Articolo 887 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 886Articolo 888
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9 ottobre 2010
Art. 887. Riserva 1. La categoria della riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria.
2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010
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