Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 18 febbraio 2023 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 18 febbraio 2023 |
Commentari • 14
- 1. Comunicazione Titolare effettivo: tutte le regoleRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 16 ottobre 2024
IlDM n 55/2022 contiene il Regolamento recante disposizioni in materia di comunicazione, accesso e consultazione dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di: imprese dotate di personalità giuridica, persone giuridiche private, trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e istituti giuridici affini al trust. Le imprese tenute agli obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni sulla propria titolarità effettiva ai sensi dell'articolo 21, comma 1, del d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, sono le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese quali: società per azioni, società a responsabilità …
Leggi di più… - 2. Osservatorio Corte EDU: febbraio 2023https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 3. Osservatorio Corte EDU: febbraio 2023https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Voucher E Bonus Per Chi Ha Debiti: I Fondi RegionaliGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 luglio 2025
- 5. Accertamento Fiscale Ad Agenzia Investigativa Con Debiti: Cosa Fare Subito Per DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 novembre 2025
Se gestisci un'agenzia investigativa – specializzata in investigazioni private, aziendali, difensive o digitali – e hai ricevuto un accertamento fiscale, oppure ti trovi con debiti, cartelle esattoriali, richieste di pagamento o verifiche dell'Agenzia delle Entrate, sei in una delle situazioni più delicate per un'impresa del settore sicurezza. L'Agenzia delle Entrate dedica particolare attenzione alle agenzie investigative perché operano in un mercato complesso, con costi specifici, movimenti bancari non sempre lineari, incarichi riservati e spesso pagamenti frammentati. La buona notizia è che un accertamento non è definitivo e puoi bloccarlo, contestarlo e ridurre il debito, se agisci …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 82
- 1. Trib. Bolzano, sentenza 26/07/2024, n. 137Provvedimento: N. R.G. 380-2023 (cui è riunito il procedimento 178/2024) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO Sezione Lavoro Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro Eliana Marchesini, ha pronunciato la seguente SENTENZA nelle cause proposte da , nata il [...] a [...], residente a 39040 Parte_1 Varna (BZ), Via Brennero 11/B, C.F. , rappresentata e C.F._1 difesa per delega in calce al ricorso dall'Avv. Daniele Simonato, C.F. , posta certificata: fax 0471 406112, con C.F._2 Email_1 domicilio eletto presso lo studio legale di 39100 Bolzano (BZ), Corso della Libertà 30; ricorrente pagina 1 di 30 contro (p.i. ) in persona del Controparte_1 …Leggi di più...
- qualifica dirigenziale·
- spese legali·
- riconoscimento qualifica dirigente·
- cumulabilità incarichi dirigenziali·
- art. 22 L.P. 6/2022·
- procedura selettiva·
- impugnazione ruolo unico dirigenziale·
- mutatio libelli·
- interpretazione costituzionalmente orientata
- 2. Trib. Parma, sentenza 17/06/2024, n. 61Provvedimento: R.G. 111/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ____ IL TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA, Sezione Fallimentare in persona del Giudice Unico dott. Enrico Vernizzi in esito al ricorso presentato ex artt. 67 ss. CCII da Parte_1 ( ), nata a [...] il [...] residente in C.F._1 NO (PR) Strada per Parma n. 35/D fraz. Pilastro con il patrocinio dell'avv. CARLOTTA DEL MONTE ( ) elettivamente C.F._2 domiciliata in Parma, strada dei Farnese n. 1, presso lo studio del difensore; ha emesso la seguente S E N T E N Z A rilevato che con ricorso ex art. 67 CCII ha proposto ai creditori un Parte_1 piano di ristrutturazione dei debiti; la domanda risulta formulata tramite OCC; sussiste …Leggi di più...
- creditori privilegiati·
- competenza tribunale·
- art. 67 CCII·
- spese di procedura·
- art. 71 CCII·
- piano di ristrutturazione dei debiti·
- vigilanza GE·
- sovraindebitamento·
- omologazione piano·
- art. 70 CCII·
- esdebitazione·
- art. 72 CCII·
- creditori chirografari·
- OCC
- 3. Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2025, n. 4953Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Dott. Giovanna Gianì Consigliere Dott. Enrico Colognesi Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art.429 c.p.c. nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 453 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, decisa all'udienza del giorno 10/09/2025, vertente TRA (c.f. ), difesa dall'avv. MALDERA Parte_1 C.F._1 PAOLO, APPELLANTE E (c.f. ), domiciliata in VIA DEL TEMPIO DI CP_1 P.IVA_1 GIOVE, 21 - 00186 presso l'Avvocatura Comunale, con l'avv. ROSSI …Leggi di più...
- sanzioni amministrative·
- elemento soggettivo illecito·
- sanatoria occupazioni·
- motivazione per relationem·
- principio tempus regit actum·
- occupazione abusiva·
- art. 15 legge regionale 12/1999·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 14 legge 689/1981·
- diritto di subentro
- 4. Corte Cost., sentenza 13/06/2024, n. 105Provvedimento: SENTENZA N. 105 ANNO 2024 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta da: Presidente: Augusto Antonio BARBERA; Giudici : Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, NN AMOROSO, Francesco VIGANÒ, UC NI, FA TT, GE MA, AR IA SA OR, PO AT GRIFFI, RC D'AL, NN LA, NE CI ALIBRANDI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 104 bis , comma 1- bis .1 delle Norme di attuazione del codice di procedura penale, come introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), convertito, con modificazioni, nella legge 3 marzo 2023, n. 17, …Leggi di più...
- giudizio costituzionale in via incidentale·
- in genere·
- interpretazione conforme·
- diversità tra il petitum del giudizio principale e la questione sollevata. (classif. 112004).·
- incidentalità della questione·
- esercizio di funzioni giudicanti da parte di soggetti super partes. (classif. 112002).·
- omessa previsione·
- industria·
- ambiente·
- bene unitario, autonomo ma collegato al paesaggio e al diritto alla salute umana·
- espressione di un diritto fondamentale della persona e della collettività·
- necessità di esplicitare il petitum·
- oggetto·
- prospettazione della questione·
- ammissibilità della questione. (classif. 112006).
- 5. Trib. Salerno, sentenza 06/02/2025, n. 549Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SALERNO Il Giudice unico, nella persona della Dott.ssa Valentina Ferrara, all'udienza del 5 Febbraio 2025, allo scadere del termine per il deposito di note in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; lette le note di trattazione scritta; visto ed applicato l'art. 281 sexies c.p.c. ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 10820 dell'anno 2019 avente ad oggetto “Fideiussione- Polizza fideiussoria” TRA ( ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 SI (NA) in data 24.7.1964 elettivamente domiciliato presso lo …Leggi di più...
- normativa antitrust·
- art. 33 legge 287/1990·
- nullità fideiussione·
- art. 18 D.Lgs. n. 3/2017·
- incompetenza funzionale·
- competenza territoriale·
- sezione specializzata in materia d'impresa·
- compensazione spese·
- tribunale delle imprese·
- azione di nullità
Versioni del testo
- Art. 1. Istituzione e durata della Commissione 1. E' istituita, ai sensi dell' articolo 82 della Costituzione , per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
Il testo dell' art. 82 della Costituzione e' il seguente: «Art. 82. Ciascuna Camera puo' disporre inchieste su materie di pubblico interesse. A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorita' giudiziaria.». - Art. 2. Compiti della Commissione 1. La Commissione ha il compito di:
a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualita' e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;
b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77 , e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonche' della legislazione nazionale ispirata agli stessi principi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , nonche' alla legge 19 luglio 2019, n. 69 ;
c) accertare le possibili incongruita' e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresi' la possibilita' di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;
d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacita' d'intervento delle autorita' e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attivita' di prevenzione e di assistenza;
e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita', l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversita';
f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;
g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;
h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013 , e dalle leggi di stabilita' e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilita' 2011;
i) monitorare l'attivita' svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attivita', nonche' monitorare e valorizzare l'attivita' svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;
l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far si' che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, cosi' da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;
m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la piu' adeguata prevenzione e il piu' efficace contrasto del femminicidio e, piu' in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonche' di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;
n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.
2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.
Note all' art. 2:
La legge 27 giugno 2013, n. 77 , recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 2013.
Il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119 , recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 16 agosto 2013.
La legge 19 luglio 2019, n. 69 , recante «Modifiche al codice penale , al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019.
La legge 13 dicembre 2010, n. 220 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2011)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 281 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2010.
La legge 12 novembre 2011, n. 183 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 234 alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2011.
La legge 24 dicembre 2012, n. 228 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2012;
La legge 27 dicembre 2013, n. 147 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 87 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013.
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 99 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014.
La legge 28 dicembre 2015, n. 208 , recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 70 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015.
La legge 11 dicembre 2016, n. 232 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016.
La legge 27 dicembre 2017, n. 205 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017.
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018.
La legge 27 dicembre 2019, n. 160 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45 alla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019.
La legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 46 alla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020.
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021.
La legge 29 dicembre 2022, n. 197 , recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», e' pubblicata nel Supplemento ordinario n. 49 alla Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre 2022.
La delibera del Senato della Repubblica 16 ottobre 2018, recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 25 ottobre 2018.
La delibera del Senato della Repubblica 5 febbraio 2020, recante «Proroga del termine di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione del 16 ottobre 2018, recante "Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonche' su ogni forma di violenza di genere"», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2020. - Art. 3. Poteri della Commissione 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all' articolo 133 del codice di procedura penale . Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale .
2. La Commissione puo' richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
3. La Commissione puo' richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorita' giudiziaria provvede ai sensi dell' articolo 117 del codice di procedura penale .
5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124 .
9. La Commissione puo' organizzare i propri lavori tramite uno o piu' gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attivita' svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformita' a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.
Note all'art. 3:
Si riporta il testo degli articoli 133 , 366 , 372 e 117, del codice di procedura penale :
«Art. 133 (Accompagnamento coattivo di altre persone). - 1. Se il testimone, il perito, la persona sottoposta all'esame del perito diversa dall'imputato, il consulente tecnico, l'interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice puo' ordinarne l'accompagnamento coattivo e puo' altresi' condannarli, con ordinanza, a pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonche' alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.
1-bis. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di mancata comparizione del querelante all'udienza in cui sia stato citato a comparire come testimone, limitatamente ai casi in cui la mancata comparizione del querelante integra remissione tacita di querela, nei casi in cui essa e' consentita.
2. Si applicano le disposizioni dell'art. 132.»
«Art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti). - Chiunque, nominato dall'autorita' giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obbligo di comparire o di prestare il suo ufficio, e' punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 30 a euro 516.
Le stesse pene si applicano a chi, chiamato dinanzi all'autorita' giudiziaria per adempiere ad alcuna delle predette funzioni, rifiuta di dare le proprie generalita', ovvero di prestare il giuramento richiesto, ovvero di assumere o di adempiere le funzioni medesime.
Le disposizioni precedenti si applicano alla persona chiamata a deporre come testimonio dinanzi all'autorita' giudiziaria e ad ogni altra persona chiamata ad esercitare una funzione giudiziaria.
Se il colpevole e' un perito o un interprete, la condanna importa l'interdizione dalla professione o dall'arte.»
«Art. 372 (Falsa testimonianza). - Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorita' giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, cio' che sa intorno ai fatti sui quali e' interrogato, e' punito con la reclusione da due a sei anni.»
«Art. 117 (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del pubblico ministero). - 1. Fermo quanto disposto dall'art. 371, quando e' necessario per il compimento delle proprie indagini, il pubblico ministero puo' ottenere dall'autorita' giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni anche di propria iniziativa.
2. L'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo e puo' rigettare la richiesta con decreto motivato.
2-bis. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, nell'ambito delle funzioni previste dall'art. 371-bis accede al registro delle notizie di reato, al registro di cui all'art. 81 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 , nonche' a tutti gli altri registri relativi al procedimento penale e al procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione. Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo accede, altresi', alle banche di dati logiche dedicate alle procure distrettuali e realizzate nell'ambito della banca di dati condivisa della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.».
La legge 3 agosto 2007, n. 124 , recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007.