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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/10/2025, n. 7296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7296 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
Sentenza regolamentazione figli nati fuori dal matrimonio udienza sostituita
N. 598772025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da 1) Parte_1
Nata a: Magenta (MI) il 25/09/89 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Sara Bertolai e Eleonora Restifo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: RA (CT) il 03/11/88 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Anna D'Argenio presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: ato a Magenta (MI) l'08.01.2018, cittadino italiano. Persona_1
FATTO Con ricorso depositato in data 17.02.2025 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 pagina 1 di 4 richiedere la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio. All'udienza del 09 settembre 2025 avanti al Giudice onorario, Dott.ssa Madera, le parti raggiungevano un accordo complessivo della lite e congiuntamente chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis, 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. nonché al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c.. In quella sede confermavano l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico e, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso del figlio minore nato a Magenta (MI) l'[...] ad [...] i Persona_1 genitori, che assumeranno congiuntamente le decisioni relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, avendo comunque cura di informare dettagliatamente l'altro genitore delle decisioni assunte nell'interesse del minore in base al principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione sita in Ossona (MI), via Patriotti n. 55;
2. la casa familiare sita in Milano (MI), via Patriotti n. 55, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1 verrà assegnata alla medesima in quanto genitore con tempi di permanenza prevalenti insieme al figlio;
Per_1
3. il sig. salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra avrà facoltà di vedere Controparte_1 Pt_1
e tenere con sé il figlio minore : Per_1
- a fine settimana alternati con la madre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita del post-scuola ore 17:30/18:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
- un giorno infrasettimanale, coincidente con il giovedì, dall'uscita del post-scuola, ore 17:30/18:00, con pernottamento c/o l'abitazione paterna e prelevamento/accompagnamento da/a scuola;
- per metà delle Festività Natalizie, periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che, per tradizione familiare, il minore trascorrerà tutti gli anni la sera del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con padre;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, da intendersi quelle cadenzate dal calendario scolastico, alternandosi di anno in anno con la madre;
- sempre su base alternata sarà regolata anche la gestione delle altre feste da calendario, c.d. ponti;
- per due / tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo (da intendersi quello di chiusura delle scuole), da concordarsi con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente le località di villeggiatura prescelte. Ciascun genitore sosterrà integralmente il costo delle vacanze che il figlio trascorrerà con uno di essi;
4. il signor corrisponderà alla sig.ra a partire dal mese di settembre 2025 l'importo pari CP_1 Pt_1 ad € 250,00= (diconsi duecentocinquanta /00.=) mensili per 12 mensilità, quale mantenimento ordinario del figlio da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, Per_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori;
in ordine alle stesse le parti fanno espressamente riferimento alle linee guida adottate dal Tribunale e Corte d'Appello di Milano, in data 10.06.2025 e quindi:
pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, pagina 3 di 4 prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e percepire in misura del 100% L'Assegno CP_1 Pt_1
Unico Universale;
7. il padre s'impegna a valutare la possibilità di incrementare l'importo del mantenimento ordinario allo scadere dei finanziamenti in essere;
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
9. Le Spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 4 di 4
N. 598772025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel. Dott.re Giuseppe Gennari Giudice Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 14.02.2025 da 1) Parte_1
Nata a: Magenta (MI) il 25/09/89 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con gli Avv.ti Sara Bertolai e Eleonora Restifo presso le quali ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1
Nato a: RA (CT) il 03/11/88 cittadino: italiano Cod. Fisc.: C.F._2 residente in[...] con l'Avv. Anna D'Argenio presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: ato a Magenta (MI) l'08.01.2018, cittadino italiano. Persona_1
FATTO Con ricorso depositato in data 17.02.2025 la sig.ra adiva l'intestato Tribunale per Parte_1 pagina 1 di 4 richiedere la regolamentazione dell'affidamento del figlio minore nato fuori dal matrimonio. All'udienza del 09 settembre 2025 avanti al Giudice onorario, Dott.ssa Madera, le parti raggiungevano un accordo complessivo della lite e congiuntamente chiedevano di procedersi ai sensi dell'art. 473 bis, 51 c.p.c., rinunciando al deposito di ulteriori difese ex art. 473 bis n. 17 c.p.c. nonché al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis 12 terzo comma c.p.c.. In quella sede confermavano l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico e, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio alle seguenti condizioni:
1. affido condiviso del figlio minore nato a Magenta (MI) l'[...] ad [...] i Persona_1 genitori, che assumeranno congiuntamente le decisioni relative all'educazione, all'istruzione e alla salute del figlio ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione, avendo comunque cura di informare dettagliatamente l'altro genitore delle decisioni assunte nell'interesse del minore in base al principio della bigenitorialità, con collocazione prevalente dello stesso presso la madre nell'abitazione sita in Ossona (MI), via Patriotti n. 55;
2. la casa familiare sita in Milano (MI), via Patriotti n. 55, di proprietà esclusiva della sig.ra Pt_1 verrà assegnata alla medesima in quanto genitore con tempi di permanenza prevalenti insieme al figlio;
Per_1
3. il sig. salvo diversi e migliori accordi con la sig.ra avrà facoltà di vedere Controparte_1 Pt_1
e tenere con sé il figlio minore : Per_1
- a fine settimana alternati con la madre dal venerdì pomeriggio, dall'uscita del post-scuola ore 17:30/18:00 sino alle ore 20:00 della domenica;
- un giorno infrasettimanale, coincidente con il giovedì, dall'uscita del post-scuola, ore 17:30/18:00, con pernottamento c/o l'abitazione paterna e prelevamento/accompagnamento da/a scuola;
- per metà delle Festività Natalizie, periodo dal 24 dicembre al 6 gennaio, alternando di anno in anno con la madre il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio, fermo restando che, per tradizione familiare, il minore trascorrerà tutti gli anni la sera del 24 dicembre con la madre ed il giorno di Natale con padre;
- durante le vacanze scolastiche pasquali, da intendersi quelle cadenzate dal calendario scolastico, alternandosi di anno in anno con la madre;
- sempre su base alternata sarà regolata anche la gestione delle altre feste da calendario, c.d. ponti;
- per due / tre settimane anche non consecutive, durante il periodo estivo (da intendersi quello di chiusura delle scuole), da concordarsi con la madre entro la fine del mese di aprile di ogni anno;
- i genitori si impegnano a comunicarsi reciprocamente e preventivamente le località di villeggiatura prescelte. Ciascun genitore sosterrà integralmente il costo delle vacanze che il figlio trascorrerà con uno di essi;
4. il signor corrisponderà alla sig.ra a partire dal mese di settembre 2025 l'importo pari CP_1 Pt_1 ad € 250,00= (diconsi duecentocinquanta /00.=) mensili per 12 mensilità, quale mantenimento ordinario del figlio da corrispondere mediante bonifico bancario entro il giorno 05 di ogni mese, Per_1 somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
5. le spese straordinarie per il figlio saranno suddivise al 50% tra i genitori;
in ordine alle stesse le parti fanno espressamente riferimento alle linee guida adottate dal Tribunale e Corte d'Appello di Milano, in data 10.06.2025 e quindi:
pagina 2 di 4 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale.
-spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria.
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) Il servizio di baby sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori.
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet). Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovarne l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, pagina 3 di 4 prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare la propria richiesta in forma scritta, anche con mezzo telematico (posta elettronica, sms, messaggio WhatsApp), con i relativi giustificativi almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il versamento del mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al versamento per il mantenimento ordinario del mese successivo. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente;
6. Il sig. autorizza la sig.ra a richiedere e percepire in misura del 100% L'Assegno CP_1 Pt_1
Unico Universale;
7. il padre s'impegna a valutare la possibilità di incrementare l'importo del mantenimento ordinario allo scadere dei finanziamenti in essere;
8. Le parti si dichiarano entrambe soddisfatte delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono;
9. Le Spese della presente procedura saranno integralmente compensate tra le parti. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
3) Compensa tra le parti le spese di procedura. Così deciso in Milano, il 24.09.2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
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