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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 21.10.2025
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentato e difeso dall'avvocato F. C. Parte_1
ORL INO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 pers sa dall'avvocato P. N. TARANTINI
nonchè
n persona del Presidente in Controparte_2 cari H. BONURA resistenti oggetto: opposizione intimazione pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2023 90018241 29/000, dell'importo complessivo di € 6.413,80, notificata in data 6.7.2023 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - n. 02420160001079555000, asseritamente n 16, dell'importo di € 2.047,54 per contributi del Controparte_2
2013; n. 02420170001981234000 asseri ll'importo di € 1.962,64 per contributi Parte_2
2014; - n. 02420180000857533000 asserita
[...]
18, dell'importo di € 2.403,62 per contributi Parte_2
2015.
[...] ecifico, l'istante ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici ed in ogni caso l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta da soggetto non autorizzato, la prescrizione dei crediti ingiunti e la decadenza dall'iscrizione a RU . Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'in arsi come impugnativa di estratto di RUo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, deducendo la regolare notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi e delle sospensioni COVID-19. Costituitasi in giudizio la ha eccepito Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilit osto oltre il termine di 40 giorni prescritto dalla legge, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla regolarità formale dell'imtimazione di pagamento, l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ente previdenziale privatizzato, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso e dell'avversa eccezione di prescrizione. All'udienza del 12.11.2023 le parti del giudizio chiedevano congiuntamente fissarsi udienza per discussione con termine per note. Con le note conclusive depositate in data 20.9.2025, parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione del presente giudizio, con concessione del termine per la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc delle firme apposte sugli avvisi di ricezione degli atti prodotti in giudizio. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
2 Il ricorso non merita accoglimento. In via preliminare, il presente ricorso deve ritenersi ammissibile, atteso che va correttamente qualificato non già come opposizione all'estratto di RUo, bensì come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto l'accertamento negativo del credito iscritto a RUo (Cass.ordinanza, 2.9.2020, n. 18256/2020). Ciò premesso, dev siva di Controparte_3
, in con
[...]
a alla mancata notifica dei titoli esecutivi, sia alla prescrizione successiva. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a RUo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisp verso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4 relative a crediti previdenziali,
[...] abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Disattesa detta eccezione, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a RUo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al RUo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante RUo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ.,
3 perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal RUo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del RUo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a RUo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nello specifico, il sistema normativo delle riscossioni delineato dagli artt. 17, comma 1, 24, 25 e 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999, dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019, n. 6704 del 2016, n. 594 del 2016 e n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010 e n. 6119 del 2004): a) opposizione al RUo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile in ogni tempo ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a RUo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, primo comma, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, secondo comma, e art. 618bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti
4 i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, secondo comma, c.p.c.) o meno (art. 617, primo comma, c.p.c.). Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione alle sottese cartelle di pagamento, deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione, ben oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo. Con la conseguenza che nella parte in cui riguarda il vizio di motivazione, nonché gli altri eccepiti vizi di forma della intimazione l'opposizione deve ritenersi tardiva. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato, tuttavia, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica degli avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni. recisato, occorre rilevare che l' Controparte_5 ha prodotto idonea prova attestante l
[...] pagamento oggetto del presente giudizio nelle mani del ricorrente. Sul punto, è opportuno rammentare che, come affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale “… …gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (20/06/2014, n. 14146; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 802/18; Cass., ordinanza n. 12470/2020). Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti risulta che:
- la cartella di pagamento n. 02420160001079555000 è stata notificata a mani del destinatario in data 22.06.2016;
- la cartella di pagamento n. 02420170001981234000 è stata notificata a mani del destinatario il 03.10.2017;
- la cartella di pagamento n. 02420180000857533000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.06.2018. Sicchè deve ritenersi inammissibile l'eccezione di decadenza di iscrizione a RUo ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 46/99 che doveva essere
5 proposta nei distinti giudizi – non introdotti – di impugnativa delle cartelle. Verificata la rituale notifica delle cartelle, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione, valutando gli atti interruttivi prodotti in giudizio. Come statuito da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni (vedasi, da ultimo Cass., sentenza n. 11335/2019; Cass., ordinanza n. 24106 del 27 settembre 2019; Cass., sentenza n. 14690 del 26.05.2021). Tuttavia, occorre applicare la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, ai sensi della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Da tutto ciò consegue che dalle predette date di notifica delle singole cartelle è decorso il termine quinquennale di prescrizione utilmente interrotto (e pertanto non maturato), tenendo conto anche anche del periodo di sopensione covid, dagli atti interruttivi prodotti in giudizio:
- sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 30.03.2022 relativo al RUo 2018 (cartella n. otifcata il 29.6.2018) (all. 11 fascicolo Controparte_2
6 - solleciti di pagamento RUi 2016 e 2017 (cartella n. 02420160001079555000 notificata il 22.6.2016 e cartella n. 02420170001981234000 notificata il 3.10.2017) notificati a
– in data 3.07.2020 (all. 9 fascicolo Controparte_2
- in . 02420229001329428000 notificata in data 24.05.2022 inatario (vedasi allegato fascicolo Controparte_1
- notifica intimazion 018241 29/000, in data 06.07.2023 con fi nvivente (vedasi allegato fascicolo Controparte_1
Con riferimento a detti atti in supposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio ai fine di autorizzare la parte alla proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc delle firme apposte sulle ricevute di ritorno degli atti prodotti in giudizio. Difatti, com'è noto, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata stessa all'indirizzo del destinatario. L'avviso di ricevimento di una semplice lettera raccomandata non richiede l'obbligatoria indicazione del nome della persona a cui l'atto viene consegnato, esistendo tale obbligo solo per la notificazione di atti giudiziari, in forza della speciale normativa di cui alla legge n. 890 del 1982, che prevede per l'agente postale l'obbligo di indicare se il piego viene consegnato a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge, con la conseguente presunzione, per il caso contrario, che la firma illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario. È infatti idonea ad interrompere la prescrizione del credito vantato, la lettera raccomandata il cui avviso di ricevimento rechi la firma anche se illeggibile, in quanto, pur non potendosi presumere che l'avviso sia stato vergato dallo stesso destinatario, può presumersi che la lettera sia stata ricevuta dalle altre persone rinvenute sul luogo di residenza/domicilio ed indicate nelle condizioni generali di contratto del servizio postale. Premesso che il portalettere, da tempo viene qualificato incaricato di pubblico servizio, deve essere infatti confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al
7 suo legittimo destinatario, mentre non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né tanto meno alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Inoltre, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale (quindi anche in mancanza dell'avviso di ricevimento), spettando piuttosto al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, od ancora di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass.civ.sez. VI ord. n. 10388 13 maggio 2014, Cass. Civ. 27.4.2010 n. 10058, cass.civ. ord. 24.6.2013 n. 15762, Cass. Civ. ord. 23.6.2011 n. 13877, Cass. Civ. ord.
7.4.2009 n. 8409, Cass. Civ.
3.7.2003 n. 10536, Cass. 11.5.2006 n. 10849). Del resto, si ritiene che l'ufficio postale, mediante la relativa ricevuta, certifichi l'avvenuta spedizione della diffida, conseguendone la presunzione di conoscenza ex art.1335 cc. che fa pur salva la prova contraria, nel senso che il destinatario resta legittimato a fornire prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia. Ne consegue che, la consegna dell'atto da parte dell'agente postale, ove effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve intendersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Peraltro, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 270 del 12.1.2012). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che non sia dirimente ai fini della invalidità della notifica della raccomandata informativa l'accertamento della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento atteso che “la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa non può essere ritenuta nulla per il solo fatto che sia stata accertata la non appartenenza al F. della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata con cui la cartella esattoriale gli è stata notificata, mancando la prova, altresì necessaria, che il plico, pur consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario (circostanza pacifica), sia stato
8 tuttavia ricevuto da persona a lui del tutto estranea.” (Corte Appello Firenze n. 718 del 14.4.2022)…”non è inoltre ravvisabile nullità dell'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria quando lo stesso, debitamente consegnato presso il domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta della quale non risulti la qualità o la relazione con il destinatario stesso, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, tramite querela di falso la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o professionale.” (Corte Appello Milano pronuncia n. 807 del 2014). Orbene, applicando tali coordinate teoriche al caso di specie emerge come il debitore non abbia offerto idonea prova della mancata conoscenza dei plichi. Lo stesso si è, infatti, limitato a contestare genericamente la firma apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dalle parti resistenti riguardanti le cartelle e gli atti interruttivi consegnati nel medesimo indirizzo (luogo di residenza del ricorrente), ove quest'ultimo peraltro ha ritualmente ricevuto - e ciò non è oggetto di alcuna contestazione - l'intimazione di pagamento opposta (Corso Umberto I, 150 - Carovigno). Ne deriva che, in assenza di elementi volti a dimostrare che in tale immobile, nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, non fosse presente alcun componente della famiglia del ricorrente che potesse curare il ritiro dei plichi per cui è causa, il Tribunale ritiene di non poter ritenere superata la presunzione di conoscenza delle comunicazioni inoltrate presso detto indirizzo . Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, iando sul ricorso depositato il 17.10.2023 da osì provvede: Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per ciascuna delle parti resistenti,oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge;
Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 21.10.2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
appresentato e difeso dall'avvocato F. C. Parte_1
ORL INO, nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente e in Controparte_1 pers sa dall'avvocato P. N. TARANTINI
nonchè
n persona del Presidente in Controparte_2 cari H. BONURA resistenti oggetto: opposizione intimazione pagamento
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.10.2023 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 024 2023 90018241 29/000, dell'importo complessivo di € 6.413,80, notificata in data 6.7.2023 e relativa alle seguenti cartelle di pagamento: - n. 02420160001079555000, asseritamente n 16, dell'importo di € 2.047,54 per contributi del Controparte_2
2013; n. 02420170001981234000 asseri ll'importo di € 1.962,64 per contributi Parte_2
2014; - n. 02420180000857533000 asserita
[...]
18, dell'importo di € 2.403,62 per contributi Parte_2
2015.
[...] ecifico, l'istante ha eccepito l'omessa notifica degli atti prodromici ed in ogni caso l'inesistenza della notifica effettuata a mezzo posta da soggetto non autorizzato, la prescrizione dei crediti ingiunti e la decadenza dall'iscrizione a RU . Costituitasi in giudizio ha Controparte_1 eccepito preliminarmente l'in arsi come impugnativa di estratto di RUo, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla notifica degli atti prodromici all'intimazione opposta, deducendo la regolare notifica delle cartelle e l'infondatezza dell'avversa eccezione di prescrizione in virtù degli atti interruttivi e delle sospensioni COVID-19. Costituitasi in giudizio la ha eccepito Controparte_2 preliminarmente l'inammissibilit osto oltre il termine di 40 giorni prescritto dalla legge, il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alle contestazioni relative alla regolarità formale dell'imtimazione di pagamento, l'inapplicabilità nei propri confronti dell'art. 25 del d.lgs. n. 46/99 in quanto ente previdenziale privatizzato, concludendo nel merito per il rigetto del ricorso e dell'avversa eccezione di prescrizione. All'udienza del 12.11.2023 le parti del giudizio chiedevano congiuntamente fissarsi udienza per discussione con termine per note. Con le note conclusive depositate in data 20.9.2025, parte ricorrente ha formulato istanza di sospensione del presente giudizio, con concessione del termine per la proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc delle firme apposte sugli avvisi di ricezione degli atti prodotti in giudizio. All'odierna udienza, il Giudice ha deciso la causa con sentenza con motivazione contestuale. _______________
2 Il ricorso non merita accoglimento. In via preliminare, il presente ricorso deve ritenersi ammissibile, atteso che va correttamente qualificato non già come opposizione all'estratto di RUo, bensì come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., avendo ad oggetto l'accertamento negativo del credito iscritto a RUo (Cass.ordinanza, 2.9.2020, n. 18256/2020). Ciò premesso, dev siva di Controparte_3
, in con
[...]
a alla mancata notifica dei titoli esecutivi, sia alla prescrizione successiva. Invero, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, deve affermarsi “in forza della disciplina dell'art. 24 d.l.vo 26.2.1999 n. 46, che la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a RUo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale (...), lungi dal dar luogo ai meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo” (cfr. Cass. Sez. Un.
8.3.2022 n. 7514; in senso conforme, cfr. Cass. 10.6.2022 n. 18812, Cass. 11.1.2023 n. 476). Alla luce del richiamato orientamento giurisp verso intimazioni di pagamento dell' Controparte_4 relative a crediti previdenziali,
[...] abbia ad oggetto l'accertamento dell'insussistenza del credito portato nella cartella di pagamento, che rappresenta il titolo a monte della richiesta di pagamento, il legittimato passivo del giudizio di opposizione deve essere individuato nell'ente impositore, titolare della pretesa creditoria, e non nell'ente di riscossione. La legittimazione passiva dell'ente di riscossione può sussistere, da solo o eventualmente unitamente a quella dell'ente impositore, nella sola ipotesi in cui con l'opposizione si facciano valere vizi propri della procedura di riscossione, come nel caso di specie. Disattesa detta eccezione, giova rammentare che gli artt. 17 e segg. d.lgs. n.46/1999 consentono l'iscrizione a RUo dei contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali non versati dal debitore nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici. E' la legge, quindi, che attribuisce al RUo esattoriale ed alla cartella, che ne costituisce un estratto, l'efficacia di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.: pertanto, la cartella svolge nell'ambito della disciplina della riscossione mediante RUo, una funzione analoga a quella del precetto, di cui all'art. 480 cod. proc. civ.,
3 perché, al pari del precetto, contiene una intimazione a pagare il credito portato dal titolo esecutivo, che, nel caso della cartella di pagamento, è rappresentato dal RUo, come espressamente previsto dall'art. 49, primo comma, del d.p.r. n. 602 del 1973. La sua notificazione equivale, pertanto, a quella che in altri casi è la notificazione del titolo esecutivo e del precetto. Quando l'opponente fa valere i vizi formali del RUo o della cartella o della sua notificazione, l'opposizione deve essere ricondotta nell'ambito di applicazione dell'art. 29, comma 2, d.lgs. n.46/99, che rinvia alle “forme ordinarie”, ovvero all'art.617 c.p.c. relativo all'opposizione agli atti esecutivi (Cass. n.18691/2008; Cass. n.21863/2004); quando, invece, l'opposizione attiene al merito della pretesa di riscossione trova applicazione l'art. 24 dello stesso d.lgs., in base al quale “Contro l'iscrizione a RUo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”. Nello specifico, il sistema normativo delle riscossioni delineato dagli artt. 17, comma 1, 24, 25 e 29 del D.Lgs. n. 46 del 1999, dall'art. 30, comma 1, del D.L. n. 78 del 2010, conv. in L. n. 122 del 2010, dal D.P.R. n. 602 del 1973 e dal D.Lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019, n. 6704 del 2016, n. 594 del 2016 e n. 24215 del 2009; in materia di riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie cfr. Cass. n. 21793 del 2010 e n. 6119 del 2004): a) opposizione al RUo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5, del D.Lgs. n. 46 del 1999, nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., proponibile in ogni tempo ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a RUo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, primo comma, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615, secondo comma, e art. 618bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti
4 i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617, secondo comma, c.p.c.) o meno (art. 617, primo comma, c.p.c.). Nel caso di specie, con riferimento all'intimazione di pagamento opposta parte ricorrente non ha proposto opposizione alle sottese cartelle di pagamento, deducendone il difetto di notifica, bensì ha impugnato la successiva intimazione, ben oltre il termine di venti giorni, previsto dall'art.617 c.p.c. (nel testo in vigore al momento della notifica della intimazione di pagamento) per dedurre i vizi formali del titolo esecutivo. Con la conseguenza che nella parte in cui riguarda il vizio di motivazione, nonché gli altri eccepiti vizi di forma della intimazione l'opposizione deve ritenersi tardiva. Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato, tuttavia, anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi l'omessa notifica degli avvisi di addebito o delle cartelle di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto della disciplina applicabile all'azione recuperata, in particolare quanto al rispetto del termine di decadenza di quaranta giorni. recisato, occorre rilevare che l' Controparte_5 ha prodotto idonea prova attestante l
[...] pagamento oggetto del presente giudizio nelle mani del ricorrente. Sul punto, è opportuno rammentare che, come affermato da un condivisibile orientamento giurisprudenziale “… …gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982” (Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., (20/06/2014, n. 14146; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 802/18; Cass., ordinanza n. 12470/2020). Ebbene, dalla documentazione prodotta in atti risulta che:
- la cartella di pagamento n. 02420160001079555000 è stata notificata a mani del destinatario in data 22.06.2016;
- la cartella di pagamento n. 02420170001981234000 è stata notificata a mani del destinatario il 03.10.2017;
- la cartella di pagamento n. 02420180000857533000 è stata notificata a mani del destinatario il 29.06.2018. Sicchè deve ritenersi inammissibile l'eccezione di decadenza di iscrizione a RUo ai sensi dell'art. 25 del d. lgs. 46/99 che doveva essere
5 proposta nei distinti giudizi – non introdotti – di impugnativa delle cartelle. Verificata la rituale notifica delle cartelle, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione, valutando gli atti interruttivi prodotti in giudizio. Come statuito da un condivisibile orientamento giurisprudenziale, nel caso di cartella di pagamento per crediti previdenziali non opposta nei termini, non può trovare applicazione la prescrizione decennale prevista dall'art. 2953 c.c., poiché tale norma si riferisce non a qualsiasi titolo esecutivo definitivo, eventualmente anche di formazione amministrativa, ma solo a pronunce giurisdizionali definitive, le uniche alle quali può riconoscersi efficacia di giudicato (cfr. cass. n.25790\2009; cass. 12263/2007; cass., ord. 8.10.2015). Ciò si spiega perché solo con la statuizione giudiziale passata in giudicato si determina una sorta di novazione giudiziaria generale del rapporto in contestazione, tale da giustificare il mutamento della durata del termine prescrizionale e l'applicazione della disciplina dell' actio iudicati dettata dall'art. 2953 c.c. Con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione, Sezioni Unite, è intervenuta a sancire, conformemente al predetto orientamento, che la decorrenza del termine, pari a 40 giorni, per opporsi alla cartella di pagamento determina, come unico effetto, l'irretrattabilità del credito ma non anche la conversione del termine da prescrizione breve quinquennale a prescrizione lunga decennale. Pertanto, per tali crediti trova applicazione l'art. 3 comma 9 della citata legge, ai sensi del quale il termine di prescrizione è di cinque anni (vedasi, da ultimo Cass., sentenza n. 11335/2019; Cass., ordinanza n. 24106 del 27 settembre 2019; Cass., sentenza n. 14690 del 26.05.2021). Tuttavia, occorre applicare la sospensione dell'attività di riscossione disposta dalla legislazione legata all'emergenza Covid prevista dal D.L. 18/2020 e dal D.L. n. 183/2020, ai sensi della quale i termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria siano sospesi dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 (129 giorni) e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (182 giorni) per un totale di 311 giorni che andranno aggiunti alle singole scadenze quinquennali. Da tutto ciò consegue che dalle predette date di notifica delle singole cartelle è decorso il termine quinquennale di prescrizione utilmente interrotto (e pertanto non maturato), tenendo conto anche anche del periodo di sopensione covid, dagli atti interruttivi prodotti in giudizio:
- sollecito di pagamento notificato a mezzo raccomandata a/r in data 30.03.2022 relativo al RUo 2018 (cartella n. otifcata il 29.6.2018) (all. 11 fascicolo Controparte_2
6 - solleciti di pagamento RUi 2016 e 2017 (cartella n. 02420160001079555000 notificata il 22.6.2016 e cartella n. 02420170001981234000 notificata il 3.10.2017) notificati a
– in data 3.07.2020 (all. 9 fascicolo Controparte_2
- in . 02420229001329428000 notificata in data 24.05.2022 inatario (vedasi allegato fascicolo Controparte_1
- notifica intimazion 018241 29/000, in data 06.07.2023 con fi nvivente (vedasi allegato fascicolo Controparte_1
Con riferimento a detti atti in supposti per l'accoglimento dell'istanza di sospensione del presente giudizio ai fine di autorizzare la parte alla proposizione della querela di falso ai sensi dell'art. 221 cpc delle firme apposte sulle ricevute di ritorno degli atti prodotti in giudizio. Difatti, com'è noto, l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti e, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al suo legittimo destinatario, ma non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, nè alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Pertanto, nel caso in cui detta intimazione sia inoltrata con raccomandata a mezzo del servizio postale, la sua ricezione da parte del destinatario può essere provata anche sulla base della presunzione di recepimento fondata sull'arrivo della raccomandata stessa all'indirizzo del destinatario. L'avviso di ricevimento di una semplice lettera raccomandata non richiede l'obbligatoria indicazione del nome della persona a cui l'atto viene consegnato, esistendo tale obbligo solo per la notificazione di atti giudiziari, in forza della speciale normativa di cui alla legge n. 890 del 1982, che prevede per l'agente postale l'obbligo di indicare se il piego viene consegnato a persona diversa dal destinatario, tra quelle indicate dalla legge, con la conseguente presunzione, per il caso contrario, che la firma illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario. È infatti idonea ad interrompere la prescrizione del credito vantato, la lettera raccomandata il cui avviso di ricevimento rechi la firma anche se illeggibile, in quanto, pur non potendosi presumere che l'avviso sia stato vergato dallo stesso destinatario, può presumersi che la lettera sia stata ricevuta dalle altre persone rinvenute sul luogo di residenza/domicilio ed indicate nelle condizioni generali di contratto del servizio postale. Premesso che il portalettere, da tempo viene qualificato incaricato di pubblico servizio, deve essere infatti confermato il principio secondo il quale l'atto di costituzione in mora del debitore, per produrre i suoi effetti ed, in particolare, l'effetto interruttivo della prescrizione, deve essere diretto al
7 suo legittimo destinatario, mentre non è soggetto a particolari modalità di trasmissione, né tanto meno alla normativa sulla notificazione degli atti giudiziari. Inoltre, l'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione - sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale (quindi anche in mancanza dell'avviso di ricevimento), spettando piuttosto al destinatario l'onere di dimostrare che il plico non contiene alcuna lettera al suo interno, ovvero contiene una lettera di contenuto diverso da quello indicato dal mittente, od ancora di non averne avuta conoscenza senza sua colpa (Cass.civ.sez. VI ord. n. 10388 13 maggio 2014, Cass. Civ. 27.4.2010 n. 10058, cass.civ. ord. 24.6.2013 n. 15762, Cass. Civ. ord. 23.6.2011 n. 13877, Cass. Civ. ord.
7.4.2009 n. 8409, Cass. Civ.
3.7.2003 n. 10536, Cass. 11.5.2006 n. 10849). Del resto, si ritiene che l'ufficio postale, mediante la relativa ricevuta, certifichi l'avvenuta spedizione della diffida, conseguendone la presunzione di conoscenza ex art.1335 cc. che fa pur salva la prova contraria, nel senso che il destinatario resta legittimato a fornire prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne avuto notizia. Ne consegue che, la consegna dell'atto da parte dell'agente postale, ove effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve intendersi perfezionata con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senza altro adempimento se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Peraltro, anche ad ammettere che la relazione tra la persona cui l'atto è destinato e quella cui è stato consegnato costituisca oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale giudiziario assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c., quindi eventualmente impugnabile con querela di falso, è tuttavia evidente che la querela dovrebbe riguardare non soltanto il fatto che la firma non sia ascrivibile al destinatario dell'atto, ma anche la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla sfera personale e familiare del medesimo (cfr. Cass. sent. n. 270 del 12.1.2012). In tal senso, la giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che non sia dirimente ai fini della invalidità della notifica della raccomandata informativa l'accertamento della falsità della firma apposta sulla cartolina di ricevimento atteso che “la notifica della cartella esattoriale oggetto di causa non può essere ritenuta nulla per il solo fatto che sia stata accertata la non appartenenza al F. della sottoscrizione della ricevuta della raccomandata con cui la cartella esattoriale gli è stata notificata, mancando la prova, altresì necessaria, che il plico, pur consegnato all'indirizzo di residenza del destinatario (circostanza pacifica), sia stato
8 tuttavia ricevuto da persona a lui del tutto estranea.” (Corte Appello Firenze n. 718 del 14.4.2022)…”non è inoltre ravvisabile nullità dell'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria quando lo stesso, debitamente consegnato presso il domicilio del destinatario, sia sottoscritto da persona ivi rinvenuta della quale non risulti la qualità o la relazione con il destinatario stesso, salva la facoltà del destinatario di dimostrare, tramite querela di falso la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o professionale.” (Corte Appello Milano pronuncia n. 807 del 2014). Orbene, applicando tali coordinate teoriche al caso di specie emerge come il debitore non abbia offerto idonea prova della mancata conoscenza dei plichi. Lo stesso si è, infatti, limitato a contestare genericamente la firma apposta sugli avvisi di ricevimento prodotti dalle parti resistenti riguardanti le cartelle e gli atti interruttivi consegnati nel medesimo indirizzo (luogo di residenza del ricorrente), ove quest'ultimo peraltro ha ritualmente ricevuto - e ciò non è oggetto di alcuna contestazione - l'intimazione di pagamento opposta (Corso Umberto I, 150 - Carovigno). Ne deriva che, in assenza di elementi volti a dimostrare che in tale immobile, nelle date indicate negli avvisi di ricevimento, non fosse presente alcun componente della famiglia del ricorrente che potesse curare il ritiro dei plichi per cui è causa, il Tribunale ritiene di non poter ritenere superata la presunzione di conoscenza delle comunicazioni inoltrate presso detto indirizzo . Ne consegue il rigetto del ricorso. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, iando sul ricorso depositato il 17.10.2023 da osì provvede: Parte_1
- condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.800,00 per ciascuna delle parti resistenti,oltre iva, cpa e rimborso spese come per legge;
Brindisi, 21.10.2025 il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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