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Sentenza 20 luglio 2025
Sentenza 20 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/07/2025, n. 7263 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7263 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nella persona di Raffaele Sdino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7270 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: indebito oggettivo
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANATRIELLO RAFFAELE
ATTORE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. CECERE CP_1 C.F._2
IMMACOLATA
CONVENUTO
Nelle note di trattazione scritta entrambi hanno concluso come in atti.
Con citazione ritualmente notificata premesso: Parte_1 che, con decreto di omologa del 11.02.2015, era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
; CP_1 che nel successivo giudizio di divorzio, introdotto con ricorso depositato il 21.11.2017, aveva chiesto la revoca dell'obbligo sulla scorta della dedotta autosufficienza economica raggiunta dal figlio;
che, con la memoria di costituzione, la resistente aveva ammesso che il figlio dopo la laurea in medicina era stato ammesso da novembre del 2016 alla Scuola di specializzazione in Ortopedia dell'Università di Palermo;
che, con sentenza del 03.05.2022, il Tribunale aveva dichiarato non più dovuto l'assegno; che, pertanto, aveva diritto alla ripetizione di quanto versato da novembre del 2016 a febbraio del
2022 pari a € 24.000,00; tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione.
Si costituiva ritualmente deducendo: CP_1
…”Controparte attribuisce al trattamento economico derivante dal contratto di formazione specialistica percepito dal figlio, carattere reddituale, deducendone il raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Tale assunto è privo di qualsivoglia fondamento.
A differenza di quanto accade per il trattamento economico riconosciuto ai medici in formazione
MMG, costituente un co.co.co., e, quindi, in quanto vero e proprio reddito soggetto a tassazione, quello percepito dallo specializzando è una vera e propria Borsa di studio, non costituente reddito.
Sotto il profilo fiscale, infatti, gli importi versati dalla struttura ospedaliera non sono soggetti a tassazione, non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi e non concorrono al tetto di reddito da considerare in caso di familiari a carico.
Tutto ciò, inequivocabilmente, priva detti trattamenti economici di qualsivoglia carattere reddituale, stante la natura dell'attività che lo specializzando svolge in reparto.
E' pacifico, infatti, che l'attività dei medici specializzandi, come ribadito di recente dall'Ordinanza 10 luglio - 8 settembre 2020, n. 18667 della Suprema Corte, Sez. Lav., non sia lavorativa, bensì formativa;
dal che consegue che le somme percepite a predetto titolo, non costituiscono redditi da lavoro: “…premesso che la normativa comunitaria non prevede l'obbligo per lo Stato membro di instaurare con lo specializzando un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto con riferimento alla normativa interna che il rapporto degli specializzandi non fosse riconducibile all'ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, in conseguenza, non fosse allo stesso applicabile l'art. 36 Cost., in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente…deve, infatti, escludersi che l'attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (v., tra le altre, Cass. n. 18670/2017, n. 20403/2009, n. 6089/1998, n. 9789/1995)”
(Cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 18667/20) …..
…….il dott. il quale, ammesso alla scuola di specializzazione in Ortopedia e CP_1
Traumatologia dell'Università degli studi di Palermo alla fine del 2016 (all.9), nel 2019 ha avanzato richiesta di frequenza extra rete formativa presso il Centro Regionale di Chirurgia della mano presso l'Ospedale San Paolo di Savona, ivi trasferendosi dal 1° marzo 2020 al 31/08/2020. (all.10).
- Né, peraltro, alcuna sufficiente stabilità lavorativa, tale da far venir meno l'obbligo al mantenimento, può derivare dal mero completamento di un corso di studi, seppur retribuito, stante le finalità anzidette.
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, non può essere revocato il mantenimento al figlio che non ha raggiunto in pieno l'autonomia economica, ovvero una sufficiente stabilità economica, dovendosi rimarcare il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza. (Cfr. Cass.
Civ., Ordinanza 15 luglio- 14 settembre 2020, n. 19077).
Conseguentemente, tutte le somme che sono state percepite dal convenuto a titolo di mantenimento nell'arco temporale che va dall'inizio delle attività didattiche di specializzazione (02/11/2016) al loro completamento (02/11/2021), poiché dovutegli in quanto non costituenti reddito, né, tantomeno, conferentegli una sufficiente stabilità economica, non possono essere oggetto di ripetizione, in quanto non determinanti alcuna autosufficienza economica;
dal che, la totale infondatezza della domanda attorea, anche sotto tale profilo.
- Solo in data 15/11/2021 Il dott. , una volta terminati gli studi di specializzazione, CP_1 superato il concorso pubblico indetto dalla ASL NA1 Centro, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Dirigente Medico di Ortopedia presso il P.O.
Pellegrini di Napoli (all.11), percependo lo stipendio solo per i primi 15 gg., ovvero, solo dal 16 novembre.
Dal febbraio 2022, come confermato da controparte, il sig. non ha più versato al Parte_1 figlio alcuna somma.
- Predetta assunzione, quindi, chiarisce il senso del rigetto della domanda di contributo al mantenimento del convenuto contenuta nella sentenza che ha definito il Giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del convenuto, incardinato nel 2017 (R.G. 32323/17); pronunzia che controparte, strumentalmente, tenta di porre a supporto della tesi addotta.
In realtà, detta domanda fu proposta all'atto della costituzione nel Giudizio (2018), allorquando il convenuto aveva da poco iniziato il suo percorso specialistico, mentre la sentenza, emessa nel
2022, prendendo atto della predetta assunzione nel 2021, ha conseguentemente rigettato la domanda di contributo al mantenimento.
Conseguentemente, “l'acclarata autonomia economica del ” dichiarata in sentenza, CP_1 lungi dal concretare una valutazione temporalmente complessiva dell'autosufficienza economica del convenuto, va correttamente riferita al verificarsi di un evento (l'assunzione ospedaliera) realizzatosi in corso di causa, ovvero, nel 2021 e strettamente riferentesi ad esso.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse:
- Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i suesposti motivi;
- Accertare e dichiarare il mancato raggiungimento dell'autonomia economica del Sig. CP_1
dall'inizio alla fine del corso di specializzazione, ovvero, dal mese di novembre 2016 al
[...]
16/11/2021 e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme versate dal Sig. al Parte_1 figlio, , a titolo di mantenimento relativamente al predetto periodo;
CP_1
- Limitare l'eventuale restituzione da parte del convenuto, alla somma di € 1.000,00, in ragione di € 200,00, quale quota dovuta per il mantenimento per i primi quindici giorni del mese di novembre
2021 e € 800,00, per i mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022.
Depositate le memorie istruttorie il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione.
La domanda è fondata.
Possono darsi per noti i principi giurisprudenziali in materia di ripetizione dell'indebito perché sono pacifici tra le parti.
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto, lo scrivente non è chiamato ad accertare ora per allora quando egli ha raggiunto l'autosufficienza economica in quanto medico iscritto alla Scuola di specializzazione poiché è sufficiente ed esaustiva la ricostruzione esegetica della portata del giudicato rappresentato dalla sentenza di divorzio.
Ne deriva che larga parte delle argomentazioni finalizzate a negare che la borsa attribuita ai medici specializzandi determini l'autosufficienza economica è inconferente, anche perché la giurisprudenza citata affronta i diversi profili, qui non dirimenti, attinenti al diritto del lavoro e previdenziale.
Per la ricostruzione dell'ambito oggettivo del giudicato va ricordato che il padre odierno attore chiese la revoca dell'obbligo di mantenimento sin dal deposito del ricorso e che la madre in sede di costituzione in giudizio non contestò la raggiunta autosufficienza economica.
Pertanto, il Collegio motivò la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne proprio prendendo atto della piena ammissione della resistente in ordine alla raggiunta autosufficienza economica, pacifica tra le parti.
Si aggiunga che la tesi dell'odierno convenuto – il Tribunale avrebbe accertato l'autosufficienza economica soltanto a seguito della sua assunzione presso la ASL – non ha alcun aggancio nella sentenza di divorzio nella quale l'autosufficienza, si ribadisce incontestata, è fatta dipendere testualmente dall'attività di medico specializzando.
In conclusione, una corretta interpretazione della sentenza di divorzio, sia sotto il profilo letterale che in relazione al contenuto delle domande, induce ad affermare inequivocabilmente che l'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne è riferito all'inizio della Scuola di specializzazione.
Si aggiunga che alla deduzione della madre circa le elevate spese che il figlio avrebbe dovuto sostenere in quanto fuori sede, comprese le trasferte tra Napoli e Palermo, con conseguente richiesta di una determinazione in via equitativa da parte del Tribunale di quanto ancora dovuto dal padre non fece seguito alcuna fissazione di un obbligo perché il Tribunale si limitò ad affermare che la deduzione non aveva pregio giuridico una volta affermata l'autosufficienza economica.
In conclusione, dalla lettura della predetta sentenza, passata in giudicato, si deduce la ripetibilità di tutte le somme versate sin dall'inizio della Scuola.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza. Le stesse sono liquidate considerando l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna a restituire ad 24.000,00; CP_1 Parte_2 condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.400,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14/02/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli nella persona di Raffaele Sdino ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7270 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: indebito oggettivo
TRA
), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
ANATRIELLO RAFFAELE
ATTORE
E
), rappresentato e difeso dall'avv. CECERE CP_1 C.F._2
IMMACOLATA
CONVENUTO
Nelle note di trattazione scritta entrambi hanno concluso come in atti.
Con citazione ritualmente notificata premesso: Parte_1 che, con decreto di omologa del 11.02.2015, era stato posto a suo carico l'obbligo di corrispondere un assegno periodico di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio maggiorenne
; CP_1 che nel successivo giudizio di divorzio, introdotto con ricorso depositato il 21.11.2017, aveva chiesto la revoca dell'obbligo sulla scorta della dedotta autosufficienza economica raggiunta dal figlio;
che, con la memoria di costituzione, la resistente aveva ammesso che il figlio dopo la laurea in medicina era stato ammesso da novembre del 2016 alla Scuola di specializzazione in Ortopedia dell'Università di Palermo;
che, con sentenza del 03.05.2022, il Tribunale aveva dichiarato non più dovuto l'assegno; che, pertanto, aveva diritto alla ripetizione di quanto versato da novembre del 2016 a febbraio del
2022 pari a € 24.000,00; tutto ciò premesso, chiedeva la condanna del convenuto alla restituzione.
Si costituiva ritualmente deducendo: CP_1
…”Controparte attribuisce al trattamento economico derivante dal contratto di formazione specialistica percepito dal figlio, carattere reddituale, deducendone il raggiungimento dell'autonomia economica del figlio. Tale assunto è privo di qualsivoglia fondamento.
A differenza di quanto accade per il trattamento economico riconosciuto ai medici in formazione
MMG, costituente un co.co.co., e, quindi, in quanto vero e proprio reddito soggetto a tassazione, quello percepito dallo specializzando è una vera e propria Borsa di studio, non costituente reddito.
Sotto il profilo fiscale, infatti, gli importi versati dalla struttura ospedaliera non sono soggetti a tassazione, non vanno inseriti nella dichiarazione dei redditi e non concorrono al tetto di reddito da considerare in caso di familiari a carico.
Tutto ciò, inequivocabilmente, priva detti trattamenti economici di qualsivoglia carattere reddituale, stante la natura dell'attività che lo specializzando svolge in reparto.
E' pacifico, infatti, che l'attività dei medici specializzandi, come ribadito di recente dall'Ordinanza 10 luglio - 8 settembre 2020, n. 18667 della Suprema Corte, Sez. Lav., non sia lavorativa, bensì formativa;
dal che consegue che le somme percepite a predetto titolo, non costituiscono redditi da lavoro: “…premesso che la normativa comunitaria non prevede l'obbligo per lo Stato membro di instaurare con lo specializzando un rapporto di lavoro subordinato, ha ritenuto con riferimento alla normativa interna che il rapporto degli specializzandi non fosse riconducibile all'ambito del rapporto di lavoro subordinato e che, in conseguenza, non fosse allo stesso applicabile l'art. 36 Cost., in tema di retribuzione proporzionata e sufficiente…deve, infatti, escludersi che l'attività prestata dal medico iscritto alla scuola di specializzazione sia inquadrabile nell'ambito del rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, avendo questa Corte chiarito che esso costituisce espressione di una particolare ipotesi di contratto di formazione lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la attività prestata dagli specializzandi e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli stessi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l'impegno a tempo pieno degli interessati nell'attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l'Università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (v., tra le altre, Cass. n. 18670/2017, n. 20403/2009, n. 6089/1998, n. 9789/1995)”
(Cfr. Cass., Sez. Lav., Ordinanza n. 18667/20) …..
…….il dott. il quale, ammesso alla scuola di specializzazione in Ortopedia e CP_1
Traumatologia dell'Università degli studi di Palermo alla fine del 2016 (all.9), nel 2019 ha avanzato richiesta di frequenza extra rete formativa presso il Centro Regionale di Chirurgia della mano presso l'Ospedale San Paolo di Savona, ivi trasferendosi dal 1° marzo 2020 al 31/08/2020. (all.10).
- Né, peraltro, alcuna sufficiente stabilità lavorativa, tale da far venir meno l'obbligo al mantenimento, può derivare dal mero completamento di un corso di studi, seppur retribuito, stante le finalità anzidette.
Come da ultimo ribadito dalla Suprema Corte, non può essere revocato il mantenimento al figlio che non ha raggiunto in pieno l'autonomia economica, ovvero una sufficiente stabilità economica, dovendosi rimarcare il suo diritto a mantenere un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia e, per quanto possibile, analogo a quello goduto in precedenza. (Cfr. Cass.
Civ., Ordinanza 15 luglio- 14 settembre 2020, n. 19077).
Conseguentemente, tutte le somme che sono state percepite dal convenuto a titolo di mantenimento nell'arco temporale che va dall'inizio delle attività didattiche di specializzazione (02/11/2016) al loro completamento (02/11/2021), poiché dovutegli in quanto non costituenti reddito, né, tantomeno, conferentegli una sufficiente stabilità economica, non possono essere oggetto di ripetizione, in quanto non determinanti alcuna autosufficienza economica;
dal che, la totale infondatezza della domanda attorea, anche sotto tale profilo.
- Solo in data 15/11/2021 Il dott. , una volta terminati gli studi di specializzazione, CP_1 superato il concorso pubblico indetto dalla ASL NA1 Centro, è stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con qualifica di Dirigente Medico di Ortopedia presso il P.O.
Pellegrini di Napoli (all.11), percependo lo stipendio solo per i primi 15 gg., ovvero, solo dal 16 novembre.
Dal febbraio 2022, come confermato da controparte, il sig. non ha più versato al Parte_1 figlio alcuna somma.
- Predetta assunzione, quindi, chiarisce il senso del rigetto della domanda di contributo al mantenimento del convenuto contenuta nella sentenza che ha definito il Giudizio per la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i genitori del convenuto, incardinato nel 2017 (R.G. 32323/17); pronunzia che controparte, strumentalmente, tenta di porre a supporto della tesi addotta.
In realtà, detta domanda fu proposta all'atto della costituzione nel Giudizio (2018), allorquando il convenuto aveva da poco iniziato il suo percorso specialistico, mentre la sentenza, emessa nel
2022, prendendo atto della predetta assunzione nel 2021, ha conseguentemente rigettato la domanda di contributo al mantenimento.
Conseguentemente, “l'acclarata autonomia economica del ” dichiarata in sentenza, CP_1 lungi dal concretare una valutazione temporalmente complessiva dell'autosufficienza economica del convenuto, va correttamente riferita al verificarsi di un evento (l'assunzione ospedaliera) realizzatosi in corso di causa, ovvero, nel 2021 e strettamente riferentesi ad esso.
Tutto ciò premesso, chiedeva che il Tribunale volesse:
- Rigettare la domanda attorea perché infondata in fatto ed in diritto per i suesposti motivi;
- Accertare e dichiarare il mancato raggiungimento dell'autonomia economica del Sig. CP_1
dall'inizio alla fine del corso di specializzazione, ovvero, dal mese di novembre 2016 al
[...]
16/11/2021 e, per l'effetto, dichiarare come dovute le somme versate dal Sig. al Parte_1 figlio, , a titolo di mantenimento relativamente al predetto periodo;
CP_1
- Limitare l'eventuale restituzione da parte del convenuto, alla somma di € 1.000,00, in ragione di € 200,00, quale quota dovuta per il mantenimento per i primi quindici giorni del mese di novembre
2021 e € 800,00, per i mesi di Dicembre 2021 e Gennaio 2022.
Depositate le memorie istruttorie il giudice istruttore riteneva la causa matura per la decisione.
La domanda è fondata.
Possono darsi per noti i principi giurisprudenziali in materia di ripetizione dell'indebito perché sono pacifici tra le parti.
Diversamente da quanto ritenuto dal convenuto, lo scrivente non è chiamato ad accertare ora per allora quando egli ha raggiunto l'autosufficienza economica in quanto medico iscritto alla Scuola di specializzazione poiché è sufficiente ed esaustiva la ricostruzione esegetica della portata del giudicato rappresentato dalla sentenza di divorzio.
Ne deriva che larga parte delle argomentazioni finalizzate a negare che la borsa attribuita ai medici specializzandi determini l'autosufficienza economica è inconferente, anche perché la giurisprudenza citata affronta i diversi profili, qui non dirimenti, attinenti al diritto del lavoro e previdenziale.
Per la ricostruzione dell'ambito oggettivo del giudicato va ricordato che il padre odierno attore chiese la revoca dell'obbligo di mantenimento sin dal deposito del ricorso e che la madre in sede di costituzione in giudizio non contestò la raggiunta autosufficienza economica.
Pertanto, il Collegio motivò la cessazione dell'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne proprio prendendo atto della piena ammissione della resistente in ordine alla raggiunta autosufficienza economica, pacifica tra le parti.
Si aggiunga che la tesi dell'odierno convenuto – il Tribunale avrebbe accertato l'autosufficienza economica soltanto a seguito della sua assunzione presso la ASL – non ha alcun aggancio nella sentenza di divorzio nella quale l'autosufficienza, si ribadisce incontestata, è fatta dipendere testualmente dall'attività di medico specializzando.
In conclusione, una corretta interpretazione della sentenza di divorzio, sia sotto il profilo letterale che in relazione al contenuto delle domande, induce ad affermare inequivocabilmente che l'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza economica da parte del figlio maggiorenne è riferito all'inizio della Scuola di specializzazione.
Si aggiunga che alla deduzione della madre circa le elevate spese che il figlio avrebbe dovuto sostenere in quanto fuori sede, comprese le trasferte tra Napoli e Palermo, con conseguente richiesta di una determinazione in via equitativa da parte del Tribunale di quanto ancora dovuto dal padre non fece seguito alcuna fissazione di un obbligo perché il Tribunale si limitò ad affermare che la deduzione non aveva pregio giuridico una volta affermata l'autosufficienza economica.
In conclusione, dalla lettura della predetta sentenza, passata in giudicato, si deduce la ripetibilità di tutte le somme versate sin dall'inizio della Scuola.
La condanna alle spese del presente giudizio segue la soccombenza. Le stesse sono liquidate considerando l'assenza di questioni di particolare complessità.
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede: condanna a restituire ad 24.000,00; CP_1 Parte_2 condanna il convenuto al pagamento delle spese del giudizio liquidate in € 2.400,00 oltre accessori.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 14/02/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino