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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1540/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO DE Parte_1 C.F._1
FILIPPIS
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COLOMBO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “- riduzione dell'assegno divorzile Parte_1 CP_1 CP_1 posto a carico di in favore di nella somma di euro 1.500,00 Parte_1 Controparte_1 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, con rinuncia da parte di alla Controparte_1 rivalutazione ISTAT;
- determinazione della somma che deve restituire a titolo di maggiori importi Controparte_1 percepiti dal deposito del ricorso nella somma complessiva forfettaria di euro 3.500,00 mediante compensazione con i futuri versamenti che verranno effettuati dal sig. Pt_1
- spese di lite interamente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il Parte_1 Controparte_1
05/01/1975 e dalla loro unione sono nate le figlie e , maggiorenni ed Per_1 CP_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
27/04/2016.
Successivamente, il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 219/2019 del 23/03/2019 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in Controparte_1 favore della convenuta o, in subordine, la riduzione dello stesso.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
18/02/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
219/2019 del 23/03/2019, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale
in composizione collegiale in persona dei magistrati: dott. Marco Tremolada Presidente dott. Mirco Lombardi Giudice dott. Alessandro Colnaghi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1540/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MAURIZIO DE Parte_1 C.F._1
FILIPPIS
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRA COLOMBO con l'intervento del
Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Per e : “- riduzione dell'assegno divorzile Parte_1 CP_1 CP_1 posto a carico di in favore di nella somma di euro 1.500,00 Parte_1 Controparte_1 mensili con decorrenza dal mese di marzo 2025, con rinuncia da parte di alla Controparte_1 rivalutazione ISTAT;
- determinazione della somma che deve restituire a titolo di maggiori importi Controparte_1 percepiti dal deposito del ricorso nella somma complessiva forfettaria di euro 3.500,00 mediante compensazione con i futuri versamenti che verranno effettuati dal sig. Pt_1
- spese di lite interamente compensate.”
RAGIONI DELLA DECISIONE e hanno contratto matrimonio concordatario a Milano il Parte_1 Controparte_1
05/01/1975 e dalla loro unione sono nate le figlie e , maggiorenni ed Per_1 CP_1 Per_2 economicamente indipendenti.
Il Tribunale di Lecco ha omologato la separazione consensuale dei coniugi con decreto del
27/04/2016.
Successivamente, il Tribunale di Lecco ha pronunciato con sentenza n. 219/2019 del 23/03/2019 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Controparte_1 provvedendo in conformità alle condizioni di divorzio concordate tra le parti.
ha quindi convenuto in giudizio con ricorso per modifica delle condizioni di Parte_1 divorzio chiedendo la revoca dell'assegno divorzile posto a suo carico in Controparte_1 favore della convenuta o, in subordine, la riduzione dello stesso.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Le parti hanno successivamente depositato le memorie previste dall'art. 473 bis.17 c.p.c.
Entrambe le parti sono quindi comparse, assistite dai rispettivi difensori, avanti al giudice relatore delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione del procedimento all'udienza del
18/02/2025, ove è stato raggiunto un accordo.
Le parti hanno quindi precisato le conclusioni in forma congiunta, chiedendo la pronuncia di sentenza alle condizioni in epigrafe riportate. Il giudice relatore si è riservato di riferire al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di provvedere in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, poiché le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Le spese di lite sono integralmente compensate tra parti, come richiesto anche dalle stesse, in ragione della natura e dell'esito del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) In parziale modifica delle condizioni di divorzio poste dalla sentenza del Tribunale di Lecco n.
219/2019 del 23/03/2019, provvede in conformità alle condizioni concordate tra le parti, come sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Così deciso in Lecco, nella camera di consiglio del 18 marzo 2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Alessandro Colnaghi dott. Marco Tremolada
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