3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
15 settembre 2005
13 luglio 2011
13 febbraio 2018
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Commentari • 404
- 1. Corte di Giustizia UE: no all’imposta sullo scalo turistico di aerei e di unità da diportoFilodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 18 novembre 2009
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, 03 febbraio 2023, n. 0. . Abstract: Sommario: Sommario: 1. Art. 2086 c.c. e nuovo art. 3 del c.c.i.: inquadramento generale – 2. I soggetti coinvolti - 3. Gli adeguati assetti organizzativi - 4. Gli adeguati assetti amministrativi - contabili – 5. Conclusioni. 1. Art. 2086 c.c. e nuovo art. 3 del c.c.i.: inquadramento generale La doppia velocità con la quale era stata originariamente prevista l'entrata in vigore delle disposizioni contenute nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), ulteriormente dilatata a causa della pandemia da Covid19, ha trovato definitivo approdo in seguito al risultato dell'intervento della Commissione Ministeriale Pagni[1]. Il D.Lgs. …
Leggi di più… - 3. Paesaggio, ambiente e transizione ecologicaPaolo Carpentieri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Paolo Carpentieri, Consigliere di Stato Sommario: 1. Premessa. 2. Le ragioni profonde (culturali e giuridico-ordinamentali) della distinzione tra “ambiente” e “paesaggio”. 3. Le radici storiche della nozione giuridica di “paesaggio”. 4. Le radici storiche della nozione giuridica di “ambiente”. 5. I punti essenziali della distinzione. 6. Tracce nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. 7. Unificazione o differenziazione delle competenze. 8. Decarbonizzazione e paesaggio. 9. Conclusioni. Abstract Sulla premessa della ancora valida – ma non da tutti condivisa – distinzione giuridica tra “ambiente” e “paesaggio”, lo scritto si domanda …
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IL RUOLO DEL CONCILIATORE NELLA CONTROVERSIE ENERGETICHE. A cura di Patrizia Mauro* Entrare nel mondo della conciliazione, così come introdotta dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico con la delibera 209/2016/E/com, recante Testo integrato in materia di procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie tra clienti o utenti finali e operatori o gestori nei settori regolati dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico – Testo Integrato Conciliazione (d'ora in avanti TICO), presuppone una approfondita analisi di ruolo, compiti e responsabilità della figura del Conciliatore cd. energetico. Tale figura viene delineata nell'articolo 5 del …
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Giurisprudenza • 331
- 1. Trib. Pisa, sentenza 05/06/2024, n. 752Provvedimento: […] Inoltre, nel caso concreto si tratta, come dedotto dalle parti, di un'”imbarcazione da diporto”, di dimensioni inferiore ai 24 metri, non soggetta a pignoramento nelle forme speciali del Codice della Navigazione, da riferirsi invece alle “navi” (e non essendo a tal riguardo decisivo il richiamo operato, ad altri fini, dall'art. 1 Codice dellaLeggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2091Provvedimento: […] Se non è contestato tra le parti cosa debba intendersi per navigazione da diporto - essendo espressamente definita dall'art. 1 del Codice della nautica da diporto, come quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2 del medesimo codice – la difesa appellante esclude possa farsi ricorso alla normativa richiamata nella sentenza di primo grado per definire l'uso privato di un natante, e ciò in quanto: la definizione data dall'art. 25 l. 472/1999 varrebbe esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro, non ai fini assicurativi;Leggi di più...
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- 3. Trib. Cassino, sentenza 05/10/2023, n. 1215Provvedimento: […] Nel merito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali. L'art. 2 del medesimo decreto prevede che l'unita' da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: “a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;Leggi di più...
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- 4. Trib. Messina, sentenza 26/05/2022, n. 968Provvedimento: […] 1” di proprietà di parte attrice e l'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2005 (codice della nautica da diporto) espressamente prevede che “per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative”, tra le quali deve ritenersi ricompreso l'art. 547 (cfr. in questo senso Corte appello Campobasso, 12/01/2022, n. 14).Leggi di più...
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