Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2023, n. 22166
CASS
Sentenza 24 luglio 2023

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In tema di locazione di immobili urbani adibiti ad uso non abitativo, nel caso in cui, intervenuto il pignoramento del bene prima della seconda scadenza contrattuale, il contratto venga a cessare per la mancata autorizzazione del giudice dell'esecuzione alla relativa rinnovazione, al conduttore spetta l'indennità di avviamento ex art. 34 della l. n. 392 del 1978, la cui corresponsione, da parte dell'acquirente in forza del decreto di trasferimento, si pone quale condizione per il rilascio, con la conseguenza che, fino a tale momento, il conduttore è tenuto a versare soltanto la somma convenuta a titolo di canone, restando escluso il maggior danno ex art. 1591 c.c.

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  • 3Locazioni: pignoramento prima della disdetta il conduttore ha diritto all'indennitàAccesso limitato
    https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/ · 26 agosto 2023
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 24/07/2023, n. 22166
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22166
Data del deposito : 24 luglio 2023

Testo completo