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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/03/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Marsala, in funzione di Giudice del Lavoro e in persona del Giudice
Francesco Giardina, all'udienza del 26/03/2025, tenuta con il sistema di cui all'art. 127 ter c.p.c., dato atto che è stato comunicato alle parti il provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione scritta, lette le note depositate dall'avv. CONTICELLI
SALVATORE nell'interesse di ritenuta la causa matura per la Parte_1 decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1441/2024 R.G., promossa
DA
, (CF. ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
CONTICELLI SALVATORE ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito VIA
ROMA N. 68 MARSALA
RICORRENTE
CONTRO
– in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, domiciliato elettivamente in Trapani, nella via Scontrino n. 28, con l'avv. ANTONINO RIZZO che lo rappresenta e difende per procura generale alle liti rogato in Roma dal Notaio Persona_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 10/07/2024, la sig.ra contestando le Parte_1 risultanze dell'accertamento tecnico preventivo espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., ha convenuto in giudizio l' per sentir accertare il possesso dei requisiti sanitari previsti CP_1 dalla legge per fruire dell'indennità d'accompagnamento dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Ha resistito in giudizio l' contestando l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1 cui ha chiesto il rigetto. La causa è stata istruita con l'effettuazione di consulenza tecnica e decisa sulle conclusioni di cui alle note di trattazione scritta.
Il ricorso va parzialmente accolto.
Va anzitutto rilevato che l'art. 1 della legge n. 18/1980, annovera tra le condizioni per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento, oltre alla qualifica di invalido civile, anche l'ulteriore condizione, alternativa e prevista indistintamente per tutte le età, consistente nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero nell'incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, necessitando di continua assistenza.
Ebbene, il CTU nominato nel presente giudizio, con ragionamento completo e scevro da qualunque censura razionale (cfr. relazione di consulenza in atti) ha asseverato che l'istante, a causa delle patologie che l'affliggono, ha necessità di assistenza continua, non essendo in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita né di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Il consulente tecnico d'ufficio, sulla base dell'accertamento sanitario eseguito sulla base della visita medica espletata e dell'esame della documentazione sanitaria in atti, ha concluso la sua relazione affermando che: “L'anamnesi raccolta evidenzia una storia di iniziale demenza senile in soggetto obeso con discreta incidenza funzionale, diabetico in trattamento insulinico, iperteso in trattamento farmacologico e cardiopatico in 2/3classe NYHA. Presenza di stenosi carotidea bilaterale e radicolopatia cronica. […] Le indagini peritali consistenti nella visita della ricorrente, nella somministrazione dei test ADL e IADL, nell'esame della documentazione presente nel fascicolo, hanno consentito di diagnosticare e confermare le patologie sopramenzionate. Esse sono rappresentative di uno stato di infermità che portano a ritenere la ricorrente invalida con totale permanente inabilità lavorativa: 100 %
e beneficiaria dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge 11/02/1980 n. 18, in quanto si ritiene non in grado di compiere gli atti della vita quotidiana”.
Per quanto attiene alla decorrenza il dott. ha specificato che Persona_2 decorrono: “a decorrere dal giorno della mia visita 07/01/2025 e con revisione nel 2026”.
Può, quindi, concludersi che la sig.ra è in possesso dei requisiti sanitari Parte_1 richiesti dalla legge per fruire dell'indennità di accompagnamento a partire dal 07/01/2025.
Vanno integralmente compensate le spese di lite tenuto conto della decorrenza della prestazione successiva alla domanda amministrativa e alla visita da parte della competente
Commissione (cfr. sul punto Cassazione civile, sez. VI , n. 7307/2011: Ai fini del regolamento delle spese del processo civile, la soccombenza costituisce un'applicazione del principio di causalità, che vuole non esente da onere delle spese la parte che, col suo comportamento antigiuridico (per la trasgressione delle norme di diritto sostanziale) abbia provocato la necessità del processo;
pertanto, con riferimento alle controversie in materia di assistenza e previdenza obbligatoria, sussiste parziale soccombenza della parte privata, idonea a giustificare la compensazione delle spese, sia nell'ipotesi in cui il requisito sanitario sia sopravvenuto alla domanda giudiziale, sia nell'ipotesi in cui, ancorché esso sia risultato sussistente da epoca anteriore a tale domanda, questa abbia avuto ad oggetto il conseguimento della prestazione da data anteriore a quella in cui l'anzidetto requisito risulta essersi perfezionato (ai sensi dell'art. 149 disp. att.
c.p.c.) per effetto di aggravamento successivo alla domanda amministrativa, ma anteriore al procedimento giudiziale; v. anche Cassazione civile sez. VI, n. 26565/2016; Cassazione civile sez. VI, n.
5722/2021).
Restano definitivamente a carico dell' infine, le spese della consulenza tecnica CP_1
d'ufficio, già liquidate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara in possesso del requisito sanitario per beneficiare Parte_1 dell'indennità di accompagnamento ex. L n. 18/1980 dal 07/01/2025;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica già liquidate CP_1 con separato provvedimento.
Così deciso in Marsala, il 26/03/2025
IL GIUDICE
Francesco Giardina
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott. Francesco Giardina, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.