Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 10/06/2025, n. 1022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1022 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/06/2025
N. 01022/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01199/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1199 del 2020, proposto da
GR Montesenario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Vallini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vaglia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Muraca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
in parte qua, - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 4 del 11.2.2020, pubblicata sul B.U.R.T. - Parte Seconda n. 34 del 19.8.2020, con la quale è stata approvata in via definitiva la Variante Generale al Piano Strutturale del predetto Comune, ai sensi dell'art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, nella parte relativa alla destinazione impressa alle aree di proprietà della ricorrente, individuate al N.C.T. del Comune di Vaglia, al foglio 21, part. 163, 415, 464, 465, 620; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 25.9.2018, di adozione della Variante Generale al Piano Strutturale; - della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 5.4.2019, con la quale sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni pervenute all'atto di adozione; - del documento, allegato alla predetta delibera, di “Controdeduzioni alle osservazioni del Piano Strutturale”, contenente le osservazioni presentate e le relative proposte di controdeduzione, nella parte concernente la reiezione delle osservazioni n. 14PS Prot. 10732 del 7.12.2018; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 19 del 29.3.2018, relativa alle previsioni di trasformazione all'esterno del perimetro del territorio urbanizzato; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 5 dell'11.2.2020, con la quale è stato approvato in via definitiva il Piano Operativo Comunale, pubblicata ex art. 19 della L.R.T. n. 65/2014, sul B.U.R.T. - Parte Seconda n. 34 del 19.8.2020, nella parte relativa alla destinazione impressa alle aree di proprietà della ricorrente, individuate al N.C.T. del Comune di Vaglia, al foglio 21, part. 163, 415, 464, 465, 620; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 26 del 29.5.2020 di rettifica di errori materiali del Piano Operativo approvato con la suddetta Delibera n. 5/2020; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 54 del 25.9.2018, di adozione del Piano Operativo; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 63 del 29.11.2018, di parziale riadozione del Piano Operativo a seguito di errori materiali; - della deliberazione del Consiglio Comunale di Vaglia n. 19 del 5.4.2019, con la quale sono state approvate le controdeduzioni alle osservazioni fatte pervenire dalla ricorrente rispetto all'atto di adozione, e della deliberazione consiliare n. 20 del 9.4.2019, di approvazione di ulteriori controdeduzioni; - del documento, allegato alle predette delibere, di “Controdeduzioni alle osservazioni del Piano Operativo”, contenente le osservazioni presentate e le relative proposte di controdeduzione, nella parte concernente la reiezione delle osservazioni della Società GR Montesenario n. 39PO Prot. 10733 del 7.12.2018, nonché di tutti gli atti ed i provvedimenti a questi presupposti, connessi e/o conseguenti, se lesivi, ancorché incogniti, tra cui la deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25.1.2017 di approvazione del documento di avvio del procedimento, ex art. 17 L.R.T. n. 65/2014, e del documento stesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Vaglia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2025 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Società GR Montesenario s.r.l. riferisce di essere operante nel territorio del Comune di Vaglia e di essere proprietaria di alcune particelle di terreno tra loro confinanti, poste nella frazione di NO, catastalmente identificate al NCT del predetto Comune al Foglio 21, part.lle 163, 415, 464, 465, 620.
La ricorrente precisa che detti terreni sono da tempo classificati dallo strumento urbanistico locale come edificabili, essendo stati inseriti, con il piano strutturale approvato nell’anno 2001 e con il regolamento urbanistico approvato in data 28.1.2004, nell’ambito della U.T.O.E. 1.2.2. NO, come lotti inedificati di completamento, ricadenti in Zona “B” – individuati nella cartografia del regolamento con la sigla “B” e la dimensione dell’intervento eseguibile – per i quali era prevista la realizzazione di interventi di nuova costruzione residenziale, mediante intervento diretto.
Nel ricorso si precisa che in relazione alle aree di proprietà della Società GR Montesenario – ricadenti in un lotto comprendente anche terreni di altra proprietà, la Società Poggio Chiarese a r.l. – lo strumento urbanistico assegnava una capacità edificatoria di complessivi mq 850.
