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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 21/10/2025, n. 1570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1570 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4145/2019
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Lucia Di Cunto
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
Parte_2 - parte resistente -
Avv.to Giuseppina Possidente
Email_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 25.11.2019 giusta riassunzione del giudizio precedentemente instaurato presso il Tribunale di Cosenza, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed (cessata nel 2017 ed alla quale è subentrata , CP_2 Controparte_3 CP_4 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420160003460285000, notificatogli in data 3.11.2016, a mezzo del quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 10.179,53 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per le annualità dal 2012 al 2015.
A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stato iscritto d'ufficio dall' a CP_2 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente del ricorrente quella di bracciante agricolo in luogo della ritenuta attività di coltivatore diretto.
Esponeva infatti di aver svolto, con riferimento all'annualità 2012, attività di bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola 'Costabile' per un totale di 112 giornate (allegando, al fine di comprovarlo, buste paga, comunicazione di assunzione, CUD 2012 ed estratto contributivo) e di essersi reso conto dell'avvenuta illegittima iscrizione solo a seguito della reiezione della propria domanda di disoccupazione agricola per l'annualità 2012 (risalente alla data del 29.1.2014, ma ad egli notificata l'11.2.2014), la quale è stata motivata sulla scorta della prevalenza dello svolgimento da parte sua di una “attività in proprio”.
Tanto è stato confermato dall'ente previdenziale con verbale d'accertamento notificato al ricorrente in data 6.11.2014, con cui disponeva l'iscrizione dello stesso negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti dall' 1.10.2009. A seguito della proposizione di ricorso in autotutela avverso lo stesso, adiva in giudizio al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito originato da tale ultimo provvedimento, dando conto inoltre della pendenza di altro giudizio pendente presso questo stesso
Tribunale e vertente sul mancato riconoscimento della disoccupazione per l'annualità 2012.
Più precisamente, in ricorso denunciava la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e contestava la ricorrenza del requisito c.d. oggettivo di iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi, ossia il fabbisogno aziendale minimo di 104 giornate annue di lavoro sui terreni che si trovavano nella sua disponibilità.
Osservava infatti che in sede di sopralluogo gli ispettori avevano mancato di considerare l'ordinamento colturale prevalente dell'azienda, il numero di piante di ulivo e vite presenti sul terreno, la salute, la consistenza e la vigoria delle piante stesse, giungendo dunque a quantificare erroneamente nel loro accertamento il fabbisogno in 122 giornate annue così suddivise: 30 giornate annue per l'allevamento; 54 giornate per coltivazione dell'uliveto; 22 giornate per la coltivazione del vigneto e infine 16 giornate annue per la coltivazione del seminativo.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del suo ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l che contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Insisteva sulla ricorrenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale riproponendo il calcolo del fabbisogno aziendale cristallizzato già nel verbale ispettivo, poi osservando che dal punto di vista temporale l'attività di bracciante agricolo che il ricorrente aveva svolto dal 2012 al 2015 lo aveva impegnato per un massimo di 112 giornate lavorative annue e dunque la sua iscrizione come coltivatore diretto per 156 giornate annue non avrebbe potuto ritenersi rispetto ad essa incompatibile.
Infine, sotto il profilo reddituale, rilevava che il ricorrente aveva percepito contributi per l'attività agricola dall' proprio negli anni in contestazione e dichiarato un reddito derivante CP_5 dall'allevamento di animali nel modello unico 2014 pari a 12.250 €.
Si è infine costituita in giudizio anche , la quale ha eccepito Parte_2 unicamente il proprio difetto di legittimazione a controvertere nel presente giudizio.
All'udienza del 16 aprile 2021, il giudice ha conferito al dott. Alessandro Veneziano l'incarico di
C.T.U. volta a calcolare, “tenuto conto in particolare dell'estensione dei terreni nella disponibilità e proprietà del ricorrente nonché delle coltivazioni ivi operate ovvero dell'eventuale allevamento di bestiame” il numero esatto di giornate occorrenti annualmente dal 2012 al 2015 per ogni singolo anno, per la coltivazione dei fondi o per l'eventuale allevamento di bestiame.
