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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 02/04/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
54 (codice fiscale ) -, ai fini del presente procedimento elettivamente C.F._1
domiciliata a AR S. E., in Via Santa Cecilia 11/A, nello studio dell'avvocato Giovanni Cabras,
che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
22 (codice fiscale ); C.F._2
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
pronunciare la Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
AR S. E. il 23/12/1982 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n.
195, parte II, serie A, per l'anno 1982), adottando le seguenti condizioni definitive:
• i signori e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, Parte_1 CP_1
senza nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
• con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in AR NTNA il 23.12.1982 con il signor che dalla loro CP_1
unione è nata una figlia: (Cagliari 2/3/1983), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente; che i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale alle condizioni di cui al verbale del 26/4/2023, omologato dal Tribunale di Cagliari con Decreto cronol. n. 3641/2023
del 9-12/5/2023; che tra i coniugi è venuta meno qualsiasi forma di comunione materiale;
che la convenuta percepisce una pensione di invalidità dall'INPS pari a euro 340,00 circa mensili ed risulta I proprietaria di un immobile sito AR S. E. in Via Casella n. 54.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza di comparizione del 19.06.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “la separazione risale al 2023; eravamo separati di fatto in casa. attualmente abito nella via Puccini 1 a AR S.E.; la casa ex coniugale, di mia esclusiva proprietà in quanto ereditata, è stata venduta e ho acquistato la casa dove abito. In
separazione non è stato previsto alcun assegno. L'unica figlia ha 41 anni vive con me e lavora regolarmente. Io sono titolare di una piccola pensione di invalidità. Non domando nulla se non la pronuncia del divorzio.”
All'udienza del 16.12.2024, verificata la regolarità della notificazione avendo la parte ricorrrente,
dopo una serie di rinvii, avuto indietro la cartoline attestante la ricezione del ricorso da parte del resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (26.04.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 24.01.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR NTNA il
23.12.1982 tra , nato in [...] il [...], e nata in Parte_2 Parte_3
Cagliari il 04.04.1992, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di AR NTNA (Ca) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 195, parte II, serie A).
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.3.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 425 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2024,
promossa da:
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
54 (codice fiscale ) -, ai fini del presente procedimento elettivamente C.F._1
domiciliata a AR S. E., in Via Santa Cecilia 11/A, nello studio dell'avvocato Giovanni Cabras,
che la rappresenta e difende per procura speciale posta in calce al ricorso,
Ricorrente
contro
, nato a [...] il [...] e residente a [...]
22 (codice fiscale ); C.F._2
Convenuto -contumace
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO,
Intervenuto per legge CONCLUSIONI:
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale:
pronunciare la Sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti a
AR S. E. il 23/12/1982 (trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del suddetto comune al n.
195, parte II, serie A, per l'anno 1982), adottando le seguenti condizioni definitive:
• i signori e provvederanno ciascuno al proprio mantenimento, Parte_1 CP_1
senza nulla pretendere reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
• con vittoria di spese e compensi in caso di opposizione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24.01.2024 ha adito questo Tribunale chiedendo la Parte_1
pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
A fondamento della domanda formulata, il ricorrente ha esposto che le parti avevano contratto matrimonio in AR NTNA il 23.12.1982 con il signor che dalla loro CP_1
unione è nata una figlia: (Cagliari 2/3/1983), maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente; che i coniugi sono addivenuti ad una separazione in via consensuale alle condizioni di cui al verbale del 26/4/2023, omologato dal Tribunale di Cagliari con Decreto cronol. n. 3641/2023
del 9-12/5/2023; che tra i coniugi è venuta meno qualsiasi forma di comunione materiale;
che la convenuta percepisce una pensione di invalidità dall'INPS pari a euro 340,00 circa mensili ed risulta I proprietaria di un immobile sito AR S. E. in Via Casella n. 54.
******
Nonostante la ritualità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza il convenuto è
rimasto contumace.
***
All'udienza di comparizione del 19.06.2024 è comparsa la sola parte ricorrente, la quale oltre a confermare il contenuto del ricorso ha dichiarato “la separazione risale al 2023; eravamo separati di fatto in casa. attualmente abito nella via Puccini 1 a AR S.E.; la casa ex coniugale, di mia esclusiva proprietà in quanto ereditata, è stata venduta e ho acquistato la casa dove abito. In
separazione non è stato previsto alcun assegno. L'unica figlia ha 41 anni vive con me e lavora regolarmente. Io sono titolare di una piccola pensione di invalidità. Non domando nulla se non la pronuncia del divorzio.”
All'udienza del 16.12.2024, verificata la regolarità della notificazione avendo la parte ricorrrente,
dopo una serie di rinvii, avuto indietro la cartoline attestante la ricezione del ricorso da parte del resistente, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Giudice ha trattenuto la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
****
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al
Presidente in quella procedura (26.04.2023) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il 24.01.2024), sono trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni deve ritenersi, come espressamente previsto dalla legge, che la separazione medesima sia stata ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1 dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e . Parte_1 CP_1
Le ragioni di lite giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in AR NTNA il
23.12.1982 tra , nato in [...] il [...], e nata in Parte_2 Parte_3
Cagliari il 04.04.1992, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune di AR NTNA (Ca) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1982, atto n. 195, parte II, serie A).
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Cagliari in data 24.3.2025 nella camera di Consiglio della prima Sezione Civile del
Tribunale.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Mario Farina Dott. Giorgio Latti