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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 24/10/2025, n. 635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 635 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 427/2024
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
- sezione lavoro -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
composta dai seguenti magistrati:
Barbara BORTOT Presidente
Gaetano CAMPO Consigliere
Silvia BURELLI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa con ricorso in appello da
, con sede legale in Roma, via Ciro il Grande, Parte_1
24, c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura ad lites P.IVA_1
del Presidente dell rilasciata con il ministero del Notaio in Fiumicino, rep. Pt_1 Persona_1
n. 37875, racc. n. 7313, del 22.03.2024, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Filippo
Doni, c.f. , elettivamente domiciliato ai fini del presente giudizio presso C.F._1
l'Avvocatura I.N.P.S. di Venezia, Santa Croce, 929, dichiarando, per le comunicazioni di Cancelleria,
il numero di fax dello studio del difensore 0422 581541, e l'indirizzo di p.e.c.
, nonché l'indirizzo di p.e. Email_1 Email_3
Parte appellante contro
(C.F. nato ad [...] il [...] e residente a Controparte_1 C.F._2
LO (TV) in via dell'artigianato n. 22, rappresentato e difeso, per procura in atti, dagli avvocati Carlo
TE (C.F. e NI BA (C.F. ), quest'ultima C.F._3 C.F._4
1 nominata procuratore in forza al mandato conferito all'avv. prof. Carlo TE, i quali hanno eletto domicilio presso lo studio del primo in Padova, Corso Garibaldi n. 5; e-mail PEC:
nr. fax: Email_4 Email_5
049.650834
Parte appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 103/2024 del Tribunale di TREVISO – sezione lavoro
IN PUNTO: ricostituzione della pensione di vecchiaia
Conclusioni:
Per parte appellante:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avverso ricorso di primo grado;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: ridursi la neutralizzazione richiesta da controparte a cinque
anni, e calcolarsi gli stessi a ritroso dal 31.10.2018, ed estendersi la stessa anche alla quota
pensionistica 'contributiva'.
IN OGNI CASO: compensarsi le spese di lite di primo grado.
Spese di causa e compensi professionali, compresa maggiorazione forfettaria, integralmente rifusi
per entrambi i gradi di giudizio, ovvero compensati in entrambi i gradi in caso di solo parziale
fondatezza dell'avverso ricorso di primo grado.”
Per parte appellata:
“- rigettare l'appello promosso da in quanto infondato in fatto e in diritto e confermarsi Pt_1
integralmente la sentenza impugnata;
- Rifondersi spese, diritti e onorari del presente giudizio.”
Svolgimento del processo
1. Con la sopra indicata sentenza il primo giudice ha parzialmente accolto le domande del sig. , condannando l a ricostituire la pensione del ricorrente neutralizzando i contributi CP_1 Pt_1
dal 1°.
1.2007 al 31.12.2016, con conseguente condanna dell al versamento degli arretrati Pt_1
dovuti. Ha, altresì, condannato l alla rifusione delle spese di lite. Pt_1
1.1. Il sig. è titolare di pensione di vecchiaia erogata dall – Gestione Artigiani a CP_1 Pt_1
decorrere dal 1°.11.2018 (VOART n. 33045422), avendo egli maturato il requisito anagrafico (66
2 anni e 7 mesi) in data 7.10.2018.
In data 3.5.2019 il ha presentato domanda di ricostituzione del predetto trattamento CP_1
pensionistico per motivi contributivi (neutralizzazione degli anni con minor retribuzione e contribuzione successivi a quello di raggiungimento del requisito contributivo minimo), domanda rigettata dall con provvedimento del 16.2.2021. Pt_1
Dopo aver esperito inutilmente il ricorso amministrativo, il ha instaurato la presente CP_1
causa, ritenendo che la pensione erogata dalla Gestione Artigiani è stata liquidata in violazione del principio espresso dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 173/2018 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, L. 223/1990 laddove non prevede che dal computo della pensione siano esclusi i contributi successivi al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima, qualora essi comportino un trattamento pensionistico meno favorevole.
1.2. Il primo giudice ha parzialmente accolto le domande del sig. . CP_1
Ha rilevato che per le pensioni degli artigiani e dei commercianti si applica la disciplina di cui all'art. 5, comma 1, L. 233/1990 e art. 1, commi 17-18, L. 335/1995. Ha affermato che dette disposizioni devono essere interpretate alla luce della sent. 173/2018 Corte Cost..
Ha osservato che nel caso di specie, come risulta dal prospetto di liquidazione prodotto, la pensione del sig. è stata calcolata in parte con il metodo retributivo e in parte con il metodo CP_1
contributivo. Ha affermato che, a fronte della sent. 173/2018 Corte Cost., il principio di neutralizzazione dei contributi c.d. dannosi è applicabile esclusivamente alla quota di pensione calcolata con metodo retributivo e sul punto ha richiamato giurisprudenza di legittimità relativa alle pensioni dei lavoratori dipendenti (Cass. n. 29967/2022).
Ha concluso che sono neutralizzabili – ai fini del calcolo della sola quota retributiva – gli ultimi dieci anni di contribuzione ridotta e “dannosa” ai fini del calcolo della pensione, versata in periodo successivo alla maturazione del requisito contributivo minimo.
Ha ritenuto non condivisibile la tesi dell secondo cui sono neutralizzabili solo i contributi Pt_1
“dannosi” versati dopo la maturazione anche del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia (nel caso di specie, non sussistenti). Ha rilevato che, seguendo detta tesi, si finirebbe paradossalmente per garantire una pensione maggiore a chi interrompesse l'attività lavorativa dopo
3 il raggiungimento del requisito contributivo minimo limitandosi ad attendere la maturazione anche di quello anagrafico.
Ha, pertanto, condannato l a ricostituire la pensione di vecchiaia del sig. Pt_1 CP_1
neutralizzando, ai fini del calcolo della quota retributiva, i periodi contributivi “dannosi” dal 1°.1.2007
al 31.12.2016 (ultimi dieci anni), con conseguente condanna al versamento degli arretrati dovuti.
Ha disposto sulle spese di lite secondo soccombenza.
2. Per la riforma della sentenza ha proposto appello l sulla base di quattro motivi. Pt_1
Ribadisce che in data anteriore al 7.10.2018 il sig. non aveva maturato i requisiti pensionistici CP_1
per la pensione di vecchiaia, ossia congiuntamente il requisito contributivo e quello anagrafico.
2.1. Con il primo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver applicato la Pt_1
neutralizzazione ai periodi successivi al conseguimento del requisito contributivo a prescindere dal conseguimento del requisito anagrafico.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente applicato la sent. 173/2018 Corte
Cost., in quanto il caso di specie non è conforme a quello di cui a tale pronuncia, ove il soggetto aveva maturato sia il requisito contributivo sia il requisito anagrafico e poteva scegliere se collocarsi in quiescenza o continuare a lavorare pagando i relativi contributi. Osserva che prima del 1.11.2018
il sig. non aveva raggiunto il requisito anagrafico e dunque non poteva effettuare alcuna CP_1
scelta.
2.2. Con il secondo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per aver applicato la Pt_1
neutralizzazione estendendola all'ultimo decennio della quota “retributiva”.
L'appellante si duole che per i lavoratori autonomi il primo giudice ha esteso la neutralizzazione a un periodo di 10 anni, ben maggiore a quella possibile per i lavoratori dipendenti.
Osserva che la giurisprudenza costituzionale, riguardante i lavoratori dipendenti, fa sempre riferimento a 5 anni neutralizzabili e non si è espressa sui lavoratori autonomi. Aggiunge che,
comunque, il periodo neutralizzabile deve essere calcolato dalla maturazione della pensione ossia dal 31.10.2018 e non dal 31.12.2016 come ritenuto dal primo giudice.
2.3. Con il terzo motivo di appello l ha impugnato la sentenza per non aver considerato Pt_1
che l'interpretazione data alla giurisprudenza costituzionale imporrebbe di neutralizzare anche la
4 parte contributiva della pensione.
L'appellante lamenta che il primo giudice ha erroneamente interpretato la sent. 173/2018
Corte Cost., applicando la neutralizzazione alla sola quota retributiva e non anche alla quota contributiva.
2.4. Con il quarto motivo di appello l ha impugnato la sentenza per non aver Pt_1
compensato le spese di lite.
L'appellante sostiene che il primo giudice avrebbe dovuto compensare le spese di lite, in considerazione dell'assenza di precedenti giurisprudenziali sulla questione e della controvertibilità
della stessa.
2.5. Infine, l si riporta alle difese già svolte in primo grado, in particolare eccependo la Pt_1
genericità delle domande avversarie circa il periodo di riferimento nonché richiamando giurisprudenza di legittimità, di merito e costituzionale che indica in 5 il numero degli anni neutralizzabili (Cass. n. 26442/2021; Trib. Treviso n. 57/2022; Corte Cost. n. 82/2017).
3. Si è costituito il sig. contestando l'appello e chiedendone il rigetto. CP_1
Quanto al primo motivo di appello, egli rileva che la sentenza impugnata ha correttamente recepito il principio affermato dalla sent. 173/2018 Corte Cost., la quale fa espresso riferimento al solo requisito contributivo sancendo che – dopo il perfezionamento del requisito minimo contributivo
– l'ulteriore contribuzione eventualmente versata non può comportare una diminuzione dell'importo della pensione rispetto a quello “virtualmente” maturato.
Quanto al secondo motivo di appello, egli osserva che il meccanismo della neutralizzazione deve operare secondo le regole della gestione applicata sicché nel caso di specie – alla luce dell'art. 5, comma 1, L. 233/1990 e della sent. 173/2018 Corte Cost. – la neutralizzazione si applica al periodo di riferimento rilevante per la Gestione Artigiani pari a 10 anni (base di calcolo della quota retributiva).
Quanto al terzo motivo di appello, il precisa che la sent. 173/2018 Corte Cost. in CP_1
materia di neutralizzazione fa espresso riferimento alla sola quota retributiva in ragione delle differenze strutturali tra la componente retributiva e quella contributiva della pensione.
Quanto al quarto motivo di appello, il sostiene che la sentenza impugnata ha CP_1
5 correttamente statuito sulle spese di lite ex art. 91 c.p.c. in quanto non vi è alcuna “grave ed
eccezionale ragione” per la loro compensazione ai sensi dell'art. 92 c.p.c., soprattutto in considerazione della conformità della decisione ai già noti principi affermati dalla giurisprudenza.
4. All'udienza del 18.9.2025 la causa è stata discussa e, all'esito della camera di consiglio, è
stata decisa come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
5. L'appello dell risulta fondato limitatamente al quarto motivo (regolamentazione delle Pt_1
spese di lite) e deve essere, per il resto, rigettato, per le seguenti dirimenti ragioni che assorbono ogni ulteriore questione.
6. I primi tre motivi di appello sono suscettibili di essere unitariamente trattati, in quanto connessi e relativi all'applicazione del principio della neutralizzazione nell'ambito della Gestione
Artigiani. Essi risultano infondati per le seguenti dirimenti ragioni.
6.1. E' necessario innanzitutto stabilire se, nell'ambito della Gestione Artigiani, i contributi neutralizzabili sono :
1) quelli successivi alla maturazione di tutti i requisiti (contributivo e anagrafico) per l'accesso alla pensione di vecchiaia;
2) quelli successivi alla maturazione del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, a prescindere dal fatto che, a tale momento, il soggetto abbia maturato anche il requisito anagrafico.
Il Collegio ritiene che correttamente il primo giudice ha aderito alla seconda ipotesi (neutralizzazione dei periodi lavorati successivi alla maturazione del requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia, a prescindere dal fatto che, a tale data, il soggetto abbia maturato anche il requisito anagrafico), come desumibile dalla motivazione della sentenza della Corte Costituzionale n.
173/2018.
Ed invero, già dalla lettura della parte “Ritenuto in fatto - punto 1” della predetta sentenza, emerge che i giudici rimettenti si trovavano a decidere in ordine ad una fattispecie sovrapponibile a quella per cui è causa: “1.– Con ordinanza del 13 luglio 2017, la Corte d'appello di Trieste ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, 35, primo comma, e 38, primo e secondo comma,
6 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto
1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e
dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare), nella parte in cui non prevedono che, nel caso di esercizio da parte
del lavoratore di attività autonoma, successivamente al momento in cui egli abbia già conseguito la
prescritta anzianità contributiva, la pensione liquidata non possa essere comunque inferiore a quella
che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile calcolata con i contributi minimi già
versati, escludendo quindi dal computo, ad ogni effetto, i periodi successivi e la relativa contribuzione
meno favorevole e perfino “dannosa” … Il ricorrente aveva rappresentato di essere titolare di
pensione di vecchiaia avente decorso dal 1° luglio 2010 (avendo utilizzato la “finestra” del l° luglio
dell'anno successivo al compimento del cinquantanovesimo anno di età), ottenuta con il cumulo
della contribuzione versata, prima come lavoratore dipendente (numero 112 settimane) e, poi, come
lavoratore autonomo-commerciante (numero 1842 settimane dal 1° ottobre 1975 al 30 giugno 2010),
il tutto per una retribuzione pensionabile di euro 1.275,89 mensili. Tuttavia, deduceva che già alla
data del 31 dicembre 2007, in forza della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del
Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita
sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), aveva maturato il
requisito contributivo minimo (numero 1824 settimane)”.
Da tale sintesi della vicenda sub iudice emerge che, anche nel processo nell'ambito del quale è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, il lavoratore artigiano, dopo il conseguimento del requisito minimo contributivo, aveva continuato a lavorare sino al raggiungimento dell'età anagrafica per il pensionamento, ma versando una contribuzione “dannosa” (calcolata su redditi inferiori a quelli del periodo pregresso) che, al raggiungimento dell'età pensionabile, ha determinato la liquidazione di un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato liquidato se, al raggiungimento del requisito minimo contributivo, l'interessato avesse posseduto anche il requisito anagrafico.
Del resto, in più punti della citata sentenza della Corte Cost. emerge il principio secondo il quale (v.
considerando in diritto, punto 1) laddove il lavoratore autonomo, dopo aver conseguito il requisito contributivo minimo per il trattamento pensionistico, abbia continuato la propria attività, versando la
7 relativa contribuzione, egli non possa vedersi liquidata una pensione di importo inferiore a quello
“virtualmente” liquidabile al momento del raggiungimento del requisito contributivo minimo.
Questo Collegio concorda con le considerazioni svolte nei gradi di merito del processo che ha dato origine alla citata questione di costituzionalità, secondo cui sarebbe irrazionale e contrario alla
Costituzione (artt. 3 e 38 Cost.) che un numero di contributi superiore al minimo occorrente a far sorgere il diritto alla pensione, possa determinare una prestazione di misura inferiore a quella ricollegabile al minimo contributivo già conseguito, solo perché a tale data l'interessato non è in possesso anche del requisito anagrafico.
Si determinerebbe una irragionevole disparità di trattamento pensionistico ai danni di chi, dopo il raggiungimento del requisito minimo contributivo, per raggiungere anche il requisito anagrafico sia
“costretto” a continuare a lavorare (non essendo nelle condizioni di poter optare per la immediata cessazione dell'attività, nell'attesa del raggiungimento dell'età anagrafica), ancorchè svolgendo una attività in relazione alla quale versa una contribuzione inferiore a quella degli anni precedenti.
Del resto, come evidenziato dal rimettente nel procedimento concluso con la citata Corte Cost.
173/2018, nella sentenza n. 264 del 1994 la Corte costituzionale ha affermato che «è palesemente
contrario al principio di razionalità di cui all'art. 3 Cost. – “che implica l'esigenza di conformità
dell'ordinamento a valori di giustizia e di equità” (sentenza n. 421 del 1991) – che all'inserimento di
un periodo di contribuzione obbligatoria nella base di calcolo della pensione consegua, in un sistema
che prende in considerazione per la determinazione della retribuzione pensionabile solo l'ultimo
periodo lavorativo (in quanto si presume più favorevole per il lavoratore), l'effetto di ridurre il
trattamento pensionistico di vecchiaia rispetto a quello già ottenibile ove, nel medesimo periodo, non
vi fosse stata contribuzione alcuna ed il periodo stesso non fosse stato quindi computabile a nessun
effetto (neppure, quindi, ai fini della determinazione dell'anzianità contributiva)».
Nella sentenza n. 173/2018 la Corte ha individuato un vero e proprio principio “di sistema”
dell'ordinamento pensionistico in merito alla esclusione dalla base imponibile dei “contributi dannosi”
che prescinde dai diversificati aspetti delle discipline pensionistiche (pluralismo delle gestioni e dei regimi): “ Il sistema previdenziale è certamente improntato a logiche di solidarietà e non di mera
corrispettività, ma anche per il regime pensionistico dei lavoratori autonomi iscritti all risulta Pt_1
8 irragionevole che il versamento di contributi correlati all'attività lavorativa prestata dopo il
conseguimento del requisito per accedere alla pensione, anziché assolvere alla funzione fisiologica
e naturale di incrementare il trattamento pensionistico, determini il paradossale effetto di ridurre
l'entità della prestazione.”.
Sicchè, in definitiva, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 173/2018, ha dichiarato
“l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), e dell'art. 1, comma 18, della legge 8 agosto 1995,
n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare), nella parte in cui, ai fini
della determinazione delle rispettive quote di trattamento pensionistico, nel caso di prosecuzione
della contribuzione da parte dell'assicurato lavoratore autonomo che abbia già conseguito la
prescritta anzianità contributiva minima, non prevedono l'esclusione dal computo della contribuzione
successiva ove comporti un trattamento pensionistico meno favorevole.”.
Principio, dunque, correttamente applicato anche nel caso di specie.
6.2. Quanto all'applicazione del principio di neutralizzazione all'ultimo decennio della quota retributiva, essa risulta corretta alla luce delle seguenti considerazioni.
La gestione artigiani si caratterizza per una base di calcolo della quota retributiva fondata sulla media degli ultimi 10 anni di reddito sicché è irrilevante, sul punto, che con riferimento ai lavoratori dipendenti si assuma a periodo di neutralizzazione l'ultimo quinquennio. Affinché la neutralizzazione raggiunga il suo scopo, e, dunque, al fine di evitare la riduzione del trattamento pensionistico già virtualmente acquisito e liquidabile al momento del raggiungimento dell'anzianità
contributiva minima, è necessario che la neutralizzazione si estenda a tutti i periodi “dannosi” che avrebbero altrimenti effetti sulla media reddituale di riferimento propria della gestione di volta in volta interessata (nel caso della gestione artigiani è l'ultimo decennio che incide sull'importo della quota retributiva).
Corretta risulta anche la statuizione del primo giudice laddove ha calcolato il decennio neutralizzabile non a ritroso dal 1°.11.2018, decorrenza della pensione (ovverosia dal 31.10.2018)
bensì dal 31.12.2016, in quanto nel caso concreto, il ha lavorato e versato contributi CP_1
pacificamente sino al 31.12.2016, mentre gli ultimi due anni prima del pensionamento non ha
9 lavorato.
6.3. Infine, non persuadono le considerazioni svolte in via subordinata dall' in merito alla Pt_1
necessità di applicare il principio della neutralizzazione anche alla quota contributiva del trattamento pensionistico. Invero, innanzitutto il ragionamento della Corte Costituzionale, nella sentenza sopra più volte richiamata, è espressamente riferito alla sola quota retributiva. Inoltre, come ben messo in rilievo da parte appellata, con argomentazioni non superate dall' , solo la quota retributiva è Pt_1
suscettibile di peggioramento per effetto della prosecuzione dell'attività lavorativa con redditi inferiori,
in quanto tale quota è calcolata sulla media dei redditi e dei contributi in un certo lasso temporale.
Viceversa la quota contributiva, in quanto determinata sulla base dei contributi effettivamente versati,
non subisce effetti pregiudizievoli da un apporto contributivo inferiore rispetto a quello che ha caratterizzato precedenti periodi.
7. Il Collegio ritiene, viceversa, fondato il quarto motivo di appello, relativo alla regolamentazione delle spese di lite di primo grado.
Si tratta, invero, di una questione nuova, controvertibile, la cui risoluzione si è basata sulla applicazione al caso concreto della sentenza della Corte Costituzionale 173/2018, che lascia aperti alcuni ambiti interpretativi (v. secondo e terzo motivo di appello dell ) in ordine ai quali non si Pt_1
registra, allo stato, alcuna pronuncia della Suprema Corte di Cassazione specificamente riferita alla
Gestione Artigiani.
8. Per quanto precede, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, le spese di lite di primo grado devono essere compensate tra le parti. Nel
resto, l'appello dell deve essere rigettato. Pt_1
9. Per le medesime ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti per la compensazione delle spese anche del presente grado di giudizio.
P.Q.M
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, rigettata e/o assorbita ogni diversa istanza, eccezione e domanda, così provvede:
1) in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, compensa tra le parti le spese di lite di primo grado;
10 2) compensa tra le parti le spese di lite del presente grado.
Venezia, il giorno 18.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Silvia Burelli Barbara Bortot
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