Conclusa l'istruttoria con il deposito della perizia in data 16 maggio 2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene oggi definita.
***
In via preliminare, nel presente giudizio deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , poiché l'atto impugnato è un avviso di addebito emesso Parte_2 direttamente dall' , ossia dal titolare della situazione giuridica sostanziale in esso trasfusa. CP_2 Pertanto, la piena legittimazione passiva a controvertere su di esso, non solo con riferimento ai vizi di merito ma anche con riferimento ai vizi formali promossi, spetta all'ente impositore.
In diritto, va poi premesso che per l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto, inoltre, deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere rigettato poiché, nel caso in esame, l' non ha fornito prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla CP_2 gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo e ad avviso di addebito la veste di attore sostanziale è rivestita dall'Istituto previdenziale che assume esistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , nel presente procedimento, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento CP_2 della pretesa. Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare
i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854). Precisamente, con riferimento alla discussa rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che giustifica l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente ha proposto nella propria memoria difensiva la valutazione ettaro/coltura effettuata dai suoi funzionari e già resa nel verbale ispettivo, la quale ha stimato 122 giornate di fabbisogno di lavoro autonomo nei terreni rientranti nella disponibilità del ricorrente.
Orbene, deve rilevarsi che già essa riportava un dato numerico superiore rispetto al numero totale minimo di 104 giornate previsto per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti ex art. 3 L. 9/1963.
Ad ogni modo, considerate le censure mosse da parte ricorrente rispetto alla veridicità di tale dato, il giudice ha disposto C.T.U. dalla quale è addirittura emerso che l' avrebbe dovuto calcolare il CP_2 fabbisogno di giornate lavorative annuo (G.L.A.) in base alle tabelle ore/ettaro/colture della Regione
Calabria in applicazione delle quali il dato medio che scaturisce è un numero totale di giornate pari a
134,01 di cui gg. 117,87 per le sole coltivazioni e gg. 16,15 per il solo allevamento che si arrotondano al numero totale di 134 giornate per anno, per gli anni 2012-2013-2014-2015.
Risulterebbe dunque provato un numero di giornate annue lavorative di molto superiore rispetto al numero minimo che la legge prevede per legittimare l'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi.
Indimostrata, però, appare la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa.
Sul punto, difatti, occorre precisare che per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata “per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce
(…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa non risulta provata né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo reddituale.
Mentre, per ciò che concerne il requisito temporale, è circostanza pacifica e non contestata quella per cui il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo per massimo 112 giornate annue, e dunque tale dato renderebbe compatibile la sua iscrizione come coltivatore diretto rispetto alla parallela attività svolta in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 177/2003 – secondo cui la CP_2 doppia iscrizione tra lavoro autonomo agricolo e bracciantile è possibile allorquando l'attività dipendente sia stata prestata per non più di 150 giornate annue – non risulta invece provata dall'ente previdenziale la prevalenza dell'attività lavorativa autonoma sotto il profilo reddituale.
L' , infatti, ha allegato che, con riferimento alla sola annualità 2014, il ricorrente avrebbe CP_2 dichiarato la produzione di un cospicuo reddito proveniente dall'attività di allevamento di animali, ma non ha fornito materiale probatorio idoneo a corroborare tale assunto. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3.4.2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- accoglie l'esperita opposizione e dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420160003460285000;
- compensa le spese di giudizio nei confronti di CP_4
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, nella misura CP_2 di € 2.144,75 oltre IVA e c.p.a.;
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
UE SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DELPOPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI
Sezione civile
Settore lavoro
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa UE SI in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, promosso da
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv.to Lucia Di Cunto
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente -
Avv.to Umberto Ferrato
t Email_2
Parte_2 - parte resistente -
Avv.to Giuseppina Possidente
Email_3
FATTO E DIRITTO
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Castrovillari, depositato in data 25.11.2019 giusta riassunzione del giudizio precedentemente instaurato presso il Tribunale di Cosenza, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' ed (cessata nel 2017 ed alla quale è subentrata , CP_2 Controparte_3 CP_4 proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 33420160003460285000, notificatogli in data 3.11.2016, a mezzo del quale gli veniva comunicata l'avvenuta iscrizione a ruolo delle somme dovute pari a complessivi € 10.179,53 per contributi accertati e dovuti a titolo di 'gestione agricola – lavoratori autonomi ed associati' per le annualità dal 2012 al 2015.