La ricorrente afferma di aver provveduto alla elaborazione del progetto attuativo della potenzialità riconosciuta, diretto al rilascio del permesso di costruire per la realizzazione, sul proprio terreno, di n. 4 edifici monofamiliari, che tale progetto aveva formato oggetto della pratica edilizia presentata – unitamente alla comproprietaria dei terreni compresi nel lotto di completamento, Società Poggio Chiarese a r.l. – presso il Comune di Vaglia, e registrata con il n. 2887-2/2017-PDC e che, poiché l’intervento interessava zona soggetta a vincolo paesaggistico, nel procedimento di esame della domanda di rilascio del titolo edilizio era stata attivata la relativa pratica, con la sottoposizione dell’intervento alla Commissione comunale per il paesaggio. Detto GA avrebbe richiesto varie integrazioni, ed ha infine avrebbe sospeso il rilascio del proprio parere, in attesa dell’assolvimento da parte della Società istante dei parametri costruttivi al D.P.R.G. n. 64/R/2013, come disposto dalla Commissione edilizia comunale, che aveva a sua volta espresso un parere sospensivo sulla domanda. L’iter della pratica si sarebbe così protratto sino alla entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 228 comma 3 della l.r. della TO n. 65 del 2014, che non consentiva l’esecuzione di determinate categorie di intervento edilizio – tra cui la realizzazione delle opere previste dalla Soc. GR Montesenario e dalla Società Poggio Chiarese a r.l. – una volta decorsi tre anni dall’entrata in vigore della legge predetta, sino a quando l’Amministrazione comunale non avesse provveduto alla adozione del nuovo piano strutturale, ovvero del piano operativo. La pratica era stata dunque archiviata.
Nel frattempo, il Comune di Vaglia aveva avviato il procedimento diretto alla approvazione della variante generale al piano strutturale, nonché alla approvazione del piano operativo.
In tal senso, il Comune aveva approvato il documento di avvio del procedimento con delibera consiliare del 25.1.2017, per poi addivenire, con le deliberazioni n. 53 e n. 54 del 25.9.2018, all’adozione, rispettivamente, della variante generale al piano strutturale e del piano operativo; quest’ultimo era stato altresì parzialmente riadottato con deliberazione n. 63 del 29.11.2018.
Il Comune aveva poi espletato gli incombenti di deposito e pubblicazione degli atti adottati, svolgendo il percorso partecipativo prescritto.
A seguito della pubblicazione della variante al piano strutturale e del piano operativo adottati, la società ricorrente aveva preso atto che l’area di proprietà, nell’insediamento di NO, in precedenza individuata come zona edificabile “B” di completamento, risultava invece espunta dalle aree edificabili ed ora classificata come terreno rurale, non più destinato ad ospitare alcuna attività edificatoria.
A fronte di tali nuove previsioni, la società ricorrente aveva presentato le proprie osservazioni, sia con riferimento alla variante al piano strutturale (osservazione 14PS), sia con riferimento al piano operativo (osservazione 39PO) adottati.
Con riferimento al piano strutturale, la GR Montesenario aveva richiesto che venisse modificata la perimetrazione dell’area urbanizzata, secondo la linea della vecchia UTOE; in ordine al piano operativo, la ricorrente aveva richiesto che venisse reintrodotta la capacità edificatoria precedentemente prevista.
In entrambi i casi, l’GR Montesenario, oltre a richiamare la precedente disciplina dell’area, chiedendone la conferma, aveva altresì sottolineato come l’intervento edilizio previsto sull’area medesima avesse formato oggetto di una pratica edilizia, in fase di approvazione da parte dei competenti uffici comunali, il cui esito era stato però impedito dall’entrata in vigore della norma transitoria di cui all’art. 228 comma 3 della l.r. TO n. 65 del 2014.
Il Comune di Vaglia aveva proceduto alla redazione delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, e aveva approvato il documento contenente le osservazioni presentate e le proposte di controdeduzione, con delibera consiliare n. 18 del 5.4.2019, per quanto riguarda le previsioni della variante del piano strutturale, e con delibere nn. 19 e 20 del 5.4.2019, per quanto concerne il piano operativo.
Entrambe le osservazioni presentate erano state però respinte, con l’identica seguente motivazione: “... il Piano strutturale e il Piano operativo individuano il perimetro del territorio urbanizzato sulla base dei requisiti indicati agli artt. 4 e 25 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, che nella fattispecie non appaiono sussistere, rivestendo l’area le caratteristiche del territorio rurale .”.
L’iter di approvazione della variante al piano strutturale e del nuovo piano operativo era poi proseguito, attraverso l’acquisizione dei dovuti pareri e verbali dei competenti organi, per addivenire, infine, all’approvazione della variante generale al piano strutturale, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 dell’11.2.2020 e con l’approvazione del piano operativo comunale, con deliberazione consiliare n. 5 dell’11.2.2020 (poi rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 29.5.2020).
Le delibere di approvazione definitiva sono state pubblicate, ai fini della relativa divulgazione ed acquisizione di efficacia ex art. 19 della l.r. TO n. 65 del 2014, sul Bollettino Ufficiale della Regione TO, Parte Seconda, n. 34 del 19.8.2020.
Le suddette delibere di approvazione sono state impugnate con il presente ricorso, deducendone l’illegittimità per: 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3 e 4 della l.r. TO 10 novembre 2014 n. 65, violazione di legge, eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, contraddittorietà, perplessità, violazione dell’affidamento; 2. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 7 agosto 1990, n. 241 per difetto di motivazione, violazione di legge; 3. Violazione e/o mancata applicazione degli artt. 4, comma 7 e 25 l.r. TO n. 65 del 2014, violazione di legge, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e perplessità.
Si è costituito in giudizio il Comune di Vaglia per resistere, in rito e nel merito, alle pretese attoree.
In via preliminare l’Amministrazione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, poiché le censure formulate dalla ricorrente mirerebbero a contestare scelte di natura ampiamente discrezionale, operate dall’Ente nell’ambito dell’attività pianificatoria che la legge gli riserva.
Nel merito, essa ha confermato la legittimità delle scelte pianificatorie operate, che avrebbero tenuto conto delle oggettive caratteristiche dei luoghi e degli indirizzi generali ricavabili dalla normativa vigente, volti, tra l’altro, a limitare il consumo di nuovo suolo e ad assicurare la massima tutela delle aree rurali.
All’udienza pubblica del 6 marzo 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1.– Il Collegio ritiene di poter prescindere dalle eccezioni di inammissibilità sollevate dal Comune di Vaglia perché il ricorso risulta essere infondato.
2.– Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente, dopo aver ricordato che le aree di che trattasi erano state classificate dal precedente strumento urbanistico quale lotto di completamento, cui era stata riconosciuta una capacità edificatoria di 850 mq di superficie realizzabile, sostiene che sarebbe pertanto incomprensibile come la suddetta area possa essere passata da zona di completamento, destinata a (e già “pronta” ad ospitare) edilizia residenziale, ad un terreno equiparato all’aperta campagna.
Per tale profilo, emergerebbe l’errore commesso in sede di pianificazione, circa le effettive caratteristiche e natura delle particelle interessate che, contrariamente a quanto previsto negli strumenti approvati – e come confermato dalle precedenti previsioni urbanistiche – dovrebbero farsi rientrare nel territorio urbanizzato, quale proseguimento dei lotti residenziali o, comunque, quale area dotata delle opere di urbanizzazione.
La ricorrente evidenzia che l’edificazione dell’area di cui si discute risulterebbe assicurare proprio la continuità dell’insediamento presente, con la opportuna e coerente “ricucitura” del perimetro del territorio urbanizzato, in conformità con le strategie e le direttive in ordine alla ricompattazione dei margini e del profilo del perimetro del territorio urbanizzato, espresse dalla stessa Amministrazione comunale in sede di avvio del procedimento di redazione della variante al piano strutturale e del piano operativo.
3. – Con la seconda censura la ricorrente sostiene che le nuove scelte del Comune di Vaglia, introdotte in ordine alle aree di proprietà della ricorrente, non sarebbero sorrette dalla idonea, dovuta motivazione.
Più nello specifico, la ricorrente sostiene che nelle ipotesi in cui l’Amministrazione proceda (non a scelte o criteri generali di pianificazione, ma) a operare valutazioni ed opzioni circa la destinazione di specifiche aree, che risultino confliggenti con particolari e precedenti revisioni – ingenerando altresì affidamenti ed aspettative, che risultino penalizzati e lesi – si dovrebbe ritenere che sull’Amministrazione medesima gravi l’onere di una puntuale motivazione.
In particolare, secondo la ricorrente, se è vero che la precedente destinazione di zona non può determinare l’acquisizione di un’aspettativa non più mutabile circa la condizione urbanistica dell’area, tuttavia una scelta peggiorativa della condizione vigente richiederebbe una motivazione “rafforzata”, che sorregga e spieghi la ragione del mutamento della previsione, su cui l’Amministrazione ha deciso di incidere negativamente.
La ricorrente ricorda che, nel caso di specie, da parte della Società proprietaria era già stato sottoposto all’Amministrazione comunale il progetto per l’attuazione della potenzialità edificatoria attribuita all’area, qualificata urbanisticamente dallo stesso Comune come “zona di completamento” e che, pertanto, sarebbe stato necessario che, al mutamento della precedente classificazione, si fosse accompagnato uno sforzo motivazionale, che desse atto delle ragioni intervenute in ordine a tale variazione.
Tale onere non sarebbe stato assolto.
Per quanto riguarda le controdeduzioni alle osservazioni, la ricorrente, in primis , osserva come appaia errato il riferimento operato all’art. 25 della l.r. TO n. 65 del 2014 (poiché non riguarderebbe l’individuazione del territorio urbanizzato); inoltre, la ricorrente evidenzia che l’Amministrazione si sarebbe limitata a riportare il generico riferimento alla norma che consente l’edificazione all’interno del territorio urbanizzato, senza spiegare in alcun modo le ragioni per le quali i terreni in questione sarebbero dovuti risultarne improvvisamente espunti.
4.- Con il terzo ed ultimo motivo di censura, la ricorrente sostiene che, quand’anche detta classificazione delle aree, come estranee al territorio urbanizzato, risultasse corretta, occorrerebbe ricordare come le aree, poste all’esterno del territorio urbanizzato, non debbano necessariamente ricevere una destinazione e funzione che impediscano qualsivoglia utilizzazione diversa da quella di un terreno agricolo, ma siano suscettibili, sulla base delle effettive caratteristiche rivestite (tra cui, segnatamente, l’ubicazione) di ricevere una destinazione che ne consenta comunque la trasformazione, sebbene di natura non residenziale, che comporti impegno di suolo non edificato.
Per tale profilo, la ricorrente evidenzia che le norme rubricate dispongono che l’Amministrazione comunale individui le aree esterne al perimetro del territorio urbanizzato, di cui prevedere la trasformazione; tali previsioni dovrebbero poi essere sottoposte al parere della Conferenza di copianificazione, organo, convocato su richiesta dell’Amministrazione comunale, competente a esprimersi sulla pianificazione relativa ai nuovi impegni di suolo esterno al territorio urbanizzato proposti dal Comune.
Nel caso di specie, con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.3.2018, il Comune di Vaglia avrebbe individuato quelle porzioni di suolo non edificato, posto all’esterno del perimetro del territorio urbanizzato, da destinarsi comunque a trasformazione, da porre poi al vaglio della Conferenza di copianificazione, ma tra dette aree non erano stati ricompresi i terreni in questione, di proprietà della ricorrente, in modo che tali aree sono così passate da “zona di completamento”, entro la quale era possibile la realizzazione di immobili residenziali, ad una condizione di totale annullamento di ogni potenzialità edificatoria, di qualsivoglia natura o funzione.
Secondo la ricorrente, simile radicale penalizzazione sarebbe del tutto ingiustificata, in quanto le caratteristiche delle porzioni di territorio in questione, strettamente collegate all’abitato esistente, avrebbero ben potuto ricevere una destinazione, seppur diversa da quella residenziale, correlata a funzioni ed utilizzazioni suscettibili di conservare una capacità edificatoria, coerente con l’ubicazione ed i requisiti posseduti dall’area medesima.
