Versione
5 marzo 1992
5 marzo 1992
Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. Le province e i comuni vigilano sull'applicazione della presente legge.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
2. L'esercizio dell'attivita' di autoriparazione da parte di una impresa non iscritta nel registro di cui all'articolo 2 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimilioni a lire trentamilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita.
3. L'esercizio, da parte di una impresa, di attivita' di autoriparazione di pertinenza di sezioni del registro di cui all'articolo 2 diverse da quella in cui l'impresa e' iscritta e' punito, salvo il caso di operazioni strettamente strumentali o accessorie rispetto all'attivita' principale, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni e con la confisca delle attrezzature e delle strumentazioni utilizzate per l'attivita' illecita. Se la violazione sia ripetuta, si fa luogo alla cancellazione dell'impresa dal registro di cui all'articolo 2.
4. Chiunque viola la disposizione di cui all'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.
Giurisprudenza • 165
- 1. Trib. Genova, sentenza 06/03/2023, n. 548Provvedimento: […] • il verbale n. 8571638-14 del 13/05/2022 di contestazione della violazione dell'art. 10 della legge 122/1992 (doc. 2A); […] - in via subordinata o dato atto che Pt_1 stava operando su un proprio autocarro, ritenere applicabile il disposto di cui all'art. 10 comma 4 della legge 122/1992 (sanzione da lire 100.000/Euro 51,65 a lire 500.000/Euro 258,23), e per […] Nel merito: con riferimento al primo motivo di opposizione “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 6 E 10 DELLA LEGGE 122/1992”:Leggi di più...
- confisca beni·
- attività di autoriparazione·
- art. 10 legge 122/1992·
- iscrizione registro imprese·
- rideterminazione sanzione·
- opposizione a sanzione amministrativa·
- inammissibilità opposizione verbali accertamento·
- spese di giudizio·
- art. 13 legge 689/1981