A sostegno dell'azione promossa deduceva, nel merito, di essere stato iscritto d'ufficio dall' a CP_2 tale gestione in maniera erronea ed illegittima, per essere l'attività prevalente del ricorrente quella di bracciante agricolo in luogo della ritenuta attività di coltivatore diretto.
Esponeva infatti di aver svolto, con riferimento all'annualità 2012, attività di bracciante alle dipendenze dell'azienda agricola 'Costabile' per un totale di 112 giornate (allegando, al fine di comprovarlo, buste paga, comunicazione di assunzione, CUD 2012 ed estratto contributivo) e di essersi reso conto dell'avvenuta illegittima iscrizione solo a seguito della reiezione della propria domanda di disoccupazione agricola per l'annualità 2012 (risalente alla data del 29.1.2014, ma ad egli notificata l'11.2.2014), la quale è stata motivata sulla scorta della prevalenza dello svolgimento da parte sua di una “attività in proprio”.
Tanto è stato confermato dall'ente previdenziale con verbale d'accertamento notificato al ricorrente in data 6.11.2014, con cui disponeva l'iscrizione dello stesso negli elenchi nominativi dei coltivatori diretti dall' 1.10.2009. A seguito della proposizione di ricorso in autotutela avverso lo stesso, adiva in giudizio al fine di chiedere l'annullamento dell'avviso di addebito originato da tale ultimo provvedimento, dando conto inoltre della pendenza di altro giudizio pendente presso questo stesso
Tribunale e vertente sul mancato riconoscimento della disoccupazione per l'annualità 2012.
Più precisamente, in ricorso denunciava la nullità dell'atto impugnato per difetto di motivazione e contestava la ricorrenza del requisito c.d. oggettivo di iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi, ossia il fabbisogno aziendale minimo di 104 giornate annue di lavoro sui terreni che si trovavano nella sua disponibilità.
Osservava infatti che in sede di sopralluogo gli ispettori avevano mancato di considerare l'ordinamento colturale prevalente dell'azienda, il numero di piante di ulivo e vite presenti sul terreno, la salute, la consistenza e la vigoria delle piante stesse, giungendo dunque a quantificare erroneamente nel loro accertamento il fabbisogno in 122 giornate annue così suddivise: 30 giornate annue per l'allevamento; 54 giornate per coltivazione dell'uliveto; 22 giornate per la coltivazione del vigneto e infine 16 giornate annue per la coltivazione del seminativo.
Concludeva quindi chiedendo l'accoglimento del suo ricorso, con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Si costituiva in giudizio l che contestava la fondatezza dell'opposizione e ne chiedeva il rigetto. CP_2
Insisteva sulla ricorrenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione del ricorrente alla gestione previdenziale riproponendo il calcolo del fabbisogno aziendale cristallizzato già nel verbale ispettivo, poi osservando che dal punto di vista temporale l'attività di bracciante agricolo che il ricorrente aveva svolto dal 2012 al 2015 lo aveva impegnato per un massimo di 112 giornate lavorative annue e dunque la sua iscrizione come coltivatore diretto per 156 giornate annue non avrebbe potuto ritenersi rispetto ad essa incompatibile.
Infine, sotto il profilo reddituale, rilevava che il ricorrente aveva percepito contributi per l'attività agricola dall' proprio negli anni in contestazione e dichiarato un reddito derivante CP_5 dall'allevamento di animali nel modello unico 2014 pari a 12.250 €.
