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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/09/2025, n. 1388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1388 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I^ SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Reggio Calabria, I^ sezione Civile, nella persona del
G.O.T. avv. Giuseppe Maria Orlando, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 688/2020 R.G.,
proposta da
, CO CA , in Parte_1 P.VA_1
persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in , alla Via Calvario n. 9, presso lo studio Parte_1
dell'avv. Giulietta Sangiuliano, dalla quale è rappresentato e difesa per mandato in atti
- Attore contro
RT VA , in persona Controparte_1 P.VA_2
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in
Reggio Calabria Catona, alla Via Stazione n. 1, presso lo studio dell'avv. Filomena Muratore, rappresentata e difesa dall'avv. Anna
Maria Mazza, giusta procura in atti
- Convenuta
1 Conclusioni delle parti: le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 20 marzo 2025, il cui verbale deve intendersi integralmente richiamato in questa sede, riportandosi ai propri atti ed ai precedenti verbali di causa.
All'esito, il Giudice Istruttore ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 del codice di rito.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La sentenza è motivata in modo conforme al principio della sinteticità degli atti, con la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione (artt. 132 c.p.c. 118 disp.att. c.p.c.).
L'esplicazione dell'iter logico giuridico seguito prescinderà dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti, ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie (tra le tante, Cassazione Civile, sentenze nn. 7014/24, 6759/19, 4931/14, 12123/13, 8667/11).
I. Con atto di citazione ritualmente notificato, il Parte_1
ha evocato in giudizio la deducendo:
[...] Controparte_1
- di aver approvato, con delibera G.M. n. 74/2015 del 10 settembre 2015,
“il passaggio da Telecom a degli uffici comunali e plessi CP_1
scolastici l'offerta registrata al protocollo dell'Ente in data CP_1
07/09/2015” e, quindi, di aver sottoscritto con la convenuta il relativo contratto;
- che i dispositivi telefonici ed ADSL previsti dall'accordo le erano stati consegnati tra il 30 settembre ed il 2 ottobre 2015, ma che non CP_1
aveva proceduto alla tempestiva attivazione del servizio;
- che a tale mancata attivazione era seguito un carteggio di sollecitazioni e diffide, rimaste del tutto prive di concreto riscontro;
2 - di essersi determinato, quindi, alla rescissione del contratto, anche in ragione delle ingiustificate richieste di pagamento nel frattempo inoltrate dalla società convenuta;
- di aver ricevuto, in seguito, numerose fatture, a fronte di un servizio mai effettivamente attivato
Il ha formulato, quindi, le seguenti domande: Parte_1
“- in via preliminare, disporre l'annullamento delle fatture emesse per un importo pari ad € 5.054.17 perchè relative ad un servizio telefonico e internet mai attivato;
- accertare la responsabilità per inadempimento contrattuale della società e condannare la stessa al Controparte_1
risarcimento del danno patrimoniale da liquidarsi in via equitativa e comunque in misura non inferiore ad Euro 5.000,00; - condannare la convenuta al risarcimento del 'danno esistenziale" e o' all'immagine " subito da parte attrice da liquidarsi in via equitativa per un importo non inferiore ad Euro 3.500,00 ovvero negli importi diversi minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulle somme rivalutate. Il tutto nei limiti di competenza del Giudice adito. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
La società convenuta si è costituita in giudizio con comparsa depositata telematicamente il 21 maggio 2018, contestando integralmente la ricostruzione in fatto ed in diritto operata dall'attore e concludendo nei seguenti termini: “-rigettare integralmente, in fatto e in diritto, la domanda proposta dalla parte attrice, giusta quanto dedotto in narrativa, ovvero ridurre la pretesa per i motivi dedotti in narrativa;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore costituito”.
Sono stati concessi i termini di cui al c. VI dell'art. 183 c.p.c. e la causa è stata istruita a mezzo della produzione documentale di parte e prova orale.
3 II. In termini generali, va rammentato che - sulla scorta di granitica giurisprudenza di legittimità, consolidatasi dopo la nota pronunzia delle
Sezioni Unite n. 13533/2001 - quando il creditore agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento può limitarsi a provare la fonte - negoziale o legale - del diritto ed il relativo termine di scadenza e ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo o impeditivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (tra le tante, Cassazione civile, 28/06/2024 n. 17915 o
27/01/2023 n. 2554).
Più specificamente, “in tema di rapporti contrattuali concernenti le utenze telefoniche, l'utente deve solo dimostrare la fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, alla tempestiva migrazione a nuovo operatore) e può limitarsi a dedurre la circostanza dell'inadempimento della compagnia telefonica;
è, invece, la compagnia ad essere gravata dall'onere di dimostrare che l'inadempimento è dovuto a cause a lei oggettivamente non imputabili, fornendo, altresì, la prova di avere informato l'utente delle problematiche tecniche e delle difficoltà incontrate nell'adempimento dell'obbligazione, tali da renderlo impossibile”
(Cassazione civile, 20/11/2024 n. 29849).
III. Il rapporto negoziale tra gli odierni contendenti è documentalmente provato ma, comunque, non è contestato.
È certo che nel settembre 2015 il Comune di ha Parte_1
sottoscritto un contratto con relativa alla fornitura Controparte_1
di servizi di telefonia fissa per la sede comunale e nei plessi scolastici.
Nella Delibera G.M. n. 74 del 10 settembre 2015 si legge: “ ha CP_1
presentato offerta, registrata al protocollo dell'Ente il 07.09.2015 al n.
6593, con la quale propone un sistema di rete unica su misura per la
4 telefonia fissa della sede comunale e dei plessi scolastici … CP_1
provvederà direttamente alla sospensione dei contratti in essere con
Telecom, assicurando la non interruzione del traffico telefonico”).
È certo anche che i servizi di telefonia previsti dal contratto non sono mai stati attivati, come confermato dalla prova orale espletata e come ammesso anche dalla stessa convenuta:
“la ha ricevuto la richiesta di portabilità delle utenze gestite da CP_1
Telecom Italia S.p.A. ed ha provveduto ad avviare la procedura di migrazione, che consiste, preliminarmente nell'attivazione dei link.
Infatti, solo dopo l'attivazione dei link il gestore cd recipient può inoltrare la richiesta di portabilità delle numerazioni al precedente gestore.
La portabilità della linea fissa è stata però ha subito un arresto a causa del rifiuto manifestato dall'attore, in considerazioni di alcune problematiche tecniche relative alla funzionalità del centralino appartenente al gestore di provenienza (Telecom), che, nel caso di specie, non ha mai rilasciato le linee telefoniche a mantenendone CP_2
sempre la gestione.
Infatti, come emerge dalle schermate di migrazione allegate, la CP_1
ha cercato più volte di attivare la linea fissa, rispettivamente in data
01.10.2015, 16.10.2015, 18.11.2015 (all. 3 e 4).
L'odierna convenuta ha, infatti, registrato l'impossibilità gestionale di erogare il servizio, determinata dai rifiuti dello stesso attore, come si rileva dalle suddette schermate, nelle quali più volte la procedura di attivazione ha subito delle sospensioni per indisponibilità dell'utente”.
In buona sostanza, ammette che i servizi non sono mai stati CP_1
attivati, ma afferma che la responsabilità di ciò sarebbe addebitabile a non meglio chiariti “rifiuti” dell'Ente.
Va detto chiaramente che tale ultima circostanza non può considerarsi in alcun modo dimostrata: le “schermate” allegate al fascicolo telematico
5 della dal contenuto scarsamente intellegibile, che risultano prive CP_1
di autore e non sono state confermate a mezzo di prova testimoniale, non possono assumere in alcun modo rilievo probatorio, oltre che per la loro provenienza e formazione unilaterale, anche per la loro poca chiarezza.
D'altro canto, appaiono (quanto meno) oscure le ragioni per le quali – una volta sottoscritto un contratto a condizioni ritenute vantaggiose – il
Comune di avrebbe dovuto opporre un qualsiasi “rifiuto” Parte_1
(non si comprende bene a cosa, poi) ed al contempo sollecitare l'attivazione dei servizi.
È notorio, del resto, che nelle procedure di migrazione telefonica sia la compagnia subentrante a doversi occupare della cessazione del contratto in essere col precedente operatore ed alla conseguente attivazione dei servizi previsti in contratto.
Ma anche in ordine all'attivazione del servizio di telefonia mobile, in relazione al quale sarebbero state emesse le fatture di cui è chiesto l'annullamento, non è stato dimostrato alcunché dalla anche per CP_1
le schermate riguardanti tale servizio valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza ed esse non possono costituire valida dimostrazione dell'effettiva erogazione dello stesso.
Del tutto legittimamente, quindi, il ha Parte_1
esercitato il recesso dal contratto e, di conseguenza, nulla è dovuto, da parte dell'Ente, in relazione allo stesso.
IV. Il Comune reclama l'indennizzo previsto dalla Carta dei Servizi della che prevede la corresponsione della somma di € 10,00 per ogni CP_1
giorno di ritardo nell'attivazione dei servizi, quantificandolo in € 700,00
(90 giorni di ritardo, meno i 20 previsti quale tempo massimo per l'attivazione).
In realtà, come correttamente osserva la convenuta anche nella comparsa
6 conclusionale, la Carta in questione (allegato n. 21 della produzione cartacea del Comune) limita l'indennizzo ad un massimo di € 300,00.
È questa l'unica somma che può essere riconosciuta.
Quanto ai danni reclamati dal , si evidenzia che Parte_1
lo stesso ha dedotto in maniera inaccettabilmente generica il pregiudizio derivante dai prolungati disservizi, affermando che gli stessi avrebbero indotto i dipendenti all'utilizzo dei propri dispositivi personali e che ciò avrebbe anche compromesso l'immagine dell'Ente.
L'allegazione del danno economico è risultata del tutto priva del necessario supporto probatorio (e, si osserva, l'utilizzo dei dispositivi personali dei dipendenti, al limite, ha comportato un danno a questi ultimi, non certo all'Ente): la prova del danno patrimoniale, in casi come quello oggi in esame, deve riguardare sia l'esistenza del danno che la sua quantificazione e non può essere oggetto di presunzione sulla sola base della durata del disservizio (Cassazione civile, 29/10/2019 n. 27609).
La valutazione equitativa dello danno, d'altro canto, non può sopperire alla mancata prova dello stesso, in virtù del fatto che l'esercizio di potere discrezionale da parte del Giudice presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili (fermo restando, dunque, l'onere della parte di dimostrare l'an debeatur) e che risulti, se non obiettivamente impossibile, quanto meno particolarmente difficile, la dimostrazione del loro preciso ammontare (tra tante, Cassazione civile, 18/03/2022 n. 8941)
In ordine al danno non patrimoniale, il deduce Parte_1
che la prolungata indisponibilità del servizio di telefonia fissa e connettività internet avrebbe determinato una lesione della sua “immagine sociale ingenerando all'esterno la sensazione della grave negligenza”.
Anche tali deduzioni sono formulate in termini meramente assertivi, sono prive di specificità e non sono supportate da alcun elemento oggettivo idoneo a confermarne la fondatezza, neppure sul piano presuntivo.
7 La più recente giurisprudenza di legittimità (Cassazione civile, 27/08/2020,
n. 17894) ha affermato perentoriamente che “il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione di alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali”.
V. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa compensazione in ragione dei 2/3, stante l'accoglimento solo parziale delle domande.
PQM
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del GOT avv. Giuseppe
Maria Orlando, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al N.
688/2018, disattesa ogni contraria istanza:
1) In parziale accoglimento delle domande del di , Pt_1 Parte_1
dichiara che nulla è dovuto alla convenuta in Controparte_1
relazione al contratto sottoscritto con il 15 Controparte_1
settembre 2015;
2) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento della somma di € 300,00, per le causali di cui in parte motive, in favore del , oltre interessi al Parte_1
saggio legale dalla domanda al soddisfo;
3) Rigetta le ulteriori richieste risarcitorie;
4) Condanna in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio, che liquida, già operata la compensazione dei 2/3, in € 88,00 per spese vive ed € 850,67 per
8 compensi (valori medi dello scaglione di valore di riferimento), oltre spese generali (15%) CPA ed VA (se dovuta).
Si comunichi.
Reggio Calabria, lì 9 settembre 2025
IL G.O.T. (avv. Giuseppe Maria Orlando)
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