Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1980, n. 3718
CASS
Sentenza 11 giugno 1980

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Le rive interne di un fiume, sulle quali l'acqua si espande nei periodi di piena ordinaria, partecipano alla condizione giuridica propria del fiume medesimo, e, quindi, a norma dell'art 822 cod civ, appartengono al Demanio dello stato, cui compete in via esclusiva di provvederne alla difesa, regolamentazione ed utilizzazione. Tale principio non trova deroga nelle Disposizioni del DPR 14 gennaio 1972 n 5 e del DPR 15 gennaio 1972 n 8, le quali trasferiscono alle regioni a statuto ordinario attribuzioni in materia di navigazione fluviale diverse da quelle sopra indicate, ne, con particolare riguardo al potere dell'amministrazione statale di disporre, per i predetti fini, l'abbattimento di piante vegetanti su quelle rive, trova deroga nel disposto dell'art 12 della legge della regione umbra n 53 del 2 settembre 1974, il quale, nel demandare alla autorita comunale la facolta di autorizzare o meno il taglio di alberi, persegue scopi di tutela naturalistica ed ambientale, senza interferire sui poteri statuali in materia di Demanio idrico. ( V 1127/76, mass n 379800).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/06/1980, n. 3718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3718
    Data del deposito : 11 giugno 1980

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