennaio, applicando il coefficiente di rivalutazione del 18,7% rilevato dall'ISTAT nel corso del 1982, corrispondente alla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1981.
Al fine di dirimere la presente controversia occorre accertare quale sia la corretta misura del coefficiente di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la quantificazione della pensione di vecchiaia degli avvocati ricorrenti e la
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decorrenza di tale rivalutazione.
Ciò posto, la normativa che regola la materia è la seguente:
- l'art. 2 della Legge n. 576/1980 stabilisce che: “(…) La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione.
Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a);
i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo
15 della presente legge. (…)”;
- l'art. 15 della Legge n. 576 cit. prevede che: “Le entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4, secondo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice istat di cui all' articolo 16.
A tal fine il consiglio di amministrazione della redige ed aggiorna entro il 31 CP_2 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la comunica al ministro di grazia e giustizia ed al ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. (…)”
- il successivo art. 16 recita: “Gli importi delle pensioni erogate dalla sono CP_2 aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione della comunicata al Ministero CP_2 di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione.
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui
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all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo.”
- l'art. 27 della medesima legge n. 576 stabilisce che: “Le pensioni maturate anteriormente alla data di cui all' articolo 26, primo comma, sono rivalutate, ai sensi dell'articolo 16, con la stessa decorrenza e nella stessa misura di quelle determinate a norma della presente legge.
La prima tabella di cui all'articolo 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge per gli anni in cui l'istat non ha calcolato l'indice di cui all'articolo 16, si fa riferimento agli indici istat di valore più vicino allo stesso.
Le entità dei redditi di cui agli articoli 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10, primo e secondo comma, sono riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge.
Per la prima applicazione dell'articolo 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge.”
Ciò precisato, come noto, le questioni oggetto del contendere sono state oggetto di plurime pronunce di merito e di legittimità, sulla base delle quali si è graniticamente accertato che – come sostenuto dai ricorrenti - la CP_2 nel rivalutare i redditi prodotti dai professionisti iscritti, ai fini del calcolo della misura della pensione, ha errato nell'individuare la misura del coefficiente applicabile e la sua decorrenza. Ciò in quanto, in forza dell'art. 27 ultimo comma della Legge n. 576/1980 per la suddetta rivalutazione la CP_2 avrebbe dovuto far riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della legge stessa e quindi all'indice medio annuo del 1980, contenente i dati della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980 e non a quello effettivamente applicato dalla e relativo alla svalutazione CP_2 intervenuta tra il 1980 e il 1981 (cfr. fra le molte, Cass. n. 27609/2024, Cass.,
16585/23, Corte d'Appello Torino n. 8/25).
Secondo quanto ulteriormente precisato dalla Corte di Cassazione con la recentissima pronuncia n. 23487/2025: “Conferma della presente lettura degli artt. 15,26 e 27 L. n.576/80 si rinviene nel secondo comma dell'art. 27, in base al quale la prima tabella di cui all'art. 15, co.
2 - ovvero la tabella dei coefficienti di rivalutazione dei redditi redatta dal Consiglio di amministrazione della CP_2 entro il 31 maggio di ogni anno sulla base dei dati ISTAT - è redatta entro quattro
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mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La prima tabella doveva essere redatta entro 4 mesi decorrenti dal 12.10.80, ovvero entro il 12.2.81, e quindi essa non poteva che prendere a riferimento l'indice medio ISTAT registrato nel
1980 sulla base della svalutazione intercorsa tra il 1979 e il 1980, non certo
l'indice ISTAT del 1981, il quale, essendo un indice medio annuo riferito all'intero anno solare, va assunto a riferimento solo al termine dell'anno 1981, anziché già dal 12.2.81.
19. Non osta a quanto fin qui detto il D.M. 30.9.82 adottato su delibera del
Consiglio di amministrazione della ex art. 16, co.1, il quale fa decorrere la CP_2 rivalutazione, sia delle pensioni che dei redditi, dal 1981. La delibera della
invero, ha valore meramente ricognitivo della variazione ISTAT registrata CP_2 nell'anno precedente e non può incidere sul criterio normativo primario posto dall'art. 27, co.4, in tema di decorrenza della prima rivalutazione. Come affermato da questa Corte nelle citate pronunce nn.9698/10, e 16585/23, trattandosi di atto regolamentare, esso ben può essere disapplicato ove contrario alla norma primaria, ovvero l'art. 27, co.4 L. n.576.”
Il richiamo al penultimo comma dell'art. 26 della Legge n. 576/1980 da parte della non è conferente, atteso che detta disposizione si riferisce CP_2 chiaramente alle pensioni e non anche al reddito utile alla quantificazione delle stesse prima della concessione.
Ne discende dunque che le domande formulate dai ricorrenti sono fondate nell'an.
In ordine al quantum, è sufficiente rilevare che i conteggi elaborati dai ricorrenti non sono stati specificamente contestati da parte convenuta e pertanto possono senz'altro esser recepiti nella presente sentenza.
3. Occorre dunque passare alla disamina delle domande riconvenzionali formulate della In particolare, la parte convenuta ha affermato CP_2 che – in caso di accoglimento della tesi attorea –i ricorrenti dovrebbero versare i maggiori contributi dovuti sulla differenza fra l'importo del tetto reddituale aumentato giudizialmente e quello indicato dalla per gli anni non CP_2 prescritti con redditi superiori al “tetto”; per gli anni prescritti, dovrebbero invece essere annullate le relative annualità pensionistiche, con revoca del trattamento previdenziale, ovvero con ricalcolo della pensione sulla base dei contributi versati. Ciò in quanto, l'accoglimento della domanda di parte
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ricorrente avrebbe dei riflessi non solo sull'ammontare della pensione, ma anche sui contributi dovuti dagli iscritti nel corso del tempo.
Ebbene, ritiene la scrivente che le domande riconvenzionali non siano fondate.
A tale riguardo, giova richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp att cpc, quanto condivisibilmente affermato dalla locale Corte d'Appello (cfr. Corte
d'Appello Torino n. 8/2025): “Il collegio, in consapevole contrasto con quanto deciso dalla Cassazione nella sentenza 27609/24 che ha sostenuto - in modo peraltro poco argomentato- che la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal
1980 opera non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo con conseguente correlativo aumento del contributo dovuto, intende ribadire che nessuna contribuzione ulteriore può essere retroattivamente pretesa dagli iscritti alla . CP_2
Questa corte ha già respinto la domanda riconvenzionale in oggetto con la citata sentenza 127/23 nella quale condividendo quanto osservato da App. Firenze n.
562/2021, ha rilevato che la rivalutazione dei redditi pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980 “non comporta alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichiarato, adeguato al fine di conservarne il valore. Ne deriva che, avendo l'avv. … corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla non può per definizione determinare alcuna omissione contributiva. Una CP_2 tale omissione avrebbe potuto in ipotesi determinarsi solo ove la avesse CP_2 operato, variandoli in aumento, sui limiti generali di reddito di cui all'art. 16, variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato”.
Stante il diverso orientamento espresso dalla Suprema corte è necessario qui approfondire e ribadire le ragioni del rigetto della domanda.
Va innanzitutto rilevato che il sistema della previdenza forense è di tipo reddituale, ancorando la misura della pensione di vecchiaia non immediatamente ai contributi versati, ma ai redditi prodotti dai professionisti iscritti o meglio alla media dei redditi in un determinato arco temporale. I redditi da utilizzare, come prescrive l'art.2, comma 2, sono rivalutati a norma del successivo art.15, il quale, al primo comma, dispone che la rivalutazione annuale sia operata secondo
l'andamento degli indici Istat di cui al successivo art.16.Quest'ultima norma
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disciplina la rivalutazione annuale delle pensioni e prevede che gli importi delle pensioni erogate dalla siano aumentate in proporzione alle variazioni CP_2 dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie calcolato dall'Istat, con delibera della cda della comunicazione al Ministero della Giustizia e al Ministero del lavoro per la relativa approvazione, aggiungendo che gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera.
L'ipotizzato automatismo tra contributi versati e quantificazione del rateo di pensione è quindi escluso in radice dal sistema previdenziale forense che mette in relazione le pensioni ed i redditi e non le pensioni ed i contributi.
(…) Se dunque, in virtù della sua rivalutazione, il maggiore reddito calcolato può ingenerare, come nel caso di specie, un credito in favore dell'iscritto, la stessa rivalutazione non incide sull'entità della contribuzione, che è fondata, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto per come dichiarato dall'iscritto nell'anno di riferimento: pacificamente gli appellati hanno versato i contributi che la ha annualmente determinato sulla base dei redditi CP_2 dichiarati nell'anno di riferimento ed il credito per maggior importo della pensione qui rivendicato dipende solo dal fatto che la pensione è stata calcolata in modo errato, per effetto della errata decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili.
In terzo luogo, l'art. 16 comma 2, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, include negli elementi da rivalutare il contributo minimo e non il contributo soggettivo obbligatorio ininfluente ai fini della quantificazione della pensione.
Da ultimo rileva il collegio che il reddito professionale sulla base del quale viene liquidata la pensione rimane immutato poiché ciò che muta è solo il coefficiente di rivalutazione del tetto.
Parimenti infondata è la seconda domanda riconvenzionale della qui CP_2 riproposta come terzo motivo di appello, volta ad ottenere la revoca del trattamento pensionistico in relazione agli anni fino al decennio precedente l'invio della prima istanza di riliquidazione in relazione ai quali il debito contributivo è prescritto.
Osserva innanzitutto il collegio che le conseguenze dell'erronea interpretazione delle norme relative alla decorrenza della rivalutazione dei redditi pensionabili operata dalla non possono ricadere sugli appellati che hanno CP_2 correttamente dichiarato i redditi percepiti e su di essi adempiuto all'obbligo di
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versamento contributivo;
l'inefficacia dei contributi può derivare solo da una accertato inadempimento dell'iscritto alla cassa e nella specie difetta il presupposto sostanziale non essendo gli appellati incorsi in alcun inadempimento. In secondo luogo, il collegio condivide quanto sul punto argomentato da questa corte nella sentenza 216/24 di seguito trascritta: “Il
Supremo Collegio ha più volte ribadito il principio per il quale il concetto di
“effettiva contribuzione” deve essere inteso nel senso, non già della totalità della contribuzione dovuta, ma soltanto di quella, in concreto e di fatto, versata da ciascun iscritto (Cfr. Cass. 7621/2015; Id. 15463/2018) Date tali premesse, non vi può essere violazione alcuna delle disposizioni invocate dall'appellante.
Siccome il sistema previdenziale forense è reddituale, i redditi pensionabili entro il tetto sono parametrati in base alla retribuzione in concreto versata, con esclusione di ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione – principio che vige invece per il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti, nella quale l'iscritto e beneficiario delle prestazioni è anche l'unico soggetto tenuto al pagamento della contribuzione.
Come ricordato dal Supremo Collegio (cfr. Cass. 18.9.2019, n. 30421) “l'obbligo contributivo gravante sul professionista si compone di un contributo soggettivo (L.
n. 576 del 1980, art. 10) commisurato al reddito Irpef e determinato sulla base di scaglioni di reddito, con una misura minima predeterminata ed un contributo integrativo (art.11) ossia una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA; nessuna disposizione della legge professionale prescrive che l'annualità non possa essere accreditata, ove i versamenti siano inferiori ad una determinata soglia, non vi è quindi la regola del
c.d. minimale per la pensionabilità, come invece previsto per i lavoratori dipendenti (cfr. L. n. 638 del 1983, art. 7). È pur vero che con questo meccanismo si finisce con il computare sia ai fini della anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del dovuto
e che detto minore versamento potrebbe anche non influire sull'ammontare della prestazione, andando così a discapito della dal momento che allo scopo, CP_2 come si è detto, rileva la media dei 10 redditi professionali più elevati di cui alle dichiarazioni dei redditi del quindicennio anteriore alla pensione. Tuttavia, sembra questo un effetto ineliminabile della mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale omissione contributiva, l'annullamento sia di quanto versato, sia dell'intera annualità. Tale
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soluzione, cui occorre dare continuità, è stata poi ribadita da Cass. n. 26962 del
2.12.2013 e da Cass. n. 7261 del 15.4.2015”.
Dunque, secondo le condivisibili argomentazioni della Corte d'Appello di Torino le domande riconvenzionali formulate dalla sono infondate in CP_2 quanto: - non sussiste alcun inadempimento da parte degli iscritti, atteso che costoro hanno regolarmente dichiarato il reddito prodotto e versato i contributi nell'entità quantificata dalla - l'entità della contribuzione dovuta CP_2 si fonda, ai sensi dell'art. 10, primo e secondo comma, sul reddito netto per come dichiarato dall'iscritto nell'anno di riferimento;
- nel sistema previdenziale forense, non vi è automatismo tra contribuzione versata e quantificazione del rateo di pensione, posto che la misura della pensione dipende dal reddito prodotto e dichiarato e non dai contributi versati;
- l'inefficacia dei contributi a fini pensionistici può derivare solo da un accertato inadempimento dell'iscritto, nella specie insussistente;
- nessuna norma prevede l'azzeramento dell'annualità in caso di parziale contribuzione.
E' vero che con la recente pronuncia n. 23487/2025 la Corte di Cassazione ha ribadito quanto già affermato con la sentenza n. 27609/2024 e cioè che la rivalutazione dei redditi percepiti a far data dal 1980 opera non solo ai fini del calcolo del trattamento pensionistico, ma anche ai fini dell'aumento del reddito su cui applicare la percentuale del contributo soggettivo, con conseguente correlativo aumento del contributo dovuto ed ha affermato che: “In tema di previdenza forense, i redditi da prendere a riferimento per il calcolo della pensione di vecchiaia, ai sensi dell'art. 2 L. n. 576/80, sono quelli coperti da contribuzione "effettivamente versata", sicché, in caso di applicazione su tali redditi di un coefficiente di rivalutazione ISTAT inferiore a quello dovuto, con corrispondente minor contribuzione versata ai sensi degli artt. 10 e 18, co.4, la pensione di vecchiaia va calcolata prendendo a riferimento i redditi rivalutati secondo il minor coefficiente applicato, anziché secondo quello maggiore dovuto".
Ma, pur riconoscendo l'autorevolezza della decisione riportata, a sommesso avviso della scrivente, il principio in essa affermato non appare condivisibile.
Come sopra rilevato, nel caso di specie non si ritiene configurabile un inadempimento da parte degli avvocati ricorrenti, i quali hanno regolarmente provveduto a dichiarare i redditi netti prodotti e a versare integralmente e tempestivamente la contribuzione dovuta nella misura quantificata dalla
[...]
Per tutti gli anni di iscrizione alla Cassa Forense, gli odierni ricorrenti CP_2
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hanno provveduto a dichiarare i redditi effettivamente prodotti con l'apposito modello predisposto dalla e a versare la dovuta contribuzione, così come CP_2 calcolata dall'ente previdenziale. Il fatto che quest'ultimo abbia errato nel calcolare la corretta entità della contribuzione dovuta dagli iscritti è imputabile al solo ente previdenziale e non può comportare come effetto quello di considerare l'iscritto inadempiente ad un obbligo in realtà pienamente assolto.
Anche a voler ammettere che vi sia stato inadempimento, questo non sarebbe comunque imputabile al debitore, posto che nel caso di specie – si ribadisce – il versamento di una contribuzione inferiore a quella dovuta è dipeso unicamente dall'applicazione da parte della di un coefficiente di rivalutazione errato, CP_2 circostanza totalmente estranea alla sfera di azione del debitore. Del resto, non si vede quale condotta alternativa avrebbero potuto tenere gli odierni ricorrenti, posto evidentemente che costoro non potevano provvedere in autonomia ad una diversa quantificazione del contributo dovuto, né versare importi maggiori di quelli richiesti dalla CP_2
Inoltre, il reddito prodotto e dichiarato dagli iscritti deve anche ritenersi coperto da “contribuzione effettivamente versata” ai sensi dell'art. 2 Legge n. 576/1980 atteso che – lo si ripete – gli avvocati ricorrenti hanno regolarmente dichiarato il reddito da loro effettivamente prodotto e su questo hanno versato integralmente la relativa contribuzione e che il reddito rivalutato non è un reddito diverso da quello dichiarato.
In definitiva, dunque, sulla base di tutto quanto sopra esposto le domande riconvenzionali formulate dalla appaiono infondate e non possono trovare CP_2 accoglimento.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del D.M.
n. 55/2014 come da nota spese in quanto rispettosa dei criteri di legge.
p.q.m.
Visto l'art. 429 c.p.c.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione,
• accerta e dichiara che i redditi pensionabili per la determinazione del trattamento pensionistico di vecchiaia dei ricorrenti devono essere rivalutati a partire dal 1981 sulla base della svalutazione del 21,10% verificatasi nel periodo 1979/1980 e per gli anni successivi in base alla svalutazione
11 R.g. Lav. n. 491/2024
verificatasi nell'anno precedente a quello preso in considerazione e pertanto sulla base del coefficiente del 18,70% per il 1982, del 16,3% per il 1983, del
15% per il 1984 e così per gli anni successivi sino al momento della liquidazione della pensione di vecchiaia;
• condanna la a Controparte_2 riliquidare il trattamento pensionistico di vecchiaia:
- dell'avv. a partire dal 1.07.2012, nella misura di € 3.797,17 mensili;
Pt_1
- dell'avv. a partire dal 1.02.2020, nella misura di € 3.767,79 mensili;
Pt_2
- dell'avv. a partire dal 1.02.2019, nella misura di € 3.077,48 Parte_3 mensili,
- dell'avv. , a partire dal 1.02.2019, nella misura di € 5.338,95 mensili;
CP_1
• condanna altresì la Controparte_2
a pagare ai ricorrenti la differenza tra la pensione dovuta e quella
[...] corrisposta oltre agli interessi legali dalla data di debenza di ciascun rateo di arretrato al saldo e, precisamente, a corrispondere:
- all'avv. l'importo capitale di € 57.565,71 per il periodo dal 1.07.2012 al Pt_1
31.12.2023;
- all'avv. l'importo capitale di € 5.517,30 per il periodo dal 1.02.2020 al Pt_2
31.12.2023;
- all'avv. l'importo capitale di € 10.855,57per il periodo dal Parte_3
1.02.2019 al 31.12.2023;
- all'avv. , l'importo capitale di € 63.181,48 per il periodo dal 1.02.2019 CP_1 al 31 12.2023;
• condanna la Controparte_2
a corrispondere ai ricorrenti gli ulteriori arretrati dovuti dal
[...]
31.12.2023 fino alla presente sentenza;
• rigetta le domande riconvenzionali formulate dalla
[...]
; Controparte_2
• condanna la Controparte_2
a rimborsare ai ricorrenti le spese di lite che liquida in € 30.443,00
[...] oltre il 15% per spese forfettarie, iva e cpa e rimborso del c.u.
• fissa in giorni 60 il termine di deposito delle motivazioni.
Ivrea, 25/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Federica RO
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