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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2827 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10146/2024 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carichino come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi e Maria Teresa CP_1
ET come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di possedere tutti i requisiti a tal fine necessari e di aver inutilmente fatto richiesta della prestazione in sede amministrativa, chiedeva condannarsi l' al pagamento della indennità di disoccupazione (NaSpi). CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' riconosceva la fondatezza della domanda deducendo di aver CP_1 proceduto a liquidare la prestazione.
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente presente sentenza contestuale.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta all'odierna udienza ed è comunque concordemente ammesso dalle parti, che la ricorrente abbia ottenuto la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che la liquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio, segnatamente il 10.11.2025, e che l'esistenza del diritto non è stata posta in discussione.
Per le ragioni che precedono dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. ND Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 19.11.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art.127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n.10146/2024 R.G.
tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Paola Carichino come da procura speciale in Parte_1 calce al ricorso
RICORRENTE ed in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dagli Avv.ti Roberta Lezzi e Maria Teresa CP_1
ET come da procura generale alle liti indicata nella memoria difensiva
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29.08.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di possedere tutti i requisiti a tal fine necessari e di aver inutilmente fatto richiesta della prestazione in sede amministrativa, chiedeva condannarsi l' al pagamento della indennità di disoccupazione (NaSpi). CP_1
Instaurato il contraddittorio, l' riconosceva la fondatezza della domanda deducendo di aver CP_1 proceduto a liquidare la prestazione.
All'odierna udienza la causa è decisa con la presente presente sentenza contestuale.
* * *
Risulta dalla documentazione prodotta all'odierna udienza ed è comunque concordemente ammesso dalle parti, che la ricorrente abbia ottenuto la prestazione richiesta con il ricorso introduttivo del presente giudizio.
Essendo venuto meno il conflitto sostanziale tra le parti, su concorde richiesta delle stesse va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Quanto al regime delle spese processuali, sulle quali non c'è accordo, occorre considerare che la liquidazione è avvenuta solo in corso di giudizio, segnatamente il 10.11.2025, e che l'esistenza del diritto non è stata posta in discussione.
Per le ragioni che precedono dette spese, liquidate come da dispositivo, vanno poste a carico dell CP_1 in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione così decide:
- dichiara la cessazione della materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00 oltre rimborso forfettario CP_1 spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore del procuratore costituito di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
Lecce, 19.11.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to ND Basta)