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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 16/06/2025, n. 1105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 1105 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
n.R.G. 2169 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2169/2023 R.G., promossa
DA
(doc. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Daniele Regni, che la rappresenta e difende in virtù di procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione depositato in data 18/04/2023.
ATTORE contro società unipersonale con socio unico (c.f. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_2 quale mandataria, (c.f ), Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata in data 11/10/2023.
CONVENUTO
1 oggetto: opposizione all'esecuzione; contratti bancari;
conclusioni delle parti: all'udienza del 9 maggio 2025 i difensori della parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Regni precisa le conclusioni riportandosi alle note di precisazione delle conclusioni depositate l'8 maggio 2025; in via istruttoria, chiede ammissione della CTU tecnico contabile.
L'avv. Argentati precisa le conclusioni precisate con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12 settembre 2024”. Si trascrivono qui di seguito le rispettive concluzioni:
- per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE :
L'acclarata presenza di una condotta delittuosa della banca (usura contrattuale) e la denunciata illegittimità dell'azione esecutiva - intrapresa dalla priva della necessaria legittimazione ad agire (*) in forza CP_1 di un titolo esecutivo invalido (**) a causa di un difetto originario (usura) e (***) a causa della indeterminatezza del credito fatto valere - travolgono la validità e la legittimità del conseguente pignoramento ed impediscono quindi la regolare prosecuzione dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es. per cui si chiede che
l'esecuzione stessa venga sospesa fino all'esito del giudizio di opposizione introdotto con il presente atto sussistendo sia il fumus boni juris, confermato dalla perizia prodotta in atti, che il periculum in mora, rappresentato dal fatto che la prosecuzione dell'esecuzione porterebbe alla vendita dell'immobile quindi alla ingiustificata perdita per gli odierni opponenti di un rilevante patrimonio immobiliare.
NEL MERITO :
- a. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di difettando in toto la prova della CP_1 cessione del credito e della titolarietà di quest'ultimo in capo a e per essa a CP_1 Controparte_2
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la invalidità e/o la inammissibilità del precetto e del
[...] successivo atto di pignoramento e, comunque di tutti gli atti esecutivi e/o dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es.;
- b. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio Persona_1
(rep. n. 39726 - racc. n. 13849) non è un valido titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare la invalidità e/o la inammissibilità del precetto e del successivo atto di pignoramento e, comunque di tutti gli atti esecutivi e/o dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es.;
- c. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio Persona_1
(rep. n. 39726 - racc. n. 13849) è nullo e/o illecito in quanto sono stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, accertare e dichiarare la gratuità del contratto stesso ex artt. 644 cp e 1815 cc e, quindi :
2 c/1) condannare la banca opposta a restituire in favore della società mutuataria tutte le somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di €
19.629,92 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
c/2) condannare la banca opposta a pagare in favore degli opponenti la somma di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cp e 2059 cc ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
c/3) accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione del contratto operato dalla con conseguente CP_3 obbligo di ripristino del rapporto negoziale secondo l'ammortamento stabilito nel contratto decurtato da ogni interesse e spesa;
- d. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio (rep. n. 39726 - racc. n. 13849) è nullo e/o illecito e/o illegittimo in Persona_1 quanto l'ISC/TAEG indicato nel contratto è inferiore all' ISC/ TAEG effettivamente applicato al rapporto con conseguente applicabilità del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali e degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto ex art 117 TUB e, quindi condannare la banca opposta a restituire in favore della società mutuataria tutte le somme indebitamente percepite e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di € 44.324,09 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
d/1) Accertare e dichiarare che la banca ha applicato interessi anatocistici, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutti gli interessi non dovuti nell'importo complessivo che verrà accertato in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo per gli interessi indebitamente percepiti sulle rate pagate dall'opponente
- e) In ogni caso, condannare la banca opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio ivi compresa la fase avanti al G . CP_4
- f) ritenuto che nelle more del giudizio di opposizione la Banca opposta ha prodotto il piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario de quo aggiornato alla data del passaggio a sofferenza permettendo al consulente tecnico di parte di rivedere la perizia alla luce dei conteggi prodotti, condannare
3 e per essa a restituire in favore della società mutuataria tutte le CP_1 Controparte_2 somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di € 59.166,52 di cui Euro 59.161,75 a titolo di interessi corrispettivi ed Euro 4,77 a titolo di interessi moratori ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione
e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo e quindi dichiarare che nessuna somma risulta dovuta dalla mutuataria a titolo di residuo capitale;
la società mutuataria risulta infatti creditrice per l'importo di Euro 13.543,99, corrispondente alla differenza tra la somma oggetto di ripetizione per effetto dell'applicazione della sanzione ex art.1815 c.c. (pari ad Euro 59.166,52) ed il residuo capitale del contratto di finanziamento (pari ad Euro 45.622,53).
IN VIA ISTRUTTORIA:
L'opponente insiste nell'ammissione del seguente mezzo di prova già richiesto con memoria 183 VI° co. n. 2 cpc:
Si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile, scevra da valutazioni giuridiche di sola spettanza del Giudice adito, al fine di rispondere ai quesiti di seguito prospettati: […]”
- per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi previsti dalla legge e, dunque, né il fumus boni iuris, né il periculum in mora;
Nel merito in via principale:
Rigettare la presente opposizione, respingendo tutte le istanze ex adverso avanzate in quanto destituite di ogni fondamento giuridico e probatorio, oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Per l'effetto, dichiarare la legittimazione di per essere dimostrata l'intervenuta CP_1
cessione del credito azionata nella presente procedura esecutiva;
Dichiarare che il mutuo azionato e notificato contestualmente all'atto di precetto è valido titolo esecutivo e, pertanto, dichiarare l'efficacia della procedura esecutiva immobiliare NRGE 98/2022;
4 accertato il rispetto della trasparenza nel contratto di mutuo de quo, dichiarare legittime l'ammontare delle somme richieste dal creditore e dichiarare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare incardinata nei confronti della Parte_1
Rigettare l'eccezione di usurarietà del tasso per tutti motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, considerare il muto valido ed efficace in tute le sue parti e dichiarare il prosieguo della procedura opposta
98/2022; CP_5
Per l'effetto, rigettare le richieste restitutorie dell'opponente in quanto fondate su calcoli privi di legittimazione normativa;
Rigettare, inoltre, la richiesta di condanna al risarcimento in quanto vaga e non provata
In via istruttoria:
Rigettare la richiesta di CTU, in quanto esplorativa;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_ 1. La (di seguito indicata anche ), quale Parte_1 terzo datore di ipoteca, ha proposto opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa nei suoi confronti dalla in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_1 stipulato il 21/04/2009 a rogito del notaio in Fano (rep. n. 39726 - racc. Persona_1
n. 13849), munito di formula esecutiva il 06/12/2021, con il quale la Controparte_6 ha concesso alla (ora fallita) un mutuo fondiario di originari €
[...] Controparte_7
400.000,00 (da restituire in dieci anni mediante il pagamento di n° 120 rate mensili Parte_ posticipate), con la garanzia di che ha concesso ipoteca volontaria per la somma complessiva di €800.000 su proprio bene ( ipoteca iscritta il 24/04/2009 presso l'Agenzia del
Territorio di Ancona al n° 8914 R.P., su un immmobile di sua proprietà sito nel Comune di
Monterado, AN;
confluito il 1°/01/2014 nel nuovo Comune di Trecastelli, Via dell'Artigianato, 1 - e descritto al NCEU di detto Comune al Foglio 4 - particella 148 sub 16
- Cat. D/7 – P.T.). CP_ Il 2/02/2022 ha notificato l'atto di precetto per la somma di € 47.305,70 e l'8/04/2022 atto di pignoramento degli immobili di cui all'ipoteca(procedura esecutiva n.98/2022 rge).
5 Successivamente alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 e 617
c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione e, per l'effetto, il debitore opponente ha introdotto il presente giudizio di merito. Parte_ Con l'opposizione ha eccepito:
a) il difetto di titolarità attiva del credito vantato (definito impropriamente “ carenza legittimazione attiva”) sostenendo che non sarebbe provata la cessione dei crediti in blocco dalla BI banca s.p.a.;
b) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo, in quanto l'erogazione della somma mutuata non sarebbe stata contestuale alla stipula, ma essa sarebbe stata versata in un deposito cauzionale, subordinando l'effettiva messa a disposizione del mutuatario all'avveramento di specifiche condizioni;
c) la nullità e/o illegittimità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà determinata dalla previsione della commissione per estinzione anticipata del mutuo. Per l'effetto, il mutuo sarebbe gratuito con conseguente obbligo della banca di restituire tutti gli interessi percepiti, quantificati in € 19.692;
d) che l'ISC/TAEG indicato contrattualmente dalla banca risulterebbe essere inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, inserendo tutte le voci di costo. Per
l'effetto, la clausola determinativa degli interessi sarebbe nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1284 c.c. e art. 117 TUB, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi al tasso sostitutivo previsto da quest'ultima norma e obbligo della banca di restituire la somma indebitamente percepita di € 39.808;
e) l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del piano di ammortamento alla francese applicato al finanziamento: detto piano comporterebbe la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto conterrebbe una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato sarebbe quello composto e non già quello semplice. Per
l'effetto, il tasso effettivamente applicato sarebbe indeterminato, perché non vi sarebbe certezza su quale dei due tassi le parti si sarebbero accordate e quale sarebbe stato applicato.
Per l'effetto spetterebbe alla mutuataria la rideterminazione del dare e avere in base all'applicazione del tasso ex art. 117 TUB, ovvero il ricalcolo del piano di ammortamento in
6 base al regime di interesse semplice, con la conseguenza che vi sarebbero differenti quantificazioni di somme che la banca sarebbe comunque tenuta a restituire.
Parte convenuta si è costituita contestando quanto eccepito da parte attrice.
E' stato svolto il procedimento di mediazione. CP_ 2. Preliminarmente, si rileva che sussiste la prova della titolarità attiva di del credito azionato. CP_ Infatti vi è prova della cessione dei crediti in blocco da BI a , così come vi è prova della inclusione nelle operazioni di cessione del credito derivante dal mutuo oggetto di causa.
2.1. Al riguardo si osserva in punto di diritto quanto segue.
La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2,
T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
7 Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può
8 essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
9 elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
10 Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole
11 categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla
12 società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
2.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, parte attrice ha fornito prova:
- della fusione della (già nella Controparte_8 Controparte_9
(cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa); Controparte_10
- dell'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso il 4.12.2020 tra CP_ BI e , mediante i seguenti indizi: la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 145 parte II del 12.12.2020 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) unitamente all'attestazione di avvenuta cessione a firma della stessa cedente Intesa SA OL s.p.a., che con atto di fusione del 26.3.2021 ha incorporato BI (doc. n. 1 allegato alla comparsa);
- dell'inclusione dei crediti azionati nella predetta cessione. Avuto riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta, nel quale vengono indicati come elementi per l'individuazione dei rapporti ceduti: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_10 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha
13 avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione”, risulta che BI (oggi
Intesa SA OL) ha ceduto all'odierna parte convenuta una serie di crediti in blocco individuati per categorie omogenee tra i quali rientrano anche le posizioni debitorie di parte attrice. Dirimente a tal riguardo risulta la già citata attestazione di avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato da GI Gas impianti, caduto in sofferenza, a firma della cedente Intesa SA OL. Nonché il possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione contrattuale riferita al mutuo in oggetto di causa.
3. Anche l'eccezione volta a sostenere l'inidoneità del mutuo fondiario stipulato a formare un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. risulta infondata.
3.1. Sul tema, infatti, si è recentemente espressa la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 5968 del 6.3.2025 che ha affermato la configurabilità giuridica del contratto di mutuo, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, quale valido titolo esecutivo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito preliminarmente che anche in questo specifico caso il contratto di mutuo deve dirsi perfezionato, essendovi stata la traditio della somma -da intendersi come concessione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica del denaro a favore del mutuatario- requisito richiesto, come noto, al fine del perfezionamento dei contratti reali, quale quello di mutuo. Tale circostanza è resa evidente proprio dal fatto che il mutuatario ha disposto della somma per la successiva costituzione della stessa in deposito irregolare, a nulla rilevando, secondo la Corte, la contestualità delle disposizioni e il carattere meramente contabile dell'operazione.
Partendo da tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno superato il precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 12007 del 3.5.2024) che aveva escluso che un contratto siffatto potesse costituire da solo titolo esecutivo, attesa la mancanza attuale di una piena disponibilità della somma, differita ad un evento futuro e incerto, e dunque la carenza concreta di un'obbligazione restitutoria, con la conseguenza che a tali fini si rendeva necessario un ulteriore atto di effettivo svincolo del denaro mutuato in favore della
14 mutuataria con la stessa forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nei temini che seguono.
Secondo la pronuncia in esame, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo ma viene anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, che rimane sussistente, salvo che non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
I patti accessori previsti dalle parti nei termini di cui sopra, infatti, non possono incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile posto alla base di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Secondo la Corte, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Sulla scorta dei ragionamenti appena ripercorsi, le Sezioni Unite hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
3.2. Applicando tali insegnamenti al caso di specie, il contratto di mutuo fondiario n.
0384451/00 stipulato da GI gas impianti con il 21.4.2009, oggi ceduto Controparte_6
CP_ da Intesa SA OL a , prevede ai sensi dell'art. 2 sia la dichiarazione del mutuatario di voler costituire la somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia del suo adempimento, sia le specifiche condizioni di svincolo da parte della banca mutuante e all'art. 3 l'obbligazione - univoca, espressa e incondizionata - di restituire la somma mutuata.
15 Deve concludersi pertanto per l'idoneità del suddetto contratto a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Anche l'eccezione di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà non è fondata.
L'allegazione difensiva si basa esclusivamente sulla inclusione nel calcolo del TAEG del costo previsto in contratto per l'ipotesi (non verificatasi nella specie) dell'estinzione anticipata del finanzimento (così pag. 7 e 8 della consulenza di parte, doc. n. 6 allegato all'atto di citazione: “Il contratto unico di mutuo fondiario (rep. n.39726, racc.ta n.13849) stipulato in data 21 aprile 2009 prevede la possibilità, in capo alla mutuataria, di restituzione anticipata ed il conseguente obbligo di corresponsione, da parte della stessa, di una indennità corrispondente allo 01,000% dell'importo anticipatamente restituito (art.9 del contratto di mutuo de quo e art.13 del capitolato delle condizioni generali del mutuo allegato al contratto).
In considerazione di quanto sopra esposto, si è proceduto al calcolo del tasso effettivo in ipotesi di anticipata totale restituzione del capitale in differenti momenti”).
4.1. Preliminarmente si osserva che, in base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
16 Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del
2001).
4.2. Ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura irrilevante è l'allegazione di ipotesi
“scenario”, arbitrariamente individuate dalla parte e non verificatesi nel caso concreto.
Si condivide infatti l'orientamento di buona parte della giurisprudenza di merito (cfr. e multis, seppure con alcune diversità di vedute in ordine ad aspetti non rilevanti nel caso di specie, tribunale di Cagliari, 28 novembre 2016 n. 3359 sul sito www.diritto bancario.it; tribunale Roma, n. 12284 del 2016 sul sito www.expartecreditoris.it; tribunale di Trani, 11 gennaio 2017; tribunale di Monza, 19 giugno 2017 n. 911; tribunale Torino, 20 settembre
2017, n. 4434; tribunale Milano 16 febbraio 2017, n. 1906 sul sito www.caso.it, 8 giugno
2017, n. 6505 sul sito contenzioso-bancario.it, 28 luglio 2017; tribunale di Trani, 4 gennaio
2018 n. 10; tribunale Grosseto, sentenza n. 7539 del 2018 sul sito www.expartecreditoris.it; tribunale Napoli Nord 26 aprile 2018, n. 1169, sul sito expartecreditoris.it; tribunale Bologna
15 marzo 2018, sul sito centroanomaliebancarie.it; tribunale Pavia 10 gennaio 2019. n. 32 sul sito corte di appello Milano 23 aprile 2019, n. 1785, sul sito Email_1
) e quello più volte espresso da questo tribunale che ritiene che ai fini della Email_2 verifica dell'usurarietà del tasso non vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché, non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi e che non potranno in seguito verificarsi.
Ciò accade proprio nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto. Oltretutto, il principio sotteso all'intera disciplina antiusura, che impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei (giuridicamente ed
17 economicamente) per cui il relativo importo di una penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia. La clausola penale è infatti una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti, da un lato, per rafforzare il vincolo contrattuale e, dall'altro, per stabilire, in via preventiva, una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, con l'effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio economico.
Costituendo, pertanto, una determinazione preventiva del “danno” (che, per inciso, può essere ridotta qualora eccessiva), essa è certamente svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell'usura, spettando al creditore esclusivamente dopo l'inadempimento del debitore e nella misura fissa predeterminata, diversamente dagli interessi che costituiscono il normale e automatico corrispettivo del contratto e maturano col passare del tempo.
In merito alla irrilevanza della clausola penale ai fini della rilevazione dell'usura si è espressa la Cassazione, sez. pen. n. 29010 del 2018 che, partendo dal tenore letterale dell'art. 644 c.p. – secondo il quale è punito chiunque si fa dare o promettere “interessi” o “vantaggi” usurari “quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità” – ha rilevato come il legislatore “pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi
(usurari) conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità)”. Tale stretta correlazione emerge dall'uso del termine corrispettivo il quale “rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo”. Fatte queste premesse, è escluso che la clausola penale possa avere rilievo ai fini della rilevazione dell'usura: “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è
l'inadempimento”[36]. Una tale esclusione, tuttavia, non opera laddove “le parti, con la “clausola penale” non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario) attraverso un simulato o preordinato inadempimento”.
Da ultimo, si è espressa anche la Cassazione civile che ha confermato la non rilevanza ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito della commissione di
18 estinzione anticipata del finanziamento: “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del
2022; nello stesso senso Cass. n. 23866 del 2022; Cass. n. 4597 del 2023).
