Sentenza breve 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 11/06/2025, n. 1896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1896 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 11/06/2025
N. 01896/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00921/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di NI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 921 del 2025, proposto da
ETT S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo RTI con M&C Marketing Comunicazione S.r.l., in relazione alla procedura CIG B1D87C2414, rappresentata e difesa dall'avvocato Simone Abrate, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Roma, Via Silvestro Gherardi n. 111, e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio fisico eletto presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Int.Geo.Mod. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e in qualità di mandataria del R.T.I. “U-VISION - UNESCO Val di Noto Interactive Solutions” con la Euromedia S.r.l. (mandante), rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Formica e Andrea Gaggiotti, con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC alessandro.formica@avvocatiperugiapec.it;
Euromedia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
per l'annullamento previa sospensione
- della determinazione dirigenziale del 24.03.2025, n. 1705, della determinazione dirigenziale del 19.03.2025, n. 51 ad essa allegata e della nota prot. 0035101 del 24.3.3025, con le quali il Comune ha disposto, in favore dell’ATI Int.Geo.Mod S.r.l. – Euromedia S.r.l., l’aggiudicazione della procedura aperta per l’acquisizione di servizi e forniture per la realizzazione del progetto denominato “Itinerario del barocco fra luce e pietra” – CIG B1D87C2414, nella parte in cui l’offerta dell’aggiudicataria è stata ritenuta ammissibile e l’aggiudicazione è stata disposta senza effettuare le verifiche del costo del lavoro e di equivalenza dei diversi CCNL indicati dall’aggiudicataria;
- dei verbali di gara, nella parte in cui hanno attribuito i punteggi tecnici (verbale del 2.10.2024) all’aggiudicataria;
- del verbale del 26.7.2024 e della nota del R.U.P. prot. 90075/2024 del 26.7.2024 nella parte in cui hanno annullato in autotutela l’esclusione dell’ATI Int.Geo.Mod. S.r.l. riammettendola alla gara;
- di ogni atto conseguente e presupposto, inclusa la nota del R.U.P. prot. n. 25139 del 27/02/2025 ed il contratto d’appalto, ove stipulato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa e di Int.Geo.Mod. S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 23 aprile 2025 e depositata in data 6 maggio 2025 la deducente ha rappresentato quanto segue.
Con bando di gara inviato alla GUUE in data 27 maggio 2024, il Comune resistente ha indetto la procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per l’acquisizione di servizi e forniture per la realizzazione del progetto denominato “ Itinerario del barocco fra luce e pietra ”, di importo complessivo pari ad € 814.118,45 e durata pari a mesi n. 12.
Entro i termini indicati dal disciplinare hanno chiesto di partecipare nove concorrenti, tra i quali l’aggiudicataria (ATI Int.Geo.Mod. S.r.l. - Euromedia S.r.l.), che ha dichiarato il possesso del requisito di cui all’art. 6.3 a) del disciplinare, elencando i contratti eseguiti dalla mandataria Int.Geo.Mod. S.r.l. e dalla mandante Euromedia S.r.l..
Nello specifico, la mandataria ha indicato n. 6 contratti, per un valore complessivo di € 318.953,06, mentre la mandante ha indicato n. 14 contratti per un valore complessivo di € 460.404,47; il contratto “di punta” e quindi più elevato in valore, pari ad € 171.972,57, è stato indicato dalla mandataria (oggetto: “ Servizi attinenti alla realizzazione del sistema di segnaletica turistica per il centro storico di Perugia ”, stazione appaltante Comune di Perugia).
Inoltre, la società ricorrente, dopo aver richiamato le dichiarazioni rese dai componenti del RTI aggiudicatario nella domanda di partecipazione in merito al CCNL applicato, ha evidenziato che nell’offerta tecnica i detti singoli componenti hanno dichiarato CCNL diversi da quelli indicati dalla stazione appaltante (Int.Geo.Mod. S.r.l. CCNL “Studi professionali”; Euromedia S.r.l. CCNL “dipendenti dalle aziende metalmeccaniche e della installazione di impianti”).
Nella seduta del 5 luglio 2024, l’aggiudicataria è stata esclusa dalla gara in quanto ritenuta non in possesso del requisito di partecipazione di cui all’art. 6.3 a) del disciplinare; in data 11 luglio 2024, l’aggiudicataria ha presentato istanza di riammissione in autotutela e così, in data 26 luglio 2024, il RUP ha ritenuto di riammettere alla gara l’offerta dell’aggiudicataria.
