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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 10/06/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA composto dai magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott. Andrea Enrico Polimeni giudice (rel. ed est.) dott.ssa Filomena Di Gennaro giudice riunito in camera di consiglio, nella causa iscritta al n. 23-1/2025 R.G. P.U., ha emesso la seguente S E N T E N Z A
- letto il ricorso depositato il 20.2.2025 da Parte_1
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Gianfranco Solazzi, e C.F._1 volto alla dichiarazione di apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di ( ); CP_1 P.IVA_1
- rilevato, in punto di riscontro della legittimazione alla proposizione della domanda, che la ricorrente ha rappresentato di essere titolare di un credito di complessivi € 3.696,63, come risultante dal decreto ingiuntivo n. 384/2024 emesso dal Tribunale di Macerata, e che inoltre la società convenuta, rimanendo contumace, non ha sollevato alcuna eccezione rispetto a detta posizione debitoria;
- vista la informativa della Camera di Commercio e ritenuto che la società convenuta deve ritenersi assoggettabile a tale procedura, tenuto conto della natura di imprenditore commerciale in cui si sussume l'attività da essa esercitata, come anche statutariamente individuata e dettagliata;
- rilevato che, a norma dell'articolo 121 d.lgs. n. 14/2019 (in seguito, CCII), grava sul resistente l'onere di provare il possesso dei requisiti qualificanti l'impresa minore ex art. 2, comma 1, lett. d), CCII, non assoggettabile alla postulata declaratoria e che la società convenuta, rimanendo contumace, nulla ha dedotto e tantomeno provato;
- riscontrata, inoltre, la ricorrenza della condizione di insolvenza della debitrice, nell'accezione postulata dall'art. 2, comma 1, lett. b), CCII, ed ai sensi dell'art. 2729 c.c., tenuto conto della infruttuosità dei pignoramenti intentati dalla ricorrente nonché della perduranza e della notevole consistenza dei crediti rimasti insoddisfatti come risultante dalle informative pervenute dall'Agenzia delle Entrate e dagli istituti previdenziali;
- rilevato che il legale rappresentante della società debitrice è stato convocato innanzi al Tribunale per essere sentito sui fatti relativi al ricorso e che, ai sensi dell'art. 49, comma 1, CCII, non risulta essere stata proposta o pendente altra procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza ex art. 2, comma 1, lett. m bis), CCII, alla quale, in ipotesi, dover dare precedenza di definizione;
P.Q.M.
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII,
Pag. 1 a 3 DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di CP_1
( ); P.IVA_1
NOMINA il dott. Andrea Enrico Polimeni giudice delegato per la procedura;
NOMINA curatore la dott.ssa commercialista con invito ad Persona_1 accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ORDINA al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
STABILISCE il giorno 7 ottobre 2025, ore 09:00, l'udienza per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i
Pag. 2 a 3 ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantino diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
DISPONE la prenotazione a debito delle spese di cui all'art. 146 d.P.R. n. 115/2002, con obbligo del curatore di comunicare ogni successiva acquisizione di liquidità tale da consentirne il recupero;
DISPONE che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, CCII.
Così deciso a Macerata nella camera di consiglio del 10 giugno 2025.
Il giudice estensore Il Presidente (Andrea Enrico Polimeni) (Paolo Vadala')
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