Art. 390.
(Trascrizione dei verbali di interrogatorio)
All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.
(Trascrizione dei verbali di interrogatorio)
All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.