Al contrario, il Comune avrebbe escluso gli immobili della ricorrente anche da tale potenzialità, imprimendo così ai beni in questione funzione e destinazione pari a qualsivoglia appezzamento di terreno posto in territorio aperto.
5.- Il Collegio ritiene di poter valutare congiuntamente i sopra sintetizzati motivi di ricorso in quanto strettamente connessi.
In primis , tenuto conto delle immagini aeree versate in atti, il Collegio ritiene che la ricorrente non abbia portato in giudizio elementi sufficienti a far ritenere irragionevole, arbitraria o viziata da travisamento dei fatti, la qualificazione dell’area come area naturalizzata, per ampia parte boschiva, sita in territorio aperto.
Peraltro, conferma la qualificazione effettuata dal Comune di Vaglia quanto evidenziato nella relazione tecnica allegata all’istanza di permesso di costruire presentata dalla stessa ricorrente nell’anno 2017, e poi archiviata: “i l terreno allo stato attuale è incolto ed ha morfologia particolarmente scoscesa ”. Inoltre, al paragrafo “ Infrastrutture ed edilizia prevista”, è precisato che “ Tutte le opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, percorsi pedonali, reti tecnologiche ecc…) saranno oggetto di progettazione esecutiva” e, da quanto precisato al paragrafo intitolato “ Dettagli sulle trasformazioni indotta dagli scavi ”, sì evince altresì che l’edificazione proposta doveva anche essere preceduta da una serie di interventi aventi la finalità di garantire la stabilità del versante (si veda
Più nello specifico, nella memoria il Comune precisa che “ La proprietà della Montesenario…si incunea, in una più estesa area boscata del versante collinare di Vaglia e dorsale di Monte IO, e solo in minima parte (lato stretto), confina con aree che, sempre ricche di vegetazione (evidentemente ex bosco), presentano talune edificazioni sparse” e che “ Non si vede, quindi, come diversamente l’area in questione avrebbe potuto essere classificata trattandosi di un bosco in forte pendenza ”.
Il Collegio ricorda che le scelte pianificatorie operate dai Comuni sono espressione di un ampio potere discrezionale e danno luogo ad apprezzamenti di merito, sindacabili solo a fronte di errori di fatto o abnormi illogicità (tra le tante, Cons. Stato, sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787 e giurisprudenza citata; Id., sez. VII, 4 settembre 2024, n. 7382; T.A.R. TO, sez. I, 9 aprile 2024, n. 394).
Giova inoltre richiamare l’art. 1, comma 1 della l.r. TO n. 65 del 2014 che individua, fra i propri obiettivi, quello di “… garantire lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte anche evitando il nuovo consumo di suolo, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future ”.
Va infine ricordato che l’art. 4 della medesima legge ammette l’utilizzo di suolo non edificato a fini insediativi o infrastrutturali solo nell’ambito del territorio urbanizzato individuato dal piano strutturale, tenuto conto delle relative indicazioni del piano di indirizzo territoriale (PIT), mentre per il territorio rurale sono ammessi solo gli specifici e limitati interventi di cui al titolo IV, capo III.
Ebbene, gli strumenti di pianificazione approvati dal Comune di Vaglia, del tutto legittimamente, si ispirano alle citate linee di indirizzo e prevedono, tra le proprie finalità, il contenimento del consumo di suolo.
