Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/03/2025, n. 2327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2327 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
prima sezione civile
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - presidente rel. -
Dott.ssa Valeria Rosetti - giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - giudice - ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6448 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto: divorzio – cessazione effetti civili, vertente
TRA
), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1
in atti, dall'avv. ZANGARO ISABELLA presso la quale è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
) - Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE contumace
NONCHÉ
presso il Tribunale di Napoli Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 22/03/2024 la ricorrente, , premettendo: Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente a Napoli in data 04.09.2004; che dal matrimonio erano nati due figli: (nata a [...] il Persona_1
07.02.2006) e (nato a [...] il [...]); Persona_2
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che era venuta meno la comunione materiale e spirituale fin da quando, nell'ambito del giudizio di separazione consensuale, erano stati autorizzati dal Presidente del Tribunale a vivere separatamente;
che il giudizio era stato definito con provvedimento di omologa del 21.06.2022;
che nei patti della separazione era stato previsto l'affido condiviso dei figli, la loro collocazione prevalente presso la madre e posto a carico del resistente l'obbligo di pagamento di un assegno di mantenimento di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie;
che il convenuto non aveva mai versato l'assegno e si era sempre disinteressato della vita dei figli;
che la figlia nelle more era diventata maggiorenne, ma non ancora Persona_1
economicamente autosufficiente e gestiva autonomamente il rapporto con il padre, determinandone i tempi e i modi di frequentazione di questi;
che il convenuto non era reperibile da qualche mese;
che questi viveva in costante stato di alterazione dovuto all'eccessivo uso di alcolici, tale da costituire un pericolo per sé stesso e per il figlio ancora minore;
che perdurava lo stato di separazione;
ciò, premesso concludeva per la pronuncia di divorzio, l'affido esclusivo del figlio alla ricorrente - con la previsione di un calendario di visite per il padre -, Per_2
l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, la conferma dell'assegno previsto a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Si disponeva l'acquisizione della relazione del Servizio Sociale competente per territorio, in ordine al contesto socio-ambientale del minore.
Considerato, che il resistente non si era costituito, nonostante la ritualità della notifica, il giudice ne dichiarava la contumacia rinviando per l'ascolto del minore.
Veniva acquisita la relazione del Servizio sociale della II Municipalità del Comune di Napoli che sottolineava l'adeguatezza del nucleo familiare e delle condizioni abitative del minore;
la sig.ra riferiva di essersi separata dal marito a causa della sua Parte_1 dipendenza dall'alcool e dell'aggressività nei suoi confronti, tale da ripercuotersi anche sulla tranquillità e serenità dei figli minori;
alla visita domiciliare era presente anche il minore , il quale raccontava di aver avuto, dopo la separazione dei genitori, Per_2 sporadici rapporti con il padre, e che durante l'ultimo incontro, quest'ultimo aveva manifestato uno stato di alterazione, dovuto probabilmente all'assunzione di alcool.
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All'udienza del 23.01.2025 veniva ascoltato il minore, il quale dichiarava di non vedere il padre da circa 4 anni, ma si sentirlo sporadicamente al telefono;
di essere stato testimone – durante il matrimonio dei genitori – della violenza paterna nei confronti della madre e anche di esserne stato oggetto, insieme alla SO, senza che però la madre ne fosse a conoscenza;
dichiarava inoltre di essere intimorito all'idea di incontrare il padre da solo, a causa della sua aggressività.
Pertanto, il Tribunale, raccolte le conclusioni, su richiesta di parte ricorrente, rimetteva la causa in decisione senza assegnazione dei termini.
Il Pubblico Ministero concludeva per l'affido super esclusivo del minore alla madre con diritto di visita paterno, laddove questi avesse manifestato interesse, chiedendo inoltre determinarsi in € 300 oltre il 50% delle spese straordinarie, il contributo a carico del padre, per il mantenimento del minore.
La domanda di cessazione degli effetti civili è fondata e va accolta.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi omologata dal Tribunale di Napoli con decreto del 21.06.2022.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 55/2015 anteriore alla proposizione della domanda non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e dalla L
55/2015 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Ritiene il Tribunale di accogliere le richieste di affidamento super-esclusivo.
Come è noto, all'affidamento condiviso può, derogarsi solo ove esso risulti contrario all'interesse del minore ai sensi dell'art. 337 quater c.c. Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione è rimessa alla decisione del giudice, da adottarsi nelle fattispecie concrete con provvedimento motivato” (art. 337quater
c.c.). A tal proposito la Suprema Corte afferma: “Perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un sostanziale disinteresse di uno dei genitori per le complessive esigenze di cura, di istruzione e
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di educazione del minore), con la conseguenza che….l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento… Pertanto, deve ritenersi che ipotesi di affidamento esclusivo siano individuabili ogni qualvolta l'interesse del minore possa essere pregiudicato da un affidamento condiviso, ad esempio, nel caso in cui un genitore sia indifferente nei confronti del figlio, non contribuisca al mantenimento del figlio, manifesti un disagio esistenziale incidente sulla relazione affettiva, ecc..”. La Corte di Cassazione ha reiteratamente affermato che: “La regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti 'pregiudizievole per l'interesse del minore', come nel caso in cui il genitore non affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligo di corrispondere
l'assegno di mantenimento in favore dei figli minori ed abbia esercitato in modo discontinuo il suo diritto di visita, in quanto tali comportamenti sono sintomatici della sua inidoneità ad affrontare quelle maggiori responsabilità che l'affido condiviso comporta anche a carico del genitore con il quale il figlio non coabiti stabilmente” (cfr. Corte Cass., 17 dicembre 2009
n.26587).
Orbene, nel caso in esame, oltre all'idoneità genitoriale di Parte_1
evidenziata dalle indagini socio-ambientali trasmesse dai servizi sociali della II Municipalità, dagli atti di causa e dall'ascolto del minore emerge l'assoluta inidoneità educativa di CP_1
il quale, non ha mai manifestato concretamente alcuna volontà di occuparsi delle
[...]
esigenze morali e dei bisogni materiali del figlio, dimostrando, invece, totale disinteresse e carenza di responsabilizzazione nei suoi confronti, non essendo mai presente nella sua vita e non versando alcun contributo al mantenimento.
Si riportano le dichiarazioni rese dal minore in sede di ascolto: “[…] picchiava me e mia SO all'improvviso, senza alcun motivo apparente;
ci picchiava con le mani e ci faceva molto male […] Picchiava anche mia mamma, è capitato anche in vacanza a Pescara. Una volta, di notte, io e mia SO li abbiamo sorpresi che si picchiavano. Dalla separazione mio padre è sparito, poi però si è fatto sentire circa una volta al mese e mi manda messaggi del tipo
“ti voglio bene” […] ho paura di rivederlo perché senza l'aiuto di mia madre non saprei difendermi in caso di una sua aggressione.”
Tanto premesso, considerati i comportamenti maltrattanti assunti dallo nei CP_1
confronti e dei figli e la sua totale mancanza di partecipazione al mantenimento di questi ultimi
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deve, quindi, disporsi, nell'interesse del minore, l'affido super-esclusivo (affidamento rafforzato) alla madre - conformemente alle richieste del PM - stabilendo, ai sensi del art. 337 quater, 3 comma c.c., che anche le decisioni di maggior interesse per il figlio (istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale del minore) siano adottate dal solo genitore affidatario.
Il Collegio, conclusivamente, ritiene che la prognosi sulle competenze genitoriali dello sia del tutto negativa. CP_1
In virtù delle considerazioni già espresse in precedenza, sull'aggressività dello non vi sono possibilità di libere modalità di incontro con il figlio da parte del padre. CP_1
La relazione tra padre e figlio potrà essere ripresa, solo in modalità protetta, su esplicita iniziativa del resistente e previa adeguata verifica della serietà della sua intenzione nonché della volontà del figlio minore, anche perché le sue aspettative sono state gravemente deluse dal comportamento disinteressato e violento mostrato dal padre.
La casa familiare, di proprietà della madre della ricorrente, va assegnata alla stessa in quanto genitore affidatario esclusivo.
Per quanto riguarda le statuizioni di contenuto economico, tenuto conto del rapporto di convivenza dei minori con la madre e, dunque, della partecipazione della stessa al mantenimento della prole, il Tribunale è chiamato, in questa sede, a determinare esclusivamente la misura dell'assegno dovuto dal padre a titolo di concorso per il mantenimento dei figli.
Tanto premesso, considerato la mancata costituzione del resistente e dunque il mancato deposito di documentazione attestante la condizione economico-finanziaria di questi, ritiene il
Collegio di aumentare, anche per il tempo decorso, la misura del contributo mensile al mantenimento dei figli a carico del padre per complessivi € 450,00 (€ 250,00 per il minore e
200,00 € per la maggiorenne), da corrispondersi entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, oltre adeguamento annuale in base agli indici Istat.
Va, altresì, prevista la partecipazione del resistente nella misura del 50%, alle spese straordinarie, mediche non coperte dal SSN e scolastiche necessarie per i figli, purché debitamente documentate, per le quali si fa integrale rinvio al Protocollo del Tribunale di
Napoli.
La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza .
P.Q.M.
Il tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
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a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, nata a [...] il [...] e nato a Parte_1 Controparte_1
PORTICI (NA) il 24/08/1972, il 04.09.2004 a Napoli;
b) affida il figlio minore, in via super-esclusiva alla madre, la Persona_2
quale potrà adottare tutte le decisioni, comprese quelle di maggiore interesse;
c) dispone che il padre possa vedere il figlio minore solo in virtù di un'esplicita richiesta al
Servizio sociale di attivazione degli incontri protetti e previa adeguata verifica della serietà del suo intento e della volontà del minore;
d) pone a carico di l'obbligo di corrispondere, a titolo di Controparte_1
contributo al mantenimento dei figli, entro il giorno cinque di ogni mese, l'assegno mensile di €
450,00; l'assegno sarà annualmente ed automaticamente rivalutato con decorrenza dall'anno successivo all'emissione della sentenza, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
e) pone a carico di entrambi l'obbligo di contribuire al pagamento delle spese extra assegno al 50%;
f) assegna la casa familiare alla sig.ra ; Parte_1
g) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 127, parte II, Serie A, sez. P, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2004);
h) condanna il convenuto alle spese del giudizio liquidate in € 1.900,00.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 24/01/2025
Il presidente estensore
Raffaele Sdino
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