Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 2804
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Sentenza 2 febbraio 2017

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Il rapporto tra cosa principale e pertinenza non attiene ad una connessione materiale o strutturale, come nell'incorporazione, ma si configura come rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, sicché il vincolo pertinenziale può sussistere anche tra opere dotate di autonomia strutturale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 02/02/2017, n. 2804
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2804
    Data del deposito : 2 febbraio 2017

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