Si è infine costituita in giudizio anche , la quale ha eccepito Parte_2 unicamente il proprio difetto di legittimazione a controvertere nel presente giudizio.
All'udienza del 16 aprile 2021, il giudice ha conferito al dott. Alessandro Veneziano l'incarico di
C.T.U. volta a calcolare, “tenuto conto in particolare dell'estensione dei terreni nella disponibilità e proprietà del ricorrente nonché delle coltivazioni ivi operate ovvero dell'eventuale allevamento di bestiame” il numero esatto di giornate occorrenti annualmente dal 2012 al 2015 per ogni singolo anno, per la coltivazione dei fondi o per l'eventuale allevamento di bestiame.
Conclusa l'istruttoria con il deposito della perizia in data 16 maggio 2023 e ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene oggi definita.
***
In via preliminare, nel presente giudizio deve essere dichiarata la carenza di legittimazione passiva dell' , poiché l'atto impugnato è un avviso di addebito emesso Parte_2 direttamente dall' , ossia dal titolare della situazione giuridica sostanziale in esso trasfusa. CP_2 Pertanto, la piena legittimazione passiva a controvertere su di esso, non solo con riferimento ai vizi di merito ma anche con riferimento ai vizi formali promossi, spetta all'ente impositore.
In diritto, va poi premesso che per l'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria del coltivatore diretto e degli appartenenti al suo nucleo familiare (parenti e affini fino al 4° grado) sono richiesti dei requisiti oggettivi e dei requisiti soggettivi.
Nella prima categoria rientra il fabbisogno lavorativo necessario per la gestione dell'azienda, il quale non deve essere inferiore a 104 giornate annue (art. 3 L. 9/63). Il nucleo del coltivatore diretto, inoltre, deve far fronte autonomamente ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo annuo occorrente per la gestione dell'azienda (art. 2 L. 9/63).
Tra i requisiti soggettivi è invece richiesto che l'attività sia svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt.1 e 2 L. 1047/57) e, ai sensi dell' art. 2 della L. 9/63, il requisito della abitualità deve ritenersi sussistente solo quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per tale quella che occupa il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisce la sua maggior fonte di reddito (circ. SCAU n. 21 del 18/3/93; Circ n. 111 del
23/5/98 punto 5; Msg. n. 33537 del 21/9/98; Msg. 26076 del 2/4/99; Msg. n. 26 del 6/11/00).
Procedendo ad esaminare il merito della controversia, il ricorso deve essere rigettato poiché, nel caso in esame, l' non ha fornito prova della sussistenza di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione alla CP_2 gestione previdenziale dei coltivatori diretti.
In questa sede, infatti, occorre ricordare che nel giudizio di opposizione a verbale ispettivo e ad avviso di addebito la veste di attore sostanziale è rivestita dall'Istituto previdenziale che assume esistenti i requisiti per l'iscrizione alla gestione assicurativa e che, su tale presupposto, rivendica un credito di natura contributiva.
Gravava quindi sull' , nel presente procedimento, l'onere di dimostrare i fatti posti a fondamento CP_2 della pretesa. Si consideri, in tal senso, l'orientamento giurisprudenziale già formatosi riguardo alla opposizione al ruolo secondo il quale "…l'opposizione… dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione su diritti ed obblighi inerenti al rapporto previdenziale obbligatorio e, segnatamente, al rapporto contributivo, con la conseguenza che l'eventuale rigetto di censure di tipo formale relative all'iscrizione a ruolo non pregiudica l'accertamento di tale rapporto secondo le ordinarie regole relative alla ripartizione dell'onere della prova, alla stregua delle quali grava sull'ente previdenziale
l'onere di provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo e sulla controparte l'onere di contestare
i fatti costitutivi del credito" (Sez. L, n. 23600 del 06/11/2009 rv. 610854). Precisamente, con riferimento alla discussa rilevazione del 'fabbisogno lavorativo' e dunque del requisito oggettivo minimo che giustifica l'iscrizione del lavoratore nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti, l'ente resistente ha proposto nella propria memoria difensiva la valutazione ettaro/coltura effettuata dai suoi funzionari e già resa nel verbale ispettivo, la quale ha stimato 122 giornate di fabbisogno di lavoro autonomo nei terreni rientranti nella disponibilità del ricorrente.
