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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 17/04/2025, n. 406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 406 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza e assistenza, composta dai signori magistrati:
1) Dott. Cinzia Alcamo - Presidente
2) Dott. Caterina Greco - Consigliere
3) Dott. Claudio Antonelli - Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.170/2022 R.G.L. promossa in grado di appello d a
, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Maragliano. Parte_1
- parte appellante - contro
, in persona del pro Controparte_1 CP_2 tempore, , in persona del legale Controparte_3 rappresentate pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo.
- parte appellata -
Oggetto: retribuzione.
IN FATTO
Con ricorso depositato il 29.09.2020, , funzionario dal 01.10.1982, Parte_1 CP_4 in servizio presso l Controparte_5
, rappresentava che:
[...]
- in seguito all'avvio nei suoi confronti di un procedimento penale, il ne aveva CP_1 disposto, con provvedimento prot. 14323 del 6.9.2011, la sospensione cautelare dal servizio con decorrenza immediata, nonché la sospensione del procedimento disciplinare in attesa dell'esito del procedimento penale;
- il Direttore Generale dell , con provvedimento Controparte_3 del 20.11.2015, aveva adottato nei suoi confronti la sanzione disciplinare del licenziamento;
- il Tribunale di Agrigento G.L., con ordinanza n.13616 del 31.10.2016, poi confermata con sentenza n.287/2018, in fase di opposizione, aveva annullato il licenziamento condannando l'Amministrazione a reintegralo nel posto di lavoro versandogli, a titolo
1 risarcitorio, “una indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione”;
- il procedimento penale, avviato per i medesimi fatti oggetto di contestazione disciplinare, era stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte di Cassazione (sentenza del
27.5.2015).
Tanto premesso chiedeva, quindi, dichiararsi l'illegittimità del provvedimento di sospensione facoltativa dal servizio - caducato per effetto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva annullato il licenziamento disciplinare - con condanna dell'amministrazione resistente al pagamento, dal 6.9.2011 (adozione del provvedimento di sospensione) al 20.12.2016 (data di effettiva reintegrazione in servizio), delle retribuzioni maturate, detratto l'importo di quanto percepito a titolo di assegno alimentare. Il Tribunale di Agrigento G.L., nel contraddittorio delle parti, con sentenza n.90/2022, rigettava il ricorso in accoglimento dell'eccezione, formulata dall'Amministrazione convenuta, di inammissibilità dell'azione per violazione del divieto di ne bis in idem per essere già stata accertata dalla stessa autorità giudiziaria l'infondatezza della medesima domanda con sentenza n.385/2018, pubblicata il 15.03.2018 e passata in giudicato.
In particolare l'adito magistrato, ripresi i principi della Suprema Corte in tema di estensibilità del giudicato, ritenuto che in seno al più risalente giudizio il aveva Pt_1 chiesto “come conseguenziale all'annullamento del provvedimento di sospensione, il pagamento delle differenze retributive tra il trattamento stipendiale dovuto e l'assegno alimentare percepito, ivi compreso il pagamento del Fondo Unico di Amministrazione”, riscontrato che l'annullamento del provvedimento disciplinare era “avvenuto in data anteriore” rispetto “alla proposizione del giudizio avente ad oggetto l'annullamento del provvedimento di sospensione”, rilevava come l'effetto preclusivo del giudicato fosse destinato ad includere “sia i motivi dedotti che quelli deducibili, o rimasti assorbiti”. Per la riforma della predetta sentenza ha interposto gravame, con ricorso depositato il
17.02.2022, lamentando: Parte_1
- la violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e dei dettami in materia di effetti preclusivi del giudicato, non operando nella fattispecie il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile, in quanto “le questioni di fatto e giuridiche dedotte nel presente giudizio, non erano affatto proponibili nell'altro giudizio, per la semplice ragione che il licenziamento disciplinare alla data della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio definito con la sentenza n.385/2018 del Tribunale di Agrigento, non era stato ancora adottato” ed inoltre il diritto alla restitutio in integrum non avrebbe potuto essere fatto valere, quale conseguenza della definitiva caducazione della sospensione cautelare, prima del passaggio in giudicato della sentenza di annullamento del licenziamento disciplinare.
Riprende poi nel merito le medesime argomentazioni già illustrate in primo grado a sostegno del rivendicato diritto alla restitutio in integrum quale naturale conseguenza, come da giurisprudenza di legittimità all'uopo richiamata, della mancata conclusione del
2 procedimento disciplinare con una sanzione di carattere espulsivo, “sempre che l'allontanamento sia stato conseguenza di un provvedimento di sospensione facoltativa”. Ha resistito in giudizio, con memoria del 16.01.2024, il
[...]
, variamente contestando la fondatezza Controparte_6 degli avversi assunti e insistendo per la conferma della sentenza oggetto di gravame.
Indi, disposta consulenza tecnica d'ufficio, depositato l'elaborato peritale, la causa, all'udienza del 27.3.2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da dispositivo steso in calce alla presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato per le ragioni di cui in seguito. In via del tutto preliminare è opportuno rilevare la difformità contenutistica fra la causa petendi fondante il ricorso introduttivo del giudizio, definito dal Tribunale di Agrigento
G.L. con sentenza n.385/2018, e quella supportante l'odierna controversia. Invero, con ricorso depositato in data 20.04.2015, impugnava il Parte_1 provvedimento prot. n.14323 del 6.09.2011, adottato dal Direttore generale dell
[...]
, di sospensione cautelativa dal servizio, assumendone Controparte_3
l'invalidità perché affetto da numerosi vizi formali: emesso dal dirigente dell'Ufficio X responsabile della struttura operativa presso il quale prestava servizio il ricorrente invece che dall'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari ex art.55 bis d.lgs. 165/2001; reso in violazione dell'art.55 ter, comma 1, d.lgs. 165/2001 nella parte in cui ammette la sospensione cautelare per le infrazioni di minore gravità; per essere l'Ufficio decaduto dall'azione disciplinare per decorso del termine di sessanta giorni dalla contestazione come previsto dall'art.55 bis, comma d.lgs. cit.; adottato, in violazione del combinato disposto dell'art.397 d.lgs. n.297/1994 e dell'art.12 d.lgs. n.748/1972, sulle risultanze di una relazione ispettiva eseguita da un soggetto incompetente in quanto privo dei titoli occorrenti per l'esercizio della funzione ispettiva. Nella presente controversia, invece, la richiesta di declaratoria d'illegittimità del provvedimento di sospensione e di condanna del alla restitutio in integrum CP_1 conseguono, all'annullamento del licenziamento disciplinare (giusta sentenza del Tribunale di Agrigento n.287/2018 , depositata il 27-2-2018, passata in giudicato) e alla definizione di quello penale (estinto per prescrizione, con sentenza della Corte di
Cassazione del 27 maggio 2015), eventi entrambi verificatisi in epoca successiva all'avvio del più risalente procedimento incoato dal innanzi al Tribunale di Agrigento (ricorso Pt_1 depositato il 20.04.2015) e come tali illo tempore non prospettabili, con conseguente preclusione di ogni eccezione relativa alla ventilata (dalla parte appellata) violazione e falsa applicazione dell'art.2909 c.c. e dei dettami in materia di effetti preclusivi del giudicato, non operando nella fattispecie il principio secondo il quale il giudicato copre il dedotto e il deducibile.
Tanto premesso si ricorda che per la Suprema Corte (Cass. sent. n.4411/2021,
n.7657/2019) la sospensione dal servizio facoltativa del dipendente pubblico costituisce
3 misura cautelare di carattere interinale, il cui esito è legato agli sbocchi del procedimento disciplinare ovvero (laddove avviato) di quello penale;
in particolare, la suddetta misura risulta giustificata solo ove la sanzione inflitta sia di gravità pari o maggiore della sospensione applicata, mentre nel caso la sanzione inflitta sia di minore gravità (ovvero, come nella fattispecie, sia dichiarata nulla), al dipendente è dovuta la "restitutio in integrum" in relazione al periodo di sospensione cautelare non legittimato dalla sanzione irrogata.
Nella vicenda per cui è causa è pacifico che la sussistenza fattuale delle condotte disciplinarmente rilevanti imputate al dipendente e fondanti l'irrogazione del provvedimento di sospensione cautelare dal servizio del 6.9.2011 è rimasta indimostrata, stante l'esito del procedimento penale (estinto per prescrizioni e, dunque, in assenza di un pronunciamento circa la fondatezza dei capi di imputazione) e di quello civile (conclusosi, in via definitiva, con una deliberazione d'illegittimità del licenziamento). Per le ragioni suesposte, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, all'esito della relazione di consulenza espletata in questo grado del giudizio, alla quale si fa espresso rinvio (Cass. 10222/2009, nonché Cass. 16277/2010, 3367/2011) e le cui conclusioni si condividono integralmente, in quanto immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti espletati, parte appellata deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 della somma di euro 50.800,53 oltre interessi legali, sulla sorte capitali pari ad euro
45.393,401, decorrenti dal 1° febbraio 2025 al soddisfo.
Le spese di lite del doppio grado del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Le spese della CTU espletata in appello, liquidate con separato decreto, sono poste in via definitiva a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.90/2022, emessa dal Tribunale di Agrigento G.L. il 25 gennaio 2022, condanna l'appellato al pagamento in favore di della somma di euro 50.800,53 oltre Parte_1 interessi legali, sulla sorte capitali pari ad euro 45.393,401, decorrenti dal 1° febbraio 2025 al soddisfo.
Condanna l'appellato a rifondere a controparte le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per il primo, in euro 2.768,00 e per il presente in euro 4.996,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a, come per legge.
Pone definitivamente a carico dell'appellato le spese della CTU espletata nel presente grado del giudizio.
Così deciso in Palermo il 27 marzo 2025
Il Consigliere estensore
Claudio Antonelli Il Presidente
Cinzia Alcamo
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