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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 08/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell '08.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Silvia Matilde , presso lo studio della quale alla via Dell'Epomeo nr.24 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del della sede Campania, con sede in Napoli alla via Controparte_2
Nuova Poggiorale , angolo via San Lazzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marialugia Ferrante e Micaela Sarogni, con i quali elettivamente domicilia presso la sede regionale , procure alle liti per atti pubblici, CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.11.2023, proponeva Parte_1
appello parziale avverso la sentenza nr.4167/2023 del 19.10.2023 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, -a fronte di una domanda giudiziale tesa ad ottenere la condanna al pagamento del danno biologico da infortunio sul lavoro ovvero al pagamento di una rendita per infortunio sul lavoro nella misura di legge- aveva accertato il diritto dell'istante alla corresponsione di una somma a titolo di danno biologico nella misura del 6% ed aveva condannato l assicuratore al pagamento in suo favore del relativo indennizzo , CP_1 compensando per un terzo le spese di lite e condannando l alla refusione dei CP_1
restanti due terzi delle spese stesse, pari ad 1.200,00, più Iva e Cpa, spese generali al
15% con distrazione.
L'appellante lamentava la erroneità della decisione del giudice di prime cure di compensare per un terzo le spese di lite del primo grado del giudizio, in quanto l'istante sin dalla fase di opposizione in sede amministrativa ai sensi dell'art.104
T.U. aveva chiesto l'applicazione della formula di BR ” senza esito positivo , per cui si era visto costretto ad agire in giudizio per ottenere la liquidazione del danno biologico nella misura del 6% ; tale necessità era sorta dalla decisione immotivata dell di non procedere a tale applicazione, per cui il giudice di CP_1
prime cure avrebbe dovuto fare corretta applicazione del principio di causalità e condannare l alla refusione delle spese di lite per intero con corretta CP_1 applicazione della norma di cui all'art.91 c.p.c.; per tale motivo instava per l'accoglimento del presente appello parziale con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
L' si costituiva in giudizio e contestava l'appello, di cui chiedeva il rigetto CP_1
in ragione della esattezza della valutazione resa dal primo giudice.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
L'appello è infondato per le ragioni che verranno di cui a poco esposte.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Napoli Nord ha fatto corretta applicazione
Pag. 2 di 4 del principio di causalità, in quanto l' è risultato soccombente e lo stesso CP_1
assicuratore è stato condannato alla refusione delle spese di lite nella CP_1
misura di 2/3 , in quanto la domanda giudiziaria non sarebbe stata proposta se fosse stata accolta l'opposizione in fase amministrativa, proposta ai sensi dell'art.104 d.p.r. nr.1124/1965. L'istante sostiene che la condanna alle spese di litre avrebbe dovuto essere integrale, ma si deve sul punto sottolineare che la domanda proposta da era articolata: l'odierno appellante aveva chiesto il Pt_1
riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro con il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 16% ovvero il riconoscimento di un indennizzo con liquidazione in un'unica soluzione del danno biologico con accertamento dello stesso in una misura sino al 15%. L'accertamento peritale aveva concluso per la spettanza del diritto con il riconoscimento della misura del danno biologico nella misura del 6% , quindi in una misura inferiore a quanto complessivamente richiesto. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art.92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa , ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa ( cfr. Cass. sez. 3 civ. ordinanza nr.13212 del 15.05.2023). Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del predetto principio, tenendo conto dell'accoglimento del capo della domanda concernente il danno biologico e non quello diretto al riconoscimento della rendita per infortunio: tanto è vero che ha proceduto a compensare in misura molto ridotta le spese di lite e cioè nella sola misura di un terzo.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma dell'esito della sentenza di Tribunale sul profilo di parziale impugnazione secondo la suesposta motivazione adottata da questa Corte.
Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio, visto l'art.
Pag. 3 di 4 152 disp. att. c.p.c. e considerata la dichiarazione presente nel fascicolo di primo grado, nonché la dichiarazione pure formulata nell'atto di appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuto alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio ai sensi dell'art.,152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, addì 08.01.2025 Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati:
- dott. Gennaro Iacone Presidente rel.
- dott.ssa Maria Chiodi Consigliere
- dott. Luca Buccheri Consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello alla pubblica udienza dell '08.01.2025, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2687/2023 R.G., vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Silvia Matilde , presso lo studio della quale alla via Dell'Epomeo nr.24 elettivamente domicilia, procura alla lite in atti,
APPELLANTE
E
, Controparte_1
in persona del della sede Campania, con sede in Napoli alla via Controparte_2
Nuova Poggiorale , angolo via San Lazzaro, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Marialugia Ferrante e Micaela Sarogni, con i quali elettivamente domicilia presso la sede regionale , procure alle liti per atti pubblici, CP_1
APPELLATO
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato presso questa Corte il 6.11.2023, proponeva Parte_1
appello parziale avverso la sentenza nr.4167/2023 del 19.10.2023 con la quale il
Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, -a fronte di una domanda giudiziale tesa ad ottenere la condanna al pagamento del danno biologico da infortunio sul lavoro ovvero al pagamento di una rendita per infortunio sul lavoro nella misura di legge- aveva accertato il diritto dell'istante alla corresponsione di una somma a titolo di danno biologico nella misura del 6% ed aveva condannato l assicuratore al pagamento in suo favore del relativo indennizzo , CP_1 compensando per un terzo le spese di lite e condannando l alla refusione dei CP_1
restanti due terzi delle spese stesse, pari ad 1.200,00, più Iva e Cpa, spese generali al
15% con distrazione.
L'appellante lamentava la erroneità della decisione del giudice di prime cure di compensare per un terzo le spese di lite del primo grado del giudizio, in quanto l'istante sin dalla fase di opposizione in sede amministrativa ai sensi dell'art.104
T.U. aveva chiesto l'applicazione della formula di BR ” senza esito positivo , per cui si era visto costretto ad agire in giudizio per ottenere la liquidazione del danno biologico nella misura del 6% ; tale necessità era sorta dalla decisione immotivata dell di non procedere a tale applicazione, per cui il giudice di CP_1
prime cure avrebbe dovuto fare corretta applicazione del principio di causalità e condannare l alla refusione delle spese di lite per intero con corretta CP_1 applicazione della norma di cui all'art.91 c.p.c.; per tale motivo instava per l'accoglimento del presente appello parziale con vittoria di spese di lite del presente grado del giudizio.
L' si costituiva in giudizio e contestava l'appello, di cui chiedeva il rigetto CP_1
in ragione della esattezza della valutazione resa dal primo giudice.
All'odierna udienza la Corte ha deciso la causa come da dispositivo.
L'appello è infondato per le ragioni che verranno di cui a poco esposte.
Osserva il Collegio che il Tribunale di Napoli Nord ha fatto corretta applicazione
Pag. 2 di 4 del principio di causalità, in quanto l' è risultato soccombente e lo stesso CP_1
assicuratore è stato condannato alla refusione delle spese di lite nella CP_1
misura di 2/3 , in quanto la domanda giudiziaria non sarebbe stata proposta se fosse stata accolta l'opposizione in fase amministrativa, proposta ai sensi dell'art.104 d.p.r. nr.1124/1965. L'istante sostiene che la condanna alle spese di litre avrebbe dovuto essere integrale, ma si deve sul punto sottolineare che la domanda proposta da era articolata: l'odierno appellante aveva chiesto il Pt_1
riconoscimento di una rendita per infortunio sul lavoro con il riconoscimento di un danno biologico nella misura del 16% ovvero il riconoscimento di un indennizzo con liquidazione in un'unica soluzione del danno biologico con accertamento dello stesso in una misura sino al 15%. L'accertamento peritale aveva concluso per la spettanza del diritto con il riconoscimento della misura del danno biologico nella misura del 6% , quindi in una misura inferiore a quanto complessivamente richiesto. In caso di accoglimento parziale della domanda articolata in più capi il giudice può, ai sensi dell'art.92 c.p.c., compensare in tutto o in parte le spese sostenute dalla parte vittoriosa , ma questa non può essere condannata neppure parzialmente a rifondere le spese della controparte, nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca per la parte di domanda rigettata o per le altre domande respinte, poiché tale condanna è consentita dall'ordinamento solo per l'ipotesi eccezionale di accoglimento della domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa ( cfr. Cass. sez. 3 civ. ordinanza nr.13212 del 15.05.2023). Il primo giudice ha fatto corretta applicazione del predetto principio, tenendo conto dell'accoglimento del capo della domanda concernente il danno biologico e non quello diretto al riconoscimento della rendita per infortunio: tanto è vero che ha proceduto a compensare in misura molto ridotta le spese di lite e cioè nella sola misura di un terzo.
Per le suesposte considerazioni si impone quindi il rigetto dell'appello, con conferma dell'esito della sentenza di Tribunale sul profilo di parziale impugnazione secondo la suesposta motivazione adottata da questa Corte.
Il Collegio dichiara irripetibili le spese del presente grado di giudizio, visto l'art.
Pag. 3 di 4 152 disp. att. c.p.c. e considerata la dichiarazione presente nel fascicolo di primo grado, nonché la dichiarazione pure formulata nell'atto di appello.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma
17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit..
P.Q.M.
La Corte così decide:
1) rigetta l'appello;
2) dichiara l'appellante non tenuto alla refusione delle spese di lite del presente grado del giudizio ai sensi dell'art.,152 disp. att. c.p.c.
Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater, dpr n.115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello principale a norma dell'art. 13 comma 1 bis cit.. Così deciso in Napoli, addì 08.01.2025 Il Presidente est.
Dott. Gennaro Iacone
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