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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 20/10/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 2277/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA CO Presidente
LA EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2277/2025 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._1
NA (AN);
e con C.F.: -, nata il [...] a [...] C.F._2
SENIGALLIA (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MICCI MANOLA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO CONGIUNTO]
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà ognuno di fissare la propria residenza dove ritengano più opportuno e con reciproco obbligo di comunicazione del luogo dove andranno a risiedere, vincolandosi altresì i medesimi, sin da ora, a prestarsi reciprocamente, Per all'occorrenza, il consenso - per sé e per i figli minori ed - al rilascio e/o al rinnovo del Per_1 passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- 1 - Per 2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, ma con Per_1 residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre nella casa familiare in RI (AN) Via Corinaldese n.41.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali della vita dei minori, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità naturali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minori ed esercitando, invece, separatamente la responsabilità genitoriale in ordine all'ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli si troveranno presso l'uno o l'altro genitore.
I coniugi manterranno tra loro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione a tutela di un corretto e sano sviluppo psicofisico dei minori.
Ai figli minori dovrà essere garantito il diritto alla bigenitorialità e, in specie, il diritto di ricevere cura, assistenza morale e materiale, educazione da entrambi i genitori che dovranno seguirne le naturali inclinazioni e favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
3) La casa familiare sita in RI (AN) Via Corinaldese n. 41, di proprietà esclusiva di unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in godimento a Parte_1 CP_1
nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi, sino al raggiungimento della loro
[...] autosufficienza economica.
Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 5 giugno 2025, Parte_1 avendo cura di prelevare entro la stessa data i propri abiti e gli effetti personali.
Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico di , Controparte_1 mentre quelle di carattere straordinario graveranno esclusivamente su Parte_1
Lo stesso si obbliga altresì a: Parte_1
-provvedere, a sua cura e spese ed entro il termine perentorio del 5/06/2025, alla riparazione dell'impianto elettrico e di illuminazione posti all'esterno della casa familiare;
-far fronte al pagamento integrale del mutuo contratto per la casa familiare sino alla sua integrale estinzione;
-provvedere al pagamento di tutte le utenze che servono la casa familiare fino al giorno in cui lascerà definitivamente l'abitazione.
4) I ricorrenti intendono fissare una modalità di visita consona alla esigenza dei figli minori di ricevere l'apporto affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali, in particolare consentendo Per ad ed di trattenersi con ciascun genitore nei seguenti termini e modalità: Per_1
PRIMA E TERZA SETTIMANA (WEEK END CON LA MADRE)
Lunedì: la madre si tratterà con i figli dall'uscita da scuola/centro estivo e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè la accompagnerà CP_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso il padre;
Per_1
Martedì: il padre permarrà con i figli dall'uscita da scuola/centro estivo (o dal loro risveglio, nei periodi di vacanza) e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di
- 2 - Per vacanza), allorchè il riaccompagnerà ed a scuola/centro estivo o presso la Parte_1 Per_1 madre;
Mercoledì: la madre avrà con sé i figli dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle ore 19.30, Per allorchè la accompagnerà ed dal padre presso cui consumeranno la cena e CP_1 Per_1 pernotteranno;
Giovedì: il padre si intratterrà con i figli per l'intera giornata sino alle ore 19:30 del giorno Per successivo, allorchè il riaccompagnerà ed presso la madre;
Parte_1 Per_1
Venerdì: la madre avrà con sé i figli dalle ore 19:30, con pernottamento;
Sabato e domenica: la madre si tratterrà con i figli per le intere giornate di sabato e domenica, incluso il pernottamento.
SECONDA E QUARTA SETTIMANA (WEEKEND CON IL PADRE)
Lunedì: la madre si tratterrà con i figli per l'intera giornata, incluso il pernottamento.
Martedì: il padre avrà i figli con sé dall'uscita da scuola/centro estivo e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè il riaccompagnerà Parte_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso la madre;
Per_1
Mercoledì: la madre si tratterrà con i figli dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè la accompagnerà CP_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso il padre;
Per_1
Giovedì: il padre permarrà con i figli dall'uscita di scuola/centro estivo (o dal loro risveglio, nei Per periodi di vacanza), sino alle ore 19.30, allorchè il accompagnerà ed dalla Parte_1 Per_1 madre, presso cui consumeranno la cena e pernotteranno;
Venerdì: la madre avrà con sé i figli dall'uscita di scuola/centro (o dal loro risveglio, nei periodi Per di vacanza), sino alle ore 19:30, allorchè la accompagnerà ed dal padre, presso CP_1 Per_1 cui consumeranno la cena e pernotteranno;
Sabato e domenica: il padre si tratterrà con i figli per le intere giornate di sabato e domenica, incluso il pernottamento, sino al lunedì successivo allorchè il riaccompagnerà i figli a Parte_1 scuola/centro estivo o presso la madre.
I Signori e si impegnano a delegare gli ascendenti di entrambi i rami Parte_1 CP_1 CP_ genitoriali per portare o riprendere e/o da scuola/centro estivo o dalla casa materna e/o Per_1 paterna, nel caso in cui l'uno o l'altro genitore fossero impossibilitati a farlo.
Ciascun genitore terrà con sé i figli per una intera settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della Vigilia (24 dicembre), il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno eventuali variazioni dell'alternanza delle visite nei predetti periodi.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, facendo però in modo che la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore durante il S. Natale abbia luogo nell'anno solare in cui non vi è stata quella durante la Domenica di Pasqua e viceversa.
- 3 - Durante i periodi di permanenza dei minori con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre e il S. Patrono.
I minori festeggeranno il loro compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, e con ciascun genitore il giorno del di lui compleanno. Per Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé ed per quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i ricorrenti entro il 10 giugno di ogni anno.
Nel caso l'uno o l'altro genitore decidessero di organizzare una vacanza con i figli, lo stesso dovrà farsi carico di tutte le spese relative afferenti i minori.
La regolamentazione del diritto/dovere di visita potrà, ovviamente, subire variazioni in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori nonché di quelle ludiche, sportive o scolastiche dei figli.
5) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
15 (quindici) d ire dalla data di deposito in Ca icorso, a titolo Per di contributo al mantenimento dei figli minori ed , la somma di euro 300,00= (trecento/00) Per_1 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi an n condo la variazione dell'indice ISTAT, mediante bonifico da accreditare sul conto corrente della stessa presso la Banca di Credito CP_1
Cooperativo di RG e RI Società Cooperativa (IBAN: [...]).
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra
[...]
CP_1
I ricorrenti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e a chiederne la CP_3 erogazione nella misura e nelle modalità dianzi concordate.
7) Il Sig. sarà tenuto a concorrere in ragione del 65%, restando il rimanente 35% a Parte_1 carico della e spese straordinarie relative ai figli minori, quali – a titolo meramente CP_1 esemplificativo -:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) dotazione informatica (pc/tablet); c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- 4 - - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”,
e comunque ad ogni ulteriore spesa straordinaria e di quelle previste nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10 luglio 2024 (all. 11 al ricorso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).
Ogni spesa straordinaria gravante pro quota su ciascun genitore dovrà essere opportunamente documentata, ai fini del rimborso, da chi l'avrà sostenuta (o la dovrà sostenere) e dovrà essere rimborsata (o essere messa a disposizione la provvista) dall'altro genitore entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'altro.
8) Il cane US resta affidato alla Sig.ra obbligandosi il a farsi Controparte_1 Parte_1 carico nella misura percentuale del 65% di t correnti (a tito ativo, spese alimentari, per la toelettatura, veterinarie – comprese quelle relative alla eventuale soppressione, al decesso e alla sepoltura dell'animale, farmaci, vaccini, etc.).
9) I coniugi, essendo dotati di adeguati redditi propri, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) I ricorrenti, entrambi consapevoli del fatto che i figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione dei genitori, per abituarsi ai cambiamenti relazionali nonchè a vivere in un nuovo contesto familiare - che comporta necessariamente nuove regole, diverse dinamiche rispetto a quelle a cui erano abituati, un nuovo clima emotivo ed educativo -, si impegnano a coinvolgere gradualmente Per
ed in una eventuale nuova unione sentimentale e ad adottare cautela e prudente Per_1 gradualità nella frequentazione del/la nuovo/a partner alla presenza dei figli.
11)-I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale tra loro, e di aver diviso e/o attribuito all'uno o all'altro tutti i beni comuni e gli effetti personali, dichiarando quindi essi ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di tutto quanto ivi contenuto e previsto, di nulla più avere a pretendersi reciprocamente per i titoli di cui al presente ricorso nonché per qualsiasi altro titolo, ragione o causa.
12) Il Sig. si accolla per intero e, quindi, farà fronte al pagamento integrale Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio di separazione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono uniti in matrimonio a Senigallia (AN) il 20/04/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 5 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti, nel ricorso, hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona (precisamente, il concorrerà in ragione del 65%, restando il rimanente 35% a carico della Parte_1
. CP_1
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, attesa anche la loro età; in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale nonché rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (viene, di fatto, garantito un orario di visita e frequentazione con il padre, genitore non collocatario, sostanzialmente equivalente a quello materno); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio, può, pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Senigallia (AN) il 20/04/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile dii detto Comune al n. 6, parte II, serie A dell'anno 2013;
- 6 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
LA EC IA CO
- 7 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria Giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
IA CO Presidente
LA EC Giudice Relatore
Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE sul ricorso congiunto iscritto al n. v.g. 2277/2025 promosso da:
– con C.F.: -, nato il [...] a [...] C.F._1
NA (AN);
e con C.F.: -, nata il [...] a [...] C.F._2
SENIGALLIA (AN); entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. MICCI MANOLA, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento obbligatorio, ex lege, del PUBBLICO MINISTERO – Sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE [e DIVORZIO CONGIUNTO]
CONCLUSIONI [omologare la separazione dei coniugi alle seguenti condizioni]:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con facoltà ognuno di fissare la propria residenza dove ritengano più opportuno e con reciproco obbligo di comunicazione del luogo dove andranno a risiedere, vincolandosi altresì i medesimi, sin da ora, a prestarsi reciprocamente, Per all'occorrenza, il consenso - per sé e per i figli minori ed - al rilascio e/o al rinnovo del Per_1 passaporto o di altro documento valido per l'espatrio.
- 1 - Per 2) I figli minori ed vengono affidati congiuntamente a entrambi i genitori, ma con Per_1 residenza anagrafica e stabile collocazione presso la madre nella casa familiare in RI (AN) Via Corinaldese n.41.
I genitori eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, impegnandosi a collaborare nel rapporto educativo, garantendo una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali della vita dei minori, quali la salute, l'educazione, l'istruzione, le attività sportive ed extrascolastiche in genere, le cui decisioni dovranno essere adottate di comune accordo tenendo conto delle capacità naturali, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli minori ed esercitando, invece, separatamente la responsabilità genitoriale in ordine all'ordinaria amministrazione per il tempo in cui i figli si troveranno presso l'uno o l'altro genitore.
I coniugi manterranno tra loro un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione a tutela di un corretto e sano sviluppo psicofisico dei minori.
Ai figli minori dovrà essere garantito il diritto alla bigenitorialità e, in specie, il diritto di ricevere cura, assistenza morale e materiale, educazione da entrambi i genitori che dovranno seguirne le naturali inclinazioni e favorire in ogni modo duraturi e significativi rapporti con gli ascendenti ed i parenti di entrambi i rami genitoriali.
3) La casa familiare sita in RI (AN) Via Corinaldese n. 41, di proprietà esclusiva di unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, viene assegnata in godimento a Parte_1 CP_1
nell'interesse dei figli minori, ivi stabilmente conviventi, sino al raggiungimento della loro
[...] autosufficienza economica.
Il Sig. si obbliga a lasciare la casa coniugale entro e non oltre il 5 giugno 2025, Parte_1 avendo cura di prelevare entro la stessa data i propri abiti e gli effetti personali.
Le spese di manutenzione ordinaria dell'immobile saranno a carico di , Controparte_1 mentre quelle di carattere straordinario graveranno esclusivamente su Parte_1
Lo stesso si obbliga altresì a: Parte_1
-provvedere, a sua cura e spese ed entro il termine perentorio del 5/06/2025, alla riparazione dell'impianto elettrico e di illuminazione posti all'esterno della casa familiare;
-far fronte al pagamento integrale del mutuo contratto per la casa familiare sino alla sua integrale estinzione;
-provvedere al pagamento di tutte le utenze che servono la casa familiare fino al giorno in cui lascerà definitivamente l'abitazione.
4) I ricorrenti intendono fissare una modalità di visita consona alla esigenza dei figli minori di ricevere l'apporto affettivo ed educativo di entrambe le figure genitoriali, in particolare consentendo Per ad ed di trattenersi con ciascun genitore nei seguenti termini e modalità: Per_1
PRIMA E TERZA SETTIMANA (WEEK END CON LA MADRE)
Lunedì: la madre si tratterà con i figli dall'uscita da scuola/centro estivo e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè la accompagnerà CP_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso il padre;
Per_1
Martedì: il padre permarrà con i figli dall'uscita da scuola/centro estivo (o dal loro risveglio, nei periodi di vacanza) e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di
- 2 - Per vacanza), allorchè il riaccompagnerà ed a scuola/centro estivo o presso la Parte_1 Per_1 madre;
Mercoledì: la madre avrà con sé i figli dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle ore 19.30, Per allorchè la accompagnerà ed dal padre presso cui consumeranno la cena e CP_1 Per_1 pernotteranno;
Giovedì: il padre si intratterrà con i figli per l'intera giornata sino alle ore 19:30 del giorno Per successivo, allorchè il riaccompagnerà ed presso la madre;
Parte_1 Per_1
Venerdì: la madre avrà con sé i figli dalle ore 19:30, con pernottamento;
Sabato e domenica: la madre si tratterrà con i figli per le intere giornate di sabato e domenica, incluso il pernottamento.
SECONDA E QUARTA SETTIMANA (WEEKEND CON IL PADRE)
Lunedì: la madre si tratterrà con i figli per l'intera giornata, incluso il pernottamento.
Martedì: il padre avrà i figli con sé dall'uscita da scuola/centro estivo e sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè il riaccompagnerà Parte_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso la madre;
Per_1
Mercoledì: la madre si tratterrà con i figli dall'uscita di scuola/centro estivo sino alle ore 8.00 del giorno successivo (o al loro risveglio, nei periodi di vacanza), allorchè la accompagnerà CP_1 Per
ed a scuola/centro estivo o presso il padre;
Per_1
Giovedì: il padre permarrà con i figli dall'uscita di scuola/centro estivo (o dal loro risveglio, nei Per periodi di vacanza), sino alle ore 19.30, allorchè il accompagnerà ed dalla Parte_1 Per_1 madre, presso cui consumeranno la cena e pernotteranno;
Venerdì: la madre avrà con sé i figli dall'uscita di scuola/centro (o dal loro risveglio, nei periodi Per di vacanza), sino alle ore 19:30, allorchè la accompagnerà ed dal padre, presso CP_1 Per_1 cui consumeranno la cena e pernotteranno;
Sabato e domenica: il padre si tratterrà con i figli per le intere giornate di sabato e domenica, incluso il pernottamento, sino al lunedì successivo allorchè il riaccompagnerà i figli a Parte_1 scuola/centro estivo o presso la madre.
I Signori e si impegnano a delegare gli ascendenti di entrambi i rami Parte_1 CP_1 CP_ genitoriali per portare o riprendere e/o da scuola/centro estivo o dalla casa materna e/o Per_1 paterna, nel caso in cui l'uno o l'altro genitore fossero impossibilitati a farlo.
Ciascun genitore terrà con sé i figli per una intera settimana durante le vacanze natalizie, alternando di anno in anno il periodo dal 24 al 30 dicembre con quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
Saranno comunque alternati tra i genitori, negli anni, i giorni della Vigilia (24 dicembre), il giorno di Natale, quello di Santo Stefano, il 31 dicembre, il 1° gennaio e l'Epifania.
I genitori dovranno reciprocamente comunicarsi entro il 30 novembre di ogni anno eventuali variazioni dell'alternanza delle visite nei predetti periodi.
Ciascun genitore potrà tenere con sé i figli per tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali;
saranno alternati negli anni, tra i genitori, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo, facendo però in modo che la permanenza dei figli presso l'uno o l'altro genitore durante il S. Natale abbia luogo nell'anno solare in cui non vi è stata quella durante la Domenica di Pasqua e viceversa.
- 3 - Durante i periodi di permanenza dei minori con l'uno o l'altro genitore, verranno meno le consuete modalità di visite ordinarie.
Saranno altresì alternate tra i genitori, se non già coincidenti con il week-end di spettanza all'uno o all'altro o con i relativi periodi di ferie, le altre festività dell'anno e cioè il 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto, 1 Novembre, 8 Dicembre e il S. Patrono.
I minori festeggeranno il loro compleanno, ad anni alterni, a pranzo con un genitore e a cena con l'altro, e con ciascun genitore il giorno del di lui compleanno. Per Durante le vacanze estive, ciascun genitore potrà tenere con sé ed per quindici Per_1 giorni, anche non consecutivi, da concordare tra i ricorrenti entro il 10 giugno di ogni anno.
Nel caso l'uno o l'altro genitore decidessero di organizzare una vacanza con i figli, lo stesso dovrà farsi carico di tutte le spese relative afferenti i minori.
La regolamentazione del diritto/dovere di visita potrà, ovviamente, subire variazioni in considerazione delle esigenze lavorative dei genitori nonché di quelle ludiche, sportive o scolastiche dei figli.
5) Il Sig. si obbliga a versare alla Sig.ra entro il giorno Parte_1 Controparte_1
15 (quindici) d ire dalla data di deposito in Ca icorso, a titolo Per di contributo al mantenimento dei figli minori ed , la somma di euro 300,00= (trecento/00) Per_1 mensili per ciascun figlio, da rivalutarsi an n condo la variazione dell'indice ISTAT, mediante bonifico da accreditare sul conto corrente della stessa presso la Banca di Credito CP_1
Cooperativo di RG e RI Società Cooperativa (IBAN: [...]).
6) L'assegno unico e universale per i figli a carico spetterà in via esclusiva alla sig.ra
[...]
CP_1
I ricorrenti si impegnano a dare comunicazione all' del presente accordo e a chiederne la CP_3 erogazione nella misura e nelle modalità dianzi concordate.
7) Il Sig. sarà tenuto a concorrere in ragione del 65%, restando il rimanente 35% a Parte_1 carico della e spese straordinarie relative ai figli minori, quali – a titolo meramente CP_1 esemplificativo -:
“- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) libri di testo;
b) dotazione informatica (pc/tablet); c) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno);
- 4 - - spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di recupero e lezioni private;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli”,
e comunque ad ogni ulteriore spesa straordinaria e di quelle previste nel “Protocollo per la disciplina e la regolamentazione delle spese straordinarie nell'ambito dei procedimenti di famiglia” elaborato dalla Conferenza Distrettuale sulla Riforma “Cartabia” in materia di famiglia e sottoscritto in data 10 luglio 2024 (all. 11 al ricorso, che ne costituisce parte integrante e sostanziale).
Ogni spesa straordinaria gravante pro quota su ciascun genitore dovrà essere opportunamente documentata, ai fini del rimborso, da chi l'avrà sostenuta (o la dovrà sostenere) e dovrà essere rimborsata (o essere messa a disposizione la provvista) dall'altro genitore entro 7 (sette) giorni dalla richiesta dell'altro.
8) Il cane US resta affidato alla Sig.ra obbligandosi il a farsi Controparte_1 Parte_1 carico nella misura percentuale del 65% di t correnti (a tito ativo, spese alimentari, per la toelettatura, veterinarie – comprese quelle relative alla eventuale soppressione, al decesso e alla sepoltura dell'animale, farmaci, vaccini, etc.).
9) I coniugi, essendo dotati di adeguati redditi propri, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento.
10) I ricorrenti, entrambi consapevoli del fatto che i figli hanno bisogno di tempo per elaborare la separazione dei genitori, per abituarsi ai cambiamenti relazionali nonchè a vivere in un nuovo contesto familiare - che comporta necessariamente nuove regole, diverse dinamiche rispetto a quelle a cui erano abituati, un nuovo clima emotivo ed educativo -, si impegnano a coinvolgere gradualmente Per
ed in una eventuale nuova unione sentimentale e ad adottare cautela e prudente Per_1 gradualità nella frequentazione del/la nuovo/a partner alla presenza dei figli.
11)-I ricorrenti si danno reciprocamente atto di aver regolato ogni altro rapporto di carattere economico e patrimoniale tra loro, e di aver diviso e/o attribuito all'uno o all'altro tutti i beni comuni e gli effetti personali, dichiarando quindi essi ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto e con l'adempimento di tutto quanto ivi contenuto e previsto, di nulla più avere a pretendersi reciprocamente per i titoli di cui al presente ricorso nonché per qualsiasi altro titolo, ragione o causa.
12) Il Sig. si accolla per intero e, quindi, farà fronte al pagamento integrale Parte_1 delle spese processuali del presente giudizio di separazione”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente e che Parte_1 Controparte_1 si sono uniti in matrimonio a Senigallia (AN) il 20/04/2013, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
- 5 - 3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 16/09/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda delle parti congiunta sul punto.
La concorde volontà delle parti di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono ad escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi ed a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Le parti, nel ricorso, hanno precisato che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona (precisamente, il concorrerà in ragione del 65%, restando il rimanente 35% a carico della Parte_1
. CP_1
Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c. di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, attesa anche la loro età; in ogni caso, le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale nonché rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (viene, di fatto, garantito un orario di visita e frequentazione con il padre, genitore non collocatario, sostanzialmente equivalente a quello materno); inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio, può, pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. Nel ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
ciò posto, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine normativamente indicato, e dovendosi attendere il passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore, affinché lo stesso – trascorsi i termini di legge - provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
7. La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e i quali Parte_1 Controparte_1 hanno contatto matrimonio a Senigallia (AN) il 20/04/2013, trascritto nel Registro dello Stato Civile dii detto Comune al n. 6, parte II, serie A dell'anno 2013;
- 6 - omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Senigallia (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
rimette la causa al giudice relatore come da separata ordinanza per la decisione in ordine alla domanda di divorzio;
spese al definitivo.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio dell'1/X/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
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