Ordinanza cautelare 9 luglio 2024
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bolzano, sez. I, sentenza 06/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bolzano |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00035/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00137/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa
Sezione Autonoma di Bolzano
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 137 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
S.I.F.A.S - Società Impianti Funiviari Allo Stelvio S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Norbert Griesser, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore e Agenzia Demanio provinciale, in persona del direttore e legale rappresentante pro tempore , entrambe rappresentate e difese dagli avvocati Alexandra Roilo, Patrizia Pignatta, Elisa Rodaro e Angelika Pernstich, con domicilio presso l’Avvocatura della Provincia con sede in Bolzano, piazza Silvius Magnago, 1 e con domicilio digitale come da rispettive PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Hotel Baita Ortler S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati David Mondini e Markus Engl, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo di data 05.06.2024:
1) del bando di gara “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ASSEGNAZIONE DI UNA CONCESSIONE PER USO SUOLO” dell’Agenzia del Demanio provinciale della Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige di data 07.05.2024, volto alla “ Assegnazione di patrimonio indisponibile foreste per l’utilizzo e messa in servizio di piste da allenamento, così come una via di collegamento (strada di acceso per gatti delle nevi tra la pista 1 e 2 presso la località Livrio) su una superficie di ca. 315.280 m² (31,53 ha), come da planimetria allegata, che è parte integrante della concessione, presso la località Passo Stelvio su parte della p.f. 2699/1 C.C. di Stelvio, per una durata di 15 anni dal 08.06.2024 al 07.06.2039 ”, nonché
2) del “ VERBALE DI ESITO DI AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - Assegnazione per l’utilizzo e messa in servizio di piste di allenamento, così come una via di collegamento (strada di accesso per gatti delle nevi tra pista 1 e 2) ” di data 31.05.2024;
- e di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto.
B) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 18.07.2024:
3) lettera Demanio 10.06.2024 in merito alla non applicazione del diritto di preferenza,
4) lettera Demanio 24.06.2024 di conferma della precedente,
5) del Decreto di concessione 37 del 13.06.2024,
nonché di ogni altro atto presupposto e consequenziale, endoprocedimentale ed esoprocedimentale, anche non conosciuto.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio della Provincia Autonoma di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano nonché della Hotel Baita Ortler S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2025 il consigliere Michele Menestrina e uditi per le parti i difensori come indicati in verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso di data 05.06.2024 la società ricorrente ha impugnato gli atti identificati in epigrafe aventi ad oggetto l’assegnazione in concessione, ai sensi dell’art. 14 del DPP 27.12.2016, n. 36, di determinate aree del ghiacciaio del Livrio nei pressi del Passo dello Stelvio, individuate anche nella planimetria allegata al bando per cui pende ricorso e appartenenti al patrimonio indisponibile foreste.
Il bando prescrive che queste aree potranno essere utilizzate esclusivamente come piste da sci da allenamento per gli allievi delle scuole dello sport e per gruppi di atleti dello sci o dello snowboard, e come via di collegamento per gatti delle nevi.
1.1 La ricorrente espone di essere proprietaria di diverse strutture ricettive sul Passo dello Stelvio e di gestire, in base a regolari concessioni funiviarie, gli impianti di risalita sul ghiacciaio del Livrio e le relative piste dell’area sciistica dello Stelvio.
1.2 Riferisce la ricorrente di aver partecipato nel marzo 2024 alla manifestazione di interesse per l’assegnazione in concessione di altre aree appartenenti al demanio forestale, situate nella stessa zona e da utilizzare come pista e passaggio con sci. Nella convinzione che non sarebbero state messe a bando ulteriori aree, aveva offerto in quella sede un canone annuale pari a Euro 50.000, ossia più del doppio della cifra minima prevista dal bando, e si era aggiudicata la gara.
Tale procedura è stata in seguito impugnata dall’odierna controinteressata con ricorso sub RR 101/24, trattenuto in decisione all’udienza pubblica del 29.01.2025.
1.2 Ritiene la ricorrente che l’affidamento in concessione dell’area oggetto del presente ricorso, a prescindere dall’utilizzo degli impianti di risalita, ad un diverso operatore economico, oltre a creare situazioni di pericolo sul ghiacciaio, possa causare immensi danni non solo economici e sia anche illegittima e vietata dalla legge provinciale che prevedrebbe uno specifico diritto di preferenza a favore del gestore degli impianti di risalita.
2. La ricorrente è stata esclusa dalla gara oggetto di ricorso, in quanto durante le operazioni di gara e successivamente alla consegna della busta chiusa contenente la propria offerta, la rappresentante della ricorrente si è impossessata della busta, già consegnata all‘Autorità di gara aprendola.
In data 07.05.2024 la gara è stata, infine, aggiudicata alla controinteressata, la quale aveva offerto un canone annuale pari a Euro 51.099,00.
3. La ricorrente impugna, ora, gli atti meglio identificati in epigrafe facendo valere i seguenti motivi di ricorso:
I.) “ Eccesso di potere per violazione di legge per mancata previsione del requisito di partecipazione prescritto dall’art. 3 della LP 10/2006” .
Con il motivo rubricato la ricorrente, sull’assunto che oggetto del bando sia un’area sciabile attrezzata, in specie un’” area riservata agli allenamenti e alle gare ”, di cui all’art. 2, comma 2, lett. f) della L.P. 14/2010, lamenta una violazione dell’art. 3 della LP 14/2010 (“ Ordinamento delle aree sciabili attrezzate ”), in quanto il bando avrebbe dovuto essere riservato esclusivamente ai titolari di autorizzazioni all’esercizio delle infrastrutture di un’area sciabile e, quindi, solo a coloro che siano in possesso di un’autorizzazione / concessione di impianti funiviari.
II) “ Eccesso di potere per violazione di legge per mancata previsione del diritto di preferenza previsto dall’art. 33 della legge provinciale 14/2010” . La disposizione richiamata dalla ricorrente ha aggiunto,m all’art. 7 della L.P. 1/2006 sulla disciplina degli impianti a fune, la previsione di un diritto di preferenza per il titolare della concessione ( recte autorizzazione) dell’impianto di risalita, quando l’area, in relazione alla quale è stata presentata domanda di apprestamento di area sciabile attrezzata, sia servita dall’impianto di risalita.
III) “ Eccesso di potere per violazione delle norme di attuazione del piano di settore impianti di risalita e pista da sci, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 1545 16.12.2014 ." Sostiene la ricorrente che la via di collegamento tra le due aree messe a bando si troverebbe, nei pressi della stazione a monte della funivia Livrio, per la maggior parte al di fuori del perimetro delle piste da sci come delimitate dal relativo piano di settore, e pertanto, non potrebbe essere utilizzata per l’attraversamento con gatti da neve, pena la violazione dell’art. 8 delle norme di attuazione del piano di settore relativo alle c.d. aree particolari.
IV) “ Eccesso di potere per violazione del diritto di proprietà di terzi ”. Sostiene ancora la ricorrente che per come emergerebbe dalla planimetria allegata al bando, parte dell’area interesserebbe anche la proprietà di terzi, in specie dell’Hotel Thoeni e dell’Hotel Stelvio, e non risulterebbe che l’Agenzia del Demanio abbia concluso accordi o convenzioni con i relativi proprietari per l’utilizzo delle loro aree.
V) “ Eccesso di potere per violazione delle norme riguardante il Parco Nazionale dello Stelvio ”. Sempre con riferimento alla c.d. via di collegamento la ricorrente lamenta che non trattandosi di piste e aree innevate destinate all’esercizio sportivo dello sci, sarebbe vietato percorrerla con gatti delle nevi, ai sensi dell’art. 39 ( recte 38), comma 8 del Regolamento del Parco nazionale dello Stelvio.
VI) “E ccesso di potere per manifesta illogicità e contrarietà alle norme generali riguardanti il principio di buona fede e di collaborazione nei rapporti con la pubblica amministrazione, nonché violazione del principio di imparzialità .”
Lamenta la ricorrente una violazione del principio di buona fede e di collaborazione tra la pubblica amministrazioni e i privati, in quanto dopo aver assegnato in concessione ad essa un’area del patrimonio indisponibile, l’Amministrazione ha messo a bando un’ulteriore area senza prescrivere un obbligatorio utilizzo degli impianti di risalita della ricorrente.
Dalla prescrizione che invece impone al concessionario dell’area pubblica oggetto di ricorso, di assicurare a proprie spese che non si creino situazioni di pericolo nei pressi della stazione a monte della funivia Livrio, gestita dalla ricorrente, questa assume future limitazioni all’esercizio dei propri diritti e maggiori oneri per la gestione dell’area pubblica ad essa assegnata in concessione.
VII) “ Eccesso di potere per manifesta illogicità e violazione del principio di imparzialità ed inutilizzabilità di aree ricevute in concessione da parte della ricorrente” . La ricorrente ritiene sostanzialmente illogico l’affidamento di due aree distinte a due operatori economici diversi, ritenendo che il miglior sfruttamento dell’area pubblica avrebbe richiesto di costituire un’area sciabile unica da affidare al soggetto in possesso “ delle capacità tecniche ed economiche per gestire le infrastrutture di un’area sciabile ”.
VIII) “ Eccesso di potere per manifesta illogicità, contrarietà alle norme di bando per quanto riguarda l’esclusione dell’offerta della SIFAS SPA per apertura della busta in momento successivo alla consegna della stessa in busta chiusa entro i termini .” La ricorrente censura la propria esclusione dalla gara, lamentando che avendo consegnato tempestivamente in conformità alle prescrizioni del bando la propria offerta, l’apertura della busta da parte della stessa dopo la consegna all’Autorità di gara, avrebbe costituito “ semmai … un vizio di procedura che rende invalida la procedura ”, al quale avrebbe dovuto conseguire la rinnovazione della gara e non l’esclusione del concorrente.
4. Con decreto presidenziale di data 06.06.2024 è stata rigettata l’istanza di tutela cautelare monocratica.
5. In vista dell’udienza in camera di consiglio si è costituita la controinteressata insistendo sull’inammissibilità per acquiescenza dei motivi di ricorso fatti valere avverso il bando, in quanto la ricorrente aveva partecipato alla procedura selettiva senza nulla rilevare in relazione alle prescrizioni del bando, e eccependo, in ogni caso, nel merito l’infondatezza delle censure.
In relazione al motivo di impugnazione riguardante l’esclusione della ricorrente dalla gara, i controinteressati espongono come la rappresentante della ricorrente il giorno della gara, dopo aver consegnato la busta con la propria offerta, si sia di nuovo impossessata della stessa nel tentativo di sostituire l’offerta presentata con un’altra già predisposta e pronta all’uso.
6. L’Agenzia del Demanio provinciale si è costituita rilevando che con decreto di concessione di data 13.06.2024 è stata formalizzata la concessione con decorrenza dall’08.06.2024 fino al 07.06.2034 e ha controdedotto in modo specifico ai motivi di impugnazione, chiedendo il rigetto dell’istanza cautelare per mancanza di fumus boni iuris e periculum in mora .
7. Con ordinanza cautelare di data 09.07.2024 è stata rigettata l’istanza di sospensione formulata dalla ricorrente.
8. Con ricorso per motivi aggiunti di data 18.07.2024 la ricorrente ha successivamente impugnato le comunicazioni dell’Agenzia del Demanio di data 10.06.2024 e di data 24.06.2024, la quale rispondendo all’odierna ricorrente che pretendeva di esercitare un diritto di preferenza rispetto all’area oggetto di ricorso, ha chiarito che nel caso all’esame non ricorreva un’ipotesi di domanda per l’apprestamento di area sciabile, quanto invece un’assegnazione in concessione di un’area del patrimonio indisponibile, ai sensi del DPP 36/2016.
Con lo stesso ricorso per motivi aggiunti è stato anche impugnato il decreto di concessione n. 37 del 13.06.2024 medio tempore rilasciato a favore della controinteressata.
Nell’atto per motivi aggiunti la ricorrente non ha formulato motivi nuovi, ma si è limitata a trascrivere quelli già fatti valere con il ricorso introduttivo, integrando unicamente il 2° motivo, con l’affermazione che il bando e la successiva concessione costituirebbero atti di apprestamento di un’area sciabile.
9. In vista dell’udienza di trattazione del 29.01.2025 la ricorrente ha depositato in data 20.12.2024 ulteriore documentazione e in data 30.12.2024 una memoria difensiva.
10. La controinteressata ha depositato memorie difensive, insistendo nell’inammissibilità del ricorso principale e eccependo l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per vizi di notifica, in quanto non notificato, ai sensi del combinato disposto degli art. 43 comma 2 c.p.a. e art. 170 c.p.c., al procuratore costituito dell’Amministrazione e, comunque, notificato senza indicazione e allegazione di una procura.
11. Sia l’Amministrazione che la controinteressata hanno eccepito nelle memorie di replica il tardivo deposito della memoria difensiva da parte della ricorrente, mentre la stessa ha argomentato sulla sanabilità della nullità della notifica dei motivi aggiunti per avere la Provincia autonoma accettato il contraddittorio sugli stessi.
12. All’udienza pubblica del 29.01.2025 il ricorso è stato introitato per la decisione.
13. In primis deve darsi atto del tardivo deposito da parte della ricorrente sia dei documenti che della memoria difensiva, in quanto come correttamente eccepito dalle controparti, essi sono stati depositati oltre il termine di cui all’art. 73, comma 1, c.p.a. e non possono, pertanto, essere presi in considerazione.
14. Ai fini di una miglior comprensione della questione all’esame è bene evidenziare, come con il bando oggetto di impugnazione, l’Agenzia del Demanio provinciale ha indetto una manifestazione di interesse per la concessione, ai sensi dell’art. 14 DPP 36/2016, di una parte della p.f. 2699/1 C.C. Stelvio appartenente al patrimonio indisponibile foreste, con un’estensione pari a 31,53 ha, come individuata nella planimetria in scala 1:10.000, allegata al bando stesso.
La detta superficie sul ghiacciaio del Livrio è situata all’interno del Parco nazionale dello Stelvio ed è inserita nel Piano di settore impianti di risalita e piste da sci, da ultimo approvato con delibera della Giunta provinciale n. 1545 del 16.12.2014.
14.1 Il bando prescrive espressamente che l’area data in concessione potrà essere utilizzata esclusivamente come pista da allenamento per gli allievi delle scuole sportive o per gli appartenenti a gruppi di allenamento dello sci o dello snowboard.
Ne consegue che essendo vietato un utilizzo turistico ricreativo dell’area, il trasporto degli atleti non deve necessariamente avvenire per mezzo delle sciovie, ma può essere effettuato anche con altri mezzi quali p.es. i gatti delle nevi, come spesso avviene durante le sessioni di allenamento in ghiacciaio.
Per tale motivo il bando onerava anche il concessionario di adottare tutte le misure necessarie a evitare situazioni di pericolo con gli utenti degli impianti di risalita e delle relative piste da sci e di erigere delle barriere invalicabili tra le piste da sci e le piste da allenamento, in modo da evitare interferenze tra gli sciatori in campo libero e gli atleti in allenamento sui tracciati.
14.2 Pare utile anche evidenziare, come chiarito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 103 di data 29.05.2020, che la disciplina del diritto provinciale non prevede l’indizione di alcuna procedura di evidenza pubblica per la concessione, recte autorizzazione, per gli impianti a fune di seconda e terza categoria, e in particolate per quelli a uso sportivo o turistico-ricreativo, tra i quali rientrano anche gli impianti gestiti dalla società ricorrente.
Lo sviluppo e la gestione di questo tipo di attività è stata lasciata dal legislatore provinciale alla libera iniziativa economica privata, anche perché tali impianti sono in massima parte di proprietà di privati e insistono su terreni di proprietà privata.
Pertanto la “ “concessione” appare piuttosto come un provvedimento che “abilita” l’impresa richiedente alla realizzazione dell’opera e poi al suo successivo esercizio, nel rispetto delle condizioni fissate dalla concessione; e dunque come un provvedimento nella sostanza “autorizzatorio” di un’attività economica, sia pure fortemente conformata” (cfr. Corte Cost, sent. cit.).
Diversamente, invece, quando la pista da sci o l’impianto occupano o insistono su terreni demaniali o di proprietà pubblica, le regole sull’evidenza pubblica impongono alla Provincia di indire una gara pubblica per la concessione del terreno, proprio come nel caso all’esame, in cui il terreno appartiene al patrimonio indisponibile foreste.
A seguito della gara pubblica, il soggetto a cui verrà affidato in concessione il terreno facente parte del patrimonio indisponibile potrà poi chiedere l’autorizzazione per la realizzazione e la gestione dell’impianto di risalita.
15. Fatta questa necessaria precisazione, deve essere rilevato come la ricorrente abbia partecipato, nel caso all’esame, alla gara pubblica per la concessione del terreno e sia stata esclusa dalla stessa per violazione delle regole sull’evidenza pubblica.
Come esposto dalle altre parti, che sul punto non sono state smentite dalla ricorrente (art. 64, comma 2, c.p.a.), la rappresentante della SIFAS durante le operazioni di gara, e quindi successivamente alla scadenza del termine per la consegna delle offerte in busta chiusa, si è impossessata della busta già consegnata e protocollata e l’ha aperta con l’intento di sostituire l’offerta presentata con un’altra già pronta all’uso.
15.1 Con l’ottavo motivo di impugnazione la ricorrente impugna, pertanto, la propria esclusione dalla gara, affermando che quanto posto in essere non avrebbe potuto costituire motivo di esclusione della concorrente, ma semmai motivo per una rinnovazione parziale della gara, in quanto l’Amministrazione, invece, di escludere la concorrente avrebbe potuto concedere termine per la presentazione di nuove offerte.
Il motivo non coglie nel segno.
La violazione delle regole dell’evidenza pubblica durante le operazioni di gara da parte della rappresentante della ricorrente, in specie dei principi di parità di trattamento tra gli operatori economici e di trasparenza, è del tutto palese.
Non rileva se il tentativo di sostituire l’offerta già presentata sia andato a buon fine o meno, in quanto è evidente che la condotta di un concorrente che inficia volontariamente la propria offerta non può condurre all’annullamento della procedura di gara o all’eventuale concessione di termine agli interessati per la presentazione di nuove offerte, come auspicato dalla ricorrente, ma deve necessariamente portare all’esclusione dalla procedura del singolo concorrente per violazione delle regole sull’evidenza pubblica.
Ne consegue che l’esclusione è stata legittimamente disposta, con conseguente rigetto del motivo d’impugnazione.
16. Dal fatto che il concorrente sia stato legittimamente escluso dalla gara, si pongono questioni di ammissibilità in relazione alle ulteriori censure fatte valere.
Come noto la giurisprudenza riconosce solo all’operatore di settore che abbia legittimamente partecipato ad una procedura selettiva, la titolarità di una situazione soggettiva che lo abiliti ad impugnare gli esiti della medesima.
A ciò si aggiunge che secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, l’operatore del settore che non abbia presentato domanda di partecipazione alla gara non è legittimato a contestare le clausole di un bando di gara che non rivestano nei suoi confronti portata escludente, ancorché vanti un interesse di fatto a che la competizione – per lui res inter alios acta – venga nuovamente bandita a diverse condizioni (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 26.04.2018, n. 4; Ad. Plen., 07.04.2011, n. 4, Ad. Plen., 29.01.2003, n. 1).
Posto che l’operatore economico legittimamente escluso dalla gara è parificabile a quello che non ha partecipato alla gara, si pone la questione dell’ammissibilità delle restanti censure fatte valere dalla ricorrente, anche perché rimane oscuro e non definito il bene della vita a cui definitivamente aspira. Con l’ultimo motivo di impugnazione la ricorrente pare aspirare ad una riammissione alla gara, mentre con il primo motivo pare tendere ad una modifica delle prescrizioni del bando e con altri motivi sembra voler affermare che la gara non poteva essere indetta.
Infatti la legittimazione e l’interesse al ricorso trovano giustificazione nella natura soggettiva della giurisdizione amministrativa, che non è preordinata ad assicurare la generale legittimità dell’operato pubblico, bensì a tutelare la posizione soggettiva del ricorrente ( ex multis Cons. Stato. Sez. VI., n. 9694/2023).
17. Le clausole c.d. immediatamente escludenti sono quelle che con assoluta certezza precludono al concorrente l’utile partecipazione (cosí, ex multis , Cons. Stato, n. 124/2020). A titolo esemplificativo la giurisprudenza riconduce in tale categoria quelle clausole che impongono oneri incomprensibili o sproporzionati, che rendono la partecipazione alla gara incongruamente difficoltosa oppure quelle che precludono una valutazione di convenienza economica.
Posto che la ricorrente ha risposto alla manifestazione d’interesse dell’Amministrazione, ha partecipato alla procedura e ha, comunque, presentato una propria offerta, deve concludersi che non si è in presenza di simili clausole, con conseguente inammissibilità delle ulteriori censure che paiono essere più che altro tese a censurare il provvedimento, in funzione di un interesse generale e astratto alla legittimità oggettiva dell’azione amministrativa, quanto a tutelare un interesse privato (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 aprile 2011, n. 4).
18. Comunque, anche volendo esaminare i motivi di impugnazione nel merito, questi devono essere rigettati, in quanto infondati.
18.1 Con i primi due motivi d’impugnazione, che si prestano ad un esame congiunto, la ricorrente si duole dell’illegittima indizione della gara, che avrebbe dovuto, innanzitutto, essere riservata ai gestori di impianti di risalita e poi tenere conto che essa, essendo titolare della concessione dell’impianto di risalita sul ghiacciaio, avrebbe dovuto avere, ai sensi dell’art. 7 della L.P. 1/2006, un diritto di preferenza per la nuova area sciabile.
18.2 L’art. 7, comma 5, della L.P. 1/2006 (“ Disciplina degli impianti a fune e prescrizioni per gli ostacoli alla navigazione aerea ”) invocato dalla ricorrente testualmente recita come segue: “ Al/Alla titolare della concessione dell’impianto di risalita è riconosciuto il diritto di preferenza in caso di domanda di apprestamento di un’area sciabile attrezzata, a condizione che tale area sia servita dagli impianti di risalita concernenti la concessione ”.
È il caso di evidenziare che nel caso all’esame non ricorre alcuna ipotesi di domanda di apprestamento di un’area sciabile ai sensi della citata norma, in quanto la parte del ghiacciaio, oggetto del bando, in passato era già stata utilizzata come pista da sci ed è anche evidenziata come tale nel relativo piano di settore.
18.3 L’argomento che la ricorrente pone a base della propria censura, ossia che la manifestazione di interesse avrebbe dovuto essere riservata ai soli gestori di impianti di risalita e in definitiva ad essa stessa che gestisce gli impianti sul ghiaccio, non coglie nel segno, in quanto le regole dell’evidenza pubblica, alla cui osservanza il Demanio provinciale è tenuto nella concessione in uso di una parte del patrimonio pubblico, prevalgono in ogni caso sulle regole degli impianti a fune disciplinanti le autorizzazioni agli operatori economici.
18.4 Respinto per infondatezza deve essere anche il terzo motivo relativo alla supposta violazione dell’art. 8 delle disposizioni d’attuazione del Piano di settore impianti di risalita e piste da sci che imporrebbe un divieto assoluto di modifica ai tracciati delle piste da sci inserite negli strumenti urbanistici.
La disposizione di cui la ricorrente lamenta la violazione prevede, infatti, un divieto di modifica ai tracciati già inseriti quando la modifica comporti anche un ampliamento quantitativo della superficie della pista (art. 8 “ Aree particolari ”: “ I tracciati di piste da sci e impianti di risalita già inseriti negli strumenti urbanistici e localizzati sui ghiacciai possono essere modificati o ampliati a condizione che la nuova proposta non superi quantitativamente la superficie delle piste e la lunghezza della linea degli impianti precedenti ”).
Orbene da un semplice esame del foglio 4 del piano di settore delle piste da sci, approvato con delibera della G.P: n. 1545/2014, emerge che la pista da sci, che qui rileva, viene evidenziata con una superficie maggiore di quella complessivamente oggetto di concessione da parte del Demanio provinciale.
Non è dato, pertanto, riscontrare il superamento quantitativo della superficie che la norma di cui la ricorrente assume la violazione pone come limite alla modifica dei tracciati delle piste da sci.
18.5 Il quarto motivo è, innanzitutto, inammissibile per difetto di legittimazione, in quanto relativo alla proprietà di terzi.
Si appalesa anche infondato, in quanto le minime divergenze grafiche che la ricorrente individua sulla planimetria allegata al bando e le conseguenti interferenze con la proprietà di terzi sono all’evidenza da ricondurre a errori materiali o ostativi occorsi nella predisposizione della planimetria in scala 1:10:000 mediante la sovrapposizione grafica di diverse cartine e planimetrie in diverse scale.
Dalla parte descrittiva del bando si evince in modo indubbio che oggetto della manifestazione di interesse è solo parte della p.f. 2699/1 C.C. Stelvio appartenente al patrimonio indisponibile della Provincia.
18.6 Anche il quinto motivo in merito all’asserito divieto di passare con gatti delle nevi su una parte della strada di accesso nei pressi della stazione a monte della funivia è destituito di fondamento, in quanto poggia sull’indimostrato assunto che tale parte della stradina non possa essere considerata “ pista o area innevata destinata all’esercizio sportivo dello sci ”.
18.7 Il sesto motivo di impugnazione si appalesa inammissibile per genericità. Non è intuibile il motivo per il quale l’Amministrazione che si è determinata a dare in concessione, in osservanza alle regole dell’evidenza pubblica, una parte del patrimonio indisponibile per un uso specifico e determinato, avrebbe dovuto prima interpellare l’operatore economico privato e prescrivere l’obbligatorio utilizzo degli impianti di risalita di quest’ultimo.
18.8 Il settimo motivo attiene a valutazioni di opportunità che rientrano nel merito amministrativo, che come tali sono insindacabili da parte del Giudice amministrativo.
Il motivo è, pertanto, inammissibile.
19. In definitiva, per quanto esposto, il ricorso introduttivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
20. L’atto per motivi segue le sorti del ricorso principale.
21. Le spese, come liquidate in dispositivo, vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso e sull’atto per motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.
Condanna parte soccombente a rifondere all’Amministrazione e al controinteressato le spese di lite che liquida in Euro 3.000,00 (tremila/00) a favore di ciascuna parte, oltre accessori di legge, CAP e IVA, in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente
Michele Menestrina, Consigliere, Estensore
Stephan Beikircher, Consigliere
Andrea Sacchetti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Michele Menestrina | Lorenza Pantozzi Lerjefors |
IL SEGRETARIO