5. In merito alla contestazione relativa all'indeterminatezza dell'ISC/TAEG in base alla consulenza di parte attrice risulterebbe che: “Dall'analisi delle condizioni economiche pattuite nel contratto unico di mutuo fondiario (rep. n.39726, racc.ta n.13849) stipulato in data 21 aprile 2009 si rileva che il TAEG (o ISC) risulta pattuito nella misura del 4,041% (art. 12 del contratto).
Nell'allegato n.10, sulla base delle condizioni previste nel contratto di finanziamento oggetto di analisi e di quanto dovuto a titolo di polizza assicurativa annuale obbligatoria, è stato ricalcolato il TAEG del finanziamento.
[…]
Dai conteggi effettuati si evince che il TAEG ricalcolato è superiore a quello indicato nel contratto de quo;
più precisamente, il TAEG ricalcolato risulta pari al 4,358% e quindi superiore rispetto a quello indicato in contratto pari al 4,041% di 0,317 punti percentuali (allegato n.10).
Si ricade pertanto nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art.117 TUB” (pag. 17 della consulenza allegata all'atto di citazione, cit.).
Pertanto, da quanto esposto nella consulenza di parte risulta che la difformità tra l' dichiarato e quello applicato deriverebbe dalla non inclusione del costo Pt_2 dell'assicurazione nell'ISC/TAEG indicato in contratto.
Al riguardo si rileva che esclusivamente nell'ambito del credito ai consumatori è previsto che che nel TAEG debbano essere inclusi “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (art. 121, let. m) e comma 2, TUB).
Nel caso di specie, è evidente che il mutuatario, la è Controparte_11 un'impresa, e non un consumatore (cfr. inoltre premesse a pag. 2 del contratto di mutuo
(doc. n. 23 allegato all'atto di citazione).
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di
19 finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo totale dell'operazione, espresso in percentuale e su base annua, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
La legge n.154 del 17.2.1992 all'articolo 4 si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
Conformemente alla sua funzione meramente informativa, che consente al cliente di conoscere preventivamente il costo effettivo del finanziamento e di poterlo comparare con finanziamenti offerti da altre banche, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_2 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa stipulato il 21/04/2009) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente
a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
20 Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724 del
2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr.
Cass. n. 4597 del 2023 cit.; Cass. n. 39169 del 2021).
5.1. Ad abundantiam, si rileva che non vi è alcuna prova del fatto allegato dall'attore secondo cui la polizza assicurativa sarebbe stato un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Peraltro, l'unica polizza prevista in contratto è quella a garanzia dell'immobile ipotecato e non direttamente della restituzione delle somme.
Pertanto, non si ravvisano neppure nella specie i presupposti per l'inclusione del costo assicurativo nel calcolo del Taeg.
6. Quanto alle contestazioni relative all'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va evidenziato come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Infatti, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che
21 privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto delle rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il CP_12 piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n.
429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex
22 multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282; Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334;
Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di
Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n.
15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
23 In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597,
17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare
l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
All'indomani della sentenza delle Sezioni Unite che ha espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato chiamato ad esercitare lo scrutinio, si è aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di
24 estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non è allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di Ancona, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle
25 facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi incisione negativa sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto e qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
6.1. Ciò chiarito, in relazione al contratto di mutuo oggetto di causa deve ribadirsi l'infondatezza di tutte le censure mosse da parte opponente all'accordo.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente depositata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo con relativi allegati “A”,“B” e “C” rispettivamente “capitolato delle condizioni generali del mutuo”, “documento di sintesi” e “piano di ammortamento” (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) non dà adito ad alcun fenomeno di anatocismo e viceversa contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo gli specifici criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
Infatti, l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che:
26 Il successivo art. 4 prevede che:
27 Nell'allegato “B” vengono esplicitati il TAN ed l'ISC mentre l'allegato “C”, contenendo il piano di ammortamento del contratto di mutuo, indica precisamente la scadenza e l'importo di ogni rata, così come la sua composizione in termini di quota interessi e quota capitale, nonché il debito residuo al pagamento di ogni rata.
Quindi, va esclusa la generazione di effetti anatocistici e va affermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame, nel pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza, con la conseguenza che non può trovare accoglimento né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione, per le quattro fasi del giudizio.
P.Q.M.
28 1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 con atto di citazione depositato il 18 aprile 2023;
[...]
2) condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
in qualità di mandataria con rappresentanza della 7.616, le Controparte_2 Controparte_1 spese processuali anticipate da parte convenuta, che liquida nella somma di € 7.616, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 16 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
29
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 2169/2023 R.G., promossa
DA
(doc. fisc. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata presso lo studio dell' avv. Daniele Regni, che la rappresenta e difende in virtù di procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione depositato in data 18/04/2023.
ATTORE contro società unipersonale con socio unico (c.f. , e per essa, Controparte_1 P.IVA_2 quale mandataria, (c.f ), Controparte_2 P.IVA_3 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Pesenti che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata in data 11/10/2023.
CONVENUTO
1 oggetto: opposizione all'esecuzione; contratti bancari;
conclusioni delle parti: all'udienza del 9 maggio 2025 i difensori della parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “L'avv. Regni precisa le conclusioni riportandosi alle note di precisazione delle conclusioni depositate l'8 maggio 2025; in via istruttoria, chiede ammissione della CTU tecnico contabile.
L'avv. Argentati precisa le conclusioni precisate con il foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 12 settembre 2024”. Si trascrivono qui di seguito le rispettive concluzioni:
- per parte attrice:
“Voglia l'Onorevole Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,
IN VIA PRELIMINARE :
L'acclarata presenza di una condotta delittuosa della banca (usura contrattuale) e la denunciata illegittimità dell'azione esecutiva - intrapresa dalla priva della necessaria legittimazione ad agire (*) in forza CP_1 di un titolo esecutivo invalido (**) a causa di un difetto originario (usura) e (***) a causa della indeterminatezza del credito fatto valere - travolgono la validità e la legittimità del conseguente pignoramento ed impediscono quindi la regolare prosecuzione dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es. per cui si chiede che
l'esecuzione stessa venga sospesa fino all'esito del giudizio di opposizione introdotto con il presente atto sussistendo sia il fumus boni juris, confermato dalla perizia prodotta in atti, che il periculum in mora, rappresentato dal fatto che la prosecuzione dell'esecuzione porterebbe alla vendita dell'immobile quindi alla ingiustificata perdita per gli odierni opponenti di un rilevante patrimonio immobiliare.
NEL MERITO :
- a. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di difettando in toto la prova della CP_1 cessione del credito e della titolarietà di quest'ultimo in capo a e per essa a CP_1 Controparte_2
e, conseguentemente, accertare e dichiarare la invalidità e/o la inammissibilità del precetto e del
[...] successivo atto di pignoramento e, comunque di tutti gli atti esecutivi e/o dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es.;
- b. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio Persona_1
(rep. n. 39726 - racc. n. 13849) non è un valido titolo esecutivo per le ragioni esposte in narrativa e, conseguentemente, accertare e dichiarare la invalidità e/o la inammissibilità del precetto e del successivo atto di pignoramento e, comunque di tutti gli atti esecutivi e/o dell'esecuzione n° 98/2022 R.Es.;
- c. accertare e dichiarare che il contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio Persona_1
(rep. n. 39726 - racc. n. 13849) è nullo e/o illecito in quanto sono stati pattuiti interessi usurari e, conseguentemente, accertare e dichiarare la gratuità del contratto stesso ex artt. 644 cp e 1815 cc e, quindi :
2 c/1) condannare la banca opposta a restituire in favore della società mutuataria tutte le somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di €
19.629,92 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
c/2) condannare la banca opposta a pagare in favore degli opponenti la somma di € 50.000,00 a titolo di danno non patrimoniale ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 185 cp e 2059 cc ovvero la somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla data della domanda fino al saldo effettivo;
c/3) accertare e dichiarare la illegittimità della risoluzione del contratto operato dalla con conseguente CP_3 obbligo di ripristino del rapporto negoziale secondo l'ammortamento stabilito nel contratto decurtato da ogni interesse e spesa;
- d. in subordine, accertare e dichiarare che il contratto di mutuo contratto di mutuo 21/04/2009 a rogito del notaio (rep. n. 39726 - racc. n. 13849) è nullo e/o illecito e/o illegittimo in Persona_1 quanto l'ISC/TAEG indicato nel contratto è inferiore all' ISC/ TAEG effettivamente applicato al rapporto con conseguente applicabilità del tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali e degli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto ex art 117 TUB e, quindi condannare la banca opposta a restituire in favore della società mutuataria tutte le somme indebitamente percepite e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di € 44.324,09 ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo;
d/1) Accertare e dichiarare che la banca ha applicato interessi anatocistici, in violazione della norma imperativa di cui all'art. 1283 c.c e per l'effetto condannarla alla restituzione di tutti gli interessi non dovuti nell'importo complessivo che verrà accertato in corso di causa oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo per gli interessi indebitamente percepiti sulle rate pagate dall'opponente
- e) In ogni caso, condannare la banca opposta al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio ivi compresa la fase avanti al G . CP_4
- f) ritenuto che nelle more del giudizio di opposizione la Banca opposta ha prodotto il piano di ammortamento del contratto di mutuo fondiario de quo aggiornato alla data del passaggio a sofferenza permettendo al consulente tecnico di parte di rivedere la perizia alla luce dei conteggi prodotti, condannare
3 e per essa a restituire in favore della società mutuataria tutte le CP_1 Controparte_2 somme percepite a titolo di interessi corrispettivi e moratori e, quindi, a pagare in suo favore la somma complessiva di € 59.166,52 di cui Euro 59.161,75 a titolo di interessi corrispettivi ed Euro 4,77 a titolo di interessi moratori ovvero la somma maggiore o minore che verrà accertata in corso di causa oltre rivalutazione
e interessi al tasso legale dal giorno del pagamento fino al saldo effettivo e quindi dichiarare che nessuna somma risulta dovuta dalla mutuataria a titolo di residuo capitale;
la società mutuataria risulta infatti creditrice per l'importo di Euro 13.543,99, corrispondente alla differenza tra la somma oggetto di ripetizione per effetto dell'applicazione della sanzione ex art.1815 c.c. (pari ad Euro 59.166,52) ed il residuo capitale del contratto di finanziamento (pari ad Euro 45.622,53).
IN VIA ISTRUTTORIA:
L'opponente insiste nell'ammissione del seguente mezzo di prova già richiesto con memoria 183 VI° co. n. 2 cpc:
Si chiede ammettersi consulenza tecnico contabile, scevra da valutazioni giuridiche di sola spettanza del Giudice adito, al fine di rispondere ai quesiti di seguito prospettati: […]”
- per parte convenuta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare:
In via preliminare
Rigettare l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare in quanto infondata in fatto ed in diritto, non ricorrendo in ogni caso i gravi motivi previsti dalla legge e, dunque, né il fumus boni iuris, né il periculum in mora;
Nel merito in via principale:
Rigettare la presente opposizione, respingendo tutte le istanze ex adverso avanzate in quanto destituite di ogni fondamento giuridico e probatorio, oltre che infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio esposti in narrativa;
Per l'effetto, dichiarare la legittimazione di per essere dimostrata l'intervenuta CP_1
cessione del credito azionata nella presente procedura esecutiva;
Dichiarare che il mutuo azionato e notificato contestualmente all'atto di precetto è valido titolo esecutivo e, pertanto, dichiarare l'efficacia della procedura esecutiva immobiliare NRGE 98/2022;
4 accertato il rispetto della trasparenza nel contratto di mutuo de quo, dichiarare legittime l'ammontare delle somme richieste dal creditore e dichiarare la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare incardinata nei confronti della Parte_1
Rigettare l'eccezione di usurarietà del tasso per tutti motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, considerare il muto valido ed efficace in tute le sue parti e dichiarare il prosieguo della procedura opposta
98/2022; CP_5
Per l'effetto, rigettare le richieste restitutorie dell'opponente in quanto fondate su calcoli privi di legittimazione normativa;
Rigettare, inoltre, la richiesta di condanna al risarcimento in quanto vaga e non provata
In via istruttoria:
Rigettare la richiesta di CTU, in quanto esplorativa;
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
MOTIVI DELLA DECISIONE Parte_ 1. La (di seguito indicata anche ), quale Parte_1 terzo datore di ipoteca, ha proposto opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 c.p.c. promossa nei suoi confronti dalla in forza del contratto di mutuo fondiario Controparte_1 stipulato il 21/04/2009 a rogito del notaio in Fano (rep. n. 39726 - racc. Persona_1
n. 13849), munito di formula esecutiva il 06/12/2021, con il quale la Controparte_6 ha concesso alla (ora fallita) un mutuo fondiario di originari €
[...] Controparte_7
400.000,00 (da restituire in dieci anni mediante il pagamento di n° 120 rate mensili Parte_ posticipate), con la garanzia di che ha concesso ipoteca volontaria per la somma complessiva di €800.000 su proprio bene ( ipoteca iscritta il 24/04/2009 presso l'Agenzia del
Territorio di Ancona al n° 8914 R.P., su un immmobile di sua proprietà sito nel Comune di
Monterado, AN;
confluito il 1°/01/2014 nel nuovo Comune di Trecastelli, Via dell'Artigianato, 1 - e descritto al NCEU di detto Comune al Foglio 4 - particella 148 sub 16
- Cat. D/7 – P.T.). CP_ Il 2/02/2022 ha notificato l'atto di precetto per la somma di € 47.305,70 e l'8/04/2022 atto di pignoramento degli immobili di cui all'ipoteca(procedura esecutiva n.98/2022 rge).
5 Successivamente alla proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex art.615 e 617
c.p.c., il giudice dell'esecuzione ha rigettato la richiesta di sospensione e, per l'effetto, il debitore opponente ha introdotto il presente giudizio di merito. Parte_ Con l'opposizione ha eccepito:
a) il difetto di titolarità attiva del credito vantato (definito impropriamente “ carenza legittimazione attiva”) sostenendo che non sarebbe provata la cessione dei crediti in blocco dalla BI banca s.p.a.;
b) l'inidoneità del contratto di mutuo fondiario a valere come titolo esecutivo, in quanto l'erogazione della somma mutuata non sarebbe stata contestuale alla stipula, ma essa sarebbe stata versata in un deposito cauzionale, subordinando l'effettiva messa a disposizione del mutuatario all'avveramento di specifiche condizioni;
c) la nullità e/o illegittimità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà determinata dalla previsione della commissione per estinzione anticipata del mutuo. Per l'effetto, il mutuo sarebbe gratuito con conseguente obbligo della banca di restituire tutti gli interessi percepiti, quantificati in € 19.692;
d) che l'ISC/TAEG indicato contrattualmente dalla banca risulterebbe essere inferiore rispetto a quello effettivamente applicato, inserendo tutte le voci di costo. Per
l'effetto, la clausola determinativa degli interessi sarebbe nulla per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto ex artt. 1346, 1284 c.c. e art. 117 TUB, con conseguente necessità di ricalcolare gli interessi al tasso sostitutivo previsto da quest'ultima norma e obbligo della banca di restituire la somma indebitamente percepita di € 39.808;
e) l'indeterminatezza e l'indeterminabilità del piano di ammortamento alla francese applicato al finanziamento: detto piano comporterebbe la restituzione di interessi con una proporzione più elevata, in quanto conterrebbe una formula di matematica attuariale, giusta la quale l'interesse applicato sarebbe quello composto e non già quello semplice. Per
l'effetto, il tasso effettivamente applicato sarebbe indeterminato, perché non vi sarebbe certezza su quale dei due tassi le parti si sarebbero accordate e quale sarebbe stato applicato.
Per l'effetto spetterebbe alla mutuataria la rideterminazione del dare e avere in base all'applicazione del tasso ex art. 117 TUB, ovvero il ricalcolo del piano di ammortamento in
6 base al regime di interesse semplice, con la conseguenza che vi sarebbero differenti quantificazioni di somme che la banca sarebbe comunque tenuta a restituire.
Parte convenuta si è costituita contestando quanto eccepito da parte attrice.
E' stato svolto il procedimento di mediazione. CP_ 2. Preliminarmente, si rileva che sussiste la prova della titolarità attiva di del credito azionato. CP_ Infatti vi è prova della cessione dei crediti in blocco da BI a , così come vi è prova della inclusione nelle operazioni di cessione del credito derivante dal mutuo oggetto di causa.
2.1. Al riguardo si osserva in punto di diritto quanto segue.
La Corte di cassazione ha chiarito, con orientamento consolidato, che l'onere di dimostrare l'esistenza dell'atto di cessione e, più specificamente, l'inclusione del credito per cui si agisce nell'operazione di cartolarizzazione avvenuta ai sensi dell'art. 58, comma 2,
T.U.B., spetta al creditore opposto che si affermi successore a titolo particolare del creditore originario (cfr. Cass. n. 24798/2020; Cass. n. 5857/2022; Cass. n. 22754/2022; Cass. n.
4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass. n. 7866/2024 e Cass. 15010/2024).
Sebbene in passato non siano mancati orientamenti contrari (tanto che la stessa Corte di cassazione ha sentito la necessità di operare un chiarimento sul punto) sia nella giurisprudenza di legittimità che di merito, la giurisprudenza più recente è giunta a escludere che l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale possa costituire, di per sé sola, prova sufficiente dell'esistenza e del contenuto dello stipulato contratto di cessione (cfr. Cass.
3405/2024).
L'avviso risponde unicamente alla funzione di sostituire la notifica prevista dall'art. 1264 c.c., assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr. cit. Cass. n. 7866/2024; Cass. n. 5617/2020; Cass. n. 22151/2019; Cass. n. 4713/2019 e
Cass. n. 22268/2018) - allo scopo di impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso in cui il ceduto effettui comunque, nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente (cfr. Cass. n. 22548/2018) - ma non già quella di attestare la legittimazione attiva del preteso cessionario.
7 Attesa tale limitata funzione, la pubblicazione in Gazzetta potrebbe al più costituire un elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento, ma non è sufficiente, in questa sua “minima” struttura informativa, a fornire gli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi.
Il citato art. 58, infatti, nel consentire “la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco”, detta una disciplina (ampiamente e sotto plurimi profili) derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto: a) ne subordina l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale;
b) dispone che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 c.c.; c) attribuisce a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario;
d) dispone che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario;
e) consente ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine;
f) esclude la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione.
Nel caso in cui il debitore ceduto abbia sollevato una espressa e specifica contestazione dell'esistenza stessa della cessione il contratto deve essere certamente oggetto di prova.
Sotto un profilo più squisitamente probatorio, la Corte di legittimità ha precisato che
“il contratto di cessione di crediti in blocco non risulta soggetto a forme sacramentali o comunque particolari al fine specifico della sua validità” (cfr. da ultimo cit. Cass. n. 22754/2022 cit. e Cass. n.
5617/2020).
La cessione del credito, infatti, è negozio consensuale e tanto basta per il suo perfezionamento.
Ne discende, pertanto, che la prova dell'esistenza stessa della cessione (al di là quindi della differente questione relativa all'inclusione del credito azionato tra quelli ceduti) può
8 essere fornita con ogni mezzo, anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, offerta in produzione proprio nel corso del giudizio instaurato dal debitore ceduto in conseguenza dell'intimazione notificatagli dal cessionario
(cfr. Cass. n. 10120/2021).
In questo caso la Cassazione ha precisato che, benché non sia, di regola, necessaria la prova scritta, non può tuttavia ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della cessione operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata, oppure la pubblicazione in G.U.
(cfr. cit. Cass. n. 5478/2024; cfr. Cass. n. 17944/23; Cass. n. 22151 del 2019 che ha affermato che «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima»; cfr. già in precedenza Cass. n. 5997 del 2006).
Fermo il valore di prova privilegiata da riconoscere al contratto di cessione, la
Cassazione ha riassuntivamente affermato quindi che : a) la prova della cessione non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma;
dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità; b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione;
c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
E' stato poi precisato che non è escluso che l'avviso della cessione pubblicato in
G.U., unitamente ad altri elementi, possa eventualmente essere valutato come indizio dal giudice del merito, sulla base di adeguata motivazione, al fine di pervenire alla prova presuntiva della cessione: ciò potrebbe avvenire, ad esempio, nel caso in cui l'avviso risulti pubblicato su iniziativa della stessa banca cedente o di quest'ultima unitamente alla società cessionaria, ovvero quando vi siano altre particolari ragioni che inducano a ritenerlo un
9 elemento che faccia effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione. In tali casi, la questione si risolve in un accertamento di fatto da effettuare in base alla valutazione delle prove da parte del giudice del merito e detto accertamento, come è ovvio, se sostenuto da adeguata motivazione, non sarà sindacabile in sede di legittimità.
Nella differente ipotesi in cui non vi è contestazione circa l'esistenza della cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, trattandosi di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta
Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.
In tal caso, infatti, in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall'esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo;
cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto, Cass., n. 9412 del 2023; cfr. in motivazione Cass. n. 17944 del 2023 cit.).
10 Pertanto, quando la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco non occorre una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni - presi in considerazione per la formazione delle singole categorie - consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr.
Cass. n. 31188/2017 e Cass. n. 15714/2023).
Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da aziende o rami di azienda, da interi “blocchi” di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità.
A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per “rapporti giuridici individuabili in blocco” devono intendersi “i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo”, chiarendo che lo stesso “può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti” (cfr. circolare n. 229 del 21.04.1999).
La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 c.c., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto deve essere “determinato o determinabile”, non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017, in motivazione).
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58
T.U.B., è, dunque, sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni, presi in considerazione per la formazione delle singole
11 categorie, consentano di individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione (cfr. cit. Cass. n. 31188/2017 cit., che ha cassato la sentenza con la quale il giudice di merito aveva ritenuto insufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione, recante l'indicazione per categorie dei rapporti esclusi dalla cessione, omettendo di verificare se il credito azionato fosse o meno riconducibile ad una delle predette categorie: la Corte, in particolare, dopo aver evidenziato che “la trascrizione dell'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, riportata a corredo del motivo di impugnazione, consente … di rilevare che i crediti ceduti erano individuati, oltre che per titolo
(capitale, interessi, spese, danni, etc.) in base alla pendenza ad una certa data e alla possibilità di qualificare
i relativi rapporti come sofferenze, conformemente alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia, …”, ha, di conseguenza, ritenuto che “non avrebbe dunque potuto sottrarsi il Tribunale al compito di verificare se, avuto riguardo alla natura del credito, alla data di chiusura del conto e alle altre caratteristiche del rapporto, la pretesa azionata rientrasse tra quelle trasferite alla cessionaria (e da quest'ultima trasferite all'attrice, per effetto dell'incorporazione) o fosse annoverabile tra i crediti esclusi dalla cessione”; cfr., più di recente, cit. Cass. n. 4277/2023, che, invece, ha confermato una sentenza con la quale il giudice di merito aveva “ritenuto l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
… in ordine a plurime circostanze: l'esistenza di una cessione di crediti «in blocco» …, la chiara determinazione dell'oggetto della stessa, riferita ai crediti «in sofferenza», la univoca definizione di siffatta categoria di crediti, l'inclusione nell'ambito di essa della pretesa creditoria azionata con il contestato precetto”).
In forza di tale principio, risulta, allora, evidente che, a fronte dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indica gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie di crediti ceduti e consente la loro identificazione senza incertezze, la mancanza tra gli atti del giudizio di una specifica elencazione dei rapporti ceduti (e, prima ancora, del contratto di cessione) non esonera il giudice dal compito, appunto, di verificare, alla luce dei documenti prodotti in giudizio dal creditore (quali, ad esempio: il contratto, l'estratto conto, etc.) se, a fronte delle relative emergenze di fatto, il credito azionato è, in ragione del titolo e del tempo della sua origine compreso tra le pretese trasferite alla cessionaria o sia, al contrario, annoverabile, sotto l'uno e/o l'altro profilo, tra i crediti esclusi dalla cessione (e, nel primo caso, se la cessione sia o meno opponibile alla
12 società debitrice) (cfr. Cass. n. 21821/2023, non massimata, la cui motivazione è stata ampiamente citata).
Resta fermo che l'accertamento del giudice di merito, volto ad appurare se il credito controverso è o meno compreso nella cessione in blocco, è un accertamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità (cfr. ex multiis, cit. Cass. n. 4260/2024 e cit. Cass. n.
15714/2023).
Infine, la dichiarazione del cedente, notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo e come tale ammissibile anche in grado di appello (Cass., S.U., n. 10790/2017, n. 10790 e succ. conf.; cit. Cass. n. 10200/2021, non massimata;
corte d'appello di Milano sentenza 24.01.2023 n. 220).
2.2. Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, parte attrice ha fornito prova:
- della fusione della (già nella Controparte_8 Controparte_9
(cfr. doc. n. 3 allegato alla comparsa); Controparte_10
- dell'esistenza del contratto di cessione di crediti in blocco, concluso il 4.12.2020 tra CP_ BI e , mediante i seguenti indizi: la produzione dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 145 parte II del 12.12.2020 (doc. n. 4 allegato alla comparsa) unitamente all'attestazione di avvenuta cessione a firma della stessa cedente Intesa SA OL s.p.a., che con atto di fusione del 26.3.2021 ha incorporato BI (doc. n. 1 allegato alla comparsa);
- dell'inclusione dei crediti azionati nella predetta cessione. Avuto riguardo all'avviso pubblicato in Gazzetta, nel quale vengono indicati come elementi per l'individuazione dei rapporti ceduti: “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, Controparte_10 ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2019, i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della
Circolare della Banca d'Italia n. 139/199.
I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha
13 avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet https:// ubibanca.it/pagine/cartolarizzazioni-UBI-Banca.aspx fino alla loro estinzione”, risulta che BI (oggi
Intesa SA OL) ha ceduto all'odierna parte convenuta una serie di crediti in blocco individuati per categorie omogenee tra i quali rientrano anche le posizioni debitorie di parte attrice. Dirimente a tal riguardo risulta la già citata attestazione di avvenuta cessione del credito derivante dal mutuo fondiario stipulato da GI Gas impianti, caduto in sofferenza, a firma della cedente Intesa SA OL. Nonché il possesso da parte della cessionaria di tutta la documentazione contrattuale riferita al mutuo in oggetto di causa.
3. Anche l'eccezione volta a sostenere l'inidoneità del mutuo fondiario stipulato a formare un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. risulta infondata.
3.1. Sul tema, infatti, si è recentemente espressa la Cassazione a sezioni unite, con la sentenza n. 5968 del 6.3.2025 che ha affermato la configurabilità giuridica del contratto di mutuo, ove la somma sia stata messa a disposizione del mutuatario, ma con il contestuale accordo fra le parti di costituzione della somma stessa in deposito irregolare, con precise condizioni di svincolo da parte della banca mutuante, quale valido titolo esecutivo.
In particolare, i giudici di legittimità hanno ribadito preliminarmente che anche in questo specifico caso il contratto di mutuo deve dirsi perfezionato, essendovi stata la traditio della somma -da intendersi come concessione di un titolo autonomo di disponibilità giuridica del denaro a favore del mutuatario- requisito richiesto, come noto, al fine del perfezionamento dei contratti reali, quale quello di mutuo. Tale circostanza è resa evidente proprio dal fatto che il mutuatario ha disposto della somma per la successiva costituzione della stessa in deposito irregolare, a nulla rilevando, secondo la Corte, la contestualità delle disposizioni e il carattere meramente contabile dell'operazione.
Partendo da tali considerazioni, le Sezioni Unite hanno superato il precedente orientamento (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza n. 12007 del 3.5.2024) che aveva escluso che un contratto siffatto potesse costituire da solo titolo esecutivo, attesa la mancanza attuale di una piena disponibilità della somma, differita ad un evento futuro e incerto, e dunque la carenza concreta di un'obbligazione restitutoria, con la conseguenza che a tali fini si rendeva necessario un ulteriore atto di effettivo svincolo del denaro mutuato in favore della
14 mutuataria con la stessa forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, nei temini che seguono.
Secondo la pronuncia in esame, una volta disposto della somma mutuata anche solo col suo riutilizzo mediante costituzione di quella in deposito irregolare (o altro negozio equipollente a funzione cauzionale), non solo si è perfezionato il mutuo ma viene anche integrato un titolo esecutivo avente ad oggetto il credito alla restituzione della somma mutuata, che rimane sussistente, salvo che non risulti di per sé solo esclusa in concreto un'espressa, univoca e incondizionata obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.
I patti accessori previsti dalle parti nei termini di cui sopra, infatti, non possono incidere immediatamente e direttamente sull'obbligazione restitutoria e quindi sulla configurabilità di un credito certo, liquido ed esigibile posto alla base di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c..
Secondo la Corte, “il mutuo si arricchisce, quindi, di una pattuizione accessoria, ulteriore estrinsecazione dell'autonomia negoziale delle parti e integrante, come prospetta il Pubblico Ministero, un negozio atipico, con causa di garanzia o di cauzione, accessorio e funzionalmente collegato al mutuo cui accede”.
Sulla scorta dei ragionamenti appena ripercorsi, le Sezioni Unite hanno concluso enunciando il seguente principio di diritto: «Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari
e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto».
3.2. Applicando tali insegnamenti al caso di specie, il contratto di mutuo fondiario n.
0384451/00 stipulato da GI gas impianti con il 21.4.2009, oggi ceduto Controparte_6
CP_ da Intesa SA OL a , prevede ai sensi dell'art. 2 sia la dichiarazione del mutuatario di voler costituire la somma mutuata in deposito cauzionale infruttifero a garanzia del suo adempimento, sia le specifiche condizioni di svincolo da parte della banca mutuante e all'art. 3 l'obbligazione - univoca, espressa e incondizionata - di restituire la somma mutuata.
15 Deve concludersi pertanto per l'idoneità del suddetto contratto a costituire valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
4. Anche l'eccezione di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per usurarietà non è fondata.
L'allegazione difensiva si basa esclusivamente sulla inclusione nel calcolo del TAEG del costo previsto in contratto per l'ipotesi (non verificatasi nella specie) dell'estinzione anticipata del finanzimento (così pag. 7 e 8 della consulenza di parte, doc. n. 6 allegato all'atto di citazione: “Il contratto unico di mutuo fondiario (rep. n.39726, racc.ta n.13849) stipulato in data 21 aprile 2009 prevede la possibilità, in capo alla mutuataria, di restituzione anticipata ed il conseguente obbligo di corresponsione, da parte della stessa, di una indennità corrispondente allo 01,000% dell'importo anticipatamente restituito (art.9 del contratto di mutuo de quo e art.13 del capitolato delle condizioni generali del mutuo allegato al contratto).
In considerazione di quanto sopra esposto, si è proceduto al calcolo del tasso effettivo in ipotesi di anticipata totale restituzione del capitale in differenti momenti”).
4.1. Preliminarmente si osserva che, in base al principio sul riparto dell'onere della prova desumibile dall'art. 2697 c.c., colui che chiede l'accertamento e la rideterminazione del saldo preteso dalla banca previa espunzione delle singole poste illegittimamente computate ha l'onere di allegare e provare gli elementi costitutivi delle questioni di nullità sollevate e, pertanto, ha l'onere di dimostrare l'avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante.
La rilevabilità d'ufficio delle clausole che prevedono un tasso d'interesse usurario presuppone pur sempre la tempestiva e specifica allegazione degli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, dovendo la pronuncia di nullità basarsi sul medesimo quadro di riferimento concretamente delineato dalle allegazioni delle parti, e non su fatti nuovi, implicanti un diverso tema di indagine e di decisione;
tale allegazione deve essere tempestiva, ovvero deve avvenire al massimo entro il termine ultimo entro il quale nel processo di primo grado si determina definitivamente il thema decidendum e deve essere corredata dalla specifica deduzione del fatto, che è riservata alla parte, non potendo il giudice procedere autonomamente alla ricerca, sia pure nell'ambito dei documenti prodotti in atti, delle ragioni che potrebbero fondare la domanda o l'eccezione, pur rilevabile d'ufficio.
16 Alla genericità ed al difetto di prova della domanda non può supplire la richiesta di consulenza tecnica d'ufficio che come è noto non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve essere negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. fra le tante anche in motivazione Cass. 30218 del 2017; Cass. n. 3130 del 2011; Cass. n. 3343 del
2001).
4.2. Ai fini della verifica dell'eventuale nullità della clausola determinativa degli interessi per superamento del tasso soglia usura irrilevante è l'allegazione di ipotesi
“scenario”, arbitrariamente individuate dalla parte e non verificatesi nel caso concreto.
Si condivide infatti l'orientamento di buona parte della giurisprudenza di merito (cfr. e multis, seppure con alcune diversità di vedute in ordine ad aspetti non rilevanti nel caso di specie, tribunale di Cagliari, 28 novembre 2016 n. 3359 sul sito www.diritto bancario.it; tribunale Roma, n. 12284 del 2016 sul sito www.expartecreditoris.it; tribunale di Trani, 11 gennaio 2017; tribunale di Monza, 19 giugno 2017 n. 911; tribunale Torino, 20 settembre
2017, n. 4434; tribunale Milano 16 febbraio 2017, n. 1906 sul sito www.caso.it, 8 giugno
2017, n. 6505 sul sito contenzioso-bancario.it, 28 luglio 2017; tribunale di Trani, 4 gennaio
2018 n. 10; tribunale Grosseto, sentenza n. 7539 del 2018 sul sito www.expartecreditoris.it; tribunale Napoli Nord 26 aprile 2018, n. 1169, sul sito expartecreditoris.it; tribunale Bologna
15 marzo 2018, sul sito centroanomaliebancarie.it; tribunale Pavia 10 gennaio 2019. n. 32 sul sito corte di appello Milano 23 aprile 2019, n. 1785, sul sito Email_1
) e quello più volte espresso da questo tribunale che ritiene che ai fini della Email_2 verifica dell'usurarietà del tasso non vadano calcolate le remunerazioni, le commissioni e le spese meramente potenziali, perché, non dovute per effetto della mera conclusione del contratto, ma subordinate al verificarsi di eventi futuri concretamente non verificatisi e che non potranno in seguito verificarsi.
Ciò accade proprio nel caso in cui il contratto preveda una penale di estinzione anticipata che potrebbe risultare usuraria se applicata a breve distanza dalla concessione del credito, ma il cliente non sia receduto. Oltretutto, il principio sotteso all'intera disciplina antiusura, che impone la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei (giuridicamente ed
17 economicamente) per cui il relativo importo di una penale non può essere incluso tra le voci rilevanti ex lege 108/96, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso soglia. La clausola penale è infatti una pattuizione accessoria del contratto convenuta dalle parti, da un lato, per rafforzare il vincolo contrattuale e, dall'altro, per stabilire, in via preventiva, una determinata sanzione per il caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, con l'effetto di limitare alla prestazione prevista il risarcimento del danno indipendentemente dalla prova dell'effettivo pregiudizio economico.
Costituendo, pertanto, una determinazione preventiva del “danno” (che, per inciso, può essere ridotta qualora eccessiva), essa è certamente svincolata dal tasso soglia di cui al reato dell'usura, spettando al creditore esclusivamente dopo l'inadempimento del debitore e nella misura fissa predeterminata, diversamente dagli interessi che costituiscono il normale e automatico corrispettivo del contratto e maturano col passare del tempo.
In merito alla irrilevanza della clausola penale ai fini della rilevazione dell'usura si è espressa la Cassazione, sez. pen. n. 29010 del 2018 che, partendo dal tenore letterale dell'art. 644 c.p. – secondo il quale è punito chiunque si fa dare o promettere “interessi” o “vantaggi” usurari “quale corrispettivo di una prestazione di denaro o altra utilità” – ha rilevato come il legislatore “pone in stretta correlazione diretta: gli interessi o i vantaggi
(usurari) conseguibili dall'accipiens con la prestazione da quest'ultimo effettuata (dazione di denaro o di altra utilità)”. Tale stretta correlazione emerge dall'uso del termine corrispettivo il quale “rende evidente come il “pagamento” (usurario) debba trovare causa e relazione diretta con quanto dato dal soggetto attivo”. Fatte queste premesse, è escluso che la clausola penale possa avere rilievo ai fini della rilevazione dell'usura: “per la sua funzione (desumibile dal dettato degli artt. 1382 - 1386 c.c.) ex se, non può essere considerata come parte di quel “corrispettivo” che previsto dall'art. 644 c.p., può assumere carattere di illiceità, perché sul piano giuridico l'obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo diretto dell'obbligazione principale, ma è l'effetto susseguente ad una diversa causa che è
l'inadempimento”[36]. Una tale esclusione, tuttavia, non opera laddove “le parti, con la “clausola penale” non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo (usurario) attraverso un simulato o preordinato inadempimento”.
Da ultimo, si è espressa anche la Cassazione civile che ha confermato la non rilevanza ai fini del calcolo dell'usurarietà del tasso di interesse pattuito della commissione di
18 estinzione anticipata del finanziamento: “non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, bensì un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (cfr. Cass. n. 7352 del
2022; nello stesso senso Cass. n. 23866 del 2022; Cass. n. 4597 del 2023).
5. In merito alla contestazione relativa all'indeterminatezza dell'ISC/TAEG in base alla consulenza di parte attrice risulterebbe che: “Dall'analisi delle condizioni economiche pattuite nel contratto unico di mutuo fondiario (rep. n.39726, racc.ta n.13849) stipulato in data 21 aprile 2009 si rileva che il TAEG (o ISC) risulta pattuito nella misura del 4,041% (art. 12 del contratto).
Nell'allegato n.10, sulla base delle condizioni previste nel contratto di finanziamento oggetto di analisi e di quanto dovuto a titolo di polizza assicurativa annuale obbligatoria, è stato ricalcolato il TAEG del finanziamento.
[…]
Dai conteggi effettuati si evince che il TAEG ricalcolato è superiore a quello indicato nel contratto de quo;
più precisamente, il TAEG ricalcolato risulta pari al 4,358% e quindi superiore rispetto a quello indicato in contratto pari al 4,041% di 0,317 punti percentuali (allegato n.10).
Si ricade pertanto nella fattispecie di cui al comma 7 dell'art.117 TUB” (pag. 17 della consulenza allegata all'atto di citazione, cit.).
Pertanto, da quanto esposto nella consulenza di parte risulta che la difformità tra l' dichiarato e quello applicato deriverebbe dalla non inclusione del costo Pt_2 dell'assicurazione nell'ISC/TAEG indicato in contratto.
Al riguardo si rileva che esclusivamente nell'ambito del credito ai consumatori è previsto che che nel TAEG debbano essere inclusi “i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte” (art. 121, let. m) e comma 2, TUB).
Nel caso di specie, è evidente che il mutuatario, la è Controparte_11 un'impresa, e non un consumatore (cfr. inoltre premesse a pag. 2 del contratto di mutuo
(doc. n. 23 allegato all'atto di citazione).
L'indice sintetico di costo, o indicatore sintetico di costo (ISC), detto anche tasso annuo effettivo globale (TAEG) è l'indicatore di tasso di interesse di un'operazione di
19 finanziamento (es. erogazione di credito) come ad esempio prestito, o acquisto rateale di beni o servizi. Esso rappresenta il costo totale dell'operazione, espresso in percentuale e su base annua, che il cliente deve alla società che ha erogato il prestito o il finanziamento.
La legge n.154 del 17.2.1992 all'articolo 4 si limitava genericamente a richiedere che i contratti indicassero il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Il TAEG è stato introdotto nel sistema normativo italiano, per la prima volta, dalla deliberazione del comitato interministeriale per il credito e il risparmio n. 10688 del 4.3.2003, in tema di «Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari», che, all'art. 9, comma 2, ha demandato alla Banca d'Italia di individuare quali siano le operazioni e i servizi a fronte dei quali il predetto indice «comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione per il cliente», debba essere segnalato, nonché la formula per rilevarlo.
Conformemente alla sua funzione meramente informativa, che consente al cliente di conoscere preventivamente il costo effettivo del finanziamento e di poterlo comparare con finanziamenti offerti da altre banche, l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
La sanzione della nullità per la mancata o non corretta indicazione dell' è Pt_2 prevista esclusivamente per il caso del credito al consumo, nell'ambito della cui disciplina l'art. 125 bis comma 6 TUB (peraltro entrato in vigore effettivamente solo nel 2010 e quindi successivamente alla stipula del contratto di mutuo di cui è causa stipulato il 21/04/2009) prevede che “Sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente
a quanto previsto ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo 124. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto”.
Ne consegue che l'unico rimedio di cui può avvalersi il mutuatario, al quale siano state applicate condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate dalla banca, è di natura risarcitoria
(sempre che il mutuatario sia in condizione di provare di aver subito un pregiudizio nonché il nesso di causalità tra condotta scorretta della banca e danno).
20 Par Ciò in quanto l'erronea indicazione dell' , integrando la violazione di una regola di condotta della banca (dovere di informazione trasparente delle condizioni del contratto di mutuo applicate alla clientela), non incide sulla validità del contratto (vedi S.U. n. 26724 del
2007) e può quindi dar luogo soltanto a responsabilità precontrattuale o contrattuale (cfr.
Cass. n. 4597 del 2023 cit.; Cass. n. 39169 del 2021).
5.1. Ad abundantiam, si rileva che non vi è alcuna prova del fatto allegato dall'attore secondo cui la polizza assicurativa sarebbe stato un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte. Peraltro, l'unica polizza prevista in contratto è quella a garanzia dell'immobile ipotecato e non direttamente della restituzione delle somme.
Pertanto, non si ravvisano neppure nella specie i presupposti per l'inclusione del costo assicurativo nel calcolo del Taeg.
6. Quanto alle contestazioni relative all'indeterminatezza del piano di ammortamento alla francese si osserva quanto segue.
Innanzitutto, va evidenziato come la giurisprudenza ha da tempo chiarito che il metodo di ammortamento a rate costanti “alla francese” non dia luogo ad anatocismo perché non vi è nulla nella sua struttura matematica e finanziaria che porti alla generazione di interessi composti.
Infatti, come sostenuto dalla prevalente giurisprudenza di merito, tale metodo non implica affatto una capitalizzazione degli interessi, essendo questi unicamente calcolati sulla quota di capitale via via decrescente e cioè sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o con le rate precedenti.
Gli interessi convenzionali sono, difatti, calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento della rata. La quota di interessi dovuti dal mutuatario nelle rate successive non è determinata capitalizzando in tutto o in parte gli interessi corrisposti nelle rate precedenti. Né può sostenersi che si sia in presenza di un interesse “composto” per il solo rilievo fattuale che il metodo di ammortamento alla francese determina un maggior onere di interessi rispetto al piano di ammortamento all'italiana che si fonda sulle rate a capitale costante.
In realtà, il piano di ammortamento alla francese è ossequioso del dettato dell'art. 1194 c.c., in quanto prevede, correttamente, un criterio di restituzione del debito che
21 privilegia sotto il profilo cronologico l'imputazione più ad interessi che a capitale. Non si verifica, pertanto, alcun fenomeno anatocistico e, conseguentemente, la relativa pattuizione deve ritenersi valida e non inficiata da nullità per contrasto con l'art. 1283 c.c., se le clausole contrattuali prevedano in relazione alle singole rate il calcolo degli interessi al tasso pattuito in contratto (sia esso fisso o variabile) sul solo capitale complessivo ancora da rimborsare, al netto delle rate già scadute.
La previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, con rata fissa costante non comporta pertanto alcuna violazione dell'art. 1283 c.c., e questo per almeno i seguenti tre motivi: gli interessi del periodo sono calcolati sul solo capitale residuo;
alla scadenza della rata gli interessi maturati non sono capitalizzati, ma sono considerati quale quota interessi della rata di rimborso del mutuo;
la rata considera, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche la quota del debito in linea capitale (quota via via crescente con il progredire del rimborso), ne consegue che il pagamento a scadenza riduce il capitale che fruttifica;
si verifica, cioè un fenomeno di segno inverso rispetto alla capitalizzazione.
Anche l'Arbitro Bancario e Finanziario ha affrontato ripetutamente la questione dell'anatocismo relativamente ai mutui con piano di ammortamento “alla francese”, concludendo sempre per la sua piena legittimità. L' ha affermato, in particolare, che il CP_12 piano di ammortamento alla francese non comporta di per sé alcuna forma indebita di anatocismo, in quanto la rata ingloba interessi semplici e non composti, calcolati al tasso nominale sul residuo capitale da restituire. Ad avviso dell'arbitro un tale metodo di ammortamento è legittimo se gli interessi (computati mese per mese) vengono calcolati solo sul capitale residuo del mutuo al mese precedente. In tale quadro, ciò che rileva è che il cliente sia in grado di valutare l'ammontare degli interessi da pagare (Decisioni A.B.F. n.
429/2013, n. 1130/2011, n. 1280/2012).
Quanto alla giurisprudenza di merito, anch'essa si è orientata in favore della legittimità del piano di ammortamento “alla francese”, nel senso, cioè, che esso non comporta, di norma, alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi bancari. Si potrà avere anatocismo, rilevante agli effetti dell'art. 1283 c.c., soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo produttiva di interessi nel periodo. La giurisprudenza sul punto è univoca (vedasi, ex
22 multiis, Trib. di Vasto, sez. I, 01.10.2021, n. 282; Trib. di L'Aquila, sez. I, 12.05.2021, n. 334;
Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19.06.2017; Trib. di Venezia 27.11.2014; Trib. di
Mantova 11.03.2014; Trib. di Treviso 12.01.2015; Trib. di Modena, sez. I, 11.11.2014; Trib. di Pescara 10.04.2014; Trib. di Padova 29.05.2016).
Nell'ammortamento alla francese, con rate di importo costante, gli interessi che compongono la singola quota sono calcolati man mano sul capitale residuo, cioè su ciò che rimane da pagare del capitale dopo ogni pagamento di rata;
quindi, ogni volta il correntista paga interessi calcolati su un importo di capitale decrescente e in relazione al periodo cui la rata si riferisce.
Il meccanismo di computo specificamente indicato nel piano di ammortamento, attraverso l'indicazione dell'importo della rata, della quota capitale e della quota interessi, esclude la denunciata indeterminabilità e risponde alle esigenze del cliente mutuatario che non si trova esposto al pagamento di un importo fluttuante della rata.
L'ammontare complessivo degli interessi è maggiore rispetto al così detto piano all'italiana, ma ciò non significa che il T.A.N. sia più elevato né che ci sia composizione degli interessi. Al contrario, tale maggiore interesse dipende dal fatto che durante tutto il periodo di durata del contratto, il debitore dispone di una maggiore quantità di capitale (debito residuo) e, conseguentemente, paga un prezzo superiore in termini di interessi corrispettivi.
Al riguardo, come noto, si è recentemente espressa Cass. Civ., S.U. 29.05.2024, n.
15130, la quale ha escluso che “l'omessa indicazione del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi e della modalità di ammortamento «alla francese» comporti la indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto e, di conseguenza, la nullità (parziale) del contratto di mutuo bancario, ai sensi degli artt. 1346 e
1418, comma 2, c.c.” quando “il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art.
1813 ss. c.c.) cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”.
La Cassazione ha escluso “che la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario, a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi incida negativamente sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto del contratto causandone la nullità parziale. […]
23 In mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG) anch'esso esplicitato. Peraltro, la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597,
17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) ritiene che il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto (l'obbligo di indicare
l'ISC/TAEG fu esteso ai mutui nel 2003 con le «Istruzioni di vigilanza per le banche in tema di trasparenza» adottate dalla Banca d'Italia il 25 luglio 2003, attuative della delibera CICR del 4 marzo
2003; disposizioni specifiche al riguardo sono presenti nella legislazione più recente: nell'art. 121, commi 1, lett. m, e 3, T.u.b. in tema di «credito ai consumatori» e negli artt. 120-quinquies, comma 1, lett. m, e 3;
120-octies, comma 2, lett. e, e 120-decies, comma 3, T.u.b. in tema di «credito immobiliare ai consumatori»)”.
La Cassazione ha altresì escluso che “la mancata indicazione nel contratto di mutuo bancario,
a tasso fisso, della modalità di ammortamento c.d. «alla francese» e del regime di capitalizzazione «composto» degli interessi sia causa di nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”, dal momento che “l'art. 117 T.u.b. non richiedeva e non richiede tuttora (a fortiori a pena di nullità) l'esplicitazione del regime di ammortamento nel contratto e analogamente, a livello sistematico, non la richiede la normativa più recente”. La predetta normativa impone agli istituti bancari di assicurare al “mutuatario di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante una semplice sommatoria, conoscenza che egli difficilmente potrebbe avere sviluppando autonomamente una complessa formula matematica attraverso la quale il piano di ammortamento è sviluppato, una volta scelta la rata sostenibile e determinato il tasso di interesse”.
All'indomani della sentenza delle Sezioni Unite che ha espressamente affermato di aver enunciato tali principi con riferimento ai soli mutui a tasso fisso e con allegato piano di ammortamento, essendo questa la fattispecie sulla quale l'organo della nomofilachia è stato chiamato ad esercitare lo scrutinio, si è aperto un dibattito in ordine alla possibilità o meno di
24 estendere tali principi ai mutui con ammortamento alla francese a tasso variabile e ai quali non è allegato il piano di ammortamento.
Già parte della giurisprudenza di merito si è espressa in senso affermativo in ordine all'estensibilità dei principi affermati per i mutui a tasso fisso anche ai mutui a tasso variabile.
In tal senso, Corte di Appello di Ancona, sez. II, 2.12.2024, n. 1703, per la quale gli esposti principi possono essere estesi anche ai contratti di mutuo a tasso variabile laddove il contratto di mutuo e il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l'indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza, nonché delle spese, in quanto il mutuatario ha piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentono di ricostruire quale sarà l'esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento.
Tale soluzione è stata di recente avallata anche dalla stessa Corte di cassazione.
Con ordinanza n. 7382 del 19.03.2025, la prima sezione civile della Suprema Corte ha chiarito che i principi affermati nella sentenza delle Sezioni Unite n. 15130/2024 a proposito del tasso fisso valgono senz'altro anche per il caso in cui il tasso convenuto sia di tipo variabile.
La Corte, in particolare, ha chiarito che: “non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti;
se il piano di ammortamento riporta <<la chiara e inequivoca indicazione dell erogato della durata del prestito tasso di interesse nominale ed effettivo>
(TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi>> neppure sorge alcun vulnus in termini di trasparenza, giacché il mutuatario ha integrale cognizione, nei limiti di ciò che è possibile, degli elementi, giuridici ed economici, del contratto”.
La Corte ha altresì chiarito che “né rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione, effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle
25 facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera. Salvo a non voler percorrere
l'unica alternativa astrattamente praticabile, ma che si menziona evidentemente solo ad absurdum, consistente in un intervento del legislatore volto a negare in sé stessa la liceità tout court dei mutui a tasso variabile”.
In sintesi, esclusa, anche per i mutui a tasso variabile, la generazione di effetti anatocistici, per tali contratti deve anche escludersi qualsiasi incisione negativa sui requisiti di determinatezza e determinabilità dell'oggetto e qualsiasi violazione della normativa in tema di trasparenza.
6.1. Ciò chiarito, in relazione al contratto di mutuo oggetto di causa deve ribadirsi l'infondatezza di tutte le censure mosse da parte opponente all'accordo.
In particolare, nel caso di specie, dalla documentazione complessivamente depositata nel fascicolo emerge che il contratto di mutuo con relativi allegati “A”,“B” e “C” rispettivamente “capitolato delle condizioni generali del mutuo”, “documento di sintesi” e “piano di ammortamento” (doc. n. 4 allegato all'atto di citazione) non dà adito ad alcun fenomeno di anatocismo e viceversa contiene, in modo dettagliato, tutti gli elementi per la determinazione delle obbligazioni assunte dal mutuatario: sono infatti esattamente individuati l'importo capitale erogato, la durata del prestito, la tipologia e l'importo della rata, il numero di rate posticipate, la composizione di ogni singola rata comprensiva della quota capitale e della quota interessi, questi ultimi calcolati sul solo capitale di volta in volta residuo, come chiaramente indicato nei contratti, oltre all'indicazione del tasso d'interesse nominale annuo variabile secondo gli specifici criteri convenuti dalle parti, nonché del debito residuo risultante dal pagamento della rata.
Infatti, l'art. 3 del contratto di mutuo prevede che:
26 Il successivo art. 4 prevede che:
27 Nell'allegato “B” vengono esplicitati il TAN ed l'ISC mentre l'allegato “C”, contenendo il piano di ammortamento del contratto di mutuo, indica precisamente la scadenza e l'importo di ogni rata, così come la sua composizione in termini di quota interessi e quota capitale, nonché il debito residuo al pagamento di ogni rata.
Quindi, va esclusa la generazione di effetti anatocistici e va affermata la determinatezza, o quantomeno determinabilità, dell'oggetto del contratto di mutuo in esame, nel pieno rispetto della normativa in tema di trasparenza, con la conseguenza che non può trovare accoglimento né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando la capitalizzazione semplice degli interessi né la domanda di ricalcolo del dare/avere alla data di risoluzione del contratto applicando al ricalcolo gli interessi al solo tasso legale.
Pertanto, l'opposizione all'esecuzione deve essere rigettata.
7. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte attrice deve essere condannata a rimborsare a parte convenuta le spese processuali da quest'ultima anticipate liquidate, in mancanza di nota spese, in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione, per le quattro fasi del giudizio.
P.Q.M.
28 1) rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta dalla Parte_1 con atto di citazione depositato il 18 aprile 2023;
[...]
2) condanna la a rimborsare alla Parte_1 [...]
in qualità di mandataria con rappresentanza della 7.616, le Controparte_2 Controparte_1 spese processuali anticipate da parte convenuta, che liquida nella somma di € 7.616, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 16 giugno 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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