Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 16/06/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 16/06/2025
N. 00551/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00665/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 665 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Tronci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Dante, 23;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto della Provincia di -OMISSIS- del -OMISSIS- con il quale è stato disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti;
nonché, per quanto occorra,
- della nota della Prefettura di -OMISSIS- in data -OMISSIS-, con la quale è stato comunicato l’avvio del procedimento per l’emissione del decreto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti;
- ogni altro atto presupposto o comunque connesso e/o collegato, antecedente, contestuale o conseguente, allo stato non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Prefettura Ufficio Territoriale del Governo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato il decreto epigrafato con cui il Prefetto di Cagliari ha disposto il divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti nei suoi confronti, in quanto “ in data -OMISSIS-, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto della caccia di frodo, è stato trovato in possesso, all’interno della propria autovettura, di una carabina con relativo caricatore contenente 4 colpi e visore notturno montato sulla canna ” e “ dai successivi accertamenti esperiti dai Carabinieri presso l'Ufficio Gestione Fauna della Provincia di -OMISSIS- è emerso che l’interessato era stato autorizzato a partecipare alla battuta di caccia del -OMISSIS- con il compito di Operatore di supporto — senza arma e, pertanto, il predetto non era autorizzato a portare l’arma pronta all'uso ”, ritenendosi “ che quanto rappresentato in ordine alla asserita cessione dell'arma al sig. -OMISSIS- ed ai motivi che l’avrebbero determinata, non trova riscontro nelle dichiarazioni rese nell’immediatezza ai Carabinieri procedenti, ne è stata fornita alcuna prova documentale ”; di tal che, il Prefetto ha valutato che “ gli oggettivi elementi conoscitivi evidenziano, con ragionevole certezza, una situazione di inaffidabilità. derivante dalla condotta tenuta dall'interessato e dalla violazione di norme in materia di armi, la cui rilevanza non può sottacersi in termini assoluti di pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica e per la corretta e tranquilla convivenza civile ”.
2. In fatto, il ricorrente, anche a confutazione della motivazione del decreto ha esposto che:
- nella sua qualità di operatore autorizzato nell’ambito del piano di controllo della fauna selvatica con abbattimento selettivo, in data -OMISSIS- si recava, unitamente al sig. -OMISSIS-, in località -OMISSIS- per una sessione di abbattimento programmato, nell’ambito della quale il ricorrente doveva svolgere solo funzioni di supporto senza arma;
- l’arma del sig. -OMISSIS- non era nelle dovute condizioni di utilizzo, perciò il sig. -OMISSIS-, con contratto scritto di comodato gratuito, concedeva la propria carabina Browning calibro 308W al sig. -OMISSIS-;
- a causa delle precarie condizioni di salute del sig. -OMISSIS-, la sessione di abbattimento si concludeva prima del previsto e il sig. -OMISSIS-, rimessa l’arma in sicurezza, faceva rientro nella propria abitazione;
- il sig. -OMISSIS- veniva altresì contattato dal sig. -OMISSIS-, che si trovava, munito della propria arma, in una zona di addestramento cani (ZAC), gestita proprio dal sig. -OMISSIS- e sostanzialmente adiacente alla zona di intervento, il quale si trovava impossibilitato a rientrare al proprio domicilio a causa di un guasto alla propria autovettura, ragione per cui l’odierno ricorrente si offriva di accompagnare a casa il sig. -OMISSIS-.
- in tali circostanze, è avvenuto il controllo da parte dei Carabinieri che ha condotto all’adozione dell’impugnato provvedimento.
2. Il ricorso è affidato ai seguenti motivi di diritto:
- I Violazione degli artt. 39 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 T.U.L.P.S, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione , in quanto la Prefettura di -OMISSIS- ha travisato il titolo di reato per il quale il sig. -OMISSIS- sarebbe sottoposto a indagini preliminari, richiamando l’art. 30 co.1, a) della Legge 157/1992, “ per aver esercitato la caccia in periodo di divieto ”, mentre la Procura della Repubblica, qualificando il fatto all’atto dell’apertura del fascicolo delle indagini preliminari, ha ritenuto che sussistesse esclusivamente la fattispecie (sostanzialmente bagatellare) dell’art. 38 del T.U.L.P.S.
- II Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n°241, dell’art. 22 della legge L. 18 aprile 1975, n. 110, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione , in quanto, in senso contrario a quanto motivato nel decreto, il ricorrente ha offerto prova documentale del contratto di comodato gratuito stipulato con il sig. -OMISSIS- in relazione all’arma di che trattasi, che dunque non era nella disponibilità del ricorrente, bensì del -OMISSIS-, regolarmente autorizzato a portare l’arma, mentre egli svolgeva solo la funzione di operatore di supporto, come autorizzato.
- III Violazione dell’art. 3 della legge 7 agosto 1990, dell’art. 39 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n°773 T.U.L.P.S, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e falsità del presupposto. Eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza della motivazione , in quanto la Questura di -OMISSIS-, quale organo consultivo, ha reso parere negativo all’adozione dell’impugnato decreto di divieto di detenzione armi, ma la Prefettura ha superato tale parere senza svolgere alcuna motivazione in merito.
D’altronde, per quanto di sua competenza, la Questura “ derubrica a semplice violazione bagatellare la leggerezza in cui è incorso il ricorrente nel non compiere il viaggio di andata e ritorno al luogo della battuta di caccia selettiva unitamente al sig. -OMISSIS-, così che le finalità e le tempistiche della cessione potessero chiare anche al più distratto degli agenti accertatori, comminando una banale sospensione della licenza per giorni quindici ” (p. 7 ricorso).
3. Resiste la Prefettura di -OMISSIS-, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
4. All’udienza pubblica del 28 maggio 2025, in vista della quale il ricorrente ha replicato alla memoria della Prefettura, la causa è stata trattenuta in decisione.
5. I motivi del ricorso, intimamente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
Come recentemente esposto da questa Sezione (cfr. T.a.r. Sardegna, sez. I, 13.2.2025, n. 113; 7.11.2024, n. 775; 18.07.2024, n. 568), vale ricordare che nella materia in questione è più volte intervenuta la Corte costituzionale la quale, sin dalla sentenza 16 dicembre 1993, n. 440, ha chiarito che “ il porto d’armi non costituisce un diritto assoluto, rappresentando, invece, una eccezione al normale divieto di portare le armi, che può divenire operante soltanto nei confronti di persone riguardo alle quali esista la perfetta e completa sicurezza circa il buon uso delle armi stesse ”. Il Giudice delle leggi ha osservato, altresì, che “ dalla eccezionale permissività del porto d’armi e dai rigidi criteri restrittivi regolatori della materia deriva che il controllo dell’autorità amministrativa deve essere più penetrante rispetto al controllo che la stessa autorità è tenuta ad effettuare con riguardo a provvedimenti permissivi di tipo diverso, talora volti a rimuovere ostacoli e situazioni giuridiche soggettive di cui sono titolari i richiedenti ”.
Proprio in ragione dell’inesistenza, nell’ordinamento italiano, di un diritto assoluto a detenere o portare armi la medesima Corte Costituzionale, nella successiva sentenza 20 marzo 2019, n. 109, ha aggiunto che “deve riconoscersi in linea di principio un ampio margine di discrezionalità in capo al legislatore nella regolamentazione dei presupposti in presenza dei quali può essere concessa al privato la relativa licenza, nell’ambito di bilanciamenti che – entro il limite della non manifesta irragionevolezza – mirino a contemperare l’interesse dei soggetti che richiedono la licenza di porto d’armi per motivi giudicati leciti dall’ordinamento e il dovere costituzionale di tutelare, da parte dello Stato, la sicurezza e l’incolumità pubblica: beni, questi ultimi, che una diffusione incontrollata di armi presso i privati potrebbe porre in grave pericolo, e che pertanto il legislatore ben può decidere di tutelare anche attraverso la previsione di requisiti soggettivi di affidabilità particolarmente rigorosi per chi intenda chiedere la licenza di portare armi ”.
È dunque principio consolidato, anche nella giurisprudenza amministrativa, quello per cui nel nostro ordinamento la detenzione e il porto d’armi non costituiscano oggetto di diritto assoluto, rappresentando invece un’eccezione al normale divieto di detenere armi, potendo tale eccezione essere riconosciuta solo laddove l’autorità ritenga presente una perfetta e completa certezza circa il buon uso delle armi stesse, in modo da scongiurare qualsiasi pericolo per l’ordine pubblico e la tranquilla convivenza della collettività (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 20 maggio 2020 n. 3199; v. anche TAR Sardegna, I, sent. n. 889 del 2023 e, ivi, riferimenti a svariati precedenti giurisprudenziali).
Di tal che, la valutazione che compie l’Autorità di pubblica sicurezza in materia è necessariamente caratterizzata da un’amplissima discrezionalità e, in particolare, il giudizio di non affidabilità da questa formulato è giustificabile anche in situazioni che non abbiano dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza, com’è nel caso oggetto del presente ricorso, ben potendo, la medesima Autorità, valorizzare situazioni personali del soggetto genericamente non ascrivibili a buona condotta dalle quali si possa desumere una sua non completa affidabilità circa l’uso delle medesime (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 29 luglio 2013 n. 3979; Sez. III, 10 agosto 2014 n. 4121; Sez. III, 6 dicembre 2019 n. 8360; di recente v. anche Cons. Stato, III, n. 3585 del 2024).
In definitiva quindi, come rilevato anche dalla giurisprudenza di questo Tribunale, “ nello specifico settore delle armi la peculiarità deriva dal fatto che, stante l’assenza di un diritto assoluto al porto o alla detenzione di armi, nella valutazione comparativa degli interessi coinvolti assume carattere prevalente, nella scelta selettiva dell’Amministrazione, quello di rilievo pubblico, inerente alla sicurezza e all’incolumità delle persone, rispetto a quello del privato ”, dovendo l’Autorità di pubblica sicurezza necessariamente formulare un giudizio sull’affidabilità del soggetto che detiene o aspira a detenere il porto d’armi mediante una valutazione tecnica in ordine al pericolo circa il fatto che questo stesso soggetto possa abusarne (v., ancora, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 24 novembre 2023, n. 889; e n. 113 del 2025, cit.).
Nell’ordinamento giuridico attuale, infatti, l’autorizzazione a detenere armi non costituisce una mera autorizzazione di polizia, ma assume il contenuto di un permesso concessorio in deroga al divieto di portare armi sancito dagli articoli 699 c.p. e 4 comma 1 della Legge n. 110/1975. Tale permesso rimuove quindi solo in via di eccezione tale divieto e solo in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito della medesima Autorità prevenire.
Solo l’Autorità di pubblica sicurezza può, pertanto, attraverso un giudizio largamente discrezionale e che non richiede una particolare motivazione, a differenza di quanto sollevato dal ricorrente, individuare le ragioni impeditive al rilascio del permesso concessorio in commento, le quali sono da ricollegarsi all’esercizio di un giudizio di non affidabilità del soggetto coinvolto.
6. Ciò posto, la vicenda all’esame del Collegio si è svolta come segue.
L’odierno ricorrente veniva fermato dai Carabinieri per un controllo alla guida della sua autovettura il -OMISSIS-, nell’ambito del quale veniva trovato in compagnia del sig. -OMISSIS-; entrambi venivano trovati in possesso dell’arma, per cui sono muniti di licenza e, in particolare, il ricorrente teneva una carabina, non riposta nella custodia, nella posizione di pronto uso con relativo caricatore nr. 4 colpi montato e con visore notturno montato sulla canna.
Se nell’immediatezza la detenzione appariva regolare, i carabinieri accertavano poi che il ricorrente in tale giornata era autorizzato a svolgere solo funzioni di supporto alla caccia e non poteva dunque tenere l’arma.
In tale circostanza il ricorrente non faceva menzione di alcuna delle circostanze addotte poi in sede procedimentale ed oggi nel ricorso, ma si limitava ad affermare la legittimità della detenzione dell’arma.
In sostanza, non esponeva alcuno dei fatti che oggi determinerebbero l’irragionevolezza del provvedimento adottato e, in particolare:
- la circostanza che la propria arma si trovava in quello stato poiché quella del sig. -OMISSIS-, operatore autorizzato all’uso, non era funzionante;
- che tra le parti era stato stipulato un contratto di comodato scritto;
- che il sig. -OMISSIS- non fosse presente perché la battuta di caccia era stata interrotta poiché il -OMISSIS- non era in buone condizioni di salute;
- che il sig. -OMISSIS- era invece stato trovato insieme al ricorrente poiché l’aveva contattato per richiedergli assistenza in quanto la sua autovettura non era funzionante.
7. Ad avviso del Collegio è da considerare ragionevole e rientra nel perimetro della discrezionalità dell’amministrazione la scelta di adottare l’impugnato divieto di detenzione armi, non apparendo credibile la ricostruzione dei fatti offerta, solo in via postuma, da parte del ricorrente.
Ed invero, particolarmente rilevante è la circostanza che nessuno di tali fatti o elementi documentali (il contratto di comodato) sia stato esposto dal ricorrente ai Carabinieri al momento dell’accertamento, posto che egli era ben consapevole di non essere legittimato a portare la carabina nelle condizioni in cui era stata trovata.
Ciò vieppiù alla luce del fatto che l’operatore nel cui favore il ricorrente avrebbe dovuto svolgere l’attività di supporto neppure si trovava con lui nell’autovettura, né è stato rinvenuto nella zona.
Ed ancora, il contratto di comodato dell’arma (doc. 12) reca la data del 6.9.2023, giorno del controllo ed appare evidentemente dubbio che lo stesso fosse stato stipulato prima del controllo dei Carabinieri, posto che, allora, non si vede la ragione per cui il ricorrente non ne abbia fatto menzione, né, ancor più a monte, che lo stesso non fosse in possesso del ricorrente, posto che la stipulazione era evidentemente finalizzata a tutelare il ricorrente proprio in caso di controllo, dato che non era autorizzato, per tale giorno, a portare la carabina.
Né è stata diversamente spiegata la presenza del sig. -OMISSIS-, peraltro anche lui in possesso dell’arma.
8. Alla luce di tali elementi, non può assumere decisivo rilievo, in senso contrario, la circostanza per cui il provvedimento impugnato richiami il deferimento per il reato di esercizio della caccia in periodo di divieto, ancorché poi lo stesso sia stato in realtà riqualificato dalla Procura della Repubblica nel diverso reato di cui all’art. 38, comma 4, primo periodo del T.U.L.P.S.
9. Né rileva l’omesso richiamo al parere della Questura, in punto di difetto di motivazione, poiché dal compendio motivazionale del provvedimento impugnato emerge chiaramente la ricostruzione fattuale e giuridica che sorregge la determinazione amministrativa, che, per le ragioni già esposte, è ragionevole rispetto alla natura discrezionale del potere esercitato.
10. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore della Prefettura di -OMISSIS-, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Gabriele Serra, Primo Referendario, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriele Serra | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.