Articolo 4 della Legge 13 luglio 1965, n. 882
Articolo 3Articolo 5
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13 agosto 1965
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26 agosto 1981
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21 novembre 1987
Art. 4.
Le Commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con determinazione del comandante generale.
La Commissione per il concorso concernente il reclutamento dell'ufficiale maestro direttore e' cosi' composta:
un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente;
due insegnanti di composizione nei Conservatori di Stato, membri; due maestri diplomati in composizione o strumentazione per banda, membri;
un ufficiale della Guardia di finanza, di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
La commissione per il concorso concernente il reclutamento del maresciallo maggiore carica speciale, vicedirettore, e' composta da:
a) un colonnello della Guardia di finanza, presidente;
b) un insegnante di armonia e contrappunto presso un Conservatorio di Stato, membro;
c) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
d) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto.
Le commissioni per i concorsi concernenti il reclutamento dei sottufficiali, degli appuntati e dei finanzieri musicanti sono composte da:
1) un ufficiale superiore della Guardia di finanza, presidente;
2) un professore di Conservatorio di Stato o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro;
3) l'ufficiale maestro direttore della banda della Guardia di finanza, o, in caso di sua assenza o impedimento, un ufficiale maestro direttore di banda militare, membro;
4) un ufficiale della Guardia di finanza di grado non superiore a capitano, segretario senza voto. ((5)) --------------- AGGIORNAMENTO (5) Il D.L. 21 settembre 1987, n. 387 , convertito con modificazioni dalla L. 20 novembre 1987, n. 472 , ha disposto (con l'art. 11-ter) che il Governo e' delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, appositi decreti per il riordinamento della banda dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza al fine di adeguare la posizione dei componenti delle citate bande a quella degli appartenenti alla Polizia di Stato, fissata con il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 . All'entrata in vigore dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, la legge 13 luglio 1965, n. 882 , e successive modificazioni, si intendera' abrogata;
Entrata in vigore il 21 novembre 1987