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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2025, n. 2737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2737 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I M E S S I N A
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa UR OM
in esito all'udienza del 2 dicembre 2025, ha pronunziato - mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al n. 3253/2025 R.G. vertente
TRA
, c.f. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Gianfilippo Ceccio giusta procura in atti.
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti prof. Michel Martone e Gianluca Lucchetti, giusta procura in atti.
, c.f. , in persona del legale Parte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Vincenza Bonaviri, giusta procura in atti. OPPOSTI
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2025 spiegava opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259011862290/000, notificata in data 28.5.2025,
1 in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520150017662854000, 29520160024430510000,
29520170012853003000, 29520180009970079000, 29520190008009883000, recanti crediti di competenza del Tribunale ordinario in funzione di Giudice del Lavoro, per complessivi euro
55.561,73.
Eccepiva l'inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec, stante l'impossibilità di stabilire se l'atto notificato a mezzo pec fosse stato allegato in formato cades/pades, né se fosse stato sottoscritto digitalmente. Eccepiva altresì la nullità dell'intimazione di pagamento per inesistenza assoluta della notifica, essendo stata inoltrata da un indirizzo pec differente da quello contenuto nel pubblico registro (PP.AA.) per la notifica dei provvedimenti esattivi di natura tributaria.
Lamentava il difetto di motivazione dell'intimazione opposta e la violazione del diritto di difesa del contribuente, mancando l'esplicitazione dei presupposti di fatto e delle ragioni in diritto sottese alla pretesa creditoria ed essendo stata omessa l'allegazione degli atti presupposti.
Deduceva l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi di mora e per omessa/irrituale notifica degli atti presupposti.
Eccepiva l'intervenuta prescrizione dei crediti azionati negli atti impugnati e delle relative sanzioni e l'intervenuta decadenza ex art. 25, d.lgs. 46/1999, nonché l'errata applicazione dell'articolo 30 DPR 602/73, come modificato dall'art. 14 D. Lgs 46/1999, con riferimento agli interessi di mora, dovendosi applicare, in assenza di regolamentazione e di aggiornamento annuale del decreto ministeriale, quelli legali.
Chiedeva, in via preliminare, di sospendere la provvisoria esecutorietà dell'intimazione di pagamento e degli atti presupposti;
nel merito, di annullare l'intimazione opposta per inesistenza della notifica effettuata via pec, ovvero per violazione dell'art. 3 della Legge n.
241/90 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 e per difetto assoluto di motivazione, ovvero di dichiarare la sua nullità per omessa notifica degli atti presupposti;
di accertare e dichiarare la decadenza dal potere di riscuotere e l'intervenuta prescrizione della pretesa e l'illegittimità della richiesta degli interessi di mora;
di annullare l'atto impugnato e gli atti presupposti. Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del proprio procuratore dichiaratosi anticipatario.
2. La si costituiva in Controparte_1 giudizio con memoria depositata in data 14.10.2025.
2 Eccepiva preliminarmente la propria carenza di legittimazione passiva in quanto l'
[...]
era l'unico soggetto deputato a procedere alla riscossione coattiva delle somme Parte_2 iscritte a ruolo.
Eccepiva la carenza di interesse ad agire del ricorrente in riferimento alle cartelle di pagamento che assumeva invalidamente notificate. Affermava altresì l'inammissibilità dell'avverso ricorso per maturata decadenza ex artt. 24 e 29 del d.lgs. n. 46 del 1999, non essendo state impugnate le cartelle nel termine di 40 gg. dalla loro notifica. Deduceva la regolare notifica delle cartelle ed escludeva la necessità di notificare ulteriori atti prodromici alle stesse.
Evidenziava l'infondatezza dell'eccezione di inesistenza della notifica dell'intimazione di pagamento per essere stata inviata da indirizzo non reperibile sui pubblici registri ed escludeva il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Quanto alla prescrizione, sottolineava che essa era stata tempestivamente interrotta, e che comunque, stanti le omesse e/o tardive comunicazioni reddituali per gli anni oggetto di causa,
i termini prescrizionali per le relative annualità non erano mai iniziati a decorrere e, dunque, i crediti non erano prescritti.
Spiegava di non essere soggetta ai termini decadenziali di cui all'art. 25 del d.lgs. n. 46 del
1999, trattandosi di ente di diritto privato, e riferiva che il ricorrente aveva inviato adesione alla rateizzazione dei debiti contributivi per gli anni 2013, 2014, 2016 e 2017 contenuti nelle cartelle impugnate. Sottolineava che il ricorrente non aveva contestato la sussistenza del credito previdenziale oggetto degli atti opposti.
In via riconvenzionale, nella denegata ipotesi di accoglimento, totale o parziale, del ricorso avversario a causa del negligente operato del concessionario e/o per maturata prescrizione dei crediti contributivi sottesi agli atti impugnati, chiedeva che l'Ente Riscossore venisse condannato al risarcimento del corrispondente danno patito dalla resistente. Nella CP_1 denegata ipotesi di annullamento degli atti impugnati per motivi diversi dalla prescrizione dei crediti contributi in essi contenuti, chiedeva la condanna del dottor al versamento in Pt_1 favore della degli importi contenuti negli atti di pagamento eventualmente oggetto di CP_1 annullamento, eccezion fatta per i diritti di riscossione.
Concludeva chiedendo, previo rigetto dell'istanza di sospensione per carenza dei presupposti, il rigetto del ricorso avversario in quanto inammissibile e infondato in fatto e in diritto.
Chiedeva altresì, in subordine e in via riconvenzionale, nell'ipotesi di ritenuta prescrizione,
3 totale o parziale, dei crediti contributivi contenuti negli atti opposti, di condannare l'
[...]
a corrispondere in favore della resistente l'importo del credito Controparte_2 contributivo contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia, e, nell'ipotesi di annullamento totale o parziale degli atti opposti, di condannare il dottor a corrispondere in favore della resistente l'importo del credito Pt_1 contributivo comprensivo di interessi e sanzioni contenuto negli atti dell'ente riscossore oggetto di annullamento, ovvero la diversa somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi di lite.
3. L si costituiva in giudizio con memoria depositata in data Parte_2
27.11.2025, eccependo la tardività ed inammissibilità del ricorso, essendo decorsi i termini di impugnazione dalla notifica delle cartelle, regolarmente effettuata. Spiegava di aver notificato atti interruttivi della prescrizione costituiti dalle intimazioni intermedie n.
29520199001724701000 del 07.11.2019, n. 29520229000770277000 del 16.02.2022, n.
29520229008026911000 del 12.12.2022 e n. 29520249011002768000 del 21.05.2024. Riferiva che il ricorrente aveva presentato in relazione alle cartelle contestate un'istanza di rateizzazione, in esecuzione della quale aveva effettuato molteplici pagamenti, oltre ad un'istanza di
Definizione Agevolata – Rottamazione Quater dalla quale, tuttavia, le cartelle oggetto del presente giudizio erano state escluse. Dichiarava cessata la materia del contendere con riferimento alle cartelle di pagamento n. 29520160024430510/000 e n.
29520180009970079/000, integralmente pagate dal ricorrente.
Escludeva la maturazione della prescrizione sulle cartelle controverse, stante la loro notifica, la notifica di ulteriori atti interruttivi ed i pagamenti e le rateizzazioni effettuate nel tempo dall'opponente. Eccepiva l'inammissibilità e tardività dell'eccezione di decadenza.
Affermava la regolarità della notifica effettuata a mezzo pec mediante uso di file in formato
.pdf e proveniente da indirizzo pec non iscritto in pubblici registri, richiamando giurisprudenza a riguardo.
Evidenziava il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle fasi precedenti la notifica delle intimazioni di pagamento impugnate ed escludeva il difetto di motivazione dell'atto opposto, in quanto recante l'indicazione dell'atto giudiziario sotteso alla pretesa, degli importi dovuti a titolo di sanzioni e interessi, dell'atto presupposto e dell'atto prodromico.
Quanto al calcolo degli interessi, sottolineava che la cartella di pagamento racchiudeva elementi idonei a verificare la correttezza del computo del credito, enunciando l'esatta quantificazione
4 degli importi dovuti a titolo di accessori con un'agevole determinabilità dei criteri di calcolo, ed era pertanto da ritenersi legittima.
Chiedeva di dichiarare l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione e la conseguente preclusione di ogni censura sugli atti presupposti;
nel merito, di rigettare integralmente il ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con conferma della legittimità dell'intimazione di pagamento impugnata;
di dichiarare la cessazione della materia del contendere limitatamente alle cartelle n. 29520160024430510/000 e n. 29520180009970079/000, con condanna del ricorrente alle spese per soccombenza virtuale;
di dichiarare il difetto di legittimazione passiva dell' per le contestazioni attinenti le fasi antecedenti alla Controparte_2 cartella/avviso di addebito dell'ente previdenziale competente;
di rigettare l'istanza cautelare e/o revocare l'eventuale sospensione per difetto di fumus boni iuris e di periculum in mora. Con condanna di parte ricorrente alla rifusione di spese e compensi di lite.
4. All'udienza del 2 dicembre 2025, in esito alla discussione orale, la causa veniva decisa.
5. In via preliminare, non può recarsi in dubbio l'interesse ad agire della ricorrente avverso l'intimazione di pagamento in relazione ad alcune cartelle di pagamento ad essa sottese, riferendosi la fattispecie di cui all'art. 12, comma 4 bis, DPR n. 602/1973, alla differente ipotesi in cui venga impugnata una cartella di pagamento invalidamente notificata e della quale l'interessato sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo, circostanza non ricorrente nel caso in esame.
6. Deve inoltre ritenersi sussistente la legittimazione passiva della quale Controparte_1
Ente Impositore e titolare del credito, in adesione a quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 7514/2022, avendo l'azione ad oggetto anche il merito della pretesa contributiva, ovvero la sua prescrizione.
Va anche contestualmente dichiarata la legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione in riferimento alle censure attoree su vizi propri dell'intimazione opposta (notifica, motivazione, interessi).
7. Accertata la tempestività dell'opposizione e la corretta incardinazione della stessa innanzi a codesto giudice in funzione di Giudice del lavoro, si rigetta l'eccezione di inesistenza/illegittimità della notifica dell'intimazione di pagamento effettuata a mezzo pec.
Premesso che non risulta contestata la consegna dell'avviso di intimazione in file .pdf a mezzo messaggio pec del 28.5.2025, e pacifica la legittimità della notifica diretta degli atti da parte del
5 concessionario a mezzo pec, ai sensi dell'art. 26 DPR n. 602/1973, le Sezioni Unite con sentenza n. 10266/2018 del 27/4/2018 hanno dichiarato che devono considerarsi validi tanto gli atti in pdf quanto gli atti p7m, ovvero quei file sui quali è stata apposta una firma elettronica.
La Cassazione ha, inoltre, ripreso l'orientamento della giurisprudenza europea per la quale non risultano esserci particolari differenze tra il formato p7m e il formato pdf o perlomeno differenze tali da ritenere il primo più affidabile del secondo.
La Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato pdf” (Cass. civ. 27/11/2019 n. 30948).
Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica non può essere mai pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e di conseguenza, anche l'irritualità di una notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., SS.UU. 18.04.2016, n. 7665), come per l'appunto nel caso di specie.
Difatti, “la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 5, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 60 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf' anziché "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c. (da ultime: Cass., Sez. 5, 30 ottobre 2018, n. 27561;
Cass., Sez. 6-5, 5 marzo 2019, n. 6417; Cass., Sez. 6-5, 3 febbraio 2021, nn. 2360 e 2363; Cass.,
Sez. 6-5, 26 marzo 2021, n. 8598)” (Cass. civ., 15.9.2021, n. 24833).
8. Quanto all'eccepita illegittimità della notifica in quanto proveniente da indirizzo pec differente da quello inserito nei pubblici registri, le Sezioni Unite della Suprema Corte di
6 Cassazione, nella sentenza del 18.5.2022, n.15979, hanno osservato che “la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC, come nel caso;
infine, e come anticipato, "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass.
s.u. 23620/2018)…”.
9. Infondata risulta altresì l'eccezione di difetto di motivazione, anche in riferimento alla mancata indicazione dei criteri di calcolo degli interessi, considerato che l'art. 50 del D.P.R. n.
602/1973 non prevede particolari requisiti motivazionali per questo tipo di atto, che contiene soltanto l'intimazione ad adempiere un obbligo risultante da un ruolo iscritto negli atti precedentemente notificati: l'avviso contiene il riferimento alle cartelle ed agli avvisi di accertamento ad esso sottesi (che non necessitano di essere allegati) ed alla data della loro notifica, il titolo dell'obbligazione pecuniaria per ciascuno di essi, i riferimenti legislativi per il calcolo delle sanzioni civili, degli interessi di mora e degli oneri di riscossione, l'importo da pagare (con specifica di spese e compensi di riscossione ed interessi di mora), il termine per pagarlo, l'avviso della facoltà di proporre ricorso giudiziale per vizi propri dell'atto.
10. In riferimento all'eccezione di illegittimità del calcolo degli interessi moratori, si premette che l'art. 30 del d.P.R. n. 602/73 prevede che, “decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, (60 giorni dalla notifica della cartella) sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
E' stato poi chiarito dalla Suprema Corte che, in tema di interessi di riscossione, la mancata emissione del decreto ministeriale che, ai sensi dell'art. 30 d.P.R. n. 602 del 1973, determina annualmente la misura degli interessi di mora computabili dalla data di notifica della cartella fino alla data del pagamento, implica l'applicazione non già del tasso legale codicistico bensì del tasso fissato dall'ultimo decreto (o provvedimento dell' ), che resta Parte_2 efficace fino alla deliberazione del nuovo provvedimento (Cass. civ., sez. trib., 06/08/2020 n.
7 16778).
Ebbene, il valore percentuale degli interessi di mora, originariamente determinato con decreti ministeriali del 25.2.1999 e 28.7.2000, è stato periodicamente aggiornato con provvedimenti dell' n. 124741 del 04.09.2009, n. 124566 del 07.09.2010, n. 95314 del Parte_2
22.06.2011, n. 104609 del 17.07.2012, n. 27678 del 04.03.2013, n. 51685 del 10.04.2014, n.
59743 del 30.04.2015, n. 60535 del 27.04.2016, n. 66826 del 04.04.2017, n. 95624 del
10.05.2018, n. 148038 del 23.05.2019, certamente validi ed applicabili agli atti oggetto di opposizione.
Deve peraltro osservarsi che la circostanza che la determinazione del tasso degli interessi moratori avvenga con atti normativi e comunque di efficacia generale, comporta una presunzione di conoscenza dei criteri di calcolo da parte della generalità dei contribuenti, e quindi l'inutilità di richiamarli esplicitamente negli atti dell'esattore. Secondo l'interpretazione giurisprudenziale corrente, infatti, "nel regime dell'art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 602 l'indennità di mora costituisce un accessorio naturale e necessario del tributo come indennizzo forfettario avente il medesimo carattere pubblicistico del tributo stesso" (Cass. 14.5.1997 n. 4255).
L'eccezione di illegittimità degli interessi di mora sollevata dall'opponente risulta inoltre generica ed indeterminata non avendo questi specificato, né tantomeno dimostrato che la misura degli interessi di mora applicata si discosta da quella stabilita dai provvedimenti applicabili alla fattispecie in esame.
11. Quanto alla notifica degli atti presupposti e sottesi all'intimazione di pagamento impugnata, si rileva che l' si è costituita tardivamente in giudizio, sicché Parte_2 la sua produzione documentale deve ritenersi inammissibile.
Non risulta pertanto documentata in atti la notifica delle cartelle di pagamento opposte n.
29520150017662854000, n. 29520160024430510000, n. 29520170012853003000, n.
29520180009970079000 e n. 29520190008009883000.
L'omessa (prova della) notifica degli atti menzionati comporta l'illegittimità della conseguente intimazione di pagamento in relazione ad essi, ravvisandosi un vizio della sequenza procedimentale dettata dalla legge (v., fra le tante, Cass. Civ., Sez. VI, n. 27776 del 22.11.2017).
12. Si osserva tuttavia che ha fatto rilevare la cessata materia Parte_2 del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520160024430510/000 e n.
29520180009970079/000, essendo stati i relativi importi integralmente pagati dal ricorrente. In
8 effetti, la circostanza è documentata dagli estratti di ruolo prodotti dalla Controparte_1 dai quali emerge che non sussistono ulteriori contributi residui in riferimento a tali cartelle. Va dunque dichiarata per esse cessata la materia del contendere.
13. Ed ancora, non risulta meritevole di accoglimento l'eccezione di violazione dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 d.lgs. n. 46/1999, in quanto disposizione non applicabile alla
Controparte_1
Essa, infatti, fissa i termini di decadenza per l'iscrizione a ruolo dei crediti degli enti pubblici previdenziali, tra cui non rientra la Controparte_1
che è invece ente di diritto privato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n.
[...]
509/1994. Ed invero, il citato art. 25 prevede un'ipotesi di decadenza e, come tale, è insuscettibile di interpretazione estensiva e di applicazione analogica. Ne consegue che, a prescindere dalla finalità sostanzialmente pubblica dell'attività espletata dalla
[...]
la fattispecie decadenziale de qua non può applicarsi ad essa, essendo CP_1 espressamente prevista solo per gli enti pubblici previdenziali.
14. Per quanto concerne l'eccepita prescrizione occorre evidenziare che l'art. 3 legge n.
335/1995 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, cosicché la prescrizione è quinquennale anche per i contributi previdenziali spettanti alle Casse professionali.
Nella fattispecie in esame, i contributi iscritti a ruolo riguardano le annualità dal 2013 al 2018.
Posto che il termine di versamento dei minimali contributivi scade nell'anno di riferimento, per quanto riguarda le eccedenze contributive dipendenti dal reddito professionale del contribuente, parte resistente osserva che, nel caso delle omesse e/o tardive comunicazioni reddituali per gli anni oggetto di causa, i termini prescrizionali per le relative annualità non sono mai iniziati a decorrere. In realtà la stessa resistente allega documentazione, incontestata, di autodichiarazione reddituale del ricorrente, con contestuale richiesta di rateizzazione, per gli anni 2013 (14.11.2013), 2014 (17.11.2014), 2016 (15.11.2016) e 2017 (14.11.2017).
È altresì documentale la data di formazione del ruolo per ciascuna delle cartelle considerate, risultante dagli estratti di ruolo allegati da parte resistente (ruolo del 14.4.2015 per la cartella
29520150017662854000, ruolo del 14.4.2016 per la cartella 29520160024430510000, ruolo del 13.4.2017 per la cartella 29520170012853003000, ruolo del 12.4.2018 per la cartella
29520180009970079000, ruolo del 9.4.2019 per la cartella 29520190008009883000), sicché, perlomeno a tali date, è certo che l'Ente Impositore avesse accertato il proprio credito e potesse
9 legittimamente azionarlo nei termini di prescrizione.
Tuttavia, anche in considerazione della tardiva costituzione in giudizio dell'
[...]
e della conseguente inammissibilità della sua produzione documentale, non Parte_2 può dirsi provata la notifica delle cartelle di pagamento e/o di ulteriori atti interruttivi del termine di prescrizione fino alla notifica dell'intimazione di pagamento opposta nel presente giudizio, avvenuta in data 28.5.2025, sicché va dichiarata la prescrizione dei crediti iscritti nelle cartelle indicate, al netto di quelle per le quali è stata dichiarata cessata la materia del contendere.
14. Per quanto concerne la domanda riconvenzionale spiegata dalla
[...] nei confronti dell' Controparte_1 Parte_2
, l'affidamento del credito in riscossione, secondo le modalità di legge, comporta la
[...] preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato
è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto di credito rispetto all'estinzione per prescrizione e, dunque, in astratto, anche l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato.
Su quest'ultimo gravava, quindi, ogni azione necessaria al soddisfacimento del credito stesso e, ancor prima, alla sua salvaguardia, mentre la nella sua unica veste di Controparte_1
Ente impositore, non risulta in alcun modo investita della procedura esecutiva che rimane di esclusiva competenza e responsabilità del Concessionario per la Riscossione, così come previsto dalla normativa in materia di riscossione delle imposte dirette cui l'art. 18 l. n. 21/1986 espressamente rimanda (“La può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in CP_1 genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 17, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette”).
La Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 27218/2018 ha affermato che “l'affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo le modalità previste per le imposte dirette (art. 18, co. 5, seconda parte L. 576/1980, in relazione al d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione del concessionario quale adiectus solutionis causa (art. 1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma spontanea, oppure anche a dare corso
10 alle azioni esecutive secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata speciale. Il diligente
e tempestivo compimento degli atti esecutivi di tale complesso mandato è in sé in grado di comportare la salvaguardia del diritto rispetto all'estinzione per prescrizione e dunque anche
l'assicurazione di tale effetto rientra a pieno titolo, ai sensi dell'art. 1710 c.c., nell'ambito della responsabilità del concessionario incaricato”.
Pertanto, nel caso in cui il credito sia divenuto inesigibile a causa della propria inerzia, egli ne sarà responsabile nei confronti dell'Ente impositore, che legittimamente può rivendicare il risarcimento dei danni subiti.
La domanda riconvenzionale è dunque fondata in relazione ai contributi portati dalle cartelle di pagamento n. 29520150017662854000, 29520170012853003000, 29520190008009883000, posto che la prescrizione è maturata durante la procedura di riscossione, a seguito della consegna del ruolo al concessionario per la riscossione, per fatto omissivo colposo del concessionario competente. Il danno va quantificato in misura pari all'importo dei contributi residui iscritti a ruolo nelle cartelle opposte dichiarati prescritti, esclusi spese, diritti di notifica e compensi di riscossione.
15. Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico della
[...]
quale titolare della pretesa sostanziale Parte_3 contestata (cfr. la già citata Sez. Un. 8 marzo 2022, n. 7514). come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale espletata. Di essa va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Gianfilippo Ceccio sussistendo le dichiarazioni di rito.
Nei rapporti tra la e Parte_3
l' , le spese giudiziali seguono la soccombenza della domanda Parte_2 riconvenzionale, e si pongono a carico del concessionario come da dispositivo ex D.M.
n.55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, tenuto conto della natura previdenziale e del valore della controversia, nei limiti dell'accoglimento, ed applicando i minimi tariffari considerata la limitata attività processuale espletata.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da , con Parte_1
11 ricorso depositato in data 17.6.2025 nei confronti della
[...]
e dell' Controparte_3 [...]
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro Parte_2 tempore, in opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29520259011862290/000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520150017662854000, 29520160024430510000,
29520170012853003000, 29520180009970079000, 29520190008009883000, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle cartelle di pagamento n.
29520160024430510000 e n. 29520180009970079000;
- annulla l'intimazione di pagamento 29520259011862290/000, in relazione alle cartelle di pagamento n. 29520150017662854000, n. 29520170012853003000 e n.
29520190008009883000, dichiarando prescritto il credito residuo ivi iscritto a ruolo;
- in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna l'
[...]
a risarcire i danni subiti dalla Parte_2 [...] pari all'importo accertato prescritto;
Controparte_3
- condanna la Controparte_3 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'opponente, che liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a., che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Gianfilippo CECCIO;
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_2 della che Controparte_3 liquida in € 43,00 per rimborso contributo unificato ed in € 4.636,50 per compensi professionali, oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a.
Manda alla cancelleria per quanto di Sua competenza.
Messina, lì 2 dicembre 2025 Il Giudice del Lavoro
UR OM
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