Sentenza breve 12 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza breve 12/07/2022, n. 1190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1190 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 12/07/2022
N. 01190/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00731/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 731 del 2022, proposto da
BI di ME CE & C S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Maria Durante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Pitagora 9;
contro
Comune di Melendugno, non costituito in giudizio;
Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego prot n. 0027114/28-03-2022, comunicato dall’Ufficio SUAP del Comune di Melendugno in data 28/03/2022;
- del diniego di autorizzazione paesaggistica n. 24/2022 del 23/03/2022 dell’Unione dei Comuni delle Terre di Acaya e Roca, nonché del presupposto parere negativo prot. 3936 del 07/03/2022 della Soprintendenza archeologica belle arti e paesaggio per le provincie di Brindisi e Lecce;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Cultura e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Province di Brindisi e Lecce;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 il dott. Silvio Giancaspro e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha impugnato i provvedimenti con cui è stato denegato il mantenimento annuale del bar – pizzeria denominato “BI” sito in località Torre Sant’Andrea – Marina di Melendugno.
2. In particolare, la società ricorrente ha riferito che:
- BI di ME CE & C S.n.c. presentava al SUAP del Comune di Melendugno istanza di p.d.c. in data 01.10.2021 per il mantenimento annuale di un “manufatto destinato a ristorante-pizzeria, denominato “BI”, realizzato circa un trentennio fa in area demaniale marittima;
- “la concessione demaniale interessa una superficie di 454 mq ed il manufatto esistente … è assentito sotto il profilo paesaggistico con autorizzazione n. 20 del 20/03/1996”;
- “la ricorrente ha quindi chiesto di poter mantenere la struttura per l’intero anno solare, eliminando la clausola dell’intermittenza del permesso di costruire, con smontaggio della struttura a fine stagione estiva”;
- “l’Unione dei Comuni di Terre di Acaya e Roca, sulla base del presupposto vincolante parere della Soprintendenza di Lecce, ha espresso diniego di autorizzazione paesaggistica per le seguenti motivazioni: “ 1) Valutazioni di non conformità alla specifica disciplina d’uso relativa ai D.M. 1.12.1970 e D.M. 1.8.1985 riportata rispettivamente nella Scheda PAE060 e PAE134 del PPTR vigente. Qualora la struttura, pur avendo requisiti di amovibilità, fosse mantenuta in modo continuativo e duraturo sul suolo demaniale, si determinerebbe la sua trasformazione da manufatto a carattere temporaneo, nello specifico stagionale, a manufatto permanente, con la conseguente qualificazione di nuova costruzione, pertanto: 1.1 non sussisterebbero i presupposti di conformità paesaggistica dell’intervento alle disposizioni prescrittive per la zona dichiarata di notevole interesse pubblico ex art. 136 co. 1 lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. con D.M. 1.12.1970 e D.M. 1.8.1985, individuate ai sensi dell’art. 143 comma 1 lettera b) dello stesso Decreto e riportate nelle Schede PAE060 e PAE134 del vigente PPTR della Puglia; ciò per contrasto con le vigenti prescrizioni d’uso: - per la componente idrologica “territori costieri”, in quanto “non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: 1.a1) la realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali” (obiettivo non pertinente al caso in esame); 4 - per la componente geomorfologica “Grotte” (che interessa parte dell’area sulla quale insiste la struttura) in quanto “non sono ammissibili […] tutti i piani, progetti e interventi che comportano […] 1.a2) interventi di nuova edificazione”; 1.2 il manufatto risulterebbe in contrasto con l’art. 45 delle N.T.A. del PPTR vigente, recante “Prescrizioni per i territori costieri” tutelati ope legis ex art. 142 co. 1 lett. a) del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., nei quali non è ammessa la realizzazione di nuove opere edilizie, salvo quelle finalizzate al recupero dei valori paesaggistici, non attinente al caso in esame; 1.3 il manufatto risulterebbe in contrasto con l’art. 55 delle N.T.A. del PPTR vigente, recante “Misure di salvaguardia e di utilizzazione per le Grotte” in presenza delle quali, in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui all’art. 91 delle stesse Norme, non sono ammissibili interventi di nuova edificazione; 2) Valutazioni di non compatibilità con i valori paesaggistici del contesto tutelato di riferimento La limitazione temporale di permanenza della struttura stagionale in esame si configura quale sacrificio temporaneo della salvaguardia e della piena godibilità delle peculiarità paesaggistiche del contesto di riferimento e rappresenta il giusto contemperamento e punto di equilibrio tra gli interessi del privato istante e la tutela dell’interesse pubblico riconosciuto con i D.M. 1.12.1970 e D.M. 1.8.1985, in quanto garantisce, nel restante periodo dell’anno, la libera fruizione dell’area demaniale e la piena godibilità panoramica del luogo senza ostacoli e strutture. Diversamente, qualora il manufatto, pur avendo requisiti di amovibilità, venisse mantenuto in modo continuativo e duraturo sul suolo demaniale, verrebbero meno i presupposti di compatibilità con il contesto costiero riconosciuto di pregio paesaggistico, in quanto lo stesso, con il suo stabile ingombro planivolumetrico, determinerebbe l’alterazione permanente dei valori protetti. ”;
- di identico contenuto è “il presupposto parere della Soprintendenza, il quale trascrive anche le NTA del PPTR”.
3. Ciò premesso, parte ricorrente ha articolato le seguenti censure:
- “secondo l’argomentare della Soprintendenza il concetto edilizio di “nuova costruzione” sarebbe legato alla permanenza o meno dei manufatti per l’intero anno, ovvero per la durata della concessione demaniale marittima”, laddove invece “è facile obiettare che il concetto di “nuova costruzione” è legato alla preesistenza o meno di un manufatto e non già al tempo della sua permanenza in loco”;
- inoltre, “occorre altresì considerare che la precarietà dell’opera è data dalla temporaneità e revocabilità in ogni momento del titolo concessorio che ne legittima l’installazione, sicché la non definitività della trasformazione dipende intrinsecamente dal luogo su cui è realizzato (nel caso installato), ovvero il demanio marittimo”;
- violazione dell’art. 1, comma 246, della legge 145/2018;
- “non si comprende quali siano i detrattori paesaggistici, ovvero i beni incisi dalla permanenza del manufatto, atteso che la motivazione apportata è utilmente spendibile per qualsivoglia istanza”.
4. Si è costituita in giudizio l’autorità ministeriale per resistere al ricorso.
5. Nella camera di consiglio del 6.7.2022 la causa è stata introitata per la decisione, previo avviso alle parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
6. Il ricorso è fondato.
6.1. La giurisprudenza di questa Sezione (15.02.2021 n. 255) ha recentemente affermato che:
- è “ erroneo e fuorviante assimilare tout court il caso della «nuova opera edilizia» a quello, odiernamente in esame, in cui viene chiesto di «assentire per l’intero anno un’opera già normalmente autorizzata, seppur in via stagionale» (T.a.r. Puglia Lecce, I, 26 aprile 2018, n. 727), essendo dunque richiesta, all’autorità ministeriale, una «sufficiente esternazione delle peculiari ragioni per le quali si ritiene che (l’opera) non sia idonea a inserirsi nell’ambiente, attraverso l’esame delle sue caratteristiche concrete e l’analitica individuazione degli elementi di contrasto con il vincolo da tutelare» (sent. n. 84/2021 cit.) ”;
- “ …lo stesso art. 45 delle NTA del PPTR, dopo aver previsto che «1. Nei territori costieri e contermini ai laghi come definiti all’art. 41, punti 1) e 2), si applicano le seguenti prescrizioni: 2. Non sono ammissibili piani, progetti e interventi che comportano: a1) realizzazione di qualsiasi nuova opera edilizia, fatta eccezione per le opere finalizzate al recupero/ripristino dei valori paesistico/ambientali (…)», pure prevede che, «3. … sono ammissibili piani, progetti e interventi diversi da quelli di cui al comma 2, nonché i seguenti: (…) b3) realizzazione di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri …, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi» ; - il riferimento alle «altre attività connesse al tempo libero» risulta, per la sua estrema ampiezza, tale da ricomprendere pure l’attività di ristorazione svolta dalla società ricorrente. - anche in questa ulteriore prospettiva, dunque, la Soprintendenza avrebbe dovuto svolgere, vieppiù tenuto conto del fatto che l’immobile in parola si trova in pieno centro cittadino - seppur lungo la strada che costeggia, in area portuale, la costa (v. la documentazione fotografica in atti) -, una concreta valutazione sulle caratteristiche della struttura ombreggiante e del suo effettivo impatto rispetto agli interessi paesaggistici tutelati, e avrebbe dunque potuto e dovuto, eventualmente, autorizzarla, nel caso di positivo accertamento delle condizioni di cui all’art. 45, comma 3, lett. b3) citato, e pertanto nel caso in cui la stessa: a) fosse facilmente amovibile; b) non compromettesse gli elementi naturali; c) non riducesse la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri; d) fosse realizzata «con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore»; e) risultasse installata «senza alterare la morfologia dei luoghi» ”.
6.2. Le predette considerazioni sono pianamente esportabili al caso in esame.
Invero le Amministrazioni intimate, con i provvedimenti impugnati, hanno tracciato un immediato e diretto parallelismo tra l’ipotesi della nuova opera edilizia e l’ipotesi - qual è quella di che trattasi - dell’opera già assentita, seppure con clausola di stagionalità.
Sta di fatto però che l’opera già assentita con clausola di stagionalità non è per definizione “nuova”, in quanto già impattante sul territorio, sicché, ove venga presentata istanza ai fini del suo mantenimento annuale, non può essere opposto un aprioristico diniego alla sua perdurante installazione quale ipotesi di “nuova opera”, ma devono essere puntualmente esplicitate le ragioni atte a circostanziare, in concreto, gli aspetti che non consentono di tollerare per l’intero anno solare, ciò che è pacificamente compatibile con i valori paesaggistici di riferimento nel corso della stagione estiva: “ non essendo desumibile dalla normativa vigente alcun divieto generalizzato in tal senso (e, dunque, il carattere doveroso e vincolato della prescrizione in esame, come ritenuto dal Ministero), le amministrazioni competenti avrebbero dovuto chiarire per quali specifiche ragioni (da valutarsi ovviamente alla luce degli strumenti di pianificazione vigenti) avevano ritenuto indispensabile introdurre una prescrizione circoscritta alla sola stagione invernale ” (Cons. Stato, Sez. V, 2.02.2021 n. 1520).
6.3. Peraltro, nella predetta sentenza n. 255/2021 è stato opportunamente posto in evidenza che:
- l’art. 45 della NTA del PPTR (con previsione pedissequamente reiterata nelle Schede PAE) consente (in deroga al divieto codificato in via generale) di realizzare una nuova opera edilizia allorquando si tratti “ di attrezzature di facile amovibilità per la balneazione e altre attività connesse al tempo libero, che non compromettano gli elementi naturali e non riducano la fruibilità ed accessibilità dei territori costieri e di quelli contermini ai laghi, che siano realizzate con materiali ecocompatibili, senza utilizzo di materiali cementati di qualsiasi genere e fondazioni nel sottosuolo, nel rispetto delle specifiche norme di settore e purché siano installate senza alterare la morfologia dei luoghi ”;
- nulla osta a ricomprendere tra le strutture connesse al tempo anche i manufatti amovibili specificamente destinati alla ristorazione (del tipo di quelli oggetto della istanza di mantenimento presentata dalla ricorrente).
Ciò significa che, anche a voler ritenere che il mantenimento annuale del bar-pizzeria sia equiparabile alla realizzazione di una nuova opera edilizia, l’Amministrazione non avrebbe comunque potuto esimersi dal valutare, in concreto, la compatibilità delle strutture del bar-pizzeria con gli elementi naturali che contraddistinguono i luoghi di riferimento.
La mancanza di una specifica motivazione sul punto anzi detto vizia in ogni caso i provvedimenti impugnati, che pertanto meritano di essere annullati, con il conseguente obbligo delle Amministrazioni intimate di addivenire alla riedizione delle valutazioni di rispettiva competenza.
7. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla gli atti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2022 con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Ettore Manca, Consigliere
Silvio Giancaspro, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Giancaspro | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO