3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
15 settembre 2005
13 luglio 2011
13 febbraio 2018
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione , approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 , e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione , le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.
Commentari • 435
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 23508 del 27https://www.laleggepertutti.it/
[…] Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, artt. 1 e 2 (Codice della Nautica da Diporto – CND), nel testo ratione temporis vigente, prevedono infatti: “Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. […]
Leggi di più… - 2. Sentenza Cassazione Civile n. 23509 del 27https://www.laleggepertutti.it/
[…] Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171, artt. 1 e 2 (Codice della Nautica da Diporto – CND), nel testo ratione temporis vigente, prevedono infatti: “Articolo 1 – Finalità e ambito di applicazione 1. […]
Leggi di più… - 3. Paesaggio, ambiente e transizione ecologicaPaolo Carpentieri · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Paolo Carpentieri, Consigliere di Stato Sommario: 1. Premessa. 2. Le ragioni profonde (culturali e giuridico-ordinamentali) della distinzione tra “ambiente” e “paesaggio”. 3. Le radici storiche della nozione giuridica di “paesaggio”. 4. Le radici storiche della nozione giuridica di “ambiente”. 5. I punti essenziali della distinzione. 6. Tracce nella giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di giustizia dell'Unione europea. 7. Unificazione o differenziazione delle competenze. 8. Decarbonizzazione e paesaggio. 9. Conclusioni. Abstract Sulla premessa della ancora valida – ma non da tutti condivisa – distinzione giuridica tra “ambiente” e “paesaggio”, lo scritto si domanda …
Leggi di più… - 4. Seduta comunehttps://www.brocardi.it/
Quesito Q202544095 (Articolo 38 T.U.E.L. - Consigli comunali e provinciali) «Buongiorno vorrei un parere sulla validità di una delibera di consiglio comunale. In un comune é stata presentata una sola lista di 12 candidati, oltre il sindaco....» Consulenza legale Q202231564 (Articolo 1158 Codice Civile - Usucapione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari) «La questione che con il presente quesito si chiede di affrontare è sostanzialmente quella, abbastanza diffusa, della usucapibilità o meno delle parti comuni di un...» Consulenza legale Q202231021 (Articolo 1122 bis Codice Civile - Impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e di produzione di energia da fonti …
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Cassazione penale, Sez. I, sentenza n. 8687 del 5 agosto 1988 «...siano così gravi ed univoci da generare in qualsiasi persona di media levatura intellettuale, e secondo la comune esperienza, la certezza che la cosa ricevuta o acquistata non poteva essere posseduta legittimamente da chi la deteneva od offriva.» Cassazione penale, Sez. II, sentenza n. 596 del 20 gennaio 1989 «...della provenienza siano così gravi ed univoci da generare, in qualsiasi persona di normale levatura intellettuale e secondo la comune esperienza, la certezza che non possa trattarsi di cosa legittimamente posseduta da chi la detiene e la offre.» Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 5128 del 6 aprile 2001 «...di …
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Giurisprudenza • 333
- 1. Trib. Pisa, sentenza 05/06/2024, n. 752Provvedimento: […] Inoltre, nel caso concreto si tratta, come dedotto dalle parti, di un'”imbarcazione da diporto”, di dimensioni inferiore ai 24 metri, non soggetta a pignoramento nelle forme speciali del Codice della Navigazione, da riferirsi invece alle “navi” (e non essendo a tal riguardo decisivo il richiamo operato, ad altri fini, dall'art. 1 Codice dellaLeggi di più...
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- 2. Corte d'Appello Bologna, sentenza 04/12/2025, n. 2091Provvedimento: […] Se non è contestato tra le parti cosa debba intendersi per navigazione da diporto - essendo espressamente definita dall'art. 1 del Codice della nautica da diporto, come quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonché quella esercitata a scopi commerciali nei limiti di quanto stabilito dall'art. 2 del medesimo codice – la difesa appellante esclude possa farsi ricorso alla normativa richiamata nella sentenza di primo grado per definire l'uso privato di un natante, e ciò in quanto: la definizione data dall'art. 25 l. 472/1999 varrebbe esclusivamente ai fini dell'iscrizione nel pubblico registro, non ai fini assicurativi;Leggi di più...
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- 3. Trib. Cassino, sentenza 05/10/2023, n. 1215Provvedimento: […] Nel merito, occorre premettere che ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 171/2005 (Codice della nautica da diporto) per navigazione da diporto si intende quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, nonche' quella esercitata a scopi commerciali. L'art. 2 del medesimo decreto prevede che l'unita' da diporto è utilizzata a fini commerciali quando: “a) e' oggetto di contratti di locazione e di noleggio;Leggi di più...
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- 4. Trib. Messina, sentenza 26/05/2022, n. 968Provvedimento: […] 1” di proprietà di parte attrice e l'art. 1 del D.Lgs. n. 171/2005 (codice della nautica da diporto) espressamente prevede che “per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative”, tra le quali deve ritenersi ricompreso l'art. 547 (cfr. in questo senso Corte appello Campobasso, 12/01/2022, n. 14).Leggi di più...
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- 5. CGCE, n. C-169/08, Sentenza della Corte, Presidente del Consiglio dei Ministri contro Regione Sardegna, 17/11/2009Provvedimento: […] L'art. 1, n. 2, del Codice della nautica da diporto, introdotto dal decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, definisce nel modo seguente la nozione di navigazione da diporto: […] L'art. 2, n. 1, del Codice della nautica da diporto riguarda l'uso commerciale delle unità da diporto, definendolo nel modo seguente:Leggi di più...
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