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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/04/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 5235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5235/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GRECU Parte_1 C.F._1
MARCELLA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. GRECU MARCELLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 25/03/2014, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) DISPORRE che il signor contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento alla signora Per_1
, entro il 10 di ogni mese, dell'importo di €. 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo Parte_2
gli indici ISTAT;
B) DISPORRE che il signor contribuisca al mantenimento straordinario della figlia Parte_1
mediante la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Modena da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto.
C) DISPORRE che le spese del presente procedimento saranno suddivise in egual misura dai coniugi.
D) Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno provveduto alla regolamentazione di ogni altra reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque ragione o causa e rinunziano ad ogni altra ulteriore”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 09/09/1997, maggiorenne Persona_2
ed economicamente autosufficiente ed n data 31/10/2005, maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 2 di 3 I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MULAZZO (MS) il 31/08/1996 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MULAZZO (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 1996 - Atto n. 12 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice Relatore dott.ssa Francesca Cerrone Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 5235/2024 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. GRECU Parte_1 C.F._1
MARCELLA,
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. GRECU MARCELLA Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.; che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente, il verbale di separazione consensuale dei coniugi in data 25/03/2014, successivamente omologato dal Tribunale di Modena;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n.
898);
pagina 1 di 3 - atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“A) DISPORRE che il signor contribuisca al mantenimento ordinario della figlia Parte_1
maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, mediante il versamento alla signora Per_1
, entro il 10 di ogni mese, dell'importo di €. 700,00 da rivalutarsi annualmente secondo Parte_2
gli indici ISTAT;
B) DISPORRE che il signor contribuisca al mantenimento straordinario della figlia Parte_1
mediante la corresponsione delle spese straordinarie nella misura del 50%, come da Per_1
Protocollo del Tribunale di Modena da intendersi in questa sede integralmente richiamato e ritrascritto.
C) DISPORRE che le spese del presente procedimento saranno suddivise in egual misura dai coniugi.
D) Le parti si danno reciprocamente atto che con il presente accordo hanno provveduto alla regolamentazione di ogni altra reciproca pendenza economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto nel presente atto, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro per qualunque ragione o causa e rinunziano ad ogni altra ulteriore”.
- rilevato che dall'unione sono nati i figli in data 09/09/1997, maggiorenne Persona_2
ed economicamente autosufficiente ed n data 31/10/2005, maggiorenne ma non Persona_3
economicamente autosufficiente;
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole maggiorenne non economicamente indipendente, e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- rilevato che non vi sono interessi di prole minorenne da salvaguardare;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
pagina 2 di 3 I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in MULAZZO (MS) il 31/08/1996 fra nato a [...] il [...] e Parte_1
nata a [...] il [...] Parte_2
alle condizioni sopra trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MULAZZO (MS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune:
Anno 1996 - Atto n. 12 - Parte II Serie A;
III - dichiara che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 02/04/2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
Il Presidente
Dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3