Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 417
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Sentenza 25 marzo 2025

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Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, ha pronunciato sentenza in merito all'opposizione proposta da un soggetto fisico avverso l'ordinanza di confisca n. 0026/CONF./2019 emessa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna. L'opponente contestava la confisca di attrezzature rinvenute in una sede di autocarrozzeria, la cui attività, a suo dire, veniva svolta senza la prescritta iscrizione nel Registro delle Imprese Artigiane. A fondamento dell'opposizione, l'opponente sollevava plurime censure, tra cui la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza per violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della L. n. 689/1981 per l'emissione del provvedimento sanzionatorio, la mancanza assoluta di motivazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, della medesima legge, l'omessa comunicazione di avvio del procedimento in violazione degli artt. 7 e 21-bis della L. n. 241/1990, la violazione dell'art. 17 della L. n. 689/1981, la violazione dell'art. 7 del DPR n. 571/1982 in merito alla nomina dei custodi, e infine l'incompetenza della Camera di Commercio per connessione obiettiva con un reato. Si costituiva in giudizio la Camera di Commercio, chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza impugnata.

Il Tribunale ha rigettato l'opposizione, confermando l'ordinanza di confisca. In via preliminare, ha ritenuto tempestiva la costituzione della Camera di Commercio, richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di termini processuali. Nel merito, ha disatteso il primo motivo di opposizione, precisando che l'art. 14 della L. n. 689/1981 non impone un termine per l'emissione dell'ordinanza di confisca, bensì per la notifica del verbale di contestazione, e che l'art. 20 della stessa legge non prevede termini decadenziali per l'emissione dell'ordinanza sanzionatoria, salvo il termine di prescrizione quinquennale. Quanto al difetto di motivazione, il giudice ha ritenuto l'ordinanza sufficientemente motivata per relationem, richiamando gli atti del procedimento già noti all'opponente. L'eccezione relativa all'omessa comunicazione di avvio del procedimento è stata respinta, poiché la redazione del verbale di accertamento costituisce di per sé una forma di comunicazione sostanziale. Il motivo relativo alla presunta mancanza del rapporto ex art. 17 della L. n. 689/1981 è stato rigettato, dato che il rapporto è stato regolarmente inviato. L'eccezione sulla nomina dei custodi è stata dichiarata inammissibile in quanto attinente al provvedimento di sequestro e non a quello di confisca. Infine, l'eccezione di incompetenza per connessione con un reato è stata ritenuta infondata, poiché tra l'illecito amministrativo contestato e le ipotetiche fattispecie di reato non sussiste un rapporto di pregiudizialità tale da giustificare l'intervento del giudice penale o la sospensione del giudizio. Le spese di lite sono state poste a carico dell'opponente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 417
    Giurisdizione : Trib. Termini Imerese
    Numero : 417
    Data del deposito : 25 marzo 2025

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