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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/05/2025, n. 221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 221 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Sentenza
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...]Parte_1 C.F._1
STASIA Difeso dall'avv. CORONA DANIELA (c.f. ) C.F._2 con studio in VIA PUCCINI, 31 TERRALBA
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 C.F._3
Difeso dall'avv. SEQUI MARCELLO (c.f. ), C.F._4 con studio in VIA SAN FRANCESCO N. 18 09170 ORISTANO
– Controparte –
Ruolo: n. 1139/2022 r.g.c.c.
Conclusioni delle parti
Le parti hanno così concluso:
LUISA CASU:
— ordinare a l'immediata reintegrazione della ricor- Parte_2 rente nel possesso della servitù di passaggio, con la consegna della co- pia delle chiavi del cancello, sito alla via Gramsci n. 281, unico accesso all'unità abitativa della Parte_1
— 1 — in via ulteriormente subordinata:
— qualora l'Ill.mo Giudice adito non ritenesse sussistente gli estremi dello spoglio e/o della sola clandestinità dello stesso, ordinare ai sensi dell'art. 1170 c.c. e dell'art. 703 c.p.c. l'immediata cessazione della turbativa e/o molestia;
— con riserva di chiedere nel proseguo del procedimento o in se- parata sede la condanna del al risarcimento dei danni patiti Parte_2 dalla ricorrente;
— con vittoria di spese e competenze del presente giudizio.
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In via principale:
A-) Rigettare la domanda di reintegrazione proposta dalla Pt_1
siccome infondata, disponendo la restituzione in favore del
[...] [...]
della copia della chiave del cancello posto sulla via Gramsci Pt_2 alla stessa consegnata in ottemperanza al provvedimento interdittale;
In cautelativo subordine:
B-) Previa rimessione in istruttoria della causa, ammettere la prova testimoniale dedotta nella seconda memoria istruttoria depositata in data 27 gennaio 2025, siccome ammissibile e rilevante, nonché -ove occorra e rilevi- la prova contraria dedotta in terza memoria, con fissa- zione di udienza per l'espletamento.
In ogni caso: C-) Con vittoria delle spese della fase interdittale e della presente di merito.
Ragioni della decisione
1. I fatti di causa.
I coniugi e sono deceduti, rispetti- Persona_1 Persona_2 vamente, il 3 dicembre 2011 e il 24 maggio 2021. Eredi sono le figlie e . Oggetto dell'eredità, tra gli Persona_3 Pt_1 Persona_4 altri, un immobile a Mogoro tra via Gramsci e via Trieste (Foglio 9, mappale 5). Il 2 dicembre 2021 le tre sorelle hanno concluso un con- tratto di divisione che, per quel che qui interessa, ha attribuito: 1) a la proprietà di due unità con accessi in via Gram- Parte_1 sci 281 (subalterno 10, appartamento con accesso via cancello) e via
— 2 — Trieste 2 (subalterno 1, locale artigiano con accesso via saracinesca); 2) a la proprietà di un'unità nello stesso im- Controparte_1 mobile (subalterno 9, appartamento), con accesso in via Gramsci 281, che lei ha poi venduto al nipote . Parte_2
Il 5 febbraio 2022, , marito di , ha Controparte_2 Parte_1 saputo da che questi aveva cambiato il cancello sul civico Parte_2
281, senza mai consegnare copia delle nuove chiavi. Il 27 ottobre 2022 la sig.ra ha presentato ricorso per la reintegrazione nel possesso Pt_1 del cancello (in via principale ai sensi dell'art. 1168 e in via subordinata ai sensi dell'art. 1170 comma 3 c.c.), accolto con ordinanza del 28 ago- sto 2023 e confermata in sede di reclamo con ordinanza del 7 dicembre Par 2023. Il 6 febbraio 2024 il sig. ha quindi presentato ricorso per l'in- staurazione della fase di merito.
2. I fatti costitutivi del possesso.
È pacifico tra le parti che può accedere alla propria Parte_1 abitazione solo da via Gramsci 281: non solo risulta dal rogito agli atti, pienamente opponibile a , in quanto avente causa da Parte_2 [...]
, ma si tratta di una circostanza da lui mai negata. Allo CP_1 stesso modo, non è mai stato negato che avesse le chiavi e Parte_1 abbia effettivamente praticato tale accesso, quantomeno dall'apertura della successione alla divisione, ossia dal 2011 al 2021. Par È corretto il rilievo del sig. , secondo il quale prima del 2011 non c'è stato alcun possesso. Qualunque eventuale accesso effettuato dal cancello prima di quel momento, infatti, non è stato compiuto nell'esercizio di un possesso, perché il possessore si comporta da tito- lare di un diritto reale e ciò non è avvenuto, poiché la sig.ra ha Pt_1 sempre riconosciuto il diritto dei genitori, sia in sede di divisione che di ricorso. Par È invece irrilevante il rilievo del sig. , secondo il quale dopo la divisione la sig.ra non si è mai recata a Mogoro. Il possesso, Pt_1 infatti, non postula l'utilizzo costante della cosa, che in ipotesi può ri- manere inutilizzata anche a lungo. Ciò che conta è che la persona possa continuare a fare uso della cosa quando vuole, e per questo si deve af- fermare che la sig.ra ha conservato il possesso fino alla sostitu- Pt_1 zione del cancello.
A questo punto, è del tutto irrilevante quanto le sorelle potevano
— 3 — aver convenuto in sede di preliminare, ossia la creazione di tre blocchi indipendenti;
è irrilevante che l'accordo ivi contenuto implicasse la rea- lizzazione di opere interne, da parte di , per collegare il lo- Parte_1 cale di via Trieste con l'appartamento di via Gramsci. Tale intenzione, infatti, non ha avuto una trasfusione nel contratto di divisione stipulato per atto pubblico;
anzi, in tale sede, si ricorda, le tre sorelle hanno con- fermato che l'appartamento di ha accesso per via Gramsci Parte_1
281.
3. Il diritto reale a cui il possesso corrisponde.
La questione, a questo punto, è tutta in diritto, perché la sig.ra sostiene che il suo possesso corrisponda a una servitù di passaggio Pt_1 Par da oltre cinquant'anni, mentre il sig. lo nega: fino alla morte di
[...]
, perché qualunque comportamento di fatto non è stato eser- Per_5 cizio di un possesso;
fino alla divisione per il rilievo che un immobile non può servire sé stesso;
dopo la divisione per il fatto che da un preli- minare da lui prodotto risulta evidente che le parti non avevano mai inteso lasciare uno stato di fatto idoneo alla costituzione di una servitù, nemmeno per destinazione del padre di famiglia.
Fermo quanto già rilevato in ordine al comportamento tenuto prima del 2011 e all'irrilevanza di quanto le parti avevano convenuto in sede di preliminare, questo giudice, come a suo tempo affermato dal collegio, ritiene che il possesso esercitato dalla sig.ra sia un com- Pt_1 possesso corrispondente a un diritto di comproprietà. È evidente, infatti, che all'esito della divisione tra le sorelle erano rimaste delle parti co- muni, incluso, per quel che qui riguarda, l'accesso da via Gramsci 281, in comune tra e (e quindi anche ). Pt_1 Controparte_1 Parte_2
Il potere di fatto esercitato da quel momento in avanti da è Parte_1 quindi un compossesso corrispondente a un diritto di comproprietà.
Ciò, secondo questo giudice, non costituisce una violazione del principio della domanda o della corrispondenza tra il chiesto e il pro- nunciato. Gli elementi costitutivi della domanda sono il suo oggetto (la reintegrazione del possesso) e i fatti posti a suo fondamento (i fatti co- stitutivi del possesso); la qualificazione giuridica di tali fatti in termini di possesso e la sua corrispondenza a un diritto reale, invece, competono esclusivamente al giudice in forza del potere di qualificare (o riqualifi- care) la domanda.
— 4 — In definitiva, in questa sede di cognizione piena si deve ribadire Par che la sig.ra ha esercitato un possesso tutelabile, che il sig. Pt_1 l'ha spogliata di questo possesso e che quindi deve reintegrarla.
4. Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispo- sitivo, tenuto conto che la causa è stata di valore indeterminabile ten- dente al minimo, complessità minima in tutte le sue fasi. Par Il sig. ha resistito in ogni grado e fase del procedimento con dolo palese. Pur essendo pacifico che ha sostituito il cancello e che la sig.ra non avesse altra via per accedere al proprio appartamento, Pt_1 ha ostinatamente proseguito nelle proprie difese, persino instaurando la fase di merito a cognizione piena, e ciò sulla base di argomenti in diritto del tutto pretestuosi. L'unico motivo per il quale non si ritiene di con- dannarlo per responsabilità aggravata è la dimostrazione di una con- creta, ancorché inefficace, volontà di chiusura bonaria della controver- sia.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. condanna a reintegrare nel compos- Parte_2 Parte_1 sesso del cancello dell'immobile a Mogoro in via Gramsci 281, conse- gnandole una copia delle relative chiavi
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che Parte_2 si liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
24 maggio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —