Rigetto
Sentenza 31 gennaio 2025
Parere definitivo 15 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 31/01/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00796/2025REG.PROV.COLL.
N. 00281/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 281 del 2024, proposto da
DO PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Gianluca Prete, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
AR AN ON, rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo De Feis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
EP DR NA, IA CO, MA ZZ, Comune di Taranto, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di CC (sezione seconda, n. 1194/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di AR AN ON;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 luglio 2024 il Cons. Diana Caminiti e uditi per le parti gli avvocati Prete e De Feis;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.DO PA ha interposto appello avverso la sentenza del Tar Puglia, CC, sez. II, 27 ottobre 2023, n. 1194, che, nell’accogliere il ricorso per motivi aggiunti proposto da AR AN ON, ha riformato la graduatoria finale dei vincitori della procedura comparativa, per soli titoli, per la progressione verticale del personale interno inquadrato nella categoria “C” per la copertura di n. 4 posti di categoria “D”, profilo di Ufficiale di vigile urbano del comune di Taranto, sottraendo al PA un punto relativamente all’incarico di docenza di educazione stradale nelle scuole di Taranto (in particolare presso la Scuola Media Superiore AR Pia) per il conseguimento del patentino per la guida di ciclomotore.
1.1. Il primo giudice ha al riguardo precisato che, come evidenziato dalla ricorrente, l’amministrazione comunale non aveva rispettato le prescrizioni degli artt. 3 e 7 del bando di concorso, costituente autovincolo per l’Amministrazione, in quanto l’incarico di docenza di educazione stradale non era stato da Egli dichiarato ed autocertificato nell’ambito della domanda, ai sensi delle disposizioni sopra indicate, ma era stato estrapolato dal “ curriculum vitae “ disattendendo le previsioni del bando ed al contempo concretando una violazione del principio della par condicio competitorum che informa le procedure selettive ”.
1.2. Per le medesime ragioni il Tar ha respinto il ricorso incidentale del PA, volto al conseguimento di un punto per un titolo (ufficiale di P.G.) anch’esso dichiarato nel solo curriculum vitae.
2. Avverso la sentenza di prime cure parte appellante ha formulato, in due motivi, le seguenti censure:
1) Sull’erroneità e/o nullità del capo della sentenza nel quale è statuito che “ La regola che l’amministrazione ha stabilito e che vincola la Commissione giudicatrice nella valutazione dei candidati è pertanto quella di limitare l’attribuzione dei punteggi ai titoli che, nel rispetto delle previsioni del bando, i candidati abbiano dichiarato e formalmente autocertificato nella domanda di partecipazione… Ebbene dall’esame della domanda del PA emerge invece, come dedotto da parte corrente, che l’incarico di docenza di educazione stradale non è stato dichiarato ed autocertificato dallo stesso nell’ambito della domanda ai sensi delle disposizioni sopra indicate e, dunque, illegittimamente ha operato la commissione nell’attribuire un punto al titolo in argomento, estrapolandolo dal curriculum vitae del candidato, con ciò evidente-mente disattendendo le previsioni del bando ed al contempo concretando una violazione del principio della par condicio competitorum che informa le procedure selettive. ”.
Error in iudicando – Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 3 e 7 del bando. Motivazione carente e generica.
2) Sul ricorso incidentale. Error in iudicando per i medesimi motivi di cui al punto 1).
3. Si è costituita in resistenza l’appellata e già ricorrente in prime cure AR AN ON con deposito di articolata memoria difensiva in data 15 marzo 2024, instando non solo per il rigetto dell’appello, ma riproponendo i motivi assorbiti dal giudice di prime cure .
In particolare, quanto al titolo di docenza valutato dalla commissione in favore del PA, l’appellata ha dedotto che in ogni caso lo stesso non avrebbe potuto essere valutato, in quanto antecedente all’ultimo triennio.
Inoltre, come dedotto in prime cure , l’incarico di docenza era stato illogicamente ed ingiustamente valutato due volte, dal momento che il PA aveva ottenuto l’attribuzione del punteggio massimo per il proprio curriculum vitae (tre punti) anche in virtù dei titoli rivendicati con l’atto di appello. L’estrapolazione di detti incarichi dal curriculum , ai fini della loro autonoma valutabilità, in tesi dell’appellata, mal si concilierebbe con la valutazione effettuata dalla commissione esaminatrice delle esperienze di vita indicate nello scarno curriculum con l’attribuzione del massimo punteggio.
Inoltre, secondo l’appellata, il ricorso incidentale proposto in prime cure dal PA era comunque da respingere anche in considerazione del rilievo che il medesimo non aveva comprovato il titolo rivendicato, di ufficiale di PG.
4. In vista dell’udienza pubblica il PA ha prodotto articolata memoria difensiva, onde replicare alle difese della ON.
5. Il Comune non si è costituito.
6. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito dell’udienza pubblica del 4 luglio 2024.
DIRITTO
7. Viene in decisione l’appello proposto da DO PA avverso la sentenza del Tar Puglia in epigrafe indicata che, nell’accogliere il ricorso per motivi aggiunti proposto da AR AN ON, ha riformato la graduatoria finale dei vincitori della procedura comparativa, per soli titoli, per la progressione verticale del personale interno inquadrato nella categoria “C” per la copertura di n. 4 posti di categoria “D”, profilo di Ufficiale di vigile urbano del Comune di Taranto, sottraendo al PA un punto relativamente all’incarico di docenza di educazione stradale nelle scuole di Taranto per il conseguimento del patentino per la guida di ciclomotore.
Segnatamente il primo giudice ha ritenuto fondata la censura con cui si deduceva la violazione del combinato diposto degli artt. 3 e 7 del bando di concorso, posto che detto titolo non era stato indicato ed autocertificato nella domanda di partecipazione, come prescritto dalla lex specialis della procedura, ma era stato desunto dal curriculum vitae , con ciò evidentemente disattendendo le previsioni del bando, costituente autovincolo per l’amministrazione ed al contempo concretando una violazione del principio della par condicio competitorum che informa le procedure selettive.
Il Tar ha pertanto ritenuto che la conseguente decurtazione di un punto al candidato PA (collocatosi in terza posizione con 19,50 punti) determinasse l’assorbimento delle ulteriori censure formulate dalla ricorrente con riferimento alla valutazione dei titoli di quest’ultimo candidato per sopravvenuta carenza di interesse, dal momento che il punteggio della ricorrente risultava superiore (n. 19 punti) rispetto a quello decurtato del PA (18,50 punti).
Il giudice di prime cure, inoltre, per le medesime motivazioni, ha respinto il ricorso incidentale del PA, volto al conseguimento di un punto per un titolo (ufficiale di P.G.) anch’esso dichiarato nel solo curriculum vitae.
8. In limine litis va evidenziato come non possano essere presi in considerazione, ai fini del decidere, i motivi assorbiti in prime cure da parte del Tar, riproposti dalla ON con la memoria di costituzione depositata in data 15 marzo 2024, ovvero oltre il termine di rito di sessanta giorni dalla notifica dell’atto di appello (avvenuta via pec presso il procuratore costituito in data 30 dicembre 2023) previsto dell’art. 101 comma 2 c.p.a.).
Ed invero nel processo amministrativo, ai sensi degli artt. 46 e 101, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010, la riproposizione in appello dei motivi di censura non esaminati dal giudice di primo grado, o dallo stesso dichiarati assorbiti, non richiede che la parte vittoriosa in primo grado proponga appello incidentale, poiché tale riproposizione può avvenire anche con semplice memoria non notificata, purché depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio, cioè sessanta giorni dal perfezionamento nei propri confronti della notifica del gravame (Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza, 26 aprile 2023, n. 14; Cons. Stato, sez. VI, 1 febbraio 2023, n. 1113; sez. VII, 28 febbraio 2022, n. 1416; sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6786 e sez. VI, 29 novembre 2019, n. 8180).
Pertanto, qualora ciò non avvenga, i motivi assorbiti e non esaminati in primo grado devono intendersi rinunciati, sicché è precluso al Consiglio di Stato il loro esame (Cons. Stato, Ad. Plen., ordinanza, 26 aprile 2023, n. 14 cit.).
9. Con il primo motivo l’appellante lamenta l’erroneità della sentenza di prime cure, assumendo che se l’obiettivo della p.a. è la scelta del candidato migliore in relazione al posto messo a concorso, la procedura di reclutamento non può dipendere dal mero riscontro del possesso dei requisiti e/o titoli presenti all’interno della domanda di partecipazione, non potendo detta domanda partecipativa essere esaustiva degli incarichi e dei titoli evincibili, per ragioni di completezza, anche dal curriculum del partecipante.
Pertanto, in tesi di parte appellante, correttamente la commissione aveva ritenuto di estrapolare tale titolo di servizio dal curriculum poiché in grado, unitamente agli altri incarichi menzionati nella domanda, di concorrere alla formazione del punteggio idoneo alla equa valutazione del candidato, poi risultato tra i vincitori.
Secondo il PA rispetto alla fattispecie de qua dovrebbero trovare applicazione due principi, elaborati in sede giurisprudenziale, quello della prevalenza della sostanza sulla forma e quello del legittimo affidamento indotto nel partecipante dalla correttezza degli allegati al bando di concorso e quindi dei modelli da utilizzare redatti dalla p.a., atteso che il titolo non era stata da Egli inserito nella domanda di partecipazione – ma nel solo curriculum – a causa della ristrettezza dello spazio presente nel modulo predisposto dal comune per l’indicazione dei titoli.
L’appellante richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la lettera d) dell’art.7 della lex specialis laddove prevede: “ l’assegnazione di un punteggio al curriculum vitae sarà effettuato dalla Commissione avuto riguardo al profilo professionale da selezionare ed al servizio di destinazione per quanto non oggetto di precedente valutazione (non sarà attribuito alcun punteggio a titoli già valutati)”.
La commissione bene aveva fatto a valutare titoli ed incarichi (contenuti nel c.v.) indipendentemente dal fatto che fossero contenuti nella domanda di partecipazione al concorso dato che: 1) ciò era espressamente previsto dalla lex concorsuale e 2) la domanda partecipativa non doveva forzatamente essere esaustiva degli incarichi e titoli se alla stessa poteva sopperire la naturale maggior completezza del curriculum del partecipante, laddove peraltro lo stesso, come nella specie, fosse munito della prescritta autocertificazione.
Tale interpretazione, in tesi, assumerebbe ancora maggior rilievo in considerazione del fatto che la domanda di partecipazione, per come ideata dalla p.a., conteneva (come evincibile da quella presentata dal PA) solo tre righe per l’elencazione de qua e che l’odierno appellante aveva finanche utilizzato il risicato residuo spazio vuoto per aggiungervi “ Superamento corso ed esame ruolo ispettore di polizia locale ”.
Proprio l’applicazione concreta del principio innanzi richiamato aveva condotto la giurisprudenza amministrativa ad ammettere prima, ed a ritenere imprescindibile, poi, il soccorso istruttorio anche nei casi di procedure concorsuali.
10. Il motivo, ad avviso del collegio, è destituito di fondamento.
11. Giova premettere che nell’interpretazione del bando di concorso per l’accesso o la progressione nei ruoli della p.a., ben può farsi applicazione, venendo del pari in rilievo una procedura comparativa fra una pluralità di aspiranti, della giurisprudenza amministrativa elaborata con riferimento alla lex specialis delle procedure di evidenza pubblica per la stipula di contratti con la p.a..
Come già ritenuto da questa Sezione (ex multis 31 ottobre 2022, n. 9386; 31 marzo 2021, n. 2710), nelle gare pubbliche, nell'interpretazione della lex specialis di gara, devono trovare applicazione le norme in materia di contratti, e dunque anzitutto i criteri letterale e sistematico previsti dagli artt. 1362 e 1363 cod. civ..
Ciò significa che, ai fini dell'interpretazione della lex specialis , devono essere applicate anche le regole di cui all'art. 1363 c.c., con la conseguenza che le clausole previste si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo ad esse il senso che risulta dal complesso dell'atto. Pertanto se un'aporia tra i vari documenti costituenti la lex specialis impedisce l'interpretazione in termini strettamente letterali, è proprio la tutela dei principi dell'affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti che conduce all'interpretazione complessiva o sistematica delle varie clausole.
Le preminenti esigenze di certezza, connesse allo svolgimento delle procedure concorsuali di selezione dei partecipanti, impongono pertanto in primo luogo di ritenere di stretta interpretazione le clausole del bando di gara: ne va perciò preclusa qualsiasi lettura che non sia in sé giustificata da un´obiettiva incertezza del loro significato letterale. Secondo la stessa logica, sono comunque preferibili, a garanzia dell´affidamento dei destinatari, le espressioni letterali delle varie previsioni, affinché la via del procedimento ermeneutico non conduca a un effetto, indebito, di integrazione delle regole di gara, aggiungendo significati del bando in realtà non chiaramente e sicuramente rintracciabili nella sua espressione testuale (Cons. Stato, sez. V, 12 settembre 2017 n. 4307; Cons. Stato, sez. IV, 5 ottobre 2005, n. 5367; sez. V, 15 aprile 2004, n. 2162).
Deve pertanto reputarsi preferibile, a tutela dell'affidamento dei destinatari e dei canoni di trasparenza e di " par condicio", l’interpretazione letterale delle previsioni contenute nella legge di gara, evitando che in sede interpretativa si possano integrare le regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla sua lettura testuale (Cons. Stato sez. V, 17 giugno 2014, n.3093).
In tale ottica, solo se il dato testuale presenti evidenti ambiguità, l'interprete, in forza del principio di favor partecipationis , deve prescegliere il significato più favorevole al concorrente (ex multis, Cons, Stato, sez. V, 20 luglio 2023 n.7113; 29 novembre 2022, n. 10491; 4 ottobre 2022, n. 8481; 2 marzo 2022 n. 1486; 6 agosto 2021, n. 5781; 8 aprile 2021, n. 2844; 8 gennaio 2021, n. 298; sez. III, 24 novembre 2020, n. 7345; 15 febbraio 2021, n. 1322; sez. VI, 6 marzo 2018, n. 1447; sez. V, 27 maggio 2014, n. 2709).
12. Ciò posto, non ricorrendo alcuna ambiguità nel bando di concorso della procedura de qua , deve procedersi ad una interpretazione letterale, nel rispetto del principio della par condicio , al combinato disposto delle norme del bando di concorso di cui il giudice di prime cure ha correttamente fatto applicazione, accogliendo le censure ricorsuali, ovvero agli art. 3 e 7.
Ed invero, a norma dell’art. 3 dell’Avviso pubblico, il candidato doveva indicare a pena di esclusione, tra gli altri dati, l’eventuale possesso di ulteriori titoli di studio e/o titoli di servizio rilevanti a fini dell’assegnazione del punteggio ( rectius , con riferimento, a tali dati, a pena di inutilizzabilità del dato non risultante dalla domanda di partecipazione).
L’art. 7 a sua volta stabiliva i criteri per l’assegnazione dei punteggi nel modo seguente:
- punteggio massimo di sette punti per la valutazione positiva della performance;
- massimo cinque punti per l’esperienza di servizio nella categoria di appartenenza;
- massino quindici punti per gli ulteriori titoli di studio e/o di servizio rispetto all’accesso dall’esterno;
-massimo tre punti per la valutazione complessiva del curriculum vitae .
Inoltre, nell’ambito del complessivo punteggio di 15 punti per titoli di studio e di servizio, il cennato artt. 7 prevede gli “I ncarichi rivestiti presso la P.A. correlati alla categoria di appartenenza – Responsabile del procedimento ” da valutarsi con assegnazione di 1 punto per ciascun incarico, per un massimo di sei punti.
Pertanto, alla luce delle puntuali indicazioni della lex specialis di concorso, i titoli di studio e/o di servizio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso alla procedura dovevano essere indicati nella domanda di partecipazione, potendo valorizzarsi ulteriori profili, indicati nel curriculum vitae , solo ai fini della valutazione complessiva della professionalità del concorrente, come desumibile dall’ulteriore specificazione, del pari indicate nell’art. 7 e reiterativa della previsione dell’art. 3, secondo la quale “ I titoli di studio e gli incarichi e servizi prestati dovranno essere formalmente autocertificati ai sensi di legge dal candidato nella domanda di partecipazione alla procedura ”.
Pertanto, in base alle prescrizioni della lex specialis , non era sufficiente la mera autocertificazione dei titoli autonomamente valutabili nel curriculum , dovendo gli stessi essere contenuti nella domanda di partecipazione.
In claris non fit interpretatio .
Né la ricostruzione innanzi operata appare scalfita dalle deduzioni dell’appellante, secondo cui i titoli di studio e di servizio potevano essere indicati anche nel curriculum in quanto l’art. 7, lett. d) dell’Avviso prevedeva che “ l’assegnazