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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 24/02/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1855/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
20.2.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1855/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Danesi e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Tatiana Biagioni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via
Macedonio Melloni n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Donatori di Sangue n. 54, in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...]
(P.IVA , con sede in Macherio (MB), via Roma n. 74 Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30 ottobre 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare che il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta si è protratto, oltre il termine previsto, fino al 20.12.2019 e per sentir altresì condannare - previo accertamento della relativa debenza - la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 8.351,11 (di cui € 693,63 quale t.f.r.) anche a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
Pagina 1 di 6 - di essere stato assunto presso la convenuta – che esercita “attività non specializzate di lavori edili (muratori) svolta in forma non artigiana” – con decorrenza dal 3.9.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, quale operaio preposto allo svolgimento di mansioni di muratore qualificato e, da ultimo, con inquadramento nel secondo livello del c.c.n.l. edilizia – aziende industriali;
- di aver sempre svolto quale orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
16.30 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00 e, all'occorrenza, anche il sabato;
- di essere stato preposto a svolgere lavori in muratura, in particolare realizzazione e lavorazione di cartongesso, posa in opera di piastrelle, intonaco, rasatura con stabilitura, rasatura con gesso, muratura falso telaio;
- di aver ricevuto in relazione alla mensilità di settembre 2019 un acconto della relativa retribuzione, oltre ad un acconto della retribuzione di ottobre 2019 per un importo pari ad € 322,00;
- di aver continuato a lavorare fino al 20 dicembre 2019, allorché gli era stato comunicato che non era più necessario lo svolgimento della sua attività lavorativa e che non doveva più recarsi a lavoro;
- di essere rimasto creditore di parte delle retribuzioni di settembre 2019 e ottobre 2019
e interamente creditore delle retribuzioni di novembre 2019, dicembre 2019 e del t.f.r.
e di non aver neppure ricevuto le buste paga relative ai mesi di ottobre e novembre
2019;
- di aver vanamente tentato di rassegnare le proprie dimissioni in data 2.1.2020 non avendo più ricevuto notizie dalla datrice di lavoro e di aver così scoperto che l'impresa aveva comunicato la cessazione del suo rapporto di lavoro Controparte_2 in data 4.11.2019;
- di non aver mai ricevuto comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- di aver appreso che la ditta individuale convenuta era stata cancellata dal registro delle imprese in data 27.5.2020.
Pur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Il ricorso è e fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Pagina 2 di 6 Sulla base della documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla ditta individuale con decorrenza dal 3.9.2019 con Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di quaranta ore settimanali quale operaio preposto a svolgere mansioni di muratore qualificato, inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. edilizia industria (doc. 2), con retribuzione oraria di € 10,28109 da corrispondersi per dodici mensilità (docc. 2 e 3).
Sempre dai documenti depositati, poi, emerge che il lavoratore ha tentato di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in data 2.1.2020 (doc. 4) e che la cessazione del suo rapporto di lavoro era invece stata comunicata al centro per l'impiego in data 4.11.2019 (doc.
5).
Nessun ulteriore elemento utile ai fini della decisione è invece emerso dall'istruttoria testimoniale, considerato che l'unico teste escusso ha fornito solo informazioni de relato (cfr. verbale di udienza del 26.3.2024).
Ciò posto, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito vengono esposti:
- considerato che il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 3.9.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (doc. 2), che egli ha addotto di non aver ricevuto la lettera di licenziamento e di aver lavorato fino al 20.12.2019, tenuto conto che dagli atti di causa non risulta evincibile una diversa data di fine del rapporto di lavoro e che la convenuta – rimasta contumace – non ha offerto alcuna prova di segno contrario, risulta fondata la richiesta di pagamento delle competenze retributive fino al
20.12.2019;
- con riferimento alla determinazione del numero di giorni e agli orari svolti dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro, deve rilevarsi che possono essere valorizzati i soli dati documentali, poiché - per i motivi già esposti - in sede testimoniale non è stata raggiunta alcuna valida prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, sia pure nella giornata di sabato. Ne consegue che le ore di lavoro svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 devono essere determinate sulla base delle allegazioni attoree in ragione di cinque giorni lavorativi a settimana (dal lunedì al venerdì) e per otto ore di lavoro al giorno (dalle 7:30 alle 16:30 con un'ora di pausa), cosicché le ore di lavoro svolte ammontano a 184 per l'ottobre 2019 (23 giorni lavorativi), a 160 per il novembre 2019 (20 giorni lavorativi) e a 120 per il dicembre
2019 (15 giorni), avendo lo stesso ricorrente formulato la propria domanda limitandola temporalmente solo fino alla data del 20.12.2019, per un monte ore totale pari a 464 ore o 58 giorni lavorativi dal 1.10.2019 al 20.12.2019;
Pagina 3 di 6 - ai fini della determinazione del valore delle indennità di mensa e di trasporto deve dunque essere valorizzato il dato dei 58 giorni lavorativi compresi tra il lunedì ed il venerdì e decorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019;
- resta superfluo determinare il numero di giorni o di ore di lavoro relativi alla mensilità di settembre 2019, avendo il ricorrente ricevuto la busta paga riportante un lordo di €
2.370,28 (doc. 3) e avendo egli altresì dedotto di aver ricevuto in acconto la somma lorda di € 2.136,28, sicché l'importo lordo ancora dovuto ammonta ad € 234,00
(2.370,28 – 2.136,28);
- non può tenersi conto, nella determinazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, degli importi relativi alla Cassa edile e alla indennità sostitutiva di ex festività e permessi poiché parte attorea non ha allegato né che la convenuta non ha provveduto al versamento di quanto dovuto in favore della , né che egli Parte_2 non ha fruito di permessi ed ex festività;
- parimenti non può essere riconosciuto il diritto a percepire il compenso per le giornate festive di Natale e S. Stefano del 2019, avendo lo stesso ricorrente limitato la propria domanda al rapporto lavorativo svoltosi fino al 20.12.2019. Le indennità per i giorni festivi devono quindi essere riconosciute per soli tre giorni: 1 e 4 novembre e 8 dicembre 2019;
- il valore della retribuzione oraria da prendere quale parametro di riferimento per la quantificazione delle differenze retributive è quello risultante dal contratto di assunzione e dalla busta paga di settembre 2019, nei quali la retribuzione oraria è indicata in € 10,28109 già comprensiva del valore orario di € 1,35 della indennità territoriale (cfr. docc. 2 e 3). Resta irrilevante il fatto che il ricorrente, nella nota n. 1 a pagina del ricorso, abbia indicato un diverso valore della retribuzione mensile per come a suo dire risultante dal c.c.n.l., poiché il c.c.n.l. non è prodotto in atti e la sua mancanza preclude di verificare a quanto ammonti la retribuzione oraria, giornaliera o mensile ivi prevista;
- ai fini della determinazione del t.f.r., devono essere computate la mensilità di settembre 2019 (per la quale il t.f.r. è già indicato nella relativa busta paga in € 128,22)
e le competenze retributive per come accertate in relazione alle mensilità di ottobre,
2019, novembre 2019 e dicembre 2019 nella porzione lavorata fino al giorno 20, i compensi per i giorni festivi, ma non le indennità di mensa e di trasporto giornaliere, poiché esse non hanno natura retributiva (cfr. Cass., n. 7181 del 18.3.2024). La circostanza che indennità di mensa e di trasporto non debbano essere computate per la determinazione del t.f.r. trova diretta conferma nella busta paga di settembre 2019,
Pagina 4 di 6 nella quale la quota mensile del t.f.r. maturato è determinata sulla base della sola retribuzione mensile e non delle ulteriori indennità ivi liquidate (cfr. doc. 3).
Così enucleati e delimitati gli elementi per la determinazione delle competenze retributive maturate dal ricorrente dal 1.9.2019 al 20.12.2019, gli importi complessivamente dovuti devono essere così determinati:
- € 234,00 quali differenze retributive non percepite per il mese di settembre 2019;
- € 4.448,43 quale importo complessivo dovuto per le retribuzioni di ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019 (fino al giorno 20), pari a 464 ore lavorative dal
1.10.2019 al 20.12.2019 valorizzate sulla base oraria di € 10,28109 e diminuita dell'acconto di € 322,00 che il ricorrente dà atto di aver percepito per la mensilità di ottobre 2019;
- € 525,48 complessivi per l'indennità di mensa giornaliera, pari a 58 giorni lavorativi intercorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019 e valorizzata in € 9,06 al giorno per come indicato nella busta paga di settembre 2019;
- € 247,08 complessivi per l'indennità di trasporto giornaliera, pari a 58 giorni lavorativi intercorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019 e valorizzata in € 4,26 al giorno per come indicato nella busta paga di settembre 2019;
- € 246,75 per i tre giorni di festività e festività soppresse caduti dal 1.10.2019 al
20.12.2019, sulla base del valore di € 82,25 giornaliero indicato in ricorso;
- € 499,86 quale t.f.r., pari al valore della quota di t.f.r. di € 128,22 indicata nella busta paga di settembre 2019 e alla porzione di complessivi € 347,79 maturata dal 1.10.2019 al 20.12.2019 in considerazione delle competenze mensili e dei compensi per festività
[(€ 4.448,43 di retribuzioni dovute dal 1.10.2019 al 20.12.2019 + 322,00 di acconto ricevuto per il mese di ottobre 2019 + € 246,75 di compensi per festività) : 13,5].
In definitiva, in considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, l'esecuzione della prestazione dedotta, mentre la convenuta - che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere - non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame,
“il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n.
7027/2001).
Pagina 5 di 6 La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda complessiva di € 6.201,60.
La domanda attorea deve dunque essere accolta nei limiti sopradetti, con riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire le seguenti somme:
- € 5.701,74 lordi qual differenze retributive dovute dal 1.9.2019 al 20.12.2019, compensi per festività e indennità di mensa e di trasporto maturate nel medesimo periodo;
- € 499,86 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a Parte_1 percepire da la somma lorda complessiva di 6.201,60 (di cui € Controparte_2
499,86 quale t.f.r.) a titolo di differenze retributive, compensi per festività, indennità di mensa e di trasporto e t.f.r.;
- Condanna a corrispondere a la Controparte_3 Parte_1 somma lorda di € 6.201,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta tutte le ulteriori richieste formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Greco
Pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro Elena Greco, all'esito dell'udienza del
20.2.2025 che si è svolta secondo le modalità di cui all'art. 127ter c.p.c., esaminate le note pervenute, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1855/2020 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Anna Danesi e Parte_1 C.F._1 dell'avv. Tatiana Biagioni, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Milano, via
Macedonio Melloni n. 10
RICORRENTE contro
(C.F. ), residente in [...] C.F._2
Donatori di Sangue n. 54, in proprio ed in qualità di titolare dell'impresa individuale
[...]
(P.IVA , con sede in Macherio (MB), via Roma n. 74 Controparte_2 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: pagamento somma
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della domanda
Con il ricorso introduttivo del giudizio, depositato in data 30 ottobre 2020, il ricorrente ha adito il Tribunale di Monza in funzione di giudice del lavoro per sentir dichiarare che il rapporto di lavoro svolto alle dipendenze della convenuta si è protratto, oltre il termine previsto, fino al 20.12.2019 e per sentir altresì condannare - previo accertamento della relativa debenza - la convenuta a corrispondere in suo favore le differenze retributive di € 8.351,11 (di cui € 693,63 quale t.f.r.) anche a titolo di risarcimento del danno, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo e con vittoria delle spese di lite.
A sostegno della propria domanda il ricorrente ha esposto:
Pagina 1 di 6 - di essere stato assunto presso la convenuta – che esercita “attività non specializzate di lavori edili (muratori) svolta in forma non artigiana” – con decorrenza dal 3.9.2019, con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, quale operaio preposto allo svolgimento di mansioni di muratore qualificato e, da ultimo, con inquadramento nel secondo livello del c.c.n.l. edilizia – aziende industriali;
- di aver sempre svolto quale orario di lavoro dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle
16.30 con un'ora di pausa dalle 12,00 alle 13,00 e, all'occorrenza, anche il sabato;
- di essere stato preposto a svolgere lavori in muratura, in particolare realizzazione e lavorazione di cartongesso, posa in opera di piastrelle, intonaco, rasatura con stabilitura, rasatura con gesso, muratura falso telaio;
- di aver ricevuto in relazione alla mensilità di settembre 2019 un acconto della relativa retribuzione, oltre ad un acconto della retribuzione di ottobre 2019 per un importo pari ad € 322,00;
- di aver continuato a lavorare fino al 20 dicembre 2019, allorché gli era stato comunicato che non era più necessario lo svolgimento della sua attività lavorativa e che non doveva più recarsi a lavoro;
- di essere rimasto creditore di parte delle retribuzioni di settembre 2019 e ottobre 2019
e interamente creditore delle retribuzioni di novembre 2019, dicembre 2019 e del t.f.r.
e di non aver neppure ricevuto le buste paga relative ai mesi di ottobre e novembre
2019;
- di aver vanamente tentato di rassegnare le proprie dimissioni in data 2.1.2020 non avendo più ricevuto notizie dalla datrice di lavoro e di aver così scoperto che l'impresa aveva comunicato la cessazione del suo rapporto di lavoro Controparte_2 in data 4.11.2019;
- di non aver mai ricevuto comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro;
- di aver appreso che la ditta individuale convenuta era stata cancellata dal registro delle imprese in data 27.5.2020.
Pur ritualmente evocata in giudizio mediante notifica, parte convenuta è rimasta contumace.
Istruita la causa con l'ammissione della prova testimoniale e disposta poi la trattazione scritta della controversia ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., esaminate le note di trattazione scritta depositate dal ricorrente, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione ed ha poi provveduto al deposito del provvedimento decisorio nei termini di legge.
Il ricorso è e fondato solo in parte e deve pertanto essere accolto per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
Pagina 2 di 6 Sulla base della documentazione depositata in atti risulta che il ricorrente è stato assunto dalla ditta individuale con decorrenza dal 3.9.2019 con Controparte_2 contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e pieno di quaranta ore settimanali quale operaio preposto a svolgere mansioni di muratore qualificato, inquadrato nel secondo livello del c.c.n.l. edilizia industria (doc. 2), con retribuzione oraria di € 10,28109 da corrispondersi per dodici mensilità (docc. 2 e 3).
Sempre dai documenti depositati, poi, emerge che il lavoratore ha tentato di rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa in data 2.1.2020 (doc. 4) e che la cessazione del suo rapporto di lavoro era invece stata comunicata al centro per l'impiego in data 4.11.2019 (doc.
5).
Nessun ulteriore elemento utile ai fini della decisione è invece emerso dall'istruttoria testimoniale, considerato che l'unico teste escusso ha fornito solo informazioni de relato (cfr. verbale di udienza del 26.3.2024).
Ciò posto, la domanda attorea risulta meritevole di accoglimento nei limiti che di seguito vengono esposti:
- considerato che il ricorrente è stato assunto con decorrenza dal 3.9.2019 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (doc. 2), che egli ha addotto di non aver ricevuto la lettera di licenziamento e di aver lavorato fino al 20.12.2019, tenuto conto che dagli atti di causa non risulta evincibile una diversa data di fine del rapporto di lavoro e che la convenuta – rimasta contumace – non ha offerto alcuna prova di segno contrario, risulta fondata la richiesta di pagamento delle competenze retributive fino al
20.12.2019;
- con riferimento alla determinazione del numero di giorni e agli orari svolti dal ricorrente in costanza del rapporto di lavoro, deve rilevarsi che possono essere valorizzati i soli dati documentali, poiché - per i motivi già esposti - in sede testimoniale non è stata raggiunta alcuna valida prova dello svolgimento di ore di lavoro straordinario, sia pure nella giornata di sabato. Ne consegue che le ore di lavoro svolte nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019 devono essere determinate sulla base delle allegazioni attoree in ragione di cinque giorni lavorativi a settimana (dal lunedì al venerdì) e per otto ore di lavoro al giorno (dalle 7:30 alle 16:30 con un'ora di pausa), cosicché le ore di lavoro svolte ammontano a 184 per l'ottobre 2019 (23 giorni lavorativi), a 160 per il novembre 2019 (20 giorni lavorativi) e a 120 per il dicembre
2019 (15 giorni), avendo lo stesso ricorrente formulato la propria domanda limitandola temporalmente solo fino alla data del 20.12.2019, per un monte ore totale pari a 464 ore o 58 giorni lavorativi dal 1.10.2019 al 20.12.2019;
Pagina 3 di 6 - ai fini della determinazione del valore delle indennità di mensa e di trasporto deve dunque essere valorizzato il dato dei 58 giorni lavorativi compresi tra il lunedì ed il venerdì e decorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019;
- resta superfluo determinare il numero di giorni o di ore di lavoro relativi alla mensilità di settembre 2019, avendo il ricorrente ricevuto la busta paga riportante un lordo di €
2.370,28 (doc. 3) e avendo egli altresì dedotto di aver ricevuto in acconto la somma lorda di € 2.136,28, sicché l'importo lordo ancora dovuto ammonta ad € 234,00
(2.370,28 – 2.136,28);
- non può tenersi conto, nella determinazione delle competenze retributive dovute in favore del ricorrente, degli importi relativi alla Cassa edile e alla indennità sostitutiva di ex festività e permessi poiché parte attorea non ha allegato né che la convenuta non ha provveduto al versamento di quanto dovuto in favore della , né che egli Parte_2 non ha fruito di permessi ed ex festività;
- parimenti non può essere riconosciuto il diritto a percepire il compenso per le giornate festive di Natale e S. Stefano del 2019, avendo lo stesso ricorrente limitato la propria domanda al rapporto lavorativo svoltosi fino al 20.12.2019. Le indennità per i giorni festivi devono quindi essere riconosciute per soli tre giorni: 1 e 4 novembre e 8 dicembre 2019;
- il valore della retribuzione oraria da prendere quale parametro di riferimento per la quantificazione delle differenze retributive è quello risultante dal contratto di assunzione e dalla busta paga di settembre 2019, nei quali la retribuzione oraria è indicata in € 10,28109 già comprensiva del valore orario di € 1,35 della indennità territoriale (cfr. docc. 2 e 3). Resta irrilevante il fatto che il ricorrente, nella nota n. 1 a pagina del ricorso, abbia indicato un diverso valore della retribuzione mensile per come a suo dire risultante dal c.c.n.l., poiché il c.c.n.l. non è prodotto in atti e la sua mancanza preclude di verificare a quanto ammonti la retribuzione oraria, giornaliera o mensile ivi prevista;
- ai fini della determinazione del t.f.r., devono essere computate la mensilità di settembre 2019 (per la quale il t.f.r. è già indicato nella relativa busta paga in € 128,22)
e le competenze retributive per come accertate in relazione alle mensilità di ottobre,
2019, novembre 2019 e dicembre 2019 nella porzione lavorata fino al giorno 20, i compensi per i giorni festivi, ma non le indennità di mensa e di trasporto giornaliere, poiché esse non hanno natura retributiva (cfr. Cass., n. 7181 del 18.3.2024). La circostanza che indennità di mensa e di trasporto non debbano essere computate per la determinazione del t.f.r. trova diretta conferma nella busta paga di settembre 2019,
Pagina 4 di 6 nella quale la quota mensile del t.f.r. maturato è determinata sulla base della sola retribuzione mensile e non delle ulteriori indennità ivi liquidate (cfr. doc. 3).
Così enucleati e delimitati gli elementi per la determinazione delle competenze retributive maturate dal ricorrente dal 1.9.2019 al 20.12.2019, gli importi complessivamente dovuti devono essere così determinati:
- € 234,00 quali differenze retributive non percepite per il mese di settembre 2019;
- € 4.448,43 quale importo complessivo dovuto per le retribuzioni di ottobre 2019, novembre 2019 e dicembre 2019 (fino al giorno 20), pari a 464 ore lavorative dal
1.10.2019 al 20.12.2019 valorizzate sulla base oraria di € 10,28109 e diminuita dell'acconto di € 322,00 che il ricorrente dà atto di aver percepito per la mensilità di ottobre 2019;
- € 525,48 complessivi per l'indennità di mensa giornaliera, pari a 58 giorni lavorativi intercorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019 e valorizzata in € 9,06 al giorno per come indicato nella busta paga di settembre 2019;
- € 247,08 complessivi per l'indennità di trasporto giornaliera, pari a 58 giorni lavorativi intercorsi dal 1.10.2019 al 20.12.2019 e valorizzata in € 4,26 al giorno per come indicato nella busta paga di settembre 2019;
- € 246,75 per i tre giorni di festività e festività soppresse caduti dal 1.10.2019 al
20.12.2019, sulla base del valore di € 82,25 giornaliero indicato in ricorso;
- € 499,86 quale t.f.r., pari al valore della quota di t.f.r. di € 128,22 indicata nella busta paga di settembre 2019 e alla porzione di complessivi € 347,79 maturata dal 1.10.2019 al 20.12.2019 in considerazione delle competenze mensili e dei compensi per festività
[(€ 4.448,43 di retribuzioni dovute dal 1.10.2019 al 20.12.2019 + 322,00 di acconto ricevuto per il mese di ottobre 2019 + € 246,75 di compensi per festività) : 13,5].
In definitiva, in considerazione di tutto quanto esposto, rileva il giudicante che l'istante ha dunque dimostrato, nei termini appena esposti, l'esecuzione della prestazione dedotta, mentre la convenuta - che non si è costituita in giudizio e non ha contestato l'efficacia e la rilevanza dei fatti posti a base della pretesa attrice, né ha dedotto e dimostrato l'esistenza di eventuali altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere - non ha assolto l'onere posto a suo carico dall'art. 2697 c.c.
In proposito occorre infatti ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame,
“il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass., n.
7027/2001).
Pagina 5 di 6 La condotta processuale della convenuta, di rinuncia alla difesa e di disinteresse per la causa, ha viceversa confermato la mancanza di validi motivi che giustifichino l'inadempimento e, valutato unitamente agli altri elementi di prova secondo il principio stabilito dall'art. 116 c.p.c., ne conforta la condanna al pagamento della somma lorda complessiva di € 6.201,60.
La domanda attorea deve dunque essere accolta nei limiti sopradetti, con riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire le seguenti somme:
- € 5.701,74 lordi qual differenze retributive dovute dal 1.9.2019 al 20.12.2019, compensi per festività e indennità di mensa e di trasporto maturate nel medesimo periodo;
- € 499,86 lordi a titolo di trattamento di fine rapporto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo la misura indicata in dispositivo tenuto conto dell'attività istruttoria svolta e del valore della lite accertato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- Accoglie in parte il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di a Parte_1 percepire da la somma lorda complessiva di 6.201,60 (di cui € Controparte_2
499,86 quale t.f.r.) a titolo di differenze retributive, compensi per festività, indennità di mensa e di trasporto e t.f.r.;
- Condanna a corrispondere a la Controparte_3 Parte_1 somma lorda di € 6.201,60, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al soddisfo;
- Rigetta tutte le ulteriori richieste formulate in ricorso;
- Condanna a rifondere a le spese di lite, Controparte_2 Parte_1 liquidate in complessivi € 3.000,00, oltre accessori fiscali, previdenziali e spese generali come per legge, disponendone la distrazione in favore dei difensori, dichiaratisi antistatari.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Monza, 21 febbraio 2025 Il Giudice
Elena Greco
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