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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/03/2025, n. 2621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2621 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N.RG.A.C. 7287/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7287 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata ad [...] -SA- l'11.04.1989 C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NIGRO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum (SA) al Viale della Repubblica n.59
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CORPORENTE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla 1^Trav. Divisione Siena n.21
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 19.02.2011, che prima del matrimonio, dalla loro relazione Controparte_1
sentimentale nasceva un figlio, , il 9.06.2009 e successivamente al matrimonio nasceva Per_1 Per_2
il 25.06.2013, rappresentava di essersi separata dal marito in forza di decreto di omologa n.327/2023 reso dal Tribunale di Nola in data 28.02.2023 e pubblicato in data 1.03.2023 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. La ricorrente, nel lamentare la mancata corresponsione da parte del delle spese straordinarie per i figli, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio con la previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli da Euro
400,00 (come pattuito in sede di separazione) ad Euro 500,00 e l'erogazione dell'assegno unico per i figli per intero suo favore. Per le restanti condizioni accessorie, chiedeva confermarsi la disciplina in atto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda divorzile formulata dalla ricorrente ma si opponeva alla modifica delle condizioni accessorie come richiesto dalla evidenziando di Pt_1 percepire uno stipendio mensile che non gli avrebbe consentito di implementare l'assegno di mantenimento per i figli, attesa anche la nascita di altri due figli a seguito della relazione intessuta nelle more con un'altra donna. Riguardo la circostanza sollevata dalla ricorrente circa il mancato contributo alle spese straordinarie, il resistente evidenziava di aver sempre versato il 50% delle predette spese preventivamente concordate. Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
All'udienza del 4.02.2025, sentite personalmente le parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio che prevedeva la conferma, in ordine al regime di affido, collocazione e tempi di permanenza dei minori presso il padre, di quanto previsto in sede di separazione;
in ordine all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, la conferma dell'importo ivi previsto con percezione per intero da parte della ricorrente dell'Assegno
Unico per i figli, ammontante allo stato a circa € 300,00. Spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Napoli del 7/03/2018 al 50% tra le parti, spese di lite compensate
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Gli accordi posti a base della separazione consensuale di cui si è chiesta conferma sono i seguenti:
1.i figli sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori disgiuntamente che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente del loro interesse;
2.il padre eserciterà il diritto di visita dei figli accordandosi di volta in volta con la madre. In caso di mancato accordo il padre incontrerà i figli due pomeriggi alla settimana nelle giornate del martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00. A settimane alterne i minori staranno con il padre dalle ore
15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica , in assenza di diversi accordi tra i genitori. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni, nonché 7 giorni nel periodo natalizio ( alternando un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio ), tre giorni nel periodo pasquale ( un anno dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ed un anno dal Lunedì in albis al mercoledì successivo).Anche per le festività natalizie i genitori provvederanno di comune accordo a determinare i giorni di visita del minore;
ove dovesse mancare tale accordo, vale l'accordo di cui sopra;
3. i coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da avanzare per il loro mantenimento mentre per il contributo al mantenimento dei figli il padre corrisponderà alla entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese la somma di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di Napoli in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge;
4.l'assegno Unico erogato per i figli minori sarà percepito interamente dalla;
Parte_1
5.i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio:
6.spese di lite compensate.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 19.02. 2011 (atto n.3,parte II , Parte_1 Controparte_1
S. A,sez.T reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; • compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Valeria Rosetti - Giudice -
Dott.ssa Gabriella Ferrara - Giudice rel. -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7287 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: divorzio - cessazione effetti civili del matrimonio promossa con ricorso
DA
(nata ad [...] -SA- l'11.04.1989 C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. NIGRO MARCO presso il quale elettivamente domicilia in Capaccio Paestum (SA) al Viale della Repubblica n.59
RICORRENTE
CONTRO
(nato a [...] il [...] C.F. ) rappresentato e Controparte_1 C.F._2 difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, dall'avv. CORPORENTE ALESSANDRO presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla 1^Trav. Divisione Siena n.21
RESISTENTE con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.04.2024 , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
con in Napoli il 19.02.2011, che prima del matrimonio, dalla loro relazione Controparte_1
sentimentale nasceva un figlio, , il 9.06.2009 e successivamente al matrimonio nasceva Per_1 Per_2
il 25.06.2013, rappresentava di essersi separata dal marito in forza di decreto di omologa n.327/2023 reso dal Tribunale di Nola in data 28.02.2023 e pubblicato in data 1.03.2023 e che da quando le parti furono autorizzate dal Presidente del predetto Tribunale a vivere separatamente, la comunione materiale e spirituale tra loro non si era più ricostituita. La ricorrente, nel lamentare la mancata corresponsione da parte del delle spese straordinarie per i figli, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili CP_1
del matrimonio con la previsione di un aumento dell'assegno di mantenimento per i due figli da Euro
400,00 (come pattuito in sede di separazione) ad Euro 500,00 e l'erogazione dell'assegno unico per i figli per intero suo favore. Per le restanti condizioni accessorie, chiedeva confermarsi la disciplina in atto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 14 cpc e con decreto veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti.
Si costituiva il resistente il quale aderiva alla domanda divorzile formulata dalla ricorrente ma si opponeva alla modifica delle condizioni accessorie come richiesto dalla evidenziando di Pt_1 percepire uno stipendio mensile che non gli avrebbe consentito di implementare l'assegno di mantenimento per i figli, attesa anche la nascita di altri due figli a seguito della relazione intessuta nelle more con un'altra donna. Riguardo la circostanza sollevata dalla ricorrente circa il mancato contributo alle spese straordinarie, il resistente evidenziava di aver sempre versato il 50% delle predette spese preventivamente concordate. Sulla scorta di tali osservazioni, il resistente chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni pattuite in sede di separazione.
All'udienza del 4.02.2025, sentite personalmente le parti, le stesse raggiungevano un accordo in ordine alle statuizioni accessorie alla pronuncia di divorzio che prevedeva la conferma, in ordine al regime di affido, collocazione e tempi di permanenza dei minori presso il padre, di quanto previsto in sede di separazione;
in ordine all'importo dell'assegno a titolo di contributo nel mantenimento dei minori, la conferma dell'importo ivi previsto con percezione per intero da parte della ricorrente dell'Assegno
Unico per i figli, ammontante allo stato a circa € 300,00. Spese straordinarie individuate come da
Protocollo d'Intesa presso il Tribunale di Napoli del 7/03/2018 al 50% tra le parti, spese di lite compensate
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Nola nel procedimento di separazione consensuale, ove erano stati determinati anche i relativi patti ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Gli accordi posti a base della separazione consensuale di cui si è chiesta conferma sono i seguenti:
1.i figli sono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente preso la madre. La potestà genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori disgiuntamente che ne condivideranno le relative responsabilità. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, educazione e salute verranno assunte di comune accordo, tenendo conto esclusivamente del loro interesse;
2.il padre eserciterà il diritto di visita dei figli accordandosi di volta in volta con la madre. In caso di mancato accordo il padre incontrerà i figli due pomeriggi alla settimana nelle giornate del martedì e venerdì dalle ore 15:00 alle ore 20:00. A settimane alterne i minori staranno con il padre dalle ore
15:00 del sabato alle ore 20:00 della domenica , in assenza di diversi accordi tra i genitori. Nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé i figli per un periodo continuativo di 15 giorni, nonché 7 giorni nel periodo natalizio ( alternando un anno dal 24 al 30 dicembre ed un anno dal 31 dicembre al
6 gennaio ), tre giorni nel periodo pasquale ( un anno dal venerdì Santo alla Domenica di Pasqua ed un anno dal Lunedì in albis al mercoledì successivo).Anche per le festività natalizie i genitori provvederanno di comune accordo a determinare i giorni di visita del minore;
ove dovesse mancare tale accordo, vale l'accordo di cui sopra;
3. i coniugi dichiarano di non avere pretese economiche da avanzare per il loro mantenimento mentre per il contributo al mantenimento dei figli il padre corrisponderà alla entro il giorno 5 di Parte_1 ciascun mese la somma di Euro 400,00 oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo siglato dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del COA di Napoli in data 7.03.2018. Tale somma andrà rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge;
4.l'assegno Unico erogato per i figli minori sarà percepito interamente dalla;
Parte_1
5.i coniugi si danno il reciproco consenso al rilascio del passaporto, con inserimento dei minori nonché della carta di identità valida anche per l'espatrio:
6.spese di lite compensate.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative e rispondono agli interessi dei minori, il
Tribunale ritiene di poterli recepire e porre a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l' accordo intervenuto tra i genitori conforme ai loro interessi.
Avuto riguardo alla natura e all'esito del giudizio sussistono i giusti motivi per dichiarare compensate le spese di lite come peraltro richiesto dalle stesse parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso promosso da contro Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
• Dichiara, alle condizioni concordate dalle parti, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e a Napoli il 19.02. 2011 (atto n.3,parte II , Parte_1 Controparte_1
S. A,sez.T reg. Atti Matrimonio anno 2011);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74; • compensa le spese di lite.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7.02.2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Ferrara Dott. Raffaele Sdino