Articolo 390 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 389Articolo 391
Versione
6 maggio 1952
Art. 390.
(Trascrizione dei verbali di interrogatorio)


All'autorita' marittima mercantile o a quella consolare, che a norma dell'articolo 209 del codice e' tenuta a provvedere alla redazione dei processi verbali di scomparizione in mare, devono essere trasmessi i verbali di interrogatorio dei naufraghi approdati in altra localita'.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952