Ordinanza presidenziale 11 febbraio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/07/2025, n. 616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 616 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00616/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00740/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 740 del 2012, proposto da
Italgas Reti S.p.A. (Gia 'Italgas -Societa' Italiana per il Gas S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Caia, Marco Reggiani, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Andrea Galvani in Ancona, corso Mazzini, 156;
contro
Comune di Appignano, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Carassai, con domicilio eletto presso lo studio Avv. Alberto Cucchieri in Ancona, corso Mazzini, 148;
per l'annullamento
- della delibera della Giunta del Comune di Appignano n. 73 del 12 luglio 2012 avente ad oggetto "Adempimento ai sensi dell''articolo 46 bis, comma 4 del d.l. 159/2007 smi, relativo al canone di concessione del servizio di distribuzione del gas naturale", pubblicata all''Albo pretorio dal 23 luglio 2012;
-di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali anche non conosciuti dalla ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Appignano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla pubblica udienza del giorno 16 luglio 2025, il pres. Concetta Anastasi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Vista la memoria depositata in data 16.6.2025, con cui il Comune di Appignano rappresenta che, con Delibera di Giunta Municipale n. 90 del 12.6.2025, è stata revocata la delibera di Giunta Municipale n. 73 del 12.7.2012, impugnata con il presente ricorso, e, pertanto, chiede la declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio;
Vista la nota depositata in data 17.6.2025, con cui parte ricorrente, preso atto della sopravvenuta Delibera di Giunta Municipale n. 90 del 12.6.2025, ha aderito all’istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio;
Ritenuto, conseguentemente, che, nella specie, è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio, sia l'obbligo di questo Giudice di pronunciarsi nel merito della controversia, ai sensi dell’art. 100 c.p.c.;
Ritenuto, pertanto, che, nella specie, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere , in quanto la pretesa di parte ricorrente risulta pienamente soddisfatta, ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.;
Ritenuto di poter disporre la compensazione delle spese di giudizio, anche tenuto conto della peculiarità della vicenda dedotta in contenzioso.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere , ai sensi dell'art. 34, V comma, c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 16 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente, Estensore
Gianluca Morri, Consigliere
Fabio Belfiori, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Concetta Anastasi |
IL SEGRETARIO