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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 22/09/2025, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in composizione collegiale, nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Elvira Bellantoni Presidente
Dott.ssa Chiara Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Marianna Frangiosa Giudice rel.
a seguito della camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 83/2024 del Ruolo Generale V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto, promosso da,
, nata a [...], il [...], (C.F: Parte_1
), residente a [...], CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Antonella Palladino, (C.F.
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._2 professionale, in Vallo della Lucania (Sa), alla Via Ottavio Valiante, n. 28, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, nato a [...], il [...], (C.F.: Parte_2
), residente a [...], C.F._3 rappresentato e difeso, dall'avv. Donato D'Aiuto (CF: ) ed C.F._4 elettivamente domiciliato presso il suo studio professionale, in Vallo Scalo (Sa), alla
Via Dei Pini, n. 32, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
nonché P.M. in sede presso il Tribunale di Vallo della Lucania il quale ha concluso con apposizione di visto in data 17.06.2025;
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Gli odierni ricorrenti, i coniugi e con ricorso Parte_1 Parte_2 congiunto depositato in data 19.02.2024 adivano l'intestato Tribunale esponendo in punto di fatto: di aver contratto matrimonio in data 14.05.2016 in NA
(Sa), atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del medesimo Comune al n. 1, P. 1, Ufficio 1, dell' anno 2016 in regime di separazione dei beni;
che dall'unione matrimoniale era nata ad [...], il [...], la figlia R_
che l'unione matrimoniale, nata sotto i migliori auspici, con il passare del
[...] tempo, si logorava venendo meno l'affectio coniugalis a causa di sopravvenute incompatibilità ed incomprensioni, tali da rendere improseguibile ed intollerabile la convivenza.
Tanto premesso i ricorrenti hanno formulato ai sensi degli art. 473 bis. 49 e 473 bis.51, domanda contestuale di separazione e divorzio congiunto, alle condizioni concordate. Dato atto dell'impossibilità di una conciliazione e ritenute le condizioni raggiunte congrue e conformi all'interesse della prole minorenne, con sentenza non definitiva n. 28/2024 del 22.07.2024 il Collegio dichiarava la separazione personale tra i signori e alle condizioni congiunte riportate nel Parte_1 Parte_2 ricorso introduttivo e rimetteva la causa sul ruolo del giudice relatore per l'udienza del 6.03.2025, successivamente rinviata -su istanza congiunta delle parti- all'08.05.2025, udienza tenuta mediante lo scambio di note di trattazione scritta.
Si dà atto che nelle more tra la pronuncia di separazione consensuale e la presente, le parti hanno versato un sopraggiunto accordo, parzialmente modificando le condizioni già concordate e depositato con istanza telematica dello 02.05.2025, debitamente sottoscritto dagli stessi in data 16.4.2025.
Si trascrivono di seguito le condizioni: “…1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in NA il 14.05.2016, trascritto nei registri dello stato civile degli atti di matrimonio di detto comune con atto n. 1, P I, Ufficio 1, anno 2016, dai signori e come risulta dalla Parte_1 Parte_2 copia conforme dell'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile la trascrizione della predetta sentenza;
2) la figlia minore , nata ad [...] il [...], è affidata ad entrambi i R_ genitori, secondo la disciplina dell'affido condiviso, con collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione;
3) la casa familiare, sita in
NA alla via Arenaro nr. 8, unitamente ai mobili che la corredano è assegnata alla GN , genitore collocatario della figlia minore;
4) il padre potrà Parte_1 vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, e R_ precisamente, in maniera alternata, durante la settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, nei giorni di lunedì e mercoledì dall'uscita da scuola alle ore
16.30 sino alle ore 19.00, e durante la settimana in cui non trascorrerà il weekend con il padre, nei giorni di martedì e giovedì dall'uscita da scuola alle ore 16.30 sino alle ore 19.00, e in maniera alternata, due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 16.30 sino alla domenica alle ore 19.00; 5) dal mese di giugno al mese di settembre (quando le scuole saranno chiuse), sempre rispettando la volontà della figlia, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia minore due giorni a settimana, e precisamente, in maniera alternata, durante la settimana in cui trascorrerà il weekend con il padre, nei giorni di lunedì e mercoledì, dalle ore 11.00 sino alle 19.00,
e durante la settimana in cui non trascorrerà il weekend con il padre, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11.00 sino alle ore 19.00 e, in maniera alternata, due fine settimana al mese dal venerdì alle ore 16.30 sino alla domenica alle ore 19.00; 6) le feste natalizie, ad anni alterni, con un genitore il giorno della Vigilia e con l'altro genitore il giorno del 25 dicembre e con un genitore il giorno del 31 dicembre e con l'altro il Capodanno dalle ore 11.00 alle ore 19.00; 7) le vacanze pasquali ad anni alterni con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il giorno del Lunedì dell'Angelo dalle ore 11.00 alle ore 19.00; 8) durante le vacanze estive, la Minore trascorrerà con il padre due settimane non consecutive, una nel mese di luglio e una nel mese di agosto, in maniera alternata, di anno in anno, da scegliersi nella prima metà del mese ovvero nella seconda metà del mese. La madre, durante le vacanze estive, terrà con sé la minore per 15 giorni consecutivi nel mese di luglio ovvero nel mese di agosto,
a seconda degli impegni di lavoro. I predetti periodi saranno concordati entro il giorno
30 aprile di ogni anno. Durante i predetti periodi di vacanza estiva di con R_ ciascun genitore, sarà sospeso il normale calendario e nei fine settimana che precedono la settimana da trascorrere con il papà, la Minore resterà con la madre;
9) quanto alla festività di Ferragosto, la Minore, la trascorrerà in maniera alternata, un anno con la madre e un anno con il padre, dalle ore 11.00 alle ore 19.00; 10) per le altre festività e per il giorno del compleanno della minore, la minore resterà mezza giornata con il padre e mezza giornata con la madre;
la ricorrenza della Festa del
Papà con il padre e la ricorrenza della Festa della Mamma con la madre;
11) il padre, sig. contribuirà al mantenimento ordinario della figlia minore Parte_2 R_
versando mensilmente alla GN , la somma di euro 200,00
[...] Parte_1 con aggiornamento in ragione delle variazioni ISTAT da corrispondere entro il giorno
5 di ogni mese mediante bonifico bancario;
12) le parti concordano che la GN
, quale genitore collocatario, continuerà a percepire integralmente l'Assegno Pt_1
Unico per la figlia;
13) tutte le decisione di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla crescita e alla cura della salute della figlia minore dovranno essere assunte di comune accordo dai genitori tenuto conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali della figlia, i genitori sin da ora concordano nella scelta di non pubblicare su alcun social network le foto della figlia minore;
14) le spese straordinarie per la figlia, come da protocollo del Consiglio Nazionale
Forense, saranno a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, il cui rimborso spese sarà corrisposto al genitore che le ha sostenute entro il giorno 5 del mese successivo;
15) ciascun genitore, durante la permanenza della minore presso di sé, si impegna a favorire la comunicazione con l'altro genitore;
16) i coniugi si impegnano al reciproco rispetto e al rispetto dei parenti dell'ex coniuge;
17) i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale separatamente per le decisioni di ordinaria amministrazione in relazione ai rispettivi tempo di permanenza della figlia presso di loro, nel rispetto di un indirizzo comune;
le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere adottate di comune accordo dai genitori – mediante comunicazioni telefoniche ovvero telematiche ( email, whatsapp)- i quali reciprocamente e regolarmente dovranno informarsi sulle questioni significative relative alla figlia. I genitori si impegnano, altresì, a non coinvolgere la Minore in qualsiasi questione che la riguarda;
18) i genitori concordano che sul libretto postale intestato alla figlia minore e cointestato ai genitori saranno versate tutte le somme di denaro regalate alla figlia minore e che le somme ivi accantonate dovranno essere conservate e destinate alla figlia minore;
19) i genitori si obbligano a trasportare la figlia in auto utilizzando l'apposito seggiolino di sicurezza e non prestano il consenso alla pubblicazione di foto della minore sui Social Network;
20) i coniugi prestano reciproco consenso sin da ora all'espatrio e al rilascio del passaporto, consentendo l'inserimento della figlia minore negli stessi documenti;
21) le parti, al fine di tacitare ogni rispettiva pretesa economica, dichiarano espressamente di non aver null'altro a pretendere dal coniuge per nessun titolo o ragione connessa e conseguenziale allo stato di coniugio e di non avere altri rapporti economici da regolare;
22) le spese di tutti i giudizi, compreso il presente giudizio di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intendono integralmente compensate…”.
Il giudice, dato atto dell'impossibilità di riconciliarsi, all'esito dell'udienza su richiesta dei procuratori costituiti rimetteva il fascicolo al Collegio per la decisione sulla domanda di scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
E' da ritenersi fondata la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata dai coniugi congiuntamente.
Dalla documentazione in atti, emerge la sussistenza delle condizioni normativamente richieste per la pronunzia dello scioglimento del matrimonio celebrato fra le parti.
Nel caso di specie, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b),L. 898/70, così come modificato dalla L. 6 maggio 2015, n. 55, ratione temporis applicabile alla controversia in esame, essendo decorso il termine normativamente previsto, computato a far data dall'udienza di comparizione dinanzi al Giudice delegato nell'ambito della procedura di separazione consensuale (4.4.2024).
Viene allegata altresì come richiesto sentenza di separazione con relativo attestato di passaggio in giudicato.
Il fallimento del tentativo di conciliazione delle parti, unitamente allo stato di separazione protrattosi ed alle dichiarazioni rese da entrambi i coniugi in corso di causa, altresì, hanno evidenziato la sussistenza di circostanze oggettive che rendono insuscettibile di ricostituzione e mantenimento la relativa comunione spirituale e materiale. Dal comportamento delle parti, inoltre, può ritenersi provato che dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al giudice delegato è perdurato lo stato di separazione, il quale, in mancanza di provata eccezione contraria, deve ritenersi ininterrotto ai sensi dell'art. 3, comma 4,della legge n. 898/70.
Deve, pertanto, essere accolta la domanda di scioglimento del matrimonio e disposte le relative formalità.
Le condizioni concordate di divorzio sopra riportate e come modificate nel corso del giudizio sono da ritenere congrue in quanto non contrarie a norme imperative e conformi agli interessi della figlia minore della coppia.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i signori e Parte_1 [...]
coniugi per matrimonio celebrato in data 14.05.2016 (atto nr. 1 P. Pt_2
I anno 2016), in NA (Sa), alle condizioni congiunte riportate in parte motiva e delle quali il Collegio prende atto;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NA (Sa) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt.
134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
3. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania nella camera di consiglio del 12.09.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Marianna Frangiosa dott.ssa Elvira Bellantoni