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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 11/06/2025, n. 883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 883 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 565/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...] definitiva, con sede in Palermo, via Veneto n. 39, Parte_2
C.F. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe P.IVA_1
Leonardi del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.03.2023 e la Parte_1 Parte_2 in confisca definitiva hanno proposto opposizione - sul rilievo di numerosi
[...] vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001249977 notificata all'anzidetta società il 04.02.2023, a mezzo della quale l' aveva ingiunto il pagamento dell'importo CP_2 sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione degli opponenti, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 02.04.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto.
***
All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 565/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'11.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella
GIUDICE DEL LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ragusa, nella persona del G.L. designato, dott. Antonietta Donzella;
esaminati gli atti del giudizio, chiamato per la discussione all'udienza cartolare del 02.04.2025; lette le note depositate dalle parti nell'assegnato termine ex art. 127 ter c.p.c.; ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 565/2023 R.G., avente ad oggetto “opposizione a ordinanza ingiunzione”;
promossa da:
nato a [...] il [...] C.F. , e Parte_1 C.F._1 [...] definitiva, con sede in Palermo, via Veneto n. 39, Parte_2
C.F. , entrambi rappresentati e difesi dagli Avv.ti Salvatore Agnello e Giuseppe P.IVA_1
Leonardi del Foro di Catania, giusta procura in atti;
OPPONENTI contro:
(C.F. ), sede Controparte_1 P.IVA_2 provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Manlio Galeano, giusta procura in atti;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 02.03.2023 e la Parte_1 Parte_2 in confisca definitiva hanno proposto opposizione - sul rilievo di numerosi
[...] vizi formali e sostanziali - avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001249977 notificata all'anzidetta società il 04.02.2023, a mezzo della quale l' aveva ingiunto il pagamento dell'importo CP_2 sanzionatorio di € 10.000,00, oltre spese, per la violazione dell'art. 2, comma 1 bis, D.L. n. 463/1983 per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016. Costituitosi in lite, l' ha invocato il rigetto dell'opposizione, siccome infondata, al CP_2 contempo esponendo tuttavia di avere medio tempore riesaminato la posizione degli opponenti, all'esito della modifica dei limiti edittali della sanzione disposta dall'art. 23 D.L. n. 48/2023, rideterminando l'irrogata sanzione e rappresentandone la estinguibilità, ex art. 9, comma 5, D.Lvo n. 8/2016 n. 8, con il pagamento in misura ridotta, pari alla metà dei riliquidati importi, oltre alle spese di notifica del provvedimento opposto, nel termine di sessanta giorni dalla data della prima udienza ovvero della prima udienza di trattazione del giudizio.
Disposto rinvio onde acquisire le conseguenti determinazioni degli opponenti e ultimata la trattazione, la causa viene quindi oggi decisa con motivazione contestuale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza cartolare del 02.04.2025, nel corso della quale, documentato e acquisito il pagamento della rideterminata sanzione entro i prescritti termini, le parti hanno chiesto volersi dichiarare la cessazione della materia del contendere, il procedimento sanzionatorio essendo stato estinto.
***
All'esito del documentato pagamento della riliquidata sanzione e della conseguente estinzione del procedimento sanzionatorio, va senz'altro ritenuta e dichiarata la sopravvenuta cessazione della materia del contendere con opportuna integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 565/2023 R.G.; dichiara cessata tra le parti la materia del contendere e compensa le spese di lite tra le parti. Così deciso in Ragusa l'11.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
dott. Antonietta Donzella