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23 ottobre 2005
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14 dicembre 2007
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16 maggio 2026
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Art. 108. Disposizioni procedurali 1. Il provvedimento adottato ((dalle Autorita' di vigilanza)) che limita l'immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l'indicazione dei termini e delle Autorita' competenti cui e' possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall'adozione.
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione ((dei provvedimenti di cui al comma 1)) , agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78)) .
2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumita', prima dell'adozione ((dei provvedimenti di cui al comma 1)) , agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 ; in particolare, gli interessati possono presentare all'Autorita' competente osservazioni scritte e documenti.
3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all'emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell'urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento.
3-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2026, N. 78)) .
Commentari • 11
- 1. Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7, della legge 29 luglio…Filodiritto Editore · https://www.filodiritto.com/ · 1 dicembre 2007 · 1.7864195
[…] Dopo il comma 3 dell'articolo 108 del Codice del consumo è aggiunto, in fine, il seguente: “3-bis”. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 29
- 1. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 19/03/2025, n. 2256Provvedimento: […] Alla luce delle gravi non conformità riscontrate e dai rischi che dalle stesse derivavano nonché dalla destinazione d'uso del prodotto da parte di soggetti più vulnerabili (0-36 mesi), con nota prot. (U) 0074800 del 22 marzo 2022, come statuito dall'art. 108 del Codice del Consumo (D.lgs. 206/2005), il Ministero vietava la circolazione sul territorio nazionale la vendita del prodotto e disponeva il ritiro dal mercato nonché il richiamo del medesimo, al fine di tutelare la salute e la sicurezza dei destinatari di tale prodotto.Leggi di più...
- diritto di partecipazione·
- obbligo di motivazione·
- art. 107 d.lgs. 206/2005·
- art. 108 d.lgs. 206/2005·
- sicurezza generale dei prodotti·
- eccesso di potere·
- procedimento amministrativo·
- Codice del Consumo·
- prodotto pericoloso·
- verificazione