La gara ha poi avuto un complesso iter: i punteggi tecnici sono stati attribuiti all’aggiudicataria nella seduta riservata del 2 ottobre 2024; l’aggiudicataria ha ricevuto n. 79 punti (superiore alla soglia di sbarramento del punteggio tecnico di n. 60 punti su n. 90 totali).
All’esito delle valutazioni tecniche ed economiche e delle verifiche di legge, la gara è stata dapprima aggiudicata al RTI ETT (determinazione n. 11 del 14 novembre 2024).
L’offerta dell’aggiudicataria, infatti, nel frattempo era stata nuovamente esclusa, questa volta per profili formali di compilazione dell’offerta economica e solo a seguito di accoglimento del ricorso avverso la nuova esclusione (sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, n. 2041/2025), con gli atti impugnati è stata disposta la riammissione alla gara, con aggiudicazione - in data 24 marzo 2025 - in suo favore.
L’ATI Int.Geo.Mod. è quindi risultata prima in graduatoria; la ricorrente, seconda classificata, ha chiesto alla stazione appaltante di annullare la nuova aggiudicazione, diffida tuttavia rimasta senza riscontro alcuno.
1.1. Si è costituito in giudizio il Comune di Ragusa chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare la domanda cautelare e di rigettare il ricorso in quanto infondato.
1.2. Si è costituita in giudizio Int.Geo.Mod. S.r.l. chiedendo, in via interinale, di respingere la richiesta di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti gravati e, nel merito, di rigettare il ricorso in quanto infondato.
1.3. Alla camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025, presenti i difensori della parte ricorrente, del Comune resistente e della parte controinteressata, come da verbale, preliminarmente il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata; dunque, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. La società ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo sono stati dedotti i vizi di Violazione e falsa applicazione del Disciplinare, in particolare del par. 6.3. Violazione degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile. Violazione dell’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e del principio di par condicio competitorum. Violazione della l.r. 12 del 12.10.2023. Eccesso di potere per contraddittorietà, difetto dei presupposti, istruttoria e di motivazione, travisamento, irragionevolezza, errore ed ingiustizia manifesta .
Per la deducente l’offerta dell’aggiudicataria deve essere esclusa dalla gara perché carente del requisito di cui al par. 6.3 a) del disciplinare; la stazione appaltante, in un primo momento ha correttamente escluso l’offerta dell’aggiudicataria salvo poi, inspiegabilmente, annullare in autotutela l’esclusione, ritenendo “equivoca” la clausola in questione.
In via preliminare, per la parte ricorrente i presupposti per possedere il requisito di cui al par. 6.3 a) del disciplinare sono tre: a) esecuzione negli ultimi tre anni di almeno n. 2 servizi analoghi; b) valore complessivo dei servizi analoghi non inferiore ad € 500.000,00; c) almeno uno dei servizi analoghi (“servizio di punta”) deve avere caratteristiche peculiari. Ed infatti, in base al disciplinare il richiesto “contratto di punta” deve: c1) essere prestato con un solo contratto o committente; c2) essere riferibile all’intervento n. 1 (Allestimenti museografici, fisici e multimediali) ovvero all’intervento n. 2 (Servizi informatici); c3) avere valore prevalente rispetto all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00.
Secondo la società ricorrente l’ultimo presupposto è chiarissimo: occorre che il valore del contratto di punta sia “prevalente” rispetto all’importo complessivo e quindi sia pari ad almeno € 250.001,00; tale interpretazione - osserva l’esponente - è univoca in quanto è l’unica che può essere valutata ex ante ed applicata in maniera uniforme a tutti i concorrenti e perché solo così si evita il rischio di “frazionamento” in una pluralità di contratti, che vanificherebbe in radice la richiesta stessa di un contratto di punta.
La stazione appaltante, argomenta l’esponente, ha dapprima correttamente applicato la legge di gara ma, successivamente, ha cambiato tale decisione e ha illegittimamente sostituito i parametri di calcolo del contratto di punta comparando il valore del contratto di punta agli altri contratti dichiarati dai concorrenti, soluzione quest’ultima contraria alla lettera del disciplinare e che porta ad effetti quasi paradossali: infatti, così facendo il requisito non sarebbe certo e conoscibile ex ante ma sarebbe “mobile” ed indeterminato, potendo cioè variare nell’importo da concorrente a concorrente, essendo sufficiente indicare un contratto di “importo “maggiore” rispetto a tutti gli altri servizi analoghi dichiarati; ma soprattutto, così facendo si potrebbero dichiarare “n” contratti di valore irrisorio (es. 100 euro) e sarebbe sufficiente dichiararne uno “prevalente” di importo leggermente più alto (es. 101 euro) per essere ammessi alla gara.
In altre parole, osserva la deducente, il contratto di punta è per definizione “inequivoco” e rapportato al valore massimo previsto dal requisito, in quanto il livello di esperienza richiesto deve essere prefissato dalla stazione appaltante e quindi conoscibile in condizioni di par condicio dai concorrenti; ancor di più, lo scopo del “contratto di punta” è quello di selezionare gli operatori economici che abbiano un bagaglio di esperienza qualificato e, quindi, siano capaci di gestire contratti di una dimensione simile a quella di gara.
Tra l’altro, è previsto che il contratto di punta possa essere raggiunto “sommando” i contratti per uno stesso committente e, dunque, il richiamo della stazione appaltante al favor partecipationis è fuori fuoco, atteso che è la stessa legge di gara a prevedere agevolazioni specifiche, nelle quali non rientra di certo l’ingresso a contratti di punta inferiori al livello minimo richiesto.
Per la società ricorrente secondo la costante giurisprudenza, nelle gare pubbliche l'interpretazione della lex specialis deve avvenire anzitutto secondo i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt.1362 e 1363 cod. civ., essendo preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale.
L’apertura ad interpretazioni estensive si pone in netta violazione non solo della legge di gara ma anche con il principio di par condicio competitorum ; l’inequivocità della clausola è confermata anche dalla circostanza che il RTI è l’unico concorrente ad avere male interpretato il requisito in parola.
Inoltre, gli atti impugnati sono illegittimi in quanto privi della necessaria motivazione: nel provvedimento di riammissione, illegittimamente, si riferisce invece di una presunta ed imprecisata “equivocità descrittiva” della clausola in questione, senza però specificare in cosa consista tale “equivocità”, ciò rendendo la riammissione viziata anche per omessa motivazione.
Infine, per la società ricorrente il “contratto di punta” dell’aggiudicataria, eseguito per il Comune di Perugia, non è utilizzabile, avendo per oggetto “Servizi attinenti alla realizzazione del sistema di segnaletica turistica per il centro storico di Perugia”, che non sono attinenti o analoghi all’intervento n. 1 (Allestimenti museografici, fisici e multimediali) ovvero all’intervento n. 2 (Servizi informatici) richiesti dal disciplinare (a conferma di tale assunto, la società ricorrente ha richiamato pag. 89 dell’offerta tecnica di Int.Geo.Mod.).
In conclusione, per l’esponente l’offerta dell’aggiudicataria deve essere dichiarata inammissibile ed esclusa per carenza dei requisiti di partecipazione, in ossequio anche all’art. 10, comma 1, del codice;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione e/o falsa applicazione del Disciplinare (artt. 17 e ss.) e del Capitolato (artt. 18 e ss.). Violazione degli artt. 1, 2 e 3 e 108 del Codice. Violazione della l.r. n. 12 del 12.10.2023. Violazione del principio di par condicio competitorum. Eccesso di potere per errore manifesto, illogicità, difetto di istruttoria e di motivazione .
Per la società ricorrente i punteggi tecnici attribuiti all’aggiudicataria sono errati.
Secondo la deducente, in via preliminare, è illegittima la metodologia seguita dalla commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi tecnici: infatti, il disciplinare prevede l’attribuzione di “giudizi” (da insufficiente a ottimo) e solo successivamente si procede al calcolo della media aritmetica dei coefficienti attributi dai singoli commissari e quindi all’attribuzione del punteggio (par. 18.1 del disciplinare).
La griglia allegata al verbale del 2 ottobre 2024, invece, riporta solo il punteggio numerico finale e ciò non consente un’adeguata analisi e verifica dell’operato della commissione e comporta un evidente vizio di difetto di motivazione.
La società ricorrente ha poi contestato: a) l’erronea attribuzione del punteggio di n. 20 punti per il sottocriterio 1.1.; b) l’erronea attribuzione del punteggio di n. 12 punti per il sottocriterio; c) l’erronea attribuzione del punteggio di n. 15 punti per il criterio 2; d) l’erronea attribuzione del punteggio di n. 4 punti per il criterio 4;
- con il terzo ha dedotto i vizi di Violazione e falsa applicazione degli artt. 11, 41, 108 e 110 del Codice. Violazione della l.r. 12.10.2023, n. 12. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 del Disciplinare e dell’art. 19 del Capitolato. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione.
III.I. Omessa verifica dell’equivalenza dei diversi CCNL dichiarati .
Per la società ricorrente, i componenti del RTI aggiudicatario hanno entrambi dichiarato di applicare CCNL diversi da quello indicato dalla stazione appaltante (la mandataria Int.Geo.Mod. S.r.l. applica il CCNL “Studi professionali” mentre la mandante Euromedia S.r.l. applica il CCNL “metalmeccanici”).
In tale contesto l’art. 11, comma 4, del codice così come l’art. 24 del disciplinare e l’art. 19 del capitolato impongono al RUP, prima dell’aggiudicazione, di effettuare la verifica di equivalenza tra i CCNL indicati dagli operatori economici e quello indicato dalla stazione appaltante; dagli atti impugnati si evince che la stazione appaltante non ha effettuato tale verifica, ciò rendendo illegittima l’aggiudicazione.
E’ particolarmente grave, poi, che non si sia approfondita l’equivalenza non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista normativo del trattamento dei dipendenti.
Per la società ricorrente, inoltre, l’indicazione di un CCNL diverso, poi, doveva portare il Comune ad effettuare anche un’approfondita verifica del costo del lavoro dichiarato dall’aggiudicataria in misura uguale (€ 240.000,00) a quella stimata dalla stazione appaltante partendo dal diverso CCNL “Terziario Commercio”, essendo quantomeno difficile, se non impossibile, che l’aggiudicataria sia giunta alla identica stima del costo del lavoro della lex specialis utilizzando ben due CCNL diversi rispetto a quello indicato dal Comune, i quali – tra l’altro - prevedono livelli di inquadramento diversi, trattamenti normativi ed economici differenti (all’uopo la parte ricorrente ha richiamato una tabella comparativa che racchiude gli elementi principali di differenziazione).
Invece, lamenta l’esponente, la stazione appaltante - con nota prot. n. 25139 del 27 febbraio 2025 - ha solo apparentemente effettuato le verifiche di cui agli artt. 108, comma 9, e 110, commi 4 e 5, lett. d), del codice sul rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili.
In tale nota del RUP, argomenta la deducente, il costo del lavoro è stato ritenuto congruo solo perché coincidente con quello a base di gara ma tale giudizio è viziato in quanto paragona elementi diversi: il costo del lavoro dell’aggiudicataria deriva, infatti, dall’applicazione di CCNL diversi e, pertanto, la relativa verifica deve essere condotta in relazione ad essi (dimostrandone l’equivalenza).
In altre parole, conclude la deducente, il Comune doveva verificare, preliminarmente, quale sia il costo del lavoro effettivo derivante dall’applicazione dei diversi CCNL e, quindi, la correttezza e congruità dell’importo di € 240.000,00 indicato nell’offerta dell’aggiudicataria.
2. Il resistente Comune di Ragusa e la controinteressata Int.Geo.Mod. S.r.l. hanno contrastato i motivi di gravame articolati e le domande proposte dalla società ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, nei sensi e nei termini in appresso specificati.
3.1. In relazione al primo motivo di gravame occorre, innanzitutto, richiamare la previsione racchiusa nell’art. 6.3. (requisiti di capacità tecnica e professionale) del disciplinare di gara (pag. 6), ai sensi della quale i concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti fissati nella lex specialis , fra i quali quello dell’“ Esecuzione negli ultimi tre anni, dalla data di indizione della procedura di gara, di almeno n. 2 (due) servizi/forniture analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un valore complessivo non inferiore ad € 500.000,00 restando inteso che almeno n. 1 servizio/fornitura analogo dovrà essere prestato con un solo contratto o committente (cd. servizio di punta) riferibile all’intervento n. 1 (Allestimenti museografici, fisici e multimediali) ovvero all’intervento n. 2 (Servizi informatici) e dovrà avere valore prevalente rispetto all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00 […]” (lett. a)).
3.2. Prima di addentrarsi nell’interpretazione della sopra richiamata previsione della legge di gara, occorre osservare che per condiviso orientamento giurisprudenziale “ con il c.d. contratto o servizio di punta l’amministrazione committente intende assicurarsi l’elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa, in quanto attesta una esperienza qualificata nell’ambito dello specifico servizio messo a gara ”; invero, il requisito “di punta” si correla alla esigenza del possesso di “ un’esperienza di particolare pregnanza nello specifico settore oggetto della gara ” (cfr. T.A.R. Calabria, Catanzaro, sez. I, 31 gennaio 2025, n. 199).
Il c.d. contratto di punta, in sintesi, ha “ funzione dimostrativa della elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa ” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2000, n. 284).
3.3. Orbene, il Collegio ritiene che la sopra riportata clausola imponesse ai concorrenti – pena l’esclusione (cfr. il disciplinare di gara, pag. 5) – di dimostrare l’esecuzione negli ultimi tre anni, dalla data di indizione della procedura di gara, di almeno due (2) servizi/forniture analoghi a quelli oggetto dell’appalto per un valore complessivo non inferiore ad € 500.000,00, con la precisazione che almeno uno (1) servizio/fornitura analogo - espressamente qualificato come c.d. servizio di punta - doveva essere:
- prestato con un solo contratto o committente;
- riferibile all’intervento n. 1 (Allestimenti museografici, fisici e multimediali) ovvero all’intervento n. 2 (Servizi informatici);
- “ avere valore prevalente rispetto all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00 ”.
La questione interpretativa da risolvere si incentra sul significato da assegnare a tale ultima locuzione.
Secondo la società ricorrente, in sintesi, per la legge di gara occorre che il valore del contratto di punta sia “prevalente” rispetto all’importo complessivo e, quindi, sia pari ad almeno € 250.001,00, dovendosi pervenire a tale conclusione non solo per ragioni di carattere letterale ma anche per ragioni di tipo logico e di coerenza con la funzione del requisito di partecipazione de quo .
Per il Comune resistente, in sintesi, la prevalenza indica un valore più elevato di altri ma nel disciplinare non risultano indicati ulteriori indici parametrici sui quali misurare la richiesta “prevalenza”, tali da fissare una soglia minima di valore al di sotto del quale il servizio dichiarato non possa essere considerato come servizio “di punta”; per costante interpretazione, in presenza di clausole ambigue o di dubbio significato della lex specialis , in ossequio al principio del favor partecipationis deve privilegiarsi l’interpretazione che favorisca l’ammissione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli.
Infine, secondo la parte controinteressata, in sintesi, l’interpretazione della società ricorrente è contraria alla lettera della lex specialis , richiedente che almeno un servizio/fornitura di quelli dichiarati (prestato con un solo contratto o committente, c.d. servizio di punta), riferibile all’intervento n. 1 ovvero all’intervento n. 2, debba avere un valore “prevalente” rispetto agli altri (non essendo stati indicati ulteriori indici parametrici sui quali misurare la richiesta “prevalenza”, tali da fissare una soglia minima di valore al di sotto del quale il servizio dichiarato non possa essere considerato come servizio “di punta”); inoltre, l’interpretazione delle clausole del bando di una procedura di evidenza pubblica dev’essere letterale, al fine di assicurare la massima trasparenza delle regole di gara, mentre, ove il dato testuale presenti eventuali ambiguità di significato, può essere prescelto dall’interprete quello più favorevole al concorrente.
3.4. A giudizio del Collegio già il canone dell’interpretazione letterale conduce all’accoglimento del primo motivo di ricorso.
La prescrizione della lex specialis in questione non si limita a richiedere che l’unico contratto (ovvero la pluralità di contratti con il medesimo committente) relativo al c.d. servizio di punta sia semplicemente di “ valore prevalente ” (nel qual caso ben potrebbe interpretarsi come mera prevalenza rispetto all’altro/altri contratto/i); la lex specialis impone, invece, che il detto unico contratto (ovvero la pluralità di contratti con il medesimo committente) relativo al c.d. servizio di punta abbia “ valore prevalente rispetto all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00 ”.
Tale ultima specificazione - che richiama un preciso termine di relazione o di rapporto con una grandezza economica precisamente individuata - impone che il detto unico contratto (ovvero la pluralità di contratti con il medesimo committente) abbia (ovvero abbiano) un valore economico prevalente (cioè “ numericamente superiore o maggiore ”) in rapporto (“ rispetto ”) all’importo complessivo di Euro 500.000,00 (e, dunque, di valore economico pari o superiore a Euro 250.00,01).
Il contratto (ovvero la pluralità di contratti con il medesimo committente) relativo al c.d. servizio di punta è dunque espressamente rapportato all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00, risultando così predeterminato per tutti i potenziali concorrenti (e così conoscibile ex ante dagli stessi).
Orbene, per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale le “ preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un’obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale […] Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di "par condicio", l'interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale ” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 14 aprile 2025, n. 3189; cfr. anche Cons. Stato, sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1310; Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2025, n. 796; Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 15 gennaio 2025, n. 26).
In tale ottica, deve escludersi che il dato testuale della lex specialis presenti ambiguità, proprio perché – contrariamente a quanto argomentato dalla parte controinteressata – la prescrizione della legge di gara in esame contiene un preciso e quantificato termine di raffronto (valore prevalente “ rispetto ” all’importo complessivo richiesto di € 500.000,00) e non risulta costruita con locuzioni di tenore diverso (ad es.: di “ valore prevalente ” tout court oppure di “ valore prevalente rispetto agli altri contratti ”) che condurrebbero ad approdi ermeneutici differenti.
3.5. Peraltro, anche sul piano logico l’interpretazione sostenuta dal Comune resistente e dalla parte controinteressata non appare persuasiva in quanto finisce per “relativizzare”, pervenendo a soluzioni non coerenti alla ratio del c.d. servizio di punta, il valore dell’unico contratto (ovvero della pluralità di contratti con il medesimo committente) relativo al c.d. servizio di punta.
In particolare, ben potrebbe accadere che in presenza di un numero elevato di contratti di valore irrisorio dichiarati dal concorrente quale requisito di ordine speciale (di capacità tecnica e professionale) per giungere al valore minimo richiesto sarebbe sufficiente la presenza di un contratto di importo appena più alto (ma pur sempre esiguo in relazione all’importo complessivo richiesto di Euro 500.000,00) per poter partecipare alla procedura competitiva.
In siffatta ipotesi, tuttavia, il c.d. contratto di punta non svolgerebbe affatto la “ funzione dimostrativa della elevata capacità tecnico-professionale del concorrente, sia economica che organizzativa ” (cfr. cit. Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2000, n. 284).
Inconferente è poi il richiamo, da parte della controinteressata, al principio di risultato che non può consentire all’Amministrazione di violare i criteri che rappresentano il sestante delle procedure di gara, ossia la tutela della concorrenza e la par condicio competitorum (cfr. Cons. Stato, sez. V, 25 settembre 2024, n. 7798).
3.6. La rilevata fondatezza del primo motivo di gravame, nei termini sopra precisati, consente l’assorbimento delle restanti censure e ciò in ragione della accertata carenza in capo all’operatore economico aggiudicatario di un requisito di partecipazione (art. espressamente previsto a “ pena di esclusione ”: cfr. pag. 5 del disciplinare di gara).
4. In conclusione, attesa la fondatezza del primo motivo, nei sensi e nei termini precisati, e previo assorbimento delle restanti censure, il ricorso, quanto alle proposte domande demolitorie, merita di essere accolto con conseguente annullamento della determinazione di aggiudicazione avversata (nella quale possono ritenersi assorbiti i restanti atti avversati, in quanto endoprocedimentali e comunque non immediatamente lesivi); deve invece essere dichiarato il non luogo a provvedere in ordine alla proposta domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto, non essendoci evidenze in atti della stipula dello stesso.
In ordine al prosieguo della procedura di gara dovrà tenersi conto anche delle statuizioni relative al ricorso n. r.g. 2065/2024 (trattato all’udienza pubblica del giorno 21 maggio 2025).
5. La natura interpretativa delle questioni sottese al ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato, a carico dell’Amministrazione comunale resistente, a favore della parte ricorrente (posto che, nel processo amministrativo, l’obbligazione di pagamento del contributo unificato è tale ex lege per un importo predeterminato e grava in ogni caso sulla parte soccombente, essendo sottratta alla potestà del giudice, sia quanto alla possibilità di disporne la compensazione, sia quanto alla determinazione del suo ammontare: cfr. Cons. Stato, sez. V, 15 febbraio 2024, n. 1531).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di NI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei sensi e nei termini in motivazione, e per l’effetto annulla la determinazione di aggiudicazione avversata; dichiara il non luogo a provvedere in ordine alla proposta domanda di dichiarazione di inefficacia del contratto.
Spese compensate, salvo l’obbligo di refusione del contributo unificato a carico dell’Amministrazione comunale resistente a favore della parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in NI nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO