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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/11/2025, n. 3373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3373 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
composta dai signori magistrati:
NETTIS dr. Vito Francesco – Presidente
DEDOLA dr. Enrico Sigfrido - Consigliere
COSENTINO dr.ssa Maria Giulia – Consigliere rel.
All'udienza di discussione del 22 ottobre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. 1544 del Ruolo
Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025
TRA
, con gli Avv.ti Umberto Orso- Parte_1
AC e US RO
Appellante
E
, con gli Avv.ti Luca Parisella e Luigi Cerchione CP_1
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 721/2025 del
26.5.2025.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: per l'appellante: “Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata e, per l'effetto: - rigettare tutte le domande formulate dal signor con ricorso ex art. 414 cpc nel giudizio CP_1 sub RG R.G. 3663/2024, in quanto infondate, in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, e, per l'effetto, accertare e dichiarare la legittimità del licenziamento intimato dalla Società e, per l'effetto, negare il diritto dell'appellato alla reintegrazione nel posto di lavoro e a tutte le
1 somme poste ad oggetto della sentenza;
In via subordinata nella denegata e non temuta ipotesi in cui dovesse essere accertata l'illegittimità del licenziamento intimato all'appellato:
- dichiarare risolto il rapporto di lavoro intercorso fra la Società e il signor con effetto CP_1 dalla data del licenziamento e dichiarare la Società tenuta unicamente al pagamento di un'indennità risarcitoria nella misura minima prevista dall'art. 3, comma 1, D.Lgs. 23/2015;
- accertare e dichiarare il diritto della Società a vedersi detrarre dall'indennità risarcitoria
e/o dagli ulteriori importi risarcitori che dovessero eventualmente essere corrisposti al resistente, le somme da quest'ultimo percepite a titolo di aliunde perceptum et percipiendum
e/o le somme che il signor avrebbe potuto percepire a fronte di nuove attività. In ogni CP_1 caso Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa di ambedue i gradi di giudizio.”; per l'appellato: “Voglia I'Ill.mo Collegio, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, ritenere infondate le domande dell'appellante e, conseguentemente, Parte_1 rigettare il ricorso in appello, confermando la decisione del Giudice di I Grado di cui alla sentenza n.721/2025, Tribunale di Latina, Sez. Lavoro, favorevole al sig. Con CP_1 vittoria di spese di lite, competenze e onorari, in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso in primo grado il sig. chiedeva al Tribunale di Latina di dichiarare CP_1
l'illegittimità del licenziamento comminato il 3.04.2024 e, per l'effetto, condannare il datore Par di lavoro, la società (d'ora in avanti, ), alla Parte_1 reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto pari ad € 703,33 mensili;
in subordine, di derubricare il licenziamento in sanzione conservativa e condannare alla dazione di congrua indennità risarcitoria. Par
2. Si costituiva la eccependo l'infondatezza dell'avverso ricorso;
chiedeva in via principale l'integrale rigetto e, in subordine, la conferma della risoluzione del rapporto di lavoro con il pagamento, in favore del lavoratore, della sola indennità ex art. 3, comma 1,
d.lgs. 23/2015; in ulteriore subordine, l'applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015, detratti l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum.
3. Il Tribunale di Latina accoglieva il ricorso del sig. e così disponeva: “- annulla il CP_1 licenziamento e condanna la società alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con la assegnazione di mansioni rispettose dell'inquadramento contrattuale applicato ed al
2 pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegra -entro il limite delle dodici mensilità- oltre al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento
a quello della effettiva reintegra;
- rigetta per il resto il ricorso;
- condanna la società alla refusione delle spese di lite che si liquidano in € 4.216,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, da distrarsi.”
4. Con ricorso in appello ritualmente depositato e notificato, la società datrice censurava la prefata sentenza chiedendone in via principale l'integrale riforma e, in subordine,
l'applicazione dell'art. 3, comma 1, d.lgs. 23/2015, come da conclusioni riportate.
4.1 In punto di fatto, premesso di essere una società attiva nel mercato dei parcometri elettrici e nei servizi di gestione di aree comunali di sosta a pagamento, l'appellante allegava la seguente ricostruzione:
- che aveva assunto il sig. in data 2.05.2018 con contratto di lavoro a tempo determinato CP_1
e parziale, con inquadramento contrattuale al V livello del CCNL per i dipendenti delle aziende del Terziario, Distribuzione e Servizi (Confcommercio), convertito in contratto a tempo indeterminato il 21.10.2018;
- che l'attività lavorativa consisteva prevalentemente in front-office e back-office presso il
Comando di Polizia Locale del Comune di Sabaudia e, solo saltuariamente, nella effettuazione di interventi di piccola manutenzione degli apparecchi parcometri installati presso le aree di sosta a pagamento gestiti dalla società: mansioni, sottolinea l'appellante, conformi all'inquadramento contrattuale testé richiamato;
Par
- che, in data 12.01.2024, il Responsabile d'Area della informava via whatsapp il personale impiegato presso il Comune di Sabaudia dell'imminente installazione del sistema di timbratura badge automatica per l'attestazione delle presenze nei luoghi di lavoro in sostituzione del previgente sistema del “foglio firme”;
- che dal lunedì immediatamente successivo a tale comunicazione, cioè il 15.01.2024,
l'odierno appellato si assentava per malattia, dapprima sino al 22.02.2024, poi esteso sino al
9.03.2024;
- che la concomitanza temporale dell'inizio della malattia con il nuovo sistema automatico di rilevazione delle presenze, in aggiunta alla lunga durata della malattia stessa, faceva insorgere nel datore il sospetto della simulazione dello stato di malattia;
3 - che, pertanto, conferiva ad un'autorizzata agenzia investigativa l'incarico di svolgere indagini private;
- che, dalle risultanze fotografiche dell'investigazione (in atti), emergeva che il sig. – CP_1 nelle giornate del 13 e del 14 febbraio 2024, in costanza di malattia certificata – si era recato presso il negozio ET A-, poi scoperto essere della di lui moglie, dove si intratteneva dalle 9:05 alle 13:00 circa, e poi dalle 16:05 alle 19:00 circa del 13/2/2024; dalle
9:25 alle 13:00 circa, e poi dalle 17:00 alle 19:20 circa del 14/2/2024, nonché nella prima mattina del 15/2/2024, quando le indagini venivano interrotte e che, durante la permanenza nell'esercizio commerciate, svolgeva diverse attività: assistenza alla vendita, cassiere, assistenza clienti e sistemazione degli stand appendiabiti;
Par
- che, tanto appreso, la avviava il 29.02.2024 un procedimento disciplinare, ex art. 7 l.
300/70, e contestava al lavoratore: la condotta incompatibile con lo stato di malattia e, comunque, idonea a ritardarne la guarigione;
la simulazione della impossibilità di svolgere Par attività lavorativa per la;
l'assenza ingiustificata dal domicilio durante le fasce di reperibilità per le giornate del 13 e 14 febbraio;
- che, con lettera del 3.04.2024, comunicava al sig. la inidoneità delle giustificazioni CP_1 ritualmente fornite dal lavoratore e comminava il licenziamento per giusta causa ex art. 2119
c.c. con decorrenza dal giorno di invio delle contestazioni disciplinari.
4.2 premesso che la sentenza gravata ha accolto il ricorso del perché ha ritenuto CP_1 inidonea la mera coincidenza temporale dell'inizio della malattia a giustificare di per sé sola, quale “fondato sospetto”, l'avvio del controllo difensivo, l'appellante affidava l'appello ai seguenti motivi:
“1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. 300/1970 e art. 2086 c.c. – sulla sufficienza della 'mera ipotesi di illeciti in corso' per l'affidamento di un'indagine investigativa” in quanto, ritiene l'appellante, il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare l'assenza del fondato sospetto senza fare alcun riferimento alla granitica giurisprudenza di Cassazione sulla legittimità dei controlli operati tramite agenzie investigative “non solo per l'avvenuta prospettazione di illeciti e per l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (ex multis, di recente, Cass., 2 aprile 2025, n. 8710; Cass., 25 febbraio
2025, n. 4936; Cass., 3 febbraio 2025, n. 2565; Cass., 20 giugno 2024. n. 17004; Cass., 21 marzo 2024, n. 7685). L'appellante richiamava dunque il concetto di alternatività fra i requisiti del “sospetto” e della “mera ipotesi” di illecito parimenti sufficiente (Cass., 3
4 febbraio 2025, n. 2565; Cass. n. 3590/2011). Censurava anche la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui, premesso che il pedinamento tramite agenzia investigativa integra un controllo difensivo 'in senso stretto' di natura non tecnologica (pagina 4, sentenza di primo grado), il Giudice applicava nondimeno il diverso e non pertinente istituto di cui all'art. 4 St.lav..
“2. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 della l. 300/19070 e art. 2086 c.c. – sulla sussistenza di un fondato sospetto.” Deduceva l'appellante che, anche a voler ritenere necessario un vero e proprio fondato sospetto, in contrasto con l'ampiamente richiamata giurisprudenza, la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria là dove nega espressamente che il “fondato sospetto” possa consistere in un “convincimento soggettivo” del datore, in ciò precipuamente esaurendosi, al contrario, la sostanza stessa del sospetto.
Richiama a tal fine alcuni esempi di “fondato sospetto” che la prassi pretoria ha ritenuto idoneo a legittimare proprio le investigazioni private, tutti originati da prolungate assenze per malattia (ex multis, Corte d'App. Napoli, 4 luglio 2022, n. 3024; Trib. Nola, 11 febbraio
2025, n. 304), talora scaturiti anche da semplice lettera anonima (Corte d'App. Torino, 13 maggio 2025, n. 264) e ribadiva che anche un fatto neutro come lo stato di malattia può colorarsi di sospetto sia per la rilevante durata (ben due mesi) sia per la particolare coincidenza con l'entrata in funzione di un sistema di rilevazione delle presenze mediante badge.
“3. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 del d.lgs. 196/2003 sulla utilizzabilità della relazione investigativa” in quanto norma abrogata e sostituita dalla previsione, ratione temporis applicabile, di cui all'art. 2-decies d.lgs. 101/2018 che dispone in via generale l'inutilizzabilità dei dati trattati in violazione della normativa, salva però l'applicazione dell'art. 160-bis cod. privacy secondo il quale “la validità, l'efficacia, e l'utilizzabilità nel procedimento giudiziario di atti, documenti e provvedimenti basati sul trattamento di dati personali non conforme a disposizioni di legge e regolamento restano disciplinate dalle pertinenti disposizioni processuali” (sul punto richiama Trib. Roma, 30 settembre 2024, n.
95699); secondo l'appellante, ne conseguirebbe la piena ammissibilità e utilizzabilità della relazione investigativa come prova atipica nel processo civile, cui non si applica, come nel settore penale, l'art. 191 c.p.p. (Corte d'App. l'Aquila, 18 novembre 2024, n. 488).
“4. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. – omesso accertamento sull'aliunde perceptum” nonostante l'espressa domanda subordinata proposta in primo grado, e riproposta, previa allegazione dell'attività lavorativa svolta dal sig. presso l'esercizio CP_1
5 commerciale ET A-; lamentava anche il mancato riscontro, da parte del
Tribunale, dell'istanza istruttoria di disporre l'interrogatorio formale del CP_1
L'appellante riproponeva espressamente ai sensi dell'art. 346 c.p.c le difese, domande ed eccezioni rimaste assorbite nella pronuncia di primo grado:
“A) In via preliminare, sul legittimo ricorso all'accertamento investigativo e alla sua utilizzabilità”, atteso il carattere non sanitario dell'accertamento e la conseguente irrilevanza delle difese del ricorrente riguardanti la necessità di rivolgersi agli enti previdenziali e pubblici competenti ex art. 5 Stat.lav. Allegava anche la proporzionalità ai sensi del GDPR della scelta di affidarsi ad un'agenzia investigativa non trattandosi di controllo tecnologico sull'attività lavorativa, soggetto a più stringenti limiti e garanzie ex art. 4 Stat.lav..
“B) Sulla legittimità del licenziamento per svolgimento di mansioni incompatibili con la malattia o idonee a ritardare la guarigione”: l'appellante condivideva la sentenza gravata nella parte in cui riconosceva che “per l'intera giornata lavorativa e per tutto il periodo di osservazione fuori dalla propria abitazione all'interno dell'attività commerciale della moglie, con un impegno fisico che avrebbe parimenti consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa di back office” (cfr. pag. 8 sentenza); ma, quanto alle conclusioni, la società richiamava la giurisprudenza monolitica sulle conseguenze dello svolgimento di attività lavorativa diversa durante l'assenza per malattia secondo cui la prestazione di “attività esterna sia di per sé sufficiente a fare presumere l'inesistenza della malattia (dimostrando, quindi, una fraudolenta simulazione)” (cfr. Cass. 1° ottobre 2021, n. 26709); e che “la violazione da parte del lavoratore dell'obbligo di rendersi disponibile per l'espletamento della visita domiciliare entro tali fasce assume rilevanza di per sé, a prescindere dalla presenza, o meno, dello stato di malattia, e può anche costituire giusta causa di licenziamento” (cfr. Cass., 2 dicembre 2016, n. 24681)
“C) Sulla non ritorsività del licenziamento”, dibattuta in primo grado, l'appellante condivideva la prospettazione del giudice di prime cure nel negare la natura ritorsiva del licenziamento e ribadiva il mancato assolvimento dell'onere gravante sul lavoratore di provare sia la illiceità sia la esclusività del motivo ritorsivo ai fini della nullità del licenziamento.
“D) In via subordinata: sulla tutela applicabile al licenziamento”: insisteva per l'applicazione della sola tutela indennitaria ex art. 3, primo comma, d.lgs. 23/15, poiché il materiale probatorio acquisito impedirebbe di ritenere “direttamente dimostrata in giudizio
6 l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore” necessaria per l'applicazione dell'art. 3, secondo comma, d.lgs. 23/2015.
“E) In via ulteriormente subordinata: su aliunde perceptum e aliunde percipiendum”, per avere il lavoratore prestato attività lavorativa anche in via di fatto presso l'esercizio commerciale ET A-.
5. Si costituiva in appello il sig. contestando l'avversa ricostruzione in fatto e in diritto;
CP_1 chiedeva l'integrale rigetto del ricorso e la conferma della sentenza del Tribunale che aveva accertato la illegittimità del licenziamento e condannato il datore alla reintegrazione e al pagamento dell'indennità risarcitoria. A sostegno della propria difesa, il lavoratore allegava e contestava quanto segue:
- che aveva subito un importante intervento chirurgico cui era seguita una fase di riacutizzazione delle conseguenze post-operatorie che aveva reso necessario un periodo di riposo, giustificando lo stato di malattia protrattosi dal 15.1.2024 al 9.03.2024;
- che non era vero l'assunto di parte avversa secondo cui fosse stata l'introduzione del badge elettronico a suscitare l'inizio dell'assenza per malattia e che, tale mera coincidenza temporale, non era idonea a integrare un “fondato sospetto” credibile;
- che aveva ricevuto le somme spettati in forza della sentenza esecutiva di primo grado soltanto in esito al vittorioso esperimento dell'esecuzione forzata, opposta e non sospesa, in data 5.09.2025;
- che, in contestazione della allegazione avversa e non provata, era ancora disoccupato al momento della proposizione dell'appello;
- parimenti in contestazione, adduceva di non prestare attività lavorativa presso il negozio del coniuge e che, comunque, tale attività non fosse idonea a comprometterne la pronta guarigione, in quanto il negozio era situato nelle vicinanze dell'abitazione;
- contestava nel merito il contenuto delle rilevazioni fotografiche dell'agenzia investigativa;
- contestava la asserita simulazione dello stato di malattia.
5.1 In diritto, l'appellato sosteneva la correttezza della sentenza di primo grado, e dunque la illegittimità del licenziamento, per i seguenti motivi:
- Violazione degli artt. 5 e 7 Stat.lav.: sosteneva in particolare che il datore avesse violato l'art. 5, il quale impedisce controlli diretti sulla idoneità ed infermità per malattia e infortunio sui dipendenti, se non con la necessaria intermediazione dei servizi ispettivi degli enti pubblici e previdenziali competenti, a garanzia dell'imparzialità del controllo;
aggiungeva inoltre che non era mai pervenuta alcuna visita medica domiciliare e richiamava, a sostengo
7 della propria tesi, Cass. sent. n.18168/2023, n.21681/2023 ord. n.807/2025, ord.
n.10822/2025; ord. n.23578/2025; sentt. n.25732/2021; n.34092/2021; n.4746/2002.
Sosteneva inoltre la illegittimità del licenziamento per contrasto con la giurisprudenza secondo la quale, al lavoratore in malattia, non sarebbe preclusa ogni attività di vita quotidiana bensì soltanto quelle che, alla stregua di buona fede e correttezza nell'adempimento della prestazione, siano effettivamente idonee a rallentare la celere guarigione (come da Cass. 30 luglio 2024, n. 21351 e Cass. 5 settembre 2024, n. 23858); osservando che solo una visita medica avrebbe potuto accertare la compatibilità delle attività altrove realizzate con lo stato di malattia;
- violazione dell'art. 4 Stat.lav. per avere il datore disposto controlli “in senso lato” a tutela del patrimonio aziendale in carenza dei presupposti di legittimità, la cui prova addossa al datore, fra cui la previa sussistenza del “fondato sospetto” di condotta illecita del lavoratore e la proporzionalità del controllo (richiamava Cass. sent. n.18168/2023): deduceva la conseguente radicale inutilizzabilità a scopi disciplinari delle risultanze delle indagini condotte illegittimamente (Cass. ord. 807/2025);
- carenza di proporzionalità e giustificazione del controllo “in senso stretto” in contrasto con gli orientamenti della Corte EDU, sul rispetto della vita privata dei lavoratori subordinati, e con l'art. 13 GDPR, per la sproporzione del ricorso all'agenzia di investigazione quando sarebbe stata sufficiente l'attivazione della visita fiscale tramite l'INPS;
- illegittimità della relazione investigativa, e conseguente inutilizzabilità, per violazione dell'art. 11, d.lgs. 196/2003 e del Codice deontologico degli investigatori privati (Provv.n.60 del 6.11.2008, Allegato A.6 al d.lgs. n.196/2003), per carenza di una serie di elementi fra i quali: l'indicazione nominativa e la firma degli investigatori procedenti, la data certa della relazione e della trasmissione al datore, l'assenza delle ricevute relative alla corretta trasmissione della PEC contenente la relazione investigativa;
- infondatezza delle pretese dell'appellante di detrazione dell'aliunde perceptum e percipiendum non avendo, il datore, provato lo svolgimento da parte del lavoratore di diversa attività lavorativa.
Sulla base di tutto quanto riportato e contestato, l'appellato chiedeva di accertarsi l'insussistenza del fatto contestato con applicazione dell'art. 3, comma 2, d.lgs. 23/2015 e per l'effetto, rigettare integralmente il ricorso in appello con vittoria di spese;
allegava richieste istruttorie.
8 6. All'odierna udienza la causa è stata discussa, le parti hanno richiamato l'attenzione di questa Corte sulle sentenze della Cassazione, la sent. n. 24564/25 per l'appellante, e la sent.
n. 27671/25 per l'appellato. All'esito della camera di consiglio la causa è stata decisa con la pronuncia del dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE Par
1. Con diversi motivi di appello, la società deduce l'erroneità della sentenza di primo grado che, accogliendo il ricorso del lavoratore, ha ritenuto illegittimo il licenziamento. La sentenza gravata, premesso un quadro generale sugli orientamenti giurisprudenziali rilevanti, ritiene inidonea la mera coincidenza temporale dell'inizio della malattia a giustificare di per sé sola l'avvio del controllo difensivo, non avendo il datore indicato alcun illecito commesso dal dipendente, ritenendo un mero convincimento soggettivo che non prova in giudizio il fondato sospetto della commissione di comportamenti illeciti. In particolare, applica l'art. 4
Stat.lav. alla diversa fattispecie concreta di pedinamento tramite agenzia investigativa, consolidata in giurisprudenza, per l'accertamento di illeciti commessi dal lavoratore al di fuori dell'attività lavorativa.
2. Il ricorso è integralmente fondato e va accolto alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità e di questa Corte (cfr. Corte d'Appello di Roma, sent. n. 1947/25).
La fondatezza investe, in particolare, tutti i motivi di appello.
1.Sulla violazione degli artt. 2, 3 e 4 dello Statuto dei lavoratori e art. 2086 c.c.
Con il primo e il secondo motivo di ricorso in appello, l'appellante lamenta sotto diversi profili la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3 e 4 l. 300/1970 e art. 2086 c.c., per avere il Tribunale ritenuto le circostanze addotte dalla società non sufficienti ad integrare il
“fondato sospetto” e la “mera ipotesi di illecito” e pertanto a fondare la legittimità dell'indagine investigativa.
La ricostruzione del Tribunale merita riforma alla luce della granitica giurisprudenza in materia di controlli difensivi del datore, funditus richiamata dall'appellante, sulla consistenza del “fondato sospetto” che legittima l'attivazione di controlli datoriali sulla condotta del lavoratore. La Suprema Corte distingue i c.d. controlli difensivi 'in senso lato', a tutela del patrimonio aziendale, riguardanti tutti i dipendenti nello svolgimento della loro prestazione, cui si applica l'art. 4 St.lav.; e i c.d. controlli difensivi 'in senso stretto' che, non avendo ad oggetto la normale attività del lavoratore, si situano, ancora oggi, all'esterno del perimento applicativo dell'art. 4 (Cass., sez. lav., 12 novembre 2021, n. 34092 da intendersi richiamata
9 ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.). Questi ultimi, sono legittimi soltanto allorché mirati, e cioè non diretti ad una vigilanza generalizzata, ed attuati ex post rispetto ad un comportamento del lavoratore idoneo a far sorgere il fondato sospetto di condotta illecita
(Cass. 22 settembre 2021, n. 25732).
Tanto premesso, la sentenza va riformata nella parte in cui richiede, ai fini della legittimità del controllo datoriale, che venga indicato un “illecito commesso dal dipendente, né dichiarate, come assunte in precedenza, informazioni sulla simulazione della malattia”.
Infatti, lungi dall'essere necessario un illecito già compiuto, che consentirebbe peraltro di irrogare immediatamente eventuali sanzioni, è sufficiente per la legittimità del controllo la semplice preesistenza, non solo di un “fondato sospetto”, ma anche della più blanda “mera ipotesi” che illeciti siano in corso di esecuzione (ex multis, da ultimo, Cass., 2 aprile 2025, n.
8710; Cass., 25 febbraio 2025, n. 4936; Cass., 3 febbraio 2025, n. 2565; Cass., 20 giugno
2024. n. 17004; Cass., 21 marzo 2024, n. 7685). Si richiamano gli orientamenti della
Suprema Corte cui si intende dare continuità, secondo cui:
i) “i controlli del datore di lavoro a mezzo di agenzia investigativa, riguardanti l'attività lavorativa del prestatore svolta anche al di fuori dei locali aziendali, sono legittimi solo ove siano finalizzati a verificare comportamenti che possano configurare ipotesi penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, fonti di danno per il datore medesimo” (ex plurimis, Cass. n. 2565/2025, Cass. ord. n.15094/2018), danno subito dal datore a causa della prolungata simulazione dello stato di malattia;
ii) “Le disposizioni dell'art. 2 dello statuto dei lavoratori, nel limitare la sfera di intervento di persone preposte dal datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale, non precludono a quest'ultimo di ricorrere ad agenzie investigative - purché queste non sconfinino nella vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, riservata dall'art. 3 dello statuto direttamente al datore di lavoro e ai suoi collaboratori - restando giustificato l'intervento in questione non solo per l'avvenuta perpetrazione di illeciti e l'esigenza di verificarne il contenuto, ma anche in ragione del solo sospetto o della mera ipotesi che illeciti siano in corso di esecuzione” (Cass. n. 3590/2011). Nel caso de quo il “solo sospetto” o la “mera ipotesi” della perpetrazione di illeciti sono ragionevolmente fondati per la curiosa coincidenza temporale della “riacutizzazione delle conseguenze del post-operatorio” di un intervento subito svariati mesi prima (come acquisito al fascicolo di primo grado) che, a detta del lavoratore, avrebbero imposto un “periodo di riposo” (la cui necessità non emerge dalle certificazioni riferite all'intervento). Del resto, nel periodo di asserito riposo, è emerso (da
10 risultanze fotografiche) che il svolgesse presso l'esercizio commerciale della moglie CP_1
Par un'attività in tutto assimilabile alle mansioni che avrebbe dovuto effettuare per la . Il sospetto appariva ex ante tanto più fondato per la lunghezza del periodo di assenza per malattia;
né può dirsi che il datore abbia sconfinato in una vietata vigilanza dell'attività lavorativa vera e propria, avendo limitato il controllo contestato soltanto a due giornate lavorative, nell'arco dei due lunghi mesi di assenza. Non è quindi rinvenibile alcuna attività datoriale di strategica “pesca a strascico” contro il lavoratore.
2.Sulla violazione dell'art. 5 dello Statuto dei lavoratori
In relazione alla difesa dell'appellato secondo il quale il licenziamento avrebbe violato l'art. Par 5, dato che la non aveva fatto ricorso all'intermediazione di strutture sanitarie e previdenziali per accertare lo stato di malattia, né disposto visite sanitarie del medico fiscale,
l'infondatezza è manifesta alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale:
i) “Le disposizioni dell'art. 5 della legge n. 300 del 1970, sul divieto di accertamenti da parte del datore di lavoro sulle infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente
e sulla facoltà dello stesso datore di lavoro di effettuare il controllo delle assenze per infermità solo attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, non precludono al datore medesimo di procedere, al di fuori delle verifiche di tipo sanitario, ad accertamenti di circostanze di fatto atte a dimostrare l'insussistenza della malattia o la non idoneità di quest'ultima a determinare uno stato di incapacità lavorativa, e quindi a giustificare l'assenza, e, in particolare, ad accertamenti circa lo svolgimento da parte del lavoratore di un'altra attività lavorativa, peraltro valutabile anche quale illecito disciplinare sotto il profilo dell'eventuale violazione del dovere del lavoratore di non pregiudicare la guarigione o la sua tempestività” (Cass. Civ., Sez. Lav., n. 21766/2024; n. 11697/2020; n.
25162/2014; n. 6236/2001). Del resto, la visita di un medico avrebbe fatto constare l'assenza del ma non anche l'ulteriore lesione del nesso fiduciario fra le parti, pure contestato CP_1 nell'incolpazione, consistente nella circostanza che, oltre ad essere uscito dall'abitazione,
l'appellato si era anche recato a lavorare presso l'esercizio della moglie, rendendo una Par prestazione non meno gravosa di quella che era tenuto e rendere in favore della .
Ancora, sono infondate le contestazioni del Sig. secondo cui non sarebbe provata la CP_1 ritardata guarigione a causa della sua condotta (di allontanamento da casa per frequentare il negozio della moglie), né è corretta la sua pretesa acché una simile prova possa e debba essere fornita soltanto da un medico;
sul punto, secondo la giurisprudenza:
11 ii) sebbene “non sussista nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, né di astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera” (Cass. n. 5833/1994, Cass. n. 6047/2018, Cass
n. 15621 del 2001; Cass. n. 13063/2022, Cass. n. 12152/2024, Cass. n. 11154/2025), cionondimeno “il compimento di altre attività da parte del dipendente assente per malattia non è, però, circostanza disciplinarmente irrilevante, potendo anche giustificare la sanzione del licenziamento, in relazione alla violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede
e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, sia nell'ipotesi in cui la diversa attività accertata sia di per sé sufficiente a far presumere l'inesistenza dell'infermità addotta
a giustificazione dell'assenza, dimostrando quindi una sua fraudolenta simulazione, sia quando l'attività stessa, valutata in relazione alla natura ed alle caratteristiche della infermità denunciata ed alle mansioni svolte nell'ambito del rapporto di lavoro, sia tale da pregiudicare o ritardare, anche potenzialmente, la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore” (ancora Cass. n. 11154/2025; e anche Cass., n. 24812/2016, Cass. n. 21667/2017,
Cass. n. 13980/2020 oltre alle pronunce già sopra citate).
Non giova, infine, l'ordinanza n. 27671 del 16 ottobre 2025 della Cassazione richiamata in udienza dall'appellato: si tratta di un precedente ove la Corte ha accertato la carenza di interesse ex art. 100 c.p.c. del datore di lavoro che ricorre al giudice per fare constare, ex ante rispetto all'esercizio del potere disciplinare, la eventuale conformità a legge di un successivo ed ipotetico atto giuridico (di contestazione dell'illecito e irrogazione della sanzione disciplinare): diversamente, nel caso di specie, il controllo giudiziale richiesto è postumo e pertanto la pronuncia si può semmai richiamare a sostegno delle ragioni dell'appellante laddove conferma che spetta al potere discrezionale del datore di lavoro “attivare altre iniziative come chiedere la visita fiscale, l'accertamento di idoneità fisica da parte del medico aziendale, gli accertamenti investigativi sulla compatibilità del comportamento tenuto dai lavoratori e sul rispetto delle fasce orarie”, salvo il controllo giudiziale postumo.
3.Sulla violazione dell'art. 7 dello Statuto dei lavoratori
In primo grado il aveva anche invocato la violazione dell'art. 7 dello Statuto dei CP_1
Lavoratori, con argomentazioni ritenuta implicitamente assorbite dal Tribunale e riproposte nel gravame. La difesa è infondata.
12 Non è conducente la doglianza del lavoratore di essere venuto a conoscenza delle indagini investigative soltanto in sede giurisdizionale, posto che l'art. 7 Stat.lav. non prevede, nell'ambito del procedimento disciplinare, un obbligo per il datore di mettere a disposizione del lavoratore nei cui confronti sia stata elevata una contestazione disciplinare, la documentazione su cui essa si basa (cfr. Cass. n. 7581/2018, conf. Cass. n. 6337/2013) né di allegare puntualmente ciascuno degli elementi che hanno ingenerato il sospetto di abusi, essendo sufficiente la formulazione di una mera ipotesi al riguardo, purché specifica e adeguatamente circoscritta tale da consentire la piena difesa del lavoratore, come nel caso di specie in cui la contestazione disciplinare è comprensibile, completa, dettagliata temporalmente e coerente con le risultanze dell'indagine investigativa, ivi quasi integralmente riportate benché senza richiami espressi ad essa.
4. Sulla violazione dell'art. 11 cod. privacy, delle norme del Codice deontologico degli investigatori privati (Provv.n.60 del 6.11.2008, All.A.6 D.lgs. n.196/2003) e della CEDU.
Sulla inutilizzabilità del report dell'agenzia investigativa.
Anche questa censura del lavoratore all'operato della società, riproposta nel grado, è infondata.
Contrariamente a quanto sostenuto in atti dal sig. la relazione investigativa è CP_1 correttamente firmata e rispettosa dei crismi di legge;
né è violata la riservatezza del lavoratore, ai sensi del Codice privacy, GDPR e art. 8 CEDU, richiedendo il quadro normativo sovranazionale “un corretto bilanciamento tra le esigenze di protezione di interessi e beni aziendali, correlate alla libertà di iniziativa economica, rispetto alle imprescindibili tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore, con un contemperamento che non può prescindere dalle circostanze del caso concreto” (cfr. Cass. n.
26682 del 2017), come si ritiene nella presente fattispecie, onde la piena utilizzabilità del materiale raccolto a fini probatori.
Va ricordata altresì la decisione del Garante del 22.2.2018 che, richiamando il proprio provvedimento del 2010, ha affermato che “la rilevazione delle immagini può avvenire senza consenso, qualora sia effettuata nell'intento di perseguire un legittimo interesse del titolare”.
5.Prova dei fatti, loro gravità e proporzionalità
In difetto di appello incidentale, la sentenza impugnata ha accertato definitivamente, benché incidentalmente, che i fatti si sono materialmente svolti come contestato con l'incolpazione disciplinare: “Né la circostanza che poi un inadempimento ci sia di fatto stato - come emerso dalle indagini investigative in cui il ricorrente è stato visto per l'intera giornata lavorativa e
13 per tutto il periodo di osservazione fuori dalla propria abitazione all'interno dell'attività commerciale della moglie, con un impegno fisico che avrebbe parimenti consentito lo svolgimento dell'attività lavorativa di back office – può valere ex post per giustificare un controllo che è ab origine illecito.”; alla luce di ciò, appare generico che l'appellato anche in questo grado si limiti a meramente contestare “le risultanze fotografiche” senza confrontarsi con questo passaggio della pronuncia.
Alla luce di tali considerazioni, è infondata, infine, anche la censura del difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare espulsiva, lamentato dal lavoratore nei due gradi: non è revocabile in dubbio la gravità dei fatti addebitati e dimostrati e la conseguente insanabile rottura dell'elemento fiduciario su cui poggia la collaborazione del prestatore di lavoro con conseguente impossibilità di prosecuzione del rapporto di lavoro, neanche per il periodo di preavviso (Cass. civ., Sez. lavoro, 26/11/2014, n. 25162; n. 15654 del 2012).
3. Le spese seguono la regola della soccombenza e sono a carico dell'appellato, il sig. CP_1 per entrambi i gradi del giudizio, da liquidarsi, peri l primo grado, in euro 3.700,00, e per il grado di appello, in euro 5.000,00, oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato il 9.6.2025 da avverso la sentenza del Tribunale del Lavoro di Latina n. 721/2025 del 26.5.2025 Parte_1 nei confronti di così provvede: CP_1
- In totale accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza gravata, respinge le originarie domande di CP_1
- Condanna l'appellato a rimborsare all'appellante le spese di lite del doppio grado, liquidate quanto al primo grado in euro 3.700,00 e quanto al presente grado in euro
5.000,00, sempre oltre al 15% per spese generali forfettarie ed oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 22.10.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Maria Giulia Cosentino Vito Francesco Nettis
Atto redatto con la collaborazione della ott.ssa Alessia Jane Thom CP_2
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