TRIB
Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 23/05/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 508/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], c.f. residente a [...], Parte_1 C.F._1
loc. Sassu, anche quale titolare della omonima impresa individuale, rappresentato e difeso dall'Avv.
Luca Casula, giusta procura speciale in atti,
- ricorrenti -
contro
c.f. , Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Mario Nivola, in virtù di procura generale alle liti conferita in data 22 marzo 2024, Rep. n. 37875/ 7313,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione (omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali).
All'udienza del 23/05/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Preso atto dell'intervenuto annullamento in autotutela, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere con vittoria di spese, da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la cessazione della materia del contendere;
con compensazione almeno parziale delle spese di lite”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 9 luglio 2024, notificato nei termini di legge, ha Parte_1
1 proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-002135831, relativa all'atto di accertamento n 9500.20.02.2020.0013774 del 20.02.2020 riferito all'anno 2018, notificata in data CP_1
10.06.2024, con la quale l' di RI gli aveva ingiunto di pagare la somma di € 10.859,24 – CP_1 oltre € 10,33 per spese di notifica - quale sanzione amministrativa per l'asserito mancato versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge
12.09.1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11.11.1983, n. 538, come sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 15.01.2016, n. 8, e novellato dall'art. 23 del decreto legge 04.05.2023 n. 48 convertito, con modificazioni dalla legge 03.07.2023 n. 85.
Il ricorrente ha lamentato l'illegittimità delle ordinanze oggetto di opposizione sulla base dei seguenti motivi:
a) era maturata la prescrizione del diritto a riscuotere le somme, ex art. 28 della legge n. 689/81, stante il decorso del termine di cinque anni dal giorno in cui sarebbe stata commessa la violazione;
b) vi era stata la violazione del termine di novanta giorni previsto dall'art. 14 della legge n. 689 del
1981, in quanto l'atto di accertamento risultava notificato nel 2020, oltre un anno dopo l'asserita violazione, relativa al mancato versamento delle ritenute per l'annualità 2018;
c) vi era stata la violazione del principio del giusto procedimento e del diritto di difesa, in quanto era stata irrogata una sanzione nel 2024, a fronte di una presunta violazione risalente al 2018, senza che fosse stata evidenziata alcuna ragione di impedimento atta a giustificare una così lunga durata del procedimento amministrativo e, inoltre, l'avviso di accertamento citato nelle ordinanze emesso nell'anno 2020 - ove anche notificato, il che si contestava - faceva riferimento a fattispecie normativa e sanzionatoria diversa rispetto a quella attualmente in vigore, talchè l'avviso di accertamento del 2020 citato nelle ordinanze era inefficace rispetto ai fini pretesi, sia per quanto attiene l'interruzione della prescrizione, sia per quanto attiene alla legittima corretta scansione procedimentale come stabilita dalla
L. 689/1981;
d) il provvedimento era nullo per difetto di motivazione.
Ha pertanto concluso domandando l'annullamento dei provvedimenti opposti.
2. L' si è costituito in giudizio con memoria depositata il 19 marzo 2025, dando atto che, CP_1 all'esito del riesame della pratica, aveva proceduto all'annullamento in autotutela dell'ordinanza opposta, domandando, per l'effetto, che venisse dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
3. All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice si è ritirato in camera di consiglio e, all'esito, ha dato lettura della presente sentenza, tramite deposito in via telematica.
2 §§§
4. Occorre rilevare che, secondo quanto risulta dalla documentazione ritualmente depositata in giudizio dalla parte resistente, è intervenuto l'annullamento in autotutela dell'ordinanza ingiunzione n.
002135831 prot. .9500.23/05/2024.0060235 relativa all'annualità 2018. CP_1
Sicché va dichiarata la cessazione della materia del contendere, come concordemente richiesto dalle parti, che non hanno più alcun interesse giuridicamente rilevante, ai sensi dell'art. 100 c.p.c., alla decisione delle questioni dedotte nell'odierna controversia.
5. Passando alla regolamentazione delle spese del giudizio, l'annullamento dell'ordinanza in via di autotutela presuppone l'illegittimità del provvedimento in oggetto e consente di configurare una soccombenza virtuale dell' , che non ha provato di avere provveduto all'annullamento prima del CP_1
deposito del ricorso introduttivo, sicché il ricorrente è stato costretto a incardinare il presente giudizio.
Le spese sono liquidate in dispositivo sulla base delle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 e succ. mod., avuto riguardo alla materia trattata, al valore della controversia (scaglione di riferimento da euro
5.200,01 a euro 26.000,00) e all'attività difensiva effettivamente svolta, tenuto conto della particolare semplicità della stessa, stante la definizione della causa, non ulteriormente istruita, alla prima udienza, sulla base dell'unica questione esaminata, sicché si giustifica una liquidazione dei compensi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria attestata sui minimi.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, visto l'art. 442 c.p.c., così dispone:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere, stante il sopravvenuto annullamento in autotutela da parte dell' dell'ordinanza opposta;
CP_1
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle spese CP_1 processuali in favore del ricorrente, che liquida nell'importo di euro 43,00 a titolo di rimborso del contributo unificato e di euro 1.865,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in RI, il 23/05/2025.
La Giudice
Consuelo Mighela
3