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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/01/2025, n. 28 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 28 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1137/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1137/2018 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n. 358; rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lopes giusta procura in atti.
Attore contro
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Arcodaci n. 26; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, avanzava domanda risarcitoria ai Parte_1
sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. nei confronti del , deducendo Controparte_1
che in data 12.10.2015, alle ore 15:00 circa, mentre lo stesso “si trovava alla guida della propria bicicletta, modello Bottecchia SP9 Supenova, lungo la via Filicudi del Controparte_1
, quando, a causa di grossi arbusti di vegetazione, prospicenti sul margine destro della
[...]
carreggiata, per omessa manutenzione da parte dell'ente territoriale competente non segnalata, né visibile, nonostante l'uso della comune dirigenze richiesta, rovinava al suolo”.
L'attore rappresentava, inoltre, che dette sterpaglie ricoprivano interamente il marciapiede nonché parte della carreggiata. pagina 1 di 6 N. R.G. 1137/2018
Deduceva, dunque, di essere stata trasportata al pronto soccorso del P.O. di Milazzo, ove gli veniva diagnosticata “lussazione acromion claveare sx”, con prognosi di giorni trenta, nonché di aver subito un intervento chirurgico oltre che affrontato un doloroso percorso riabilitativo, all'esito del quale residuavano postumi invalidanti.
Invocava, pertanto, la responsabilità del per omessa manutenzione del bene sotto la sua CP_1
custodia nonché per omessa segnalazione del pericolo insistente nel sito ove si verificava il sinistro e chiedeva, previa ammissione delle prove orali articolate ed espletamento di CTU medico-legale, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'occorso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il , costituendosi in giudizio con comparsa del 24.10.2018, Controparte_1
contestava la sussistenza della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice e rilevava, in particolare,
l'insussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, difettando la prova dell'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi. Rilevava in particolare l'esclusione del diritto al risarcimento del danno in forza del principio di autoresponsabilità, atteso che l'evento lesivo deve considerarsi imputabile unicamente all'imprudenza del Deduceva, al riguardo, che Parte_1
“che l'attore, in pieno giorno (ore 14:48 circa), il 12/10/2015, provenendo dalla Via Eolie, svoltava a destra e si immetteva sulla Via Filicudi, incontrando davanti a sé gli arbusti a circa 70 mt. di distanza dall'imbocco della stessa;
senza poi contare che, presentandosi la predetta Via Filicudi con una carreggiata ampia e rettilinea, è indiscutibile la piena visibilità, soprattutto a tale distanza, dell'eventuale ostacolo”.
In subordine, contestava la quantificazione del danno operata da controparte, risultando altresì eccessivo il periodo di malattia indicato dal consulente di parte.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e Parte_1
compensi.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 19.02.2021 il Giudice, in persona di altro decidente, ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 N. R.G. 1137/2018
All'udienza dell'08.01.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda avanzata da deve ritenersi infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento in forza Parte_1
della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Nel declinare la portata della citata norma, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha superato la tesi della necessità della prova dell'insidia stradale, individuando quale unico presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. che il danno sia prodotto da una cosa, atteso che il proprietario- custode è tenuto a risponderne in base al rapporto di fatto che si ha con la res e non per la qualità della stessa.
Cionondimeno, deve osservarsi che la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051, anche se esclude la necessità di provare la ricorrenza dell'insidia e/o del trabocchetto, non esime il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno dal dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e della sua imputabilità, secondo il paradigma dell'art. 2051 c.c., al soggetto titolare del rapporto di fatto con la res.
La Corte di Cassazione, difatti, in applicazione del summenzionato assunto, ha statuito che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica” (ex multis v. Cassazione civile sez. III - 09/03/2020, n. 6651; cfr. nel medesimo senso anche Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12166).
Da tali considerazioni deriva, dunque, che il giudice di merito, per il riconoscimento della domanda di risarcimento dei danni da custodia, deve prioritariamente valutare se il danneggiato abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra questo e la res soggetta a custodia, con la conseguenza che se il danneggiato non assolve a tale onere, la domanda pagina 3 di 6 N. R.G. 1137/2018
risarcitoria non può trovare accoglimento anche laddove il custode non abbia provato la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass. civ. sent. 05.02.2013, 2660).
Per altro verso, giova sottolineare che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato che “In riferimento all'ipotesi di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., sino ad escludere del tutto la responsabilità del custode: in sostanza, nel concetto di caso fortuito esimente la responsabilità per danni da cose in custodia può rientrare anche la condotta della stessa vittima, che può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso” (v. ex multis Tribunale Trani sez. II, 21/06/2022, n.103).
Facendo applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che, pur ricondotta l'odierna fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., la domanda risarcitoria proposta dal non può Parte_1
trovare accoglimento per carenza del nesso eziologico tra l'omessa manutenzione della cosa in custodia ed il danno lamentato, dovendosi ritenere sussistente, come correttamente rilevato da parte convenuta, la rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c..
L'ipotesi del concorso colposo del creditore/danneggiato configura, del resto, non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, sicché la stessa deve essere verificata ed esaminata, anche d'ufficio, dal Giudice “attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte”
(Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2.4.2021, n. 9200).
Va, peraltro, evidenziato che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).
pagina 4 di 6 N. R.G. 1137/2018
Venendo al caso di specie, risulta pacifico tra le parti che la caduta è avvenuta alle ore 15:00 circa del
12.10.2015, ed altresì che, come dedotto dal Barcellona Pozzo di Gotto – ed in difetto di CP_1
specifica contestazione da parte dell'attore – gli arbusti prospicienti si trovavano a circa m. 70 – ovvero
Tes_ 20-30 m. (per come narrato dal teste all'udienza del 26.06.2023) - dal punto di svolta tra la via
Eolie e la via Filicudi. Tale ultima circostanza, unitamente alle condizioni di piena visibilità degli arbusti, rende evidente che il ciclista avrebbe ben potuto avvedersi della presenza dell'ostacolo, inducendolo ad adottare le ragionevoli cautele nonché la normale accortezza e attenzione, evitando così
i danni causati dalla rovinosa caduta.
A ciò si aggiunga che, in ordine alle modalità del sinistro, il teste – sentito all'udienza Testimone_2
del 26.06.2023 – ha narrato che lo stesso veniva cagionato dall'impigliarsi della vegetazione sullo sterzo della bici dell'attore, riferendo altresì che la strada teatro dell'evento era interessata dalla presenza di magazzini e supermercati, nonché che al momento dell'evento, la corsia di marcia opposta risultava occupata dal transito di un mezzo pesante.
Quanto dichiarato dal teste costituisce, dunque, ulteriore dimostrazione di come l'incidente si sia verificato, secondo un giudizio probabilistico, in ragione di un contegno dell'attore non sufficientemente diligente rispetto a quanto richiesto sulla scorta delle specifiche circostanze del caso concreto.
Infine, non può sottacersi l'ulteriore circostanza, riferita dal medesimo teste, che la via Filicudi è una strada che conduce all'abitazione del sita in via Gen. A. Cambria. Ciò denota, a supporto Parte_1
del superiore convincimento, una presumibile conoscenza, da parte dell'attore, circa lo stato dei luoghi,
e dunque la manifesta prevedibilità della presenza degli arbusti lungo la carreggiata.
In definitiva, acclarata l'esclusiva responsabilità del danneggiato in relazione ai fatti per cui è causa, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa indicato da parte attrice ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1137/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
pagina 5 di 6 N. R.G. 1137/2018
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore alla refusione, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.01.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mirko Intravaia, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1137/2018 promossa da:
, (C.F. , elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Barcellona Pozzo di Gotto, via Kennedy n. 358; rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lopes giusta procura in atti.
Attore contro
IN PERSONA DEL SINDACO P.T. (C.F. Controparte_1
), elettivamente domiciliato in Barcellona Pozzo di Gotto, via Arcodaci n. 26; P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo Pietro Paolo Messina giusta procura in atti.
Convenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, avanzava domanda risarcitoria ai Parte_1
sensi degli artt. 2043 e 2051 c.c. nei confronti del , deducendo Controparte_1
che in data 12.10.2015, alle ore 15:00 circa, mentre lo stesso “si trovava alla guida della propria bicicletta, modello Bottecchia SP9 Supenova, lungo la via Filicudi del Controparte_1
, quando, a causa di grossi arbusti di vegetazione, prospicenti sul margine destro della
[...]
carreggiata, per omessa manutenzione da parte dell'ente territoriale competente non segnalata, né visibile, nonostante l'uso della comune dirigenze richiesta, rovinava al suolo”.
L'attore rappresentava, inoltre, che dette sterpaglie ricoprivano interamente il marciapiede nonché parte della carreggiata. pagina 1 di 6 N. R.G. 1137/2018
Deduceva, dunque, di essere stata trasportata al pronto soccorso del P.O. di Milazzo, ove gli veniva diagnosticata “lussazione acromion claveare sx”, con prognosi di giorni trenta, nonché di aver subito un intervento chirurgico oltre che affrontato un doloroso percorso riabilitativo, all'esito del quale residuavano postumi invalidanti.
Invocava, pertanto, la responsabilità del per omessa manutenzione del bene sotto la sua CP_1
custodia nonché per omessa segnalazione del pericolo insistente nel sito ove si verificava il sinistro e chiedeva, previa ammissione delle prove orali articolate ed espletamento di CTU medico-legale, la condanna dell'ente convenuto al risarcimento dei danni riportati a seguito dell'occorso, con vittoria di spese e compensi di causa.
Il , costituendosi in giudizio con comparsa del 24.10.2018, Controparte_1
contestava la sussistenza della fattispecie risarcitoria invocata da parte attrice e rilevava, in particolare,
l'insussistenza del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, difettando la prova dell'obiettiva situazione di pericolosità dello stato dei luoghi. Rilevava in particolare l'esclusione del diritto al risarcimento del danno in forza del principio di autoresponsabilità, atteso che l'evento lesivo deve considerarsi imputabile unicamente all'imprudenza del Deduceva, al riguardo, che Parte_1
“che l'attore, in pieno giorno (ore 14:48 circa), il 12/10/2015, provenendo dalla Via Eolie, svoltava a destra e si immetteva sulla Via Filicudi, incontrando davanti a sé gli arbusti a circa 70 mt. di distanza dall'imbocco della stessa;
senza poi contare che, presentandosi la predetta Via Filicudi con una carreggiata ampia e rettilinea, è indiscutibile la piena visibilità, soprattutto a tale distanza, dell'eventuale ostacolo”.
In subordine, contestava la quantificazione del danno operata da controparte, risultando altresì eccessivo il periodo di malattia indicato dal consulente di parte.
Chiedeva, pertanto, in via principale il rigetto della domanda e, in subordine, l'accertamento della concorrente responsabilità del nella causazione del sinistro, con vittoria di spese e Parte_1
compensi.
Nel corso del procedimento venivano concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e con ordinanza del 19.02.2021 il Giudice, in persona di altro decidente, ammetteva la prova testimoniale articolata dalle parti.
Esaurita l'istruttoria, con ordinanza del 18.12.2024, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 2 di 6 N. R.G. 1137/2018
All'udienza dell'08.01.2025, precisate dalle parti le conclusioni e discussa la causa come da note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c..
Ciò premesso, alla luce dell'attività assertiva e probatoria svolta dalle parti, la domanda avanzata da deve ritenersi infondata e, pertanto, non meritevole di accoglimento in forza Parte_1
della seguente motivazione.
Giova premettere, in punto di diritto, che in forza di quanto disposto dall'art. 2051 c.c., “ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia salvo che provi il caso fortuito”. Nel declinare la portata della citata norma, la ormai consolidata giurisprudenza di legittimità ha superato la tesi della necessità della prova dell'insidia stradale, individuando quale unico presupposto per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. che il danno sia prodotto da una cosa, atteso che il proprietario- custode è tenuto a risponderne in base al rapporto di fatto che si ha con la res e non per la qualità della stessa.
Cionondimeno, deve osservarsi che la natura oggettiva della responsabilità ex art. 2051, anche se esclude la necessità di provare la ricorrenza dell'insidia e/o del trabocchetto, non esime il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno dal dimostrare la sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito e della sua imputabilità, secondo il paradigma dell'art. 2051 c.c., al soggetto titolare del rapporto di fatto con la res.
La Corte di Cassazione, difatti, in applicazione del summenzionato assunto, ha statuito che il danneggiato che agisca per il risarcimento dei danni subiti “è tenuto alla dimostrazione dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con la cosa in custodia, ma non anche dell'imprevedibilità e non evitabilità dell'insidia o del trabocchetto, né della condotta omissiva o commissiva del custode, gravando su quest'ultimo, in ragione dell'inversione dell'onere probatorio che caratterizza la peculiare fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., la prova di aver adottato tutte le misure idonee a prevenire che il bene demaniale potesse presentare, per l'utente, una situazione di pericolo occulto, nel cui ambito rientra anche la valutazione della sua prevedibilità e visibilità rispetto alle concrete condizioni in cui
l'evento si verifica” (ex multis v. Cassazione civile sez. III - 09/03/2020, n. 6651; cfr. nel medesimo senso anche Cassazione civile sez. III, 07/05/2021, n.12166).
Da tali considerazioni deriva, dunque, che il giudice di merito, per il riconoscimento della domanda di risarcimento dei danni da custodia, deve prioritariamente valutare se il danneggiato abbia assolto l'onere probatorio in ordine alla sussistenza dell'evento dannoso e del nesso eziologico tra questo e la res soggetta a custodia, con la conseguenza che se il danneggiato non assolve a tale onere, la domanda pagina 3 di 6 N. R.G. 1137/2018
risarcitoria non può trovare accoglimento anche laddove il custode non abbia provato la sussistenza del caso fortuito (cfr. Cass. civ. sent. 05.02.2013, 2660).
Per altro verso, giova sottolineare che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato che “In riferimento all'ipotesi di responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. il comportamento colposo del danneggiato può - secondo un ordine crescente di gravità - configurare un concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c., sino ad escludere del tutto la responsabilità del custode: in sostanza, nel concetto di caso fortuito esimente la responsabilità per danni da cose in custodia può rientrare anche la condotta della stessa vittima, che può interrompere il nesso eziologico esistente tra la causa del danno e il danno stesso” (v. ex multis Tribunale Trani sez. II, 21/06/2022, n.103).
Facendo applicazione dei superiori principi ermeneutici, deve ritenersi che, pur ricondotta l'odierna fattispecie nell'alveo dell'art. 2051 c.c., la domanda risarcitoria proposta dal non può Parte_1
trovare accoglimento per carenza del nesso eziologico tra l'omessa manutenzione della cosa in custodia ed il danno lamentato, dovendosi ritenere sussistente, come correttamente rilevato da parte convenuta, la rilevanza causale esclusiva della condotta del danneggiato, caratterizzata dalla colpa ex art. 1227, comma 1, c.c., applicabile anche in materia di responsabilità extracontrattuale in virtù del richiamo operato dall'art. 2056 c.c..
L'ipotesi del concorso colposo del creditore/danneggiato configura, del resto, non un'eccezione in senso proprio ma una semplice difesa, sicché la stessa deve essere verificata ed esaminata, anche d'ufficio, dal Giudice “attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza della colpa del danneggiato e sulla quantificazione dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste formulate dalla parte”
(Cassazione Civile, Sezione 3, Ordinanza 2.4.2021, n. 9200).
Va, peraltro, evidenziato che la consolidata giurisprudenza di merito ha affermato in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno (cfr. ex multis Cassazione civile sez. VI, 17/11/2021, n.34886).
pagina 4 di 6 N. R.G. 1137/2018
Venendo al caso di specie, risulta pacifico tra le parti che la caduta è avvenuta alle ore 15:00 circa del
12.10.2015, ed altresì che, come dedotto dal Barcellona Pozzo di Gotto – ed in difetto di CP_1
specifica contestazione da parte dell'attore – gli arbusti prospicienti si trovavano a circa m. 70 – ovvero
Tes_ 20-30 m. (per come narrato dal teste all'udienza del 26.06.2023) - dal punto di svolta tra la via
Eolie e la via Filicudi. Tale ultima circostanza, unitamente alle condizioni di piena visibilità degli arbusti, rende evidente che il ciclista avrebbe ben potuto avvedersi della presenza dell'ostacolo, inducendolo ad adottare le ragionevoli cautele nonché la normale accortezza e attenzione, evitando così
i danni causati dalla rovinosa caduta.
A ciò si aggiunga che, in ordine alle modalità del sinistro, il teste – sentito all'udienza Testimone_2
del 26.06.2023 – ha narrato che lo stesso veniva cagionato dall'impigliarsi della vegetazione sullo sterzo della bici dell'attore, riferendo altresì che la strada teatro dell'evento era interessata dalla presenza di magazzini e supermercati, nonché che al momento dell'evento, la corsia di marcia opposta risultava occupata dal transito di un mezzo pesante.
Quanto dichiarato dal teste costituisce, dunque, ulteriore dimostrazione di come l'incidente si sia verificato, secondo un giudizio probabilistico, in ragione di un contegno dell'attore non sufficientemente diligente rispetto a quanto richiesto sulla scorta delle specifiche circostanze del caso concreto.
Infine, non può sottacersi l'ulteriore circostanza, riferita dal medesimo teste, che la via Filicudi è una strada che conduce all'abitazione del sita in via Gen. A. Cambria. Ciò denota, a supporto Parte_1
del superiore convincimento, una presumibile conoscenza, da parte dell'attore, circa lo stato dei luoghi,
e dunque la manifesta prevedibilità della presenza degli arbusti lungo la carreggiata.
In definitiva, acclarata l'esclusiva responsabilità del danneggiato in relazione ai fatti per cui è causa, la domanda attorea va integralmente rigettata.
Le spese di giudizio seguono, dunque, la soccombenza e vanno liquidate, a carico di parte attrice, nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla natura, al valore della causa indicato da parte attrice ed all'attività difensiva concretamente espletata – tenuto conto della limitata attività afferente alla fase decisionale - secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in persona del giudice unico dott. Mirko Intravaia, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al R.G. n. 1137/2018, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così statuisce:
pagina 5 di 6 N. R.G. 1137/2018
- rigetta la domanda proposta da Parte_1
- condanna l'attore alla refusione, in favore del , delle Controparte_1 spese processuali, liquidate in complessivi € 2.000,00, per compensi, oltre spese generali, Iva e
Cpa come per legge;
Barcellona Pozzo di Gotto, 10.01.2025.
IL GIUDICE
Dott. Mirko Intravaia
pagina 6 di 6