Invero, nella relazione al piano strutturale si legge: “ Il comune di Vaglia è dotato di Piano Strutturale approvato con D.C.C. n. 49 del 18/7/2001 e successivamente rettificato con D.C.C. n. 4 del 28/2/2002, redatto ai sensi dell’art. 25 della L.R. 5/95. In seguito con D.C.C. n. 8 del 28/1/2004 è stato approvato il Regolamento Urbanistico, redatto ai sensi della L.R. 5/95 ,… Successivamente alla data di approvazione del R.U., la Regione TO ha modificato la propria legge sul governo del territorio, apportando una profonda riforma dapprima con la L.R. 1/2005 e successivamente con la L.R. 65/2014 attraverso l’allineamento alla normativa statale, non solo al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., ma anche alla L.R. 98/2013 (c.d. decreto “del fare”) e alla L. 164/2014 (c.d. decreto “sblocca Italia”) modificandone sia il linguaggio, sia i principi ed i contenuti” e all’art. 33 “ Gli obiettivi specifici per l’U.T.O.E. 2 di NO e Monte IO ” si precisa quanto segue: “ 1. Il territorio della U.T.O.E. 2 è individuato a cavallo delle valle del Carza ed è contenuto a ovest dal crinale che la separa dalla valle del Carzola. Interessa la principale estensione territoriale di aree agricole, fino alla seconda guerra mondiale occupate da coltivi promiscui a viti e olivi disposti su ripiani esposti a ovest. In questa unità territoriale si situano le frazioni di NO (in altura), LL, IL e, nel fondovalle Fontebuona. Sul limite est, nel punto più elevato del crinale, che separa con il Comune di Borgo San Lorenzo, si trova il convento di Monte IO circondato da un “mantello“ boschivo che riveste i versanti su cui si colloca. 2. L’interpretazione delle regole statutarie relative all’U.T.O.E. 2 ha consentito di individuare alcuni obiettivi specifici, subordinati al perseguimento dell’obiettivo principale di impedire la saldatura del tessuto edificato attraverso: a. mantenimento dei cunei di territorio rurale, di penetranti verdi e di zone agricole; b. conservazione dell’aspetto policentrico del sistema insediativo; c. rafforzamento dell’identità sociale e culturale degli insediamenti attraverso la realizzazione di nuovi servizi e adeguati collegamenti. 3. Gli obiettivi specifici finalizzati alla tutela e valorizzazione delle strutture territoriali di cui alla Parte 1, Titolo1 sono: d. tutela e la valorizzazione del paesaggio agricolo forestale storico e relativo sviluppo di attività economiche integrative; e. conservazione delle superfici arboree ed arbustive naturali; f. perseguimento degli obiettivi di conservazione della natura e della biodiversità predisponendo azioni di intervento coordinate con Città Metropolitana e Regione, da declinare nel P.O ”.
Inoltre, nel documento di avvio del procedimento vi è un apposito paragrafo “ 1.2 criteri e indirizzi progettuali del piano strutturale ed effetti territoriali e paesaggistici attesi. 1.2.1 Contenimento del consumo di suolo ”, dove si legge quanto segue: “ Il fenomeno del consumo di suolo è una delle conseguenze della espansione urbana, specialmente di quella sua forma conosciuta come “sprawl”, ossia la dispersione di frammenti insediativi e di infrastrutture che, attraverso una occupazione del suolo anche discontinuo o frazionato, cancella o riduce significativamente e irreversibilmente risorse e valori incorporati al suolo stesso. Elementi paesaggistici, aspetti idraulici e idrografici, biodiversità, funzioni ambientali proprie e di compensazione, funzioni agroalimentari, culturali e sociali, sono i contenuti prestazionali dei suoli: di questi la pianificazione deve garantire la conservazione e la riproducibilità. Intorno a tale tema ruotano aspetti fondamentali che connotano il territorio di Vaglia come il rapporto degli insediamenti con il sistema vallivo e collinare. La strategia del contenimento del consumo di suolo è un tema trasversale che comporta un approccio progettuale generalizzato orientato prioritariamente verso interventi di rigenerazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e al consolidamento qualitativo degli insediamenti recenti. Il P.O. muovendo dagli indirizzi del P.S. dovrà sviluppare questo tema stabilendo come priorità nelle azioni urbanistico edilizie da attivare il recupero, la rifunzionalizzazione e la rigenerazione delle parti già costruite o urbanizzate e, contemporaneamente, disciplinando il territorio aperto con caratteri di multifunzionalità ”.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, non risulta irragionevole, illogico o viziato da travisamento dei fatti o da difetto di istruttoria, l’inserimento dell’area di che trattasi nel territorio rurale, risultando quest’ultimo coerente con le previsioni normative e gli obiettivi generali sopra richiamati, che come detto, intendono limitare il consumo di nuovo suolo e preservare le aree verdi.
D’altra parte, per consolidata giurisprudenza, “ il disegno urbanistico espresso da uno strumento di pianificazione generale, o da una sua variante costituisce estrinsecazione di potere pianificatorio connotato da ampia discrezionalità che rispecchia non soltanto scelte strettamente inerenti all'organizzazione edilizia del territorio, bensì afferenti anche al più vasto e comprensivo quadro delle possibili opzioni inerenti al suo sviluppo socio-economico; tali scelte non sono nemmeno condizionate dalla pregressa indicazione, nel precedente piano regolatore, di destinazioni d'uso edificatorie diverse e più favorevoli rispetto a quelle impresse con il nuovo strumento urbanistico o una sua variante, con il solo limite dell'esigenza di una specifica motivazione a sostegno della nuova destinazione quando quelle indicazioni avevano assunto una prima concretizzazione in uno strumento urbanistico esecutivo (piano di lottizzazione, piano particolareggiato, piano attuativo) approvato o convenzionato, o quantomeno adottato, e tale quindi da aver ingenerato un'aspettativa qualificata alla conservazione della precedente destinazione (cfr. Cons. Stato Sez. II, 6 novembre 2019, n. 7560, sez. IV, 25 giugno 2019, n. 4343; sez. IV, 1 agosto 2018, n. 4734; sez. IV, 12 aprile 2018, n. 2204; sez. IV, 25 agosto 2017, n. 4063) ” (Cons. Stato, sez. II, 20 gennaio 2020, n. 456).
Anche più di recente, la giurisprudenza ha avuto occasione di evidenziare che rientra: “ nella piena discrezionalità dell’Ente imprimere ad una determinata zona un certo regime urbanistico-edilizio: per tale ragione, la destinazione data dagli strumenti urbanistici alle singole aree del territorio non necessita di apposita motivazione, salvo che particolari situazioni abbiano creato aspettative o affidamenti in favore di soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifiche considerazioni. Le uniche evenienze che richiedono una più incisiva e singolare motivazione degli strumenti urbanistici generali sono rappresentate dai seguenti casi: dal superamento degli standard minimi di cui al d.m. 2 aprile 1968; dalla lesione dell'affidamento qualificato del privato derivante da convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato intercorsi con il Comune, o delle aspettative nascenti da giudicati di annullamento di concessioni edilizie o di silenzio rifiuto su una domanda di concessione; dalla modificazione in zona agricola della destinazione di un'area limitata, interclusa da fondi edificati in modo non abusivo ”, precisando che “[n] essun affidamento deriva, invece, dalla diversa destinazione urbanistica pregressa della medesima area, rispetto alla quale l’amministrazione conserva ampia discrezionalità, ben potendo apportare modificazioni peggiorative rispetto agli interessi del proprietario, titolare di una generica aspettativa generica al mantenimento della destinazione urbanistica gradita, ovvero a una reformatio in melius, analoga a quella di ogni altro proprietario di aree che aspiri ad una utilizzazione comunque proficua dell'immobile. Ai fini della legittimità di nuove scelte di pianificazione, non è pertanto richiesta un’indagine individuale su ogni singola area al fine di giustificarne la sua specifica idoneità a soddisfare esigenze pubbliche, né può essere invocata la c.d. polverizzazione della motivazione, la quale si porrebbe in contrasto con la natura generale dell'atto di pianificazione o di governo del territorio” (T.A.R. TO, sez. I, 1° febbraio 2016, n. 176; 28 gennaio 2016, n. 146; si tratta di soluzione consolidata: per la giurisprudenza della Terza Sezione, si veda T.A.R. TO, sez. III, 26 marzo 2012, n. 605)” (T.A.R. Firenze, sez. I, 15 luglio 2024, n. 882) e evidenziando ulteriormente che “[…] l'onere di motivazione gravante sull'amministrazione in sede di adozione di uno strumento urbanistico, salvo i casi in cui esse incidano su zone territorialmente circoscritte ledendo legittime aspettative, è di carattere generale e risulta soddisfatto con l'indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte effettuate, senza necessità di una motivazione puntuale e "mirata" (Cons. Stato, sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5478). Come già affermato dal questo Giudice (Cons. Stato, 8 giugno 2011 n. 3497), "le scelte urbanistiche, dunque, richiedono una motivazione più o meno puntuale a seconda che si tratti di previsioni interessanti la pianificazione in generale ovvero un'area determinata, ovvero qualora incidano su aree specifiche, ledendo legittime aspettative; così come mentre richiede una motivazione specifica una variante che interessi aree determinate del PRG., per le quali quest'ultimo prevedeva diversa destinazione (a maggior ragione in presenza di legittime aspettative dei privati), non altrettanto può dirsi allorché la destinazione di un'area muta per effetto della adozione di un nuovo strumento urbanistico generale, che provveda ad una nuova e complessiva definizione del territorio comunale. Né, d'altra parte, una destinazione di zona precedentemente impressa determina l'acquisizione, una volta e per sempre, di una aspettativa di edificazione non più mutabile, essendo appunto questa modificabile (oltre che in variante) con un nuovo PRG, conseguenza di una nuova e complessiva valutazione del territorio, alla luce dei mutati contesti e delle esigenze medio tempore sopravvenute " (Cons. Stato, sez. VII, 15 gennaio 2024, n. 490).
L’Amministrazione, pertanto, ha sempre il potere di modificare, anche in senso peggiorativo per i privati proprietari, le proprie scelte pianificatorie, senza doverle accompagnare con una motivazione particolarmente approfondita, se non nel caso - che qui non ricorre - di particolari situazioni che possano aver creato un affidamento qualificato, come quello derivante dalla sottoscrizione di convenzioni di lottizzazione o accordi di diritto privato con il Comune o dall’attribuzione della destinazione agricola ad un’area del tutto limitata, interclusa tra fondi edificati in modo non abusivo (Cons. Stato, sez. IV, 6 aprile 2020, n. 2284; Id., sez. IV, 2 settembre 2019, n. 6050; T.A.R. Lombardia, sez. I, 26 ottobre 2018, n. 2407; T.A.R. TO, sez. I, primo febbraio 2016, n. 176).
Nel caso di specie, dunque, non sussistono circostanze particolari che possano aver dato luogo all’affidamento qualificato di cui si è appena detto.
In ogni caso, il Comune ha preso in esame le osservazioni presentate dalla ricorrente nel corso del procedimento di approvazione del piano strutturale e del piano operativo e le ha respinte motivatamente, così disvelando le specifiche ragioni poste a fondamento della scelta pianificatoria contestata.
Più nello specifico, il Comune all’osservazione della ricorrente 14 PS “ L’osservante propone di modificare il perimetro del territorio urbanizzato per una nuova edificazione residenziale pari ad una SE di 425 mq come da RU. La presente osservazione risulta essere uguale alla 39PO di cui al prot. 10733 ” ha così controdedotto: “ La richiesta non è condivisa: il Piano strutturale e il Piano operativo individuano il perimetro del territorio urbanizzato sulla base dei requisiti indicati agli artt. 4 e 25 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65, che nella fattispecie non appaiono sussistere, rivestendo l’area le caratteristiche del territorio rurale ”.
Non è pertanto ravvisabile la censura di difetto di motivazione.
Infine, a prescindere dalla genericità della censura, si deve escludere che il Comune fosse tenuto a imprimere all’area della società ricorrente una destinazione che, invece di implicarne l’inedificabilità assoluta, ne consentisse una seppur minima trasformazione, poiché si tratta, come detto, di scelte rimesse alla più ampia discrezionalità dell’Amministrazione. E comunque, nelle proprie osservazioni, la Società ricorrente non ha indicato in modo puntuale una destinazione alternativa, ma si è limitata a richiedere il mantenimento di quella precedente, residenziale.
Anche tale censura pertanto non coglie nel segno.
6.- Da quanto sopra esposto discende l’infondatezza anche della censura di cui al punto 4 del ricorso, con il quale la ricorrente deduce l’illegittimità del piano operativo derivata dall’illegittimità del piano strutturale.
7. - In conclusione, il ricorso è infondato e va respinto.
8. - Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in favore del Comune di Vaglia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TO (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore del Comune di Vaglia liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), più accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 6 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Flavia Risso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Flavia Risso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO