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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 25/03/2025, n. 417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 417 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2843 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via B. Mattarella n. 30, presso lo studio dell'Avv. Maria Guzzo, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in , (CF
[...] CP_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in , via F.sco Scaduto n. 14, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Valentina Piazza, che la rappresenta e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a ordinanza di confisca n. 0026/CONF./2019 notificata in data 24/08/2019.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09/11/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 0026/CONF./2019 emessa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, notificata in data
24/09/2019.
Deduceva al riguardo:
- che in data 25/03/2019 i militari della Guardia di Finanzia - Compagnia di
Bagheria si recavano in Santa Flavia, in una strada privata, nelle adiacenze della
C/da De Spuches, sulla SP 88, dove rinvenivano un'autocarrozzeria di cui risultavano titolari , opponente, e;
Parte_1 Controparte_2
- che la Guardia di Finanza accertava che l'attività di autocarrozzeria era svolta senza iscrizione nel Registro delle Imprese Artigiane;
- che i militari redigevano verbale di accertamento contestazione e sequestro cautelare ex L. 122/1992 e legge 689/1981 n. 03/2019, con cui procedevano ad elevare la sanzione amministrativa di € 5.184,00 ed al sequestro cautelare delle attrezzature rilevate sul posto, ai sensi dell'art. 10 della L. 122/1992 e dell'art. 13 della L. 689/1981;
- che in data 05/04/2019 veniva rettificato il suddetto verbale;
- che la Camera di Commercio di ed emetteva ordinanza di confisca CP_1 CP_1
n. 0026/Conf./2019 delle attrezzature e delle strumentazioni sequestrate ed elencate nel verbale del 25/03/2019.
- 2 - Eccepiva al riguardo:
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 14 della l. 689/198 per essere stata emessa oltre il termine di 90 giorni previsto dalla richiamata norma;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell''art. 1 comma 2 della legge n. 689/1981 stante la mancanza assoluta di motivazione;
- l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 stante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 17 della
L. 689/1981;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 7 del
DPR 571/1982;
- l'incompetenza della ad emettere l'ordinanza di confisca per CP_3
connessione obiettiva con un reato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza di confisca opposta.
Con ordinanza del 28/10/2019, l'ordinanza impugnata veniva sospesa fino alla celebrazione dell'udienza cautelare.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
i motivi dell'opposizione e chiedendo la conferma dell'ordinanza di confisca impugnata e la revoca del provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte.
Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 26/06/2020, l'ordinanza di sospensione dell'ordinanza di confisca veniva confermata e, in mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per
- 3 - note conclusive.
****
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare si osserva che non assume rilievo l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla tardiva costituzione della parte opposta.
Le SS.UU della Corte di cassazione nella sentenza n. 14288 del 20/06/2007 hanno statuito che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla «udienza di discussione» non si deve aver riguardo
a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
Pertanto, rilevato che il termine di costituzione ex art. 416 c.p.c. scadeva il
16/06/2020, la si è costituita Controparte_1
tempestivamente.
Nel merito, i motivi di opposizione non meritano accoglimento.
L'ordinanza di confisca è stata emessa a seguito della contestazione della violazione della L. 122/1992 in quanto il ricorrente svolgeva attività di autocarrozzeria senza essere iscritto nel Registro delle Imprese.
L'art. 10 della citata legge prevede oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria anche la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la Parte_2
nullità/illegittimità dell'ordinanza di confisca impugnata per violazione dell'art. 14
- 4 - della legge n. 689/1981, deducendo il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data di notificazione degli estremi della violazione rispetto a quella di notifica dell'ordinanza.
Il richiamo all'art. 14 della L. 689/1981 è privo di pregio poiché detta norma prevede il termine di 90 giorni decorrenti dall'accertamento non per la notifica dell'ordinanza di confisca ma per la notifica del verbale di contestazione della violazione, quando la contestazione non è stata immediata. Nel caso di specie la violazione è stata contestata immediatamente, ossia il 25/03/2019, e il successivo verbale di rettifica è stato emesso e sottoscritto dal destinatario il 05/09/2019.
Quanto all'ordinanza di confisca amministrativa l'art. 20 della L. 689/1981 non prevede un termine per l'emissione dell'ordinanza con cui è disposta la confisca: ai sensi della citata norma, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare anche sanzioni accessorie come la confisca, senza tuttavia indicare un termine.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9591 del 27/04/2006, nell'affrontare la questione dell'applicazione del termine previsto dall'art. 2 comma
3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, hanno statuito: “Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981,
n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi
i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di
- 5 - termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18) (…).
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28
L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione”
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce più recenti: “(…) a parte l'esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'art. 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali desumibile dalla I. n. 689 cit., salvo il regime prescrizionale stabilito nell'art. 28 della stessa legge. La formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è, pertanto, assoggettata dalla lex generalis, ossia dalla I. n. 689 cit., ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (Cass. n. 9517 del 2018, in motiv.; Cass. n. 19512 del 2020, in motiv.)” (Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 31239 del 03/11/2021).
Con il secondo motivo di opposizione parte ricorrente ha eccepito la nullità/illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 1 comma 2
- 6 - della l. 682/1981, lamentando il difetto di motivazione.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è pacifica nel ritenere che “Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge"
(cfr. Cass. sez. 6, ord. 07/04/2016 n. 6805).
Nell'ordinanza di confisca impugnata è specificatamente indicata la violazione contestata, ossia lo svolgimento di “attività abusiva di autocarrozzeria senza aver presentato la denuncia di inizio attività nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di in violazione della l. 122/1992”. CP_1
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. civ. 24/11/2010 n. 24127; Cass. civ.
01/09/2014 n. 18469).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di confisca n. 26/CONF/2019 ha richiamato
- 7 - gli atti ad essa prodromici, quali il verbale di sequestro del 25/03/2019 e di rettifica del 05/09/2019, di cui l'opponente ha avuto conoscenza avendoli sottoscritti. Il ricorrente, quindi, dagli stessi poteva trarre l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
Con il terzo motivo di opposizione ha eccepito Parte_2
illegittimità e/o nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Anche questa eccezione è infondata in quanto nei procedimenti sanzionatori
“l'esclusione della violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 consegue al fatto che di regola l'interessato riceve sostanziale comunicazione dell'avvio dei procedimenti sanzionatori a suo carico, previsti obbligatoriamente dalla legge, con la redazione del verbale di accertamento del fatto costituente illecito, che avviene in contraddittorio (o alla presenza) dello stesso e che ne costituisce il primo atto di avvio” (Consiglio di Stato, Sez. II, 04/04/2020 n. 3548).
Ebbene, deve rilevarsi che ha avuto conoscenza del Parte_1
procedimento mediante il verbale di accertamento della contestazione e di sequestro del 25/03/2019 dallo stesso sottoscritto.
Non merita, altresì, accoglimento il quarto motivo di opposizione con cui il ricorrente ha lamentato la asserita mancanza del rapporto previsto dall'art. 17 della
L n. 689/1981, il quale recita: “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”
Il rapporto di cui all'art. 27 è stato inviato dalla Guardia di Finanza alla CP_1
di in data 02/04/2019 n. prot. 0190293/2019
[...] CP_1 CP_1
- 8 - unitamente ai rilievi fotografici ed ai verbali sottoscritti da Parte_1
(cfr. doc.1 della produzione di parte resistente).
[...]
Con il quinto motivo di opposizione il ricorrente ha lamentato la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 7 del DPR 7 n.
571/82 in quanto gli agenti nel verbale di sequestro cautelare non avrebbero specificato i motivi per cui hanno ritenuto di nominare i trasgressori quali custodi delle attrezzature sequestrate.
Tale eccezione è inammissibile poiché ha ad oggetto il provvedimento di sequestro e non di confisca e, quindi, doveva essere fatta valere con l'opposizione al sequestro.
In ultimo, parte opponente ha eccepito “l'incompetenza della ad emettere CP_3
l'ordinanza di confisca per connessione obiettiva con un reato ed illegittimità dell'ordinanza medesima per difetto degli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti amministrativi contestati” senza null'altro allegare, dedurre e provare.
Si tratta di un eccezione assolutamente generica.
In ogni caso, quanto alla asserita incompetenza della Camera di Commercio ad emanare l'ordinanza di confisca, si rileva che l'art. 24 della L. 689/1981 disciplina la connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nel caso in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Nel caso di specie, risulta che oltre il sequestro cautelare ex art. 13 della L.
689/1981, è stato disposto anche il sequestro preventivo ex art. 321 c.p. il cui presupposto, tuttavia, non è la condotta illecita amministrativa oggetto dell'ordinanza di confisca, ossia l'attività di autocarrozzeria senza iscrizione nel
- 9 - Registro delle Imprese, ma semmai l'attività di demolizione abusiva, di verniciatura in assenza di autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n.
152/2006 (Testo Unico in materia di Tutela Ambientale) e di gestione di rifiuti in mancanza di autorizzazione.
Tra i due illeciti non vi è un rapporto di pregiudizialità atteso che per accertare l'esistenza dell'illecito penale non è necessario anche accertare l'esistenza dell'illecito amministrativo, poiché le fattispecie di reato contestate prescindono dalla violazione delle norme inerenti all'iscrizione dell'impresa esercente l'attività di autoriparazione nel Registro delle Imprese.
Per le stesse ragioni è infondata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio per la pendenza del giudizio penale stante la mancanza di un rapporto di pregiudizialità.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e sono liquidate (in considerazione del valore della Parte_1
causa dichiarato nel ricorso) in € 886,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di confisca n.
0026/CONF./2019 emessa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna e notificata in data 24/08/2019;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona Controparte_1
- 10 - del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
- 11 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, dott.ssa
Donatella Parla, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. RG 2843 dell'anno 2019, del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Bagheria, Via B. Mattarella n. 30, presso lo studio dell'Avv. Maria Guzzo, che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso
OPPONENTE
CONTRO
Controparte_1
, con sede in , (CF
[...] CP_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., elettivamente P.IVA_1
domiciliata in , via F.sco Scaduto n. 14, presso lo studio dell'Avv. CP_1
Valentina Piazza, che la rappresenta e difesa per mandato in calce alla memoria di costituzione
OPPOSTA OGGETTO: opposizione a ordinanza di confisca n. 0026/CONF./2019 notificata in data 24/08/2019.
CONCLUSIONI: all'udienza del 09/11/2022, svoltasi in modalità cartolare, le parti concludevano come da note di trattazione scritta, cui si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del presente giudizio, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza di confisca n. 0026/CONF./2019 emessa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna, notificata in data
24/09/2019.
Deduceva al riguardo:
- che in data 25/03/2019 i militari della Guardia di Finanzia - Compagnia di
Bagheria si recavano in Santa Flavia, in una strada privata, nelle adiacenze della
C/da De Spuches, sulla SP 88, dove rinvenivano un'autocarrozzeria di cui risultavano titolari , opponente, e;
Parte_1 Controparte_2
- che la Guardia di Finanza accertava che l'attività di autocarrozzeria era svolta senza iscrizione nel Registro delle Imprese Artigiane;
- che i militari redigevano verbale di accertamento contestazione e sequestro cautelare ex L. 122/1992 e legge 689/1981 n. 03/2019, con cui procedevano ad elevare la sanzione amministrativa di € 5.184,00 ed al sequestro cautelare delle attrezzature rilevate sul posto, ai sensi dell'art. 10 della L. 122/1992 e dell'art. 13 della L. 689/1981;
- che in data 05/04/2019 veniva rettificato il suddetto verbale;
- che la Camera di Commercio di ed emetteva ordinanza di confisca CP_1 CP_1
n. 0026/Conf./2019 delle attrezzature e delle strumentazioni sequestrate ed elencate nel verbale del 25/03/2019.
- 2 - Eccepiva al riguardo:
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 14 della l. 689/198 per essere stata emessa oltre il termine di 90 giorni previsto dalla richiamata norma;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell''art. 1 comma 2 della legge n. 689/1981 stante la mancanza assoluta di motivazione;
- l'illegittimità e/o nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 stante l'omessa comunicazione di avvio del procedimento;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 17 della
L. 689/1981;
- la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 7 del
DPR 571/1982;
- l'incompetenza della ad emettere l'ordinanza di confisca per CP_3
connessione obiettiva con un reato.
Chiedeva, quindi, l'annullamento dell'ordinanza di confisca opposta.
Con ordinanza del 28/10/2019, l'ordinanza impugnata veniva sospesa fino alla celebrazione dell'udienza cautelare.
Si costituiva in giudizio la contestando Controparte_1
i motivi dell'opposizione e chiedendo la conferma dell'ordinanza di confisca impugnata e la revoca del provvedimento di sospensione concesso inaudita altera parte.
Con provvedimento emesso a seguito dell'udienza del 26/06/2020, l'ordinanza di sospensione dell'ordinanza di confisca veniva confermata e, in mancanza di attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione e decisione, con termine per
- 3 - note conclusive.
****
L'opposizione è infondata e, pertanto, deve essere rigettata.
In via preliminare si osserva che non assume rilievo l'eccezione sollevata da parte opponente in ordine alla tardiva costituzione della parte opposta.
Le SS.UU della Corte di cassazione nella sentenza n. 14288 del 20/06/2007 hanno statuito che “Nelle controversie assoggettate al rito del lavoro, al fine di verificare il rispetto dei termini fissati (per il convenuto in primo grado ai sensi dell'art. 416 c.p.c. e per l'appellato in virtù dell'art. 436 c.p.c.) con riferimento alla «udienza di discussione» non si deve aver riguardo
a quella originariamente stabilita dal provvedimento del giudice, ma a quella fissata – ove, eventualmente, sopravvenga – in dipendenza del rinvio d'ufficio della stessa, che concreta una modifica del precedente provvedimento di fissazione, e che venga effettivamente tenuta in sostituzione della prima”.
Pertanto, rilevato che il termine di costituzione ex art. 416 c.p.c. scadeva il
16/06/2020, la si è costituita Controparte_1
tempestivamente.
Nel merito, i motivi di opposizione non meritano accoglimento.
L'ordinanza di confisca è stata emessa a seguito della contestazione della violazione della L. 122/1992 in quanto il ricorrente svolgeva attività di autocarrozzeria senza essere iscritto nel Registro delle Imprese.
L'art. 10 della citata legge prevede oltre l'applicazione della sanzione pecuniaria anche la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attività illecita.
Con il primo motivo di opposizione ha eccepito la Parte_2
nullità/illegittimità dell'ordinanza di confisca impugnata per violazione dell'art. 14
- 4 - della legge n. 689/1981, deducendo il mancato rispetto del termine di novanta giorni dalla data di notificazione degli estremi della violazione rispetto a quella di notifica dell'ordinanza.
Il richiamo all'art. 14 della L. 689/1981 è privo di pregio poiché detta norma prevede il termine di 90 giorni decorrenti dall'accertamento non per la notifica dell'ordinanza di confisca ma per la notifica del verbale di contestazione della violazione, quando la contestazione non è stata immediata. Nel caso di specie la violazione è stata contestata immediatamente, ossia il 25/03/2019, e il successivo verbale di rettifica è stato emesso e sottoscritto dal destinatario il 05/09/2019.
Quanto all'ordinanza di confisca amministrativa l'art. 20 della L. 689/1981 non prevede un termine per l'emissione dell'ordinanza con cui è disposta la confisca: ai sensi della citata norma, l'autorità amministrativa con l'ordinanza-ingiunzione può applicare anche sanzioni accessorie come la confisca, senza tuttavia indicare un termine.
Le SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza n. 9591 del 27/04/2006, nell'affrontare la questione dell'applicazione del termine previsto dall'art. 2 comma
3 della L. 7 agosto 1990 n. 241, hanno statuito: “Un tale innesto non è comunque praticabile, in particolare, relativamente all'art.
2 - III comma L. 7 agosto 1990, n. 241, che stabilisce il termine entro il quale il procedimento amministrativo deve essere concluso, ove non ne sia fissato uno diverso per legge o regolamento. Sia quello di novanta giorni, ora previsto dalla norma come modificata da ultimo dall'art. 36 bis D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con
L. 14 maggio 2005, n. 80, sia quello di trenta giorni, indicato nel testo originario, applicabile nella specie ratione temporis, sono incompatibili con le disposizioni della L. 24 novembre 1981,
n. 689, che delineano un procedimento di carattere sostanzialmente contenzioso, scandito in fasi
i cui tempi sono regolati, nell'interesse dell'incolpato, in modo da non consentire il rispetto di
- 5 - termini tanto brevi da parte dell'amministrazione: la contestazione, se non è stata effettuata immediatamente, può avvenire fino a novanta giorni dall'accertamento per i residenti in Italia e fino a trecentosessanta per i residenti all'estero (art. 14); se ne viene fatta richiesta entro ulteriori quindici giorni, deve poi provvedersi alla revisione delle analisi eventualmente compiute (art. 15); nei successivi sessanta giorni è ammesso il pagamento in misura ridotta (art. 16); se questo non avviene, viene trasmesso il rapporto all'autorità competente (art. 17); ad essa gli interessati possono far pervenire scritti difensivi e documenti, nonché prospettare argomenti, dei quali si deve tenere conto nel provvedere (art. 18) (…).
Resta naturalmente salva la necessità che la pretesa sanzionatoria venga fatta valere entro il termine di prescrizione di cinque anni dalla commissione della violazione, stabilito dall'art. 28
L. 24 novembre 1981, n. 689: termine che non ha tuttavia natura procedimentale, ma sostanziale, poiché il suo inutile decorso comporta l'estinzione del diritto alla riscossione”
Tali principi sono stati ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in diverse pronunce più recenti: “(…) a parte l'esigenza di rispettare effettivamente il principio del contraddittorio nel corso del procedimento amministrativo che conduce all'irrogazione della sanzione, non sussiste (se non all'art. 14, in tema di contestazione differita, nella specie non rilevante) alcuna altra disposizione cogente in ordine al rispetto di termini endoprocedimentali desumibile dalla I. n. 689 cit., salvo il regime prescrizionale stabilito nell'art. 28 della stessa legge. La formulazione finale del provvedimento sanzionatorio, una volta rispettati i termini per la contestazione formale, non è, pertanto, assoggettata dalla lex generalis, ossia dalla I. n. 689 cit., ad alcuno sbarramento temporale decadenziale, salva la prevalenza di leggi speciali di pari grado (Cass. n. 9517 del 2018, in motiv.; Cass. n. 19512 del 2020, in motiv.)” (Cass. civ.
Sez. II, ord. n. 31239 del 03/11/2021).
Con il secondo motivo di opposizione parte ricorrente ha eccepito la nullità/illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 1 comma 2
- 6 - della l. 682/1981, lamentando il difetto di motivazione.
La giurisprudenza di legittimità sul punto è pacifica nel ritenere che “Il contenuto dell'obbligo imposto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 18, comma 2, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante
l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione;
l'obbligo di motivazione non si estende, invece, alla concreta determinazione della sanzione, cioè ai criteri adottati dall'autorità ingiungente per liquidare l'obbligazione, atteso che al giudice dell'opposizione, eventualmente investito della questione della congruità della sanzione,
è espressamente attribuito il potere di determinarla, applicando direttamente i criteri di legge"
(cfr. Cass. sez. 6, ord. 07/04/2016 n. 6805).
Nell'ordinanza di confisca impugnata è specificatamente indicata la violazione contestata, ossia lo svolgimento di “attività abusiva di autocarrozzeria senza aver presentato la denuncia di inizio attività nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di
Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di in violazione della l. 122/1992”. CP_1
Peraltro, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile anche la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. civ. 24/11/2010 n. 24127; Cass. civ.
01/09/2014 n. 18469).
Nel caso che ci occupa, l'ordinanza di confisca n. 26/CONF/2019 ha richiamato
- 7 - gli atti ad essa prodromici, quali il verbale di sequestro del 25/03/2019 e di rettifica del 05/09/2019, di cui l'opponente ha avuto conoscenza avendoli sottoscritti. Il ricorrente, quindi, dagli stessi poteva trarre l'indicazione delle ragioni giustificative del provvedimento.
Con il terzo motivo di opposizione ha eccepito Parte_2
illegittimità e/o nullità dell'ordinanza per violazione dell'art. 7 e dell'art. 21 bis della legge n. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento.
Anche questa eccezione è infondata in quanto nei procedimenti sanzionatori
“l'esclusione della violazione dell'art. 7 l. n. 241/1990 consegue al fatto che di regola l'interessato riceve sostanziale comunicazione dell'avvio dei procedimenti sanzionatori a suo carico, previsti obbligatoriamente dalla legge, con la redazione del verbale di accertamento del fatto costituente illecito, che avviene in contraddittorio (o alla presenza) dello stesso e che ne costituisce il primo atto di avvio” (Consiglio di Stato, Sez. II, 04/04/2020 n. 3548).
Ebbene, deve rilevarsi che ha avuto conoscenza del Parte_1
procedimento mediante il verbale di accertamento della contestazione e di sequestro del 25/03/2019 dallo stesso sottoscritto.
Non merita, altresì, accoglimento il quarto motivo di opposizione con cui il ricorrente ha lamentato la asserita mancanza del rapporto previsto dall'art. 17 della
L n. 689/1981, il quale recita: “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, salvo che ricorra l'ipotesi prevista nell'art. 24, deve presentare rapporto, con la prova delle eseguite contestazioni o notificazioni, all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la violazione o, in mancanza, al prefetto”
Il rapporto di cui all'art. 27 è stato inviato dalla Guardia di Finanza alla CP_1
di in data 02/04/2019 n. prot. 0190293/2019
[...] CP_1 CP_1
- 8 - unitamente ai rilievi fotografici ed ai verbali sottoscritti da Parte_1
(cfr. doc.1 della produzione di parte resistente).
[...]
Con il quinto motivo di opposizione il ricorrente ha lamentato la nullità e/o illegittimità dell'ordinanza di confisca per violazione dell'art. 7 del DPR 7 n.
571/82 in quanto gli agenti nel verbale di sequestro cautelare non avrebbero specificato i motivi per cui hanno ritenuto di nominare i trasgressori quali custodi delle attrezzature sequestrate.
Tale eccezione è inammissibile poiché ha ad oggetto il provvedimento di sequestro e non di confisca e, quindi, doveva essere fatta valere con l'opposizione al sequestro.
In ultimo, parte opponente ha eccepito “l'incompetenza della ad emettere CP_3
l'ordinanza di confisca per connessione obiettiva con un reato ed illegittimità dell'ordinanza medesima per difetto degli elementi oggettivi e soggettivi degli illeciti amministrativi contestati” senza null'altro allegare, dedurre e provare.
Si tratta di un eccezione assolutamente generica.
In ogni caso, quanto alla asserita incompetenza della Camera di Commercio ad emanare l'ordinanza di confisca, si rileva che l'art. 24 della L. 689/1981 disciplina la connessione obiettiva di una violazione amministrativa con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nel caso in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato.
Nel caso di specie, risulta che oltre il sequestro cautelare ex art. 13 della L.
689/1981, è stato disposto anche il sequestro preventivo ex art. 321 c.p. il cui presupposto, tuttavia, non è la condotta illecita amministrativa oggetto dell'ordinanza di confisca, ossia l'attività di autocarrozzeria senza iscrizione nel
- 9 - Registro delle Imprese, ma semmai l'attività di demolizione abusiva, di verniciatura in assenza di autorizzazione all'emissione in atmosfera ex art. 269 del Dlgs n.
152/2006 (Testo Unico in materia di Tutela Ambientale) e di gestione di rifiuti in mancanza di autorizzazione.
Tra i due illeciti non vi è un rapporto di pregiudizialità atteso che per accertare l'esistenza dell'illecito penale non è necessario anche accertare l'esistenza dell'illecito amministrativo, poiché le fattispecie di reato contestate prescindono dalla violazione delle norme inerenti all'iscrizione dell'impresa esercente l'attività di autoriparazione nel Registro delle Imprese.
Per le stesse ragioni è infondata la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio per la pendenza del giudizio penale stante la mancanza di un rapporto di pregiudizialità.
Di qui il rigetto dell'opposizione.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, vanno poste a carico di e sono liquidate (in considerazione del valore della Parte_1
causa dichiarato nel ricorso) in € 886,00 per onorari, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza di confisca n.
0026/CONF./2019 emessa dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna e notificata in data 24/08/2019;
Condanna al pagamento in favore di Parte_1 [...]
in persona Controparte_1
- 10 - del legale rappresentante pro tempore, delle spese di lite che si liquidano in complessivi € 886,00, per compensi professionali, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge.
Così deciso Termini Imerese, in data 19/03/2025
Il Giudice
Dott.ssa Donatella Parla
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