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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/06/2025, n. 3489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3489 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2755 dell'anno 2020, avente ad oggetto: revocazione della sentenza n. 2575/2020 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata in data 13.07.2020;
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'avv. Pasquale Carrillo, (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Prisco
(Ce) alla via Verdi n. 5, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Antonio Tommaso Ventre (c.f. ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Sorgente, in
Napoli, Via Po n.1, giusta da procura in atti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio: Con ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dinanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. (CE), conveniva in giudizio Parte_1
per la quantificazione del proprio credito in relazione ad Controparte_1
alcuni lavori edili effettuati dall'attore nell'immobile ad uso abitativo di proprietà del convenuto, sito in Curti (CE) alla via Pirandello n.
6. Deduceva che il committente gli aveva corrisposto soltanto degli Controparte_1
acconti ed aveva rifiutato il saldo del corrispettivo dovuto in considerazione di pretesi e indimostrati vizi dei lavori in questione. Nel corso del predetto accertamento tecnico, il CTU, l'Arch. , tenuto conto del valore Per_1
delle opere realizzate dal ricorrente e della percentuale di ribasso che occorreva applicare in considerazione dei vizi e delle imperfezioni che affliggevano l'opera, quantificava in euro 1.643,19, al netto degli acconti versati, la somma dovuta dal resistente ai fini della conciliazione della lite.
In assenza dell'adesione delle parti all'accordo transattivo prospettato dal
CTU, quest'ultimo dava seguito all'incarico conferitogli e concludeva la relazione peritale determinando in euro 6.100,91 (iva esclusa) il prezzo dell'intera opera eseguita dal ed in euro 11.754,66 il costo necessario Pt_1
per demolire alcune parti dell'opera non realizzate a regola d'arte e per rifarle ex novo in conformità
Tanto premesso, citava dinanzi al Giudice di Pace di S. Parte_1
Maria C.V. il per sentirlo condannare al pagamento della somma CP_1
di euro 1.643,19 per il prezzo dei lavori edili dall'attore realizzati su incarico della controparte.
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale proponeva Controparte_1
domanda riconvenzionale per danni esorbitante i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, cosicché, previa declaratoria di incompetenza per valore da parte di quest'ultimo, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 299/2015, così provvedeva: 1) Rigetta la domanda principale;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara risolto il contratto di appalto stipulato verbalmente tra le parti ed avente ad oggetto opere di ristrutturazione presso il fabbricato di proprietà del , come descritto in motivazione e, per CP_1
l'effetto, condanna a corrispondere al convenuto la somma Parte_1
di € 11.754,66, oltre interessi dalla data 01/11/08 (deposito della CTU nel giudizio di ATP) al soddisfo;
3)Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto e liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili”.
Secondo grado di giudizio
Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello Parte_1
sulla base di sei motivi di appello. In particolare l'appellante si doleva della:
1) erronea applicazione dell'art. 1668 c.c., deducendo che i difetti di esecuzione dei lavori non erano tali da far ritenere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
2) violazione dell'art. 112 cpc, per avere il primo
Giudice pronunciato la risoluzione del contratto in assenza di una domanda del in tal senso;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.c., CP_1
per non aver accolto l'eccezione di decadenza relativa alla denunzia dei vizi dell'opera; 4) erronea valutazione in merito al riconoscimento del credito del stante l'azione meramente risarcitoria avanzata dalla controparte;
5) Pt_1
inammissibilità della pronunzia di risoluzione del contratto, stante l'utilizzazione dell'opera da parte del;
6) infondatezza della CP_1
richiesta risarcitoria ed ammissibilità della riduzione del prezzo.
Si costituiva , il quale nel contestare la fondatezza, in fatto Controparte_1
e in diritto, dell'appello, insisteva per la conferma della pronuncia gravata.
La Corte D'appello di Napoli, con sentenza n. 2575/2020, pubblicata in data
13.07.2020, così provvedeva: “
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa compensazione tra le reciproche partite, condanna al pagamento della Parte_1
somma di €. 10.111,47 in favore di , oltre interessi sino al Controparte_1
saldo;
2. Compensa in ragione della metà le spese e le competenze professionali del doppio grado di giudizio, condannando a Parte_1
corrispondere alla controparte la restante metà, liquidata per l'intero – relativamente al primo grado di giudizio – nella misura già liquidata dal
Tribunale e – relativamente al giudizio di appello – in € 1.830,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. Tommaso Ventre, dichiaratosene antistatario”.
Giudizio di revocazione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.07.2020, la predetta sentenza veniva impugnata per revocazione da sulla base di Parte_1
un unico motivo di censura.
Secondo l'appellante la sentenza gravata andrebbe revocata in quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art 395, n 4 cpc. In particolare, Pt_1
deduceva che la Corte d'appello, nel ritenere inammissibile il quarto
[...]
motivo di appello, avrebbe fondato la propria decisione sull'errato presupposto che avesse chiesto in compensazione un Parte_1
importo maggiore, pari ad Euro 6.100,91, di quanto richiesto nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado e con l'atto di citazione in appello
(Euro 1.643,19). A detta dell'appellante, la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato l'importo di Euro 1.643,19 quale prezzo dell'opera da compensare con il danno richiesto dalla controparte (Euro
11.754,66), quando invece detto importo di euro 1.643,19 costituiva già il risultato di una compensazione. Chiedeva, pertanto all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia 'On.le Corte di Appello revocare la sentenza N. 2575/2020 e, rigettata ogni avversa domanda, dichiarare la validità del contratto di appalto e condannare il committente al pagamento del Controparte_1
prezzo dell'opera determinato nella misura ridotta del 40% per i vizi riscontrati (e quindi euro 3.143,19) ed al netto degli acconti ricevuti (e cioè euro 1.500,00), e così per il prezzo residuo di euro 1.643,19 (escluso iva), oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisto;
nonché al pagamento delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio da attribuire al costituito procuratore antistatario”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva , il quale così Controparte_1
testualmente concludeva:“1) Respingere la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.2575 del 13.7.2020, attesa la natura dilatoria dell'incardinata azione e risultando l'invocata sospensione affidata solo a mere asserzioni, oltre che proposta in assenza di notifica della sentenza in forma esecutiva e dunque anche dell'atto di precetto;
2)
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiesta revocazione per quanto eccepito sub I) e II); 3) Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni accertare e dichiarare comunque l'infondatezza della domanda di revocazione;
4) Condannare il sig. al pagamento delle Pt_1
spese e competenze di lite a mente dell'art. 96 Cod. proc. civ. ricorrendo i presupposti della lite temeraria anche riguardo la fase cautelare, con clausola di attribuzione”.
Precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1. L'impugnazione proposta non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.
In altri termini, l'errore di fatto idoneo a fondare tale mezzo di gravame deve essere contraddistinto dal discendere da una "pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato" , oltre che dall'essere attinente a un punto che non sia stato oggetto di controversia tra le parti e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (cfr Cass 30468/2024).
Ebbene, nel caso di specie, rileva la Corte che la censura dell'istante non involge un errore compiuto dal Giudice attinente alla realtà sensoriale/materiale, bensì l'attività interpretativa/valutativa dallo stesso operata.
L'appellante, infatti, ha dedotto che, con la declaratoria di inammissibilità del quarto motivo di gravame, il Giudice di appello ha ritenuto erroneamente che la domanda del relativa al pagamento delle opere realizzate fosse Pt_1
limitata alla somma di Euro 1643,19.
Una tale censura non può di certo ritenersi relativa ad un errore di fatto o svista del giudice di appello atteso che essa involge la domanda così come interpretata dal giudicante, il quale, fra l'altro, ha espressamente motivato le ragioni sottese alla ritenuta inammissibilità del motivo di censura, così, testualmente argomentando: “Inammissibile, seppur per altra ragione, risulta anche il quarto motivo di appello, a mezzo del quale il sulla Pt_1
considerazione che la controparte avrebbe richiesto il solo risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, richiede in compensazione un importo ben maggiore (euro 6.100,91) di quanto richiesto nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado e nelle conclusioni dell'atto di gravame (euro 1.643,19), così violando l'art. 345 cpc. Pertanto, conclusivamente, posto che – per un verso – nessuna censura viene sollevata dall'appellante sull'accoglimento della domanda riconvenzionale effettuata dal giudice di primo grado e che – per altro verso – sussiste il diritto del al prezzo delle opere realizzate, seppur nei limiti del petitum Pt_1
richiesto in primo grado e, quindi, nei limiti della citata somma di euro
1.643,19 - somma del resto richiesta anche nelle conclusioni dell'atto di appello -, occorrerà effettuare una compensazione ex art. 1243 c.c. tra quanto dovuto all'appellante in accoglimento della domanda principale e quanto maggiormente dovuto - e non oggetto di specifica impugnativa sul punto - all'odierno appellato in accoglimento della domanda riconvenzionale. Del resto, detta compensazione era stata anche sollecitata dall'odierno appellato nel giudizio di prime cure, ragion per cui, in applicazione della suddetta compensazione, il sarà tenuto a Pt_1
corrispondere al l'importo di €. 10.111,47, oltre interessi”. CP_1
In altri termini, l'appellante si duole sostanzialmente di un errore di giudizio che sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello per cui avrebbe dovuto sollevare detta censura attraverso gli ordinari mezzi impugnatori predisposti dall'ordinamento, atteso che l'errore de quo non rientra nell'ambito degli errori materiali di immediato e semplice rilievo che non richiedano lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagine ermeneutiche;
né si ravvisa, nel caso di specie, una falsa percezione della realtà che abbia indotto la Corte
d'appello a ritenere esistente un fatto incontestabilmente escluso o viceversa.
Inoltre, l'avanzata censura risulta relativa a un punto sul quale la decisione impugnata ha espressamente motivato con il coinvolgimento dell'attività del
Giudicante di interpretazione e di valutazione del contenuto della domanda proposta dal Pt_1
Per le ragioni sopra esposte, la revocazione è infondata e va rigettata.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico di in favore della controparte secondo Parte_1
la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata nel presente giudizio.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta la revocazione e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 4.888,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e
CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio
Tommaso Ventre, antistatario;
c) Dà atto che ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 26.06.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE 7^ riunita in camera di consiglio nella composizione di cui appresso: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Consigliere rel. ed est. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 2755 dell'anno 2020, avente ad oggetto: revocazione della sentenza n. 2575/2020 della Corte d'Appello di Napoli, pubblicata in data 13.07.2020;
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, dall'avv. Pasquale Carrillo, (C.F. ), C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore sito in San Prisco
(Ce) alla via Verdi n. 5, giusta procura in atti;
-
Appellante-
CONTRO
( ), rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._3
dall'Avv. Antonio Tommaso Ventre (c.f. ), CodiceFiscale_4
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Stefano Sorgente, in
Napoli, Via Po n.1, giusta da procura in atti;
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Primo grado di giudizio: Con ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto dinanzi al
Tribunale di S. Maria C.V. (CE), conveniva in giudizio Parte_1
per la quantificazione del proprio credito in relazione ad Controparte_1
alcuni lavori edili effettuati dall'attore nell'immobile ad uso abitativo di proprietà del convenuto, sito in Curti (CE) alla via Pirandello n.
6. Deduceva che il committente gli aveva corrisposto soltanto degli Controparte_1
acconti ed aveva rifiutato il saldo del corrispettivo dovuto in considerazione di pretesi e indimostrati vizi dei lavori in questione. Nel corso del predetto accertamento tecnico, il CTU, l'Arch. , tenuto conto del valore Per_1
delle opere realizzate dal ricorrente e della percentuale di ribasso che occorreva applicare in considerazione dei vizi e delle imperfezioni che affliggevano l'opera, quantificava in euro 1.643,19, al netto degli acconti versati, la somma dovuta dal resistente ai fini della conciliazione della lite.
In assenza dell'adesione delle parti all'accordo transattivo prospettato dal
CTU, quest'ultimo dava seguito all'incarico conferitogli e concludeva la relazione peritale determinando in euro 6.100,91 (iva esclusa) il prezzo dell'intera opera eseguita dal ed in euro 11.754,66 il costo necessario Pt_1
per demolire alcune parti dell'opera non realizzate a regola d'arte e per rifarle ex novo in conformità
Tanto premesso, citava dinanzi al Giudice di Pace di S. Parte_1
Maria C.V. il per sentirlo condannare al pagamento della somma CP_1
di euro 1.643,19 per il prezzo dei lavori edili dall'attore realizzati su incarico della controparte.
Si costituiva in giudizio il convenuto , il quale proponeva Controparte_1
domanda riconvenzionale per danni esorbitante i limiti di competenza per valore del Giudice di Pace, cosicché, previa declaratoria di incompetenza per valore da parte di quest'ultimo, la causa veniva riassunta dinanzi al Tribunale di S. Maria C.V. Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con sentenza n. 299/2015, così provvedeva: 1) Rigetta la domanda principale;
2) In accoglimento della domanda riconvenzionale dichiara risolto il contratto di appalto stipulato verbalmente tra le parti ed avente ad oggetto opere di ristrutturazione presso il fabbricato di proprietà del , come descritto in motivazione e, per CP_1
l'effetto, condanna a corrispondere al convenuto la somma Parte_1
di € 11.754,66, oltre interessi dalla data 01/11/08 (deposito della CTU nel giudizio di ATP) al soddisfo;
3)Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite in favore del convenuto e liquidate in € 3.800,00 per compensi professionali oltre iva e cpa come per legge se documentate e non fiscalmente detraibili”.
Secondo grado di giudizio
Avverso la predetta sentenza proponeva rituale appello Parte_1
sulla base di sei motivi di appello. In particolare l'appellante si doleva della:
1) erronea applicazione dell'art. 1668 c.c., deducendo che i difetti di esecuzione dei lavori non erano tali da far ritenere l'opera del tutto inadatta alla sua destinazione;
2) violazione dell'art. 112 cpc, per avere il primo
Giudice pronunciato la risoluzione del contratto in assenza di una domanda del in tal senso;
3) violazione e falsa applicazione dell'art. 167 c.c., CP_1
per non aver accolto l'eccezione di decadenza relativa alla denunzia dei vizi dell'opera; 4) erronea valutazione in merito al riconoscimento del credito del stante l'azione meramente risarcitoria avanzata dalla controparte;
5) Pt_1
inammissibilità della pronunzia di risoluzione del contratto, stante l'utilizzazione dell'opera da parte del;
6) infondatezza della CP_1
richiesta risarcitoria ed ammissibilità della riduzione del prezzo.
Si costituiva , il quale nel contestare la fondatezza, in fatto Controparte_1
e in diritto, dell'appello, insisteva per la conferma della pronuncia gravata.
La Corte D'appello di Napoli, con sentenza n. 2575/2020, pubblicata in data
13.07.2020, così provvedeva: “
1. Accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, previa compensazione tra le reciproche partite, condanna al pagamento della Parte_1
somma di €. 10.111,47 in favore di , oltre interessi sino al Controparte_1
saldo;
2. Compensa in ragione della metà le spese e le competenze professionali del doppio grado di giudizio, condannando a Parte_1
corrispondere alla controparte la restante metà, liquidata per l'intero – relativamente al primo grado di giudizio – nella misura già liquidata dal
Tribunale e – relativamente al giudizio di appello – in € 1.830,00, oltre rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, Iva (se dovuta) e Cap come per legge, il tutto a beneficio dell'avv. Tommaso Ventre, dichiaratosene antistatario”.
Giudizio di revocazione
Con atto di citazione, ritualmente notificato in data 28.07.2020, la predetta sentenza veniva impugnata per revocazione da sulla base di Parte_1
un unico motivo di censura.
Secondo l'appellante la sentenza gravata andrebbe revocata in quanto fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa, ai sensi e per gli effetti dell'art 395, n 4 cpc. In particolare, Pt_1
deduceva che la Corte d'appello, nel ritenere inammissibile il quarto
[...]
motivo di appello, avrebbe fondato la propria decisione sull'errato presupposto che avesse chiesto in compensazione un Parte_1
importo maggiore, pari ad Euro 6.100,91, di quanto richiesto nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado e con l'atto di citazione in appello
(Euro 1.643,19). A detta dell'appellante, la Corte di appello avrebbe erroneamente considerato l'importo di Euro 1.643,19 quale prezzo dell'opera da compensare con il danno richiesto dalla controparte (Euro
11.754,66), quando invece detto importo di euro 1.643,19 costituiva già il risultato di una compensazione. Chiedeva, pertanto all'adita Corte accogliersi le seguenti conclusioni:
“Voglia 'On.le Corte di Appello revocare la sentenza N. 2575/2020 e, rigettata ogni avversa domanda, dichiarare la validità del contratto di appalto e condannare il committente al pagamento del Controparte_1
prezzo dell'opera determinato nella misura ridotta del 40% per i vizi riscontrati (e quindi euro 3.143,19) ed al netto degli acconti ricevuti (e cioè euro 1.500,00), e così per il prezzo residuo di euro 1.643,19 (escluso iva), oltre interessi legali dalla domanda fino al soddisto;
nonché al pagamento delle spese e delle competenze dei due gradi di giudizio da attribuire al costituito procuratore antistatario”.
Nel giudizio così incardinato si costituiva , il quale così Controparte_1
testualmente concludeva:“1) Respingere la chiesta sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n.2575 del 13.7.2020, attesa la natura dilatoria dell'incardinata azione e risultando l'invocata sospensione affidata solo a mere asserzioni, oltre che proposta in assenza di notifica della sentenza in forma esecutiva e dunque anche dell'atto di precetto;
2)
Accertare e dichiarare l'inammissibilità della chiesta revocazione per quanto eccepito sub I) e II); 3) Nella denegata ipotesi di non accoglimento delle eccezioni accertare e dichiarare comunque l'infondatezza della domanda di revocazione;
4) Condannare il sig. al pagamento delle Pt_1
spese e competenze di lite a mente dell'art. 96 Cod. proc. civ. ricorrendo i presupposti della lite temeraria anche riguardo la fase cautelare, con clausola di attribuzione”.
Precisate le definitive conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza con concessione di termini ridotti per il deposito degli scritti conclusionali.
Motivi della decisione
1. L'impugnazione proposta non merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1.1. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l'errore di fatto previsto dall'art. 395, n. 4, c.p.c., idoneo a costituire motivo di revocazione, deve consistere in una falsa percezione della realtà o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto decisivo incontestabilmente escluso oppure l'inesistenza di un fatto positivamente accertato dagli atti o documenti di causa, purché non cada su un punto controverso e non attenga a un'errata valutazione delle risultanze processuali.
In altri termini, l'errore di fatto idoneo a fondare tale mezzo di gravame deve essere contraddistinto dal discendere da una "pura e semplice errata o mancata percezione del contenuto meramente materiale degli atti di giudizio, la quale abbia indotto l'organo giudicante a decidere sulla base di un falso presupposto di fatto, facendo cioè ritenere un fatto documentalmente escluso ovvero inesistente un fatto documentalmente provato" , oltre che dall'essere attinente a un punto che non sia stato oggetto di controversia tra le parti e sul quale la decisione non abbia espressamente motivato (cfr Cass 30468/2024).
Ebbene, nel caso di specie, rileva la Corte che la censura dell'istante non involge un errore compiuto dal Giudice attinente alla realtà sensoriale/materiale, bensì l'attività interpretativa/valutativa dallo stesso operata.
L'appellante, infatti, ha dedotto che, con la declaratoria di inammissibilità del quarto motivo di gravame, il Giudice di appello ha ritenuto erroneamente che la domanda del relativa al pagamento delle opere realizzate fosse Pt_1
limitata alla somma di Euro 1643,19.
Una tale censura non può di certo ritenersi relativa ad un errore di fatto o svista del giudice di appello atteso che essa involge la domanda così come interpretata dal giudicante, il quale, fra l'altro, ha espressamente motivato le ragioni sottese alla ritenuta inammissibilità del motivo di censura, così, testualmente argomentando: “Inammissibile, seppur per altra ragione, risulta anche il quarto motivo di appello, a mezzo del quale il sulla Pt_1
considerazione che la controparte avrebbe richiesto il solo risarcimento del danno per l'inesatto adempimento, richiede in compensazione un importo ben maggiore (euro 6.100,91) di quanto richiesto nella domanda introduttiva del giudizio di primo grado e nelle conclusioni dell'atto di gravame (euro 1.643,19), così violando l'art. 345 cpc. Pertanto, conclusivamente, posto che – per un verso – nessuna censura viene sollevata dall'appellante sull'accoglimento della domanda riconvenzionale effettuata dal giudice di primo grado e che – per altro verso – sussiste il diritto del al prezzo delle opere realizzate, seppur nei limiti del petitum Pt_1
richiesto in primo grado e, quindi, nei limiti della citata somma di euro
1.643,19 - somma del resto richiesta anche nelle conclusioni dell'atto di appello -, occorrerà effettuare una compensazione ex art. 1243 c.c. tra quanto dovuto all'appellante in accoglimento della domanda principale e quanto maggiormente dovuto - e non oggetto di specifica impugnativa sul punto - all'odierno appellato in accoglimento della domanda riconvenzionale. Del resto, detta compensazione era stata anche sollecitata dall'odierno appellato nel giudizio di prime cure, ragion per cui, in applicazione della suddetta compensazione, il sarà tenuto a Pt_1
corrispondere al l'importo di €. 10.111,47, oltre interessi”. CP_1
In altri termini, l'appellante si duole sostanzialmente di un errore di giudizio che sarebbe stato compiuto dalla Corte di appello per cui avrebbe dovuto sollevare detta censura attraverso gli ordinari mezzi impugnatori predisposti dall'ordinamento, atteso che l'errore de quo non rientra nell'ambito degli errori materiali di immediato e semplice rilievo che non richiedano lo sviluppo di argomentazioni induttive o indagine ermeneutiche;
né si ravvisa, nel caso di specie, una falsa percezione della realtà che abbia indotto la Corte
d'appello a ritenere esistente un fatto incontestabilmente escluso o viceversa.
Inoltre, l'avanzata censura risulta relativa a un punto sul quale la decisione impugnata ha espressamente motivato con il coinvolgimento dell'attività del
Giudicante di interpretazione e di valutazione del contenuto della domanda proposta dal Pt_1
Per le ragioni sopra esposte, la revocazione è infondata e va rigettata.
Spese di lite
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e, per tale motivo, vanno poste a carico di in favore della controparte secondo Parte_1
la regola sancita dall'art. 91, comma 1, c.p.c.. Dette spese si liquidano come in dispositivo, sulla base dei parametri ministeriali disciplinati dal DM n.
55/2014 e aggiornati al DM n. 147/2022, tenuto conto delle attività effettivamente svolte ed escludendo, quindi, la sola fase istruttoria non espletata nel presente giudizio.
Deve darsi atto che, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater DPR 115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
[...]
dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nel giudizio in epigrafe indicato, così provvede:
a) Rigetta la revocazione e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
b) Condanna al pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente giudizio, che si Controparte_1
liquidano in euro 4.888,00 a titolo di compenso professionale, oltre rimborso forfettario (15%), IVA (se e in quanto dovuta e non detraibile) e
CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'Avv. Antonio
Tommaso Ventre, antistatario;
c) Dà atto che ai sensi dell'art.13 co. 1 quater del D.P.R. n.115/2002, ricorrono i presupposti di legge per il versamento, a carico di Pt_1
di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
[...] quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del co.
1-bis di detto articolo.
Così deciso in Napoli, addì 26.06.2025
Il Consigliere rel. ed est. Il
Presidente
Dott.ssa Paola Giglio Cobuzio Dott.ssa Aurelia
D'Ambrosio