Orbene, deve rilevarsi che già essa riportava un dato numerico superiore rispetto al numero totale minimo di 104 giornate previsto per l'iscrizione alla gestione dei coltivatori diretti ex art. 3 L. 9/1963.
Ad ogni modo, considerate le censure mosse da parte ricorrente rispetto alla veridicità di tale dato, il giudice ha disposto C.T.U. dalla quale è addirittura emerso che l' avrebbe dovuto calcolare il CP_2 fabbisogno di giornate lavorative annuo (G.L.A.) in base alle tabelle ore/ettaro/colture della Regione
Calabria in applicazione delle quali il dato medio che scaturisce è un numero totale di giornate pari a
134,01 di cui gg. 117,87 per le sole coltivazioni e gg. 16,15 per il solo allevamento che si arrotondano al numero totale di 134 giornate per anno, per gli anni 2012-2013-2014-2015.
Risulterebbe dunque provato un numero di giornate annue lavorative di molto superiore rispetto al numero minimo che la legge prevede per legittimare l'iscrizione alla gestione previdenziale dei lavoratori agricoli autonomi.
Indimostrata, però, appare la sussistenza del requisito soggettivo della abitualità e della prevalenza dell'attività lavorativa.
Sul punto, difatti, occorre precisare che per 'attività prevalente' deve intendersi quella che non solo è prestata “per il maggior periodo di tempo nell'anno" ma anche quella che al contempo "costituisce
(…) la maggior fonte di reddito" e, per il vero, nella presente causa la stessa non risulta provata né sotto il profilo temporale, né sotto il profilo reddituale.
Mentre, per ciò che concerne il requisito temporale, è circostanza pacifica e non contestata quella per cui il ricorrente ha svolto attività di bracciante agricolo per massimo 112 giornate annue, e dunque tale dato renderebbe compatibile la sua iscrizione come coltivatore diretto rispetto alla parallela attività svolta in ottemperanza a quanto previsto dalla circolare n. 177/2003 – secondo cui la CP_2 doppia iscrizione tra lavoro autonomo agricolo e bracciantile è possibile allorquando l'attività dipendente sia stata prestata per non più di 150 giornate annue – non risulta invece provata dall'ente previdenziale la prevalenza dell'attività lavorativa autonoma sotto il profilo reddituale.
L' , infatti, ha allegato che, con riferimento alla sola annualità 2014, il ricorrente avrebbe CP_2 dichiarato la produzione di un cospicuo reddito proveniente dall'attività di allevamento di animali, ma non ha fornito materiale probatorio idoneo a corroborare tale assunto. Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.
Assorbite tutte le altre doglianze formulate dalle parti.
Le spese di lite, da liquidarsi in dispositivo con applicazione dei valori minimi di liquidazione delle fasi di studio, introduttiva e decisionale dello scaglione compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 per le controversie previdenziali previsto nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014 in vigore dal 3.4.2014, andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria difesa o eccezione disattesa:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva di CP_4
- accoglie l'esperita opposizione e dichiara non dovuti i contributi portati dall'avviso di addebito n. 33420160003460285000;
- compensa le spese di giudizio nei confronti di CP_4
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti di parte ricorrente, nella misura CP_2 di € 2.144,75 oltre IVA e c.p.a.;
Castrovillari, 21.10.2025
Il Giudice del Lavoro
UE SI
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianna Dicosta - Addetta all'Ufficio Per il Processo ai sensi del D.L. 80/2021 (conv. in L. 113/2021), per come modif. dal D.L. 215/2023 (conv. in L. 18/ 2024).