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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/06/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5809/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Cosenza, P.zza XV
Marzo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Massaro - resistente
Oggetto: responsabilità ex art. 2087 c.c., risarcimento danno.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - previo accertamento dell'inadempimento della
, quale datore di lavoro, delle obbligazioni contrattuali dedotte nella Controparte_1
narrativa che precede, dichiarare la responsabilità, esclusiva o concorrente della stessa
relativamente all'insorgenza e/o all'aggravamento delle patologie accertate e certificate del
Sig. e, subordinatamente, che le malattie di che trattasi sono da ricollegare Parte_1
all'ambiente di lavoro e alla natura e alle modalità delle mansioni svolte;
- accertare e
dichiarare la sussistenza del danno biologico sofferto dal ricorrente, in ragione dei motivi di
cui in narrativa, nella misura di cui all'allegata perizia ovvero nella diversa, maggiore o
minore, misura che sarà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in Controparte_1
1 favore del Sig. tutti i danni patiti, quali quelli non patrimoniali ex art 2059 Parte_1
CP_ CC, per ITT, ITP e postumi invalidanti e tutti i danni differenziali non indennizzati dall
nella misura di € 175.339,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e
determinata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria, nonché oltre interessi e
rivalutazione monetaria. - Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto,
oltreché non provato, per tutti i motivi su esposti, anche nel quantum. Con vittoria di spese
e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di
patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver lavorato prima alle dipendenze dell'Anas S.p.A. dal 1982 al 2001 e poi dall'1.10.2001 alle dipendenze della CP_1
con la qualifica di autista conduttore di automezzi pesanti/complessi e
[...]
successivamente di capocantoniere;
che nel 2015 era stato ricoverato presso l CP_3
Cardiologia del Presidio Ospedaliero “S. Francesco di Paola” dove era stato diagnosticato
“IMA, infarto del miocardio in evoluzione”; che era stato successivamente trasferito presso l dove era stato sottoposto ad intervento Controparte_4
chirurgico di angioplastica;
che era stato dimesso con la diagnosi cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA;
che era stata diagnosticata depressione maggiore di tipo reattivo, con ansia generalizzata ed insonnia ostinata;
che le patologie indicate di cardiopatia ischemica ipertensiva e depressione maggiore erano da collegare all'attività
lavorativa, in particolare in riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla privazione delle risorse umane e materiali per il corretto svolgimento dei suoi compiti, alla continua esposizione al pericolo di azioni di responsabilità civile e penale, allo svolgimento del lavoro esclusivamente all'esterno con esposizione alle avverse condizioni climatiche, alle difficoltà
relazionali con gli operatori sottoposti, i capicentro e i superiori gerarchici, al costante stato di ipervigilanza e stress per la sensazione di pericolo per se e per gli altri, alle incongruenze
2 nelle scelte in ambito organizzativo;
che tali condizioni di lavoro erano conseguenziali alla responsabilità del ricorrente per le strade statali 242, 243, 244 e 220, per un totale di 55 km in zone di montagna non contigue tra loro, che lo costringeva a monitorare, coordinare ed eventualmente intervenire per la manutenzione dei tratti di strada affidati;
che aveva lavorato per lunghi periodi per 12/13 ore al giorno, con 5 ore di straordinario;
che dal 2009
era stato privato degli operatori con cui formava squadra, sicché non aveva alcun mezzo per intervenire direttamente per evitare danni a terzi;
che aveva segnalato il disagio conseguente alla sottrazione di personale e mezzi senza riscontro;
che era stato condannato in sede penale ed al risarcimento danni per reato colposo connesso alla sua responsabilità di vigilanza sui tratti stradali;
che i rapporti con i superiori erano diventati conflittuali;
che vi era dunque la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per le patologie contratte. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che i compiti e le funzioni indicate dal ricorrente rientravano nelle mansioni della figura professionale di assunzione;
che non erano indicati profili di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; che l'Amministrazione aveva dato risposta alle segnalazioni del ricorrente;
che non vi era nesso di causalità tra l'insorgenza delle patologie cardiovascolari e depressive e l'attività lavorativa;
che non vi era stato alcun demansionamento;
che in sede penale era stata riconosciuta la sua responsabilità per aver omesso di esercitare le sue funzioni e, per tale processo, la aveva Controparte_1
sottoscritto transazione con i familiari della persona offesa a tutela anche del ricorrente;
che non vi era prova dell'orario straordinario indicato in ricorso;
che, nell'ambito delle mansioni del ricorrente, era compresa anche quella di intervenire in qualsiasi momento per improvvisi e straordinari eventi;
che il ricorrente aveva affermato la condizione di stress sul lavoro anche in riferimento all'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Anas S.p.A.; che la quantificazione della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno era eccessiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza, atteso che la parte ricorrente chiede la condanna al risarcimento di “… tutti i danni patiti, quali quelli non patrimoniali ex art 2059 CC, per ITT,
CP_ ITP e postumi invalidanti e tutti i danni differenziali non indennizzati dall …”, senza una compiuta indicazione dei profili di danno differenziale per cui si agisce in giudizio,
formulando una richiesta che pare contraddittoriamente complessiva e non limitata al danno differenziale.
In merito, deve richiamarsi il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema
di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo,
dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_2
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione
attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del
1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la
sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai
fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe
somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché,
anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per
l'eccedenza, né all , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la CP_2
mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che
non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass.
Sez. Lav. 13819/2017. Cfr. Cass. 23529/2021 e Cass. Sez. Lav. 22021/2022), sicché
4 occorreva l'indicata compiuta indicazione dei profili di danno per i quali si chiedeva il risarcimento.
Altro profilo di incertezza della domanda è relativo all'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, atteso che la parte ricorrente, per la massima parte (cfr. in particolare pg.
3-5 del ricorso), richiama semplicemente le mansioni connesse alla figura professionale di inquadramento, dovendosi comprendere in tale ambito anche lo stress da responsabilità
penale che, inevitabilmente, è correlato alle mansioni espletate (in merito, deve evidenziarsi che il teste , in particolare, ha affermato che lo stato di stress del ricorrente era legato Tes_1
alle vicende del processo penale indicato in ricorso).
Peraltro, l'attività lavorativa è indicata, anche nella ctp allegata in atti, con riferimento all'intero periodo di lavoro, comprendendo anche quello svolto alle dipendenze dell'Anas
S.p.A., a conferma di una impostazione dell'azione più nei sensi di semplice malattia professionale [come peraltro evincibile anche dai riferimenti al D. Lgs. 38/2000,
evidenziandosi che, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno va effettuata secondo criteri civilistici e non sulla base delle tabelle dell'indennizzo
CP_ ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 (cfr. Cass. Sez. Lav. 22021/2022)] che nei sensi di affermazione della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
I profili di possibile responsabilità del datore di lavoro, connessi sostanzialmente all'asserita gravosità dei compiti, all'orario di lavoro maggiore e la conflittualità con i superiori,
rimangono incompiutamente formulati e dimostrati, evidenziandosi che l'orario di lavoro maggiore è affermato genericamente da parte ricorrente come svolto per lunghi periodi e che la privazione delle risorse di squadra pare affermata semplicemente come necessità di segnalazione delle problematiche per poter eseguire qualunque intervento.
Per tale ultimo profilo, peraltro, appare contraddittorio che la parte ricorrente sostenga la eccessiva gravosità del lavoro conseguente alla privazione delle risorse di squadra atteso che, per lo stesso aspetto, ha affermato il demansionamento e lo svuotamento delle mansioni con la missiva del 20.12.2017 (all. n. 7 delle produzioni documentali di parte ricorrente).
5 Si richiamano, in merito, i principi per cui “La responsabilità del datore di lavoro per
inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. non è una
responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza
nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”
(così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 14192/2012); “In tema di qualificazione della domanda
giudiziale, ove il lavoratore chieda il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto
all'integrità personale, non rileva, ai fini della configurazione di un'azione di natura
contrattuale, il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative
strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, invece, la specifica
deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale, secondo la
prospettazione attorea, sia derivato il danno lamentato …” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav.
n. 17547/2010), in base ai quali è sempre necessario allegare e dimostrare profili di colpa nella condotta del datore di lavoro, ai quali far risalire il danno all'integrità fisica del dipendente.
Comunque, anche all'esito della prova per testi espletata, è stata disposta c.t.u. che ha affermato il nesso di concausalità delle condizioni di lavoro con le patologie del ricorrente in senso che, tuttavia, non può comportare l'accoglimento della domanda.
Anzitutto, in merito, deve rilevarsi la genericità della consulenza che si limita ad affermare
- in maniera incompiutamente motivata - che i periodi di stress fisico e psichico sono stati tali da poter agire, almeno come concause, nel determinare l'insorgenza delle patologie cardiache e psichiche.
I “periodi di stress psichico e fisico”, poi, sono stati legati dal c.t.u. all'“esposizione a climi avversi, sia con temperature molto calde o molto fredde”, in senso indefinito sia in riferimento al periodo di esposizione, sia in riferimento alla causalità rispetto all'insorgenza delle patologie.
Oltretutto, con riferimento a tale esposizione, non viene in rilievo alcuna colpa prospettabile per il datore di lavoro, trattandosi di condizioni connesse all'espletamento delle mansioni lavorative.
6 La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori considerazioni.
Le peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza indicato, determinano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente, non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 23.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
7
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5809/2022 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che lo rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata presso la sede dell'Avvocatura Provinciale in Cosenza, P.zza XV
Marzo n. 1, rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Massaro - resistente
Oggetto: responsabilità ex art. 2087 c.c., risarcimento danno.
Conclusioni di parte ricorrente: “… - previo accertamento dell'inadempimento della
, quale datore di lavoro, delle obbligazioni contrattuali dedotte nella Controparte_1
narrativa che precede, dichiarare la responsabilità, esclusiva o concorrente della stessa
relativamente all'insorgenza e/o all'aggravamento delle patologie accertate e certificate del
Sig. e, subordinatamente, che le malattie di che trattasi sono da ricollegare Parte_1
all'ambiente di lavoro e alla natura e alle modalità delle mansioni svolte;
- accertare e
dichiarare la sussistenza del danno biologico sofferto dal ricorrente, in ragione dei motivi di
cui in narrativa, nella misura di cui all'allegata perizia ovvero nella diversa, maggiore o
minore, misura che sarà determinata in corso di causa e, per l'effetto, condannare la
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, a risarcire in Controparte_1
1 favore del Sig. tutti i danni patiti, quali quelli non patrimoniali ex art 2059 Parte_1
CP_ CC, per ITT, ITP e postumi invalidanti e tutti i danni differenziali non indennizzati dall
nella misura di € 175.339,00 ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia e
determinata in corso di causa, oltre svalutazione monetaria, nonché oltre interessi e
rivalutazione monetaria. - Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari come per
legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito …”.
Conclusioni di parte resistente: “… respingere il ricorso, perché infondato in fatto e in diritto,
oltreché non provato, per tutti i motivi su esposti, anche nel quantum. Con vittoria di spese
e competenze, oltre oneri riflessi come per legge, in luogo di IVA e CPA, trattandosi di
patrocinio reso da avvocato iscritto all'Albo speciale degli Avvocati degli Enti Pubblici …”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio affermando di aver lavorato prima alle dipendenze dell'Anas S.p.A. dal 1982 al 2001 e poi dall'1.10.2001 alle dipendenze della CP_1
con la qualifica di autista conduttore di automezzi pesanti/complessi e
[...]
successivamente di capocantoniere;
che nel 2015 era stato ricoverato presso l CP_3
Cardiologia del Presidio Ospedaliero “S. Francesco di Paola” dove era stato diagnosticato
“IMA, infarto del miocardio in evoluzione”; che era stato successivamente trasferito presso l dove era stato sottoposto ad intervento Controparte_4
chirurgico di angioplastica;
che era stato dimesso con la diagnosi cardiopatia ischemica ipertensiva in pregresso IMA;
che era stata diagnosticata depressione maggiore di tipo reattivo, con ansia generalizzata ed insonnia ostinata;
che le patologie indicate di cardiopatia ischemica ipertensiva e depressione maggiore erano da collegare all'attività
lavorativa, in particolare in riferimento alla quantità e qualità del lavoro svolto, alla privazione delle risorse umane e materiali per il corretto svolgimento dei suoi compiti, alla continua esposizione al pericolo di azioni di responsabilità civile e penale, allo svolgimento del lavoro esclusivamente all'esterno con esposizione alle avverse condizioni climatiche, alle difficoltà
relazionali con gli operatori sottoposti, i capicentro e i superiori gerarchici, al costante stato di ipervigilanza e stress per la sensazione di pericolo per se e per gli altri, alle incongruenze
2 nelle scelte in ambito organizzativo;
che tali condizioni di lavoro erano conseguenziali alla responsabilità del ricorrente per le strade statali 242, 243, 244 e 220, per un totale di 55 km in zone di montagna non contigue tra loro, che lo costringeva a monitorare, coordinare ed eventualmente intervenire per la manutenzione dei tratti di strada affidati;
che aveva lavorato per lunghi periodi per 12/13 ore al giorno, con 5 ore di straordinario;
che dal 2009
era stato privato degli operatori con cui formava squadra, sicché non aveva alcun mezzo per intervenire direttamente per evitare danni a terzi;
che aveva segnalato il disagio conseguente alla sottrazione di personale e mezzi senza riscontro;
che era stato condannato in sede penale ed al risarcimento danni per reato colposo connesso alla sua responsabilità di vigilanza sui tratti stradali;
che i rapporti con i superiori erano diventati conflittuali;
che vi era dunque la responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c. per le patologie contratte. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
La parte resistente si è costituita in giudizio contestando le avverse argomentazioni ed affermando in particolare che i compiti e le funzioni indicate dal ricorrente rientravano nelle mansioni della figura professionale di assunzione;
che non erano indicati profili di responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.; che l'Amministrazione aveva dato risposta alle segnalazioni del ricorrente;
che non vi era nesso di causalità tra l'insorgenza delle patologie cardiovascolari e depressive e l'attività lavorativa;
che non vi era stato alcun demansionamento;
che in sede penale era stata riconosciuta la sua responsabilità per aver omesso di esercitare le sue funzioni e, per tale processo, la aveva Controparte_1
sottoscritto transazione con i familiari della persona offesa a tutela anche del ricorrente;
che non vi era prova dell'orario straordinario indicato in ricorso;
che, nell'ambito delle mansioni del ricorrente, era compresa anche quella di intervenire in qualsiasi momento per improvvisi e straordinari eventi;
che il ricorrente aveva affermato la condizione di stress sul lavoro anche in riferimento all'attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'Anas S.p.A.; che la quantificazione della somma chiesta a titolo di risarcimento del danno era eccessiva. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
3 All'esito dell'istruzione compiuta e della c.t.u. espletata, la causa è stata rinviata per la discussione.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 27.5.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
La domanda mostra margini di incertezza, atteso che la parte ricorrente chiede la condanna al risarcimento di “… tutti i danni patiti, quali quelli non patrimoniali ex art 2059 CC, per ITT,
CP_ ITP e postumi invalidanti e tutti i danni differenziali non indennizzati dall …”, senza una compiuta indicazione dei profili di danno differenziale per cui si agisce in giudizio,
formulando una richiesta che pare contraddittoriamente complessiva e non limitata al danno differenziale.
In merito, deve richiamarsi il principio espresso dalla Suprema Corte, secondo cui “In tema
di danno cd. differenziale, il giudice di merito deve procedere d'ufficio allo scomputo,
dall'ammontare liquidato a detto titolo, dell'importo della rendita , anche se l'istituto CP_2
assicuratore non abbia, in concreto, provveduto all'indennizzo, trattandosi di questione
attinente agli elementi costitutivi della domanda, in quanto l'art. 10 del d.P.R. n. 1124 del
1965, ai commi 6, 7 e 8, fa riferimento a rendita “liquidata a norma”, implicando, quindi, la
sola liquidazione, un'operazione contabile astratta, che qualsiasi interprete può eseguire ai
fini del calcolo del differenziale. Diversamente opinando, il lavoratore locupleterebbe
somme che il datore di lavoro comunque non sarebbe tenuto a pagare, né a lui, perché,
anche in caso di responsabilità penale, il risarcimento gli sarebbe dovuto solo per
l'eccedenza, né all , che può agire in regresso solo per le somme versate;
inoltre, la CP_2
mancata liquidazione dell'indennizzo potrebbe essere dovuta all'inerzia del lavoratore, che
non abbia denunciato l'infortunio, o la malattia, o abbia lasciato prescrivere l'azione” (Cass.
Sez. Lav. 13819/2017. Cfr. Cass. 23529/2021 e Cass. Sez. Lav. 22021/2022), sicché
4 occorreva l'indicata compiuta indicazione dei profili di danno per i quali si chiedeva il risarcimento.
Altro profilo di incertezza della domanda è relativo all'affermazione della responsabilità del datore di lavoro, atteso che la parte ricorrente, per la massima parte (cfr. in particolare pg.
3-5 del ricorso), richiama semplicemente le mansioni connesse alla figura professionale di inquadramento, dovendosi comprendere in tale ambito anche lo stress da responsabilità
penale che, inevitabilmente, è correlato alle mansioni espletate (in merito, deve evidenziarsi che il teste , in particolare, ha affermato che lo stato di stress del ricorrente era legato Tes_1
alle vicende del processo penale indicato in ricorso).
Peraltro, l'attività lavorativa è indicata, anche nella ctp allegata in atti, con riferimento all'intero periodo di lavoro, comprendendo anche quello svolto alle dipendenze dell'Anas
S.p.A., a conferma di una impostazione dell'azione più nei sensi di semplice malattia professionale [come peraltro evincibile anche dai riferimenti al D. Lgs. 38/2000,
evidenziandosi che, in tema di responsabilità civile del datore di lavoro, la liquidazione del danno va effettuata secondo criteri civilistici e non sulla base delle tabelle dell'indennizzo
CP_ ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 (cfr. Cass. Sez. Lav. 22021/2022)] che nei sensi di affermazione della responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087 c.c..
I profili di possibile responsabilità del datore di lavoro, connessi sostanzialmente all'asserita gravosità dei compiti, all'orario di lavoro maggiore e la conflittualità con i superiori,
rimangono incompiutamente formulati e dimostrati, evidenziandosi che l'orario di lavoro maggiore è affermato genericamente da parte ricorrente come svolto per lunghi periodi e che la privazione delle risorse di squadra pare affermata semplicemente come necessità di segnalazione delle problematiche per poter eseguire qualunque intervento.
Per tale ultimo profilo, peraltro, appare contraddittorio che la parte ricorrente sostenga la eccessiva gravosità del lavoro conseguente alla privazione delle risorse di squadra atteso che, per lo stesso aspetto, ha affermato il demansionamento e lo svuotamento delle mansioni con la missiva del 20.12.2017 (all. n. 7 delle produzioni documentali di parte ricorrente).
5 Si richiamano, in merito, i principi per cui “La responsabilità del datore di lavoro per
inadempimento dell'obbligo di prevenzione di cui all'art. 2087 cod. civ. non è una
responsabilità oggettiva, essendone elemento costitutivo la colpa, quale difetto di diligenza
nella predisposizione delle misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore”
(così, tra le altre, Cass. Sez. Lav. 14192/2012); “In tema di qualificazione della domanda
giudiziale, ove il lavoratore chieda il risarcimento del danno derivante dalla lesione del diritto
all'integrità personale, non rileva, ai fini della configurazione di un'azione di natura
contrattuale, il mero richiamo dell'art. 2087 cod. civ. o delle altre disposizioni legislative
strumentali alla protezione delle condizioni di lavoro, occorrendo, invece, la specifica
deduzione di un comportamento inadempiente del datore di lavoro, dal quale, secondo la
prospettazione attorea, sia derivato il danno lamentato …” (così, tra le altre, Cass. Sez. Lav.
n. 17547/2010), in base ai quali è sempre necessario allegare e dimostrare profili di colpa nella condotta del datore di lavoro, ai quali far risalire il danno all'integrità fisica del dipendente.
Comunque, anche all'esito della prova per testi espletata, è stata disposta c.t.u. che ha affermato il nesso di concausalità delle condizioni di lavoro con le patologie del ricorrente in senso che, tuttavia, non può comportare l'accoglimento della domanda.
Anzitutto, in merito, deve rilevarsi la genericità della consulenza che si limita ad affermare
- in maniera incompiutamente motivata - che i periodi di stress fisico e psichico sono stati tali da poter agire, almeno come concause, nel determinare l'insorgenza delle patologie cardiache e psichiche.
I “periodi di stress psichico e fisico”, poi, sono stati legati dal c.t.u. all'“esposizione a climi avversi, sia con temperature molto calde o molto fredde”, in senso indefinito sia in riferimento al periodo di esposizione, sia in riferimento alla causalità rispetto all'insorgenza delle patologie.
Oltretutto, con riferimento a tale esposizione, non viene in rilievo alcuna colpa prospettabile per il datore di lavoro, trattandosi di condizioni connesse all'espletamento delle mansioni lavorative.
6 La domanda deve dunque rigettarsi per le motivazioni indicate, rimanendo assorbite ulteriori considerazioni.
Le peculiarità delle questioni affrontate e le ragioni della decisione, basata anche sul margine di incertezza indicato, determinano la compensazione delle spese di lite.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente, non operandosi in tal caso alcuna compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
rigetta la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente.
Si comunichi
Cosenza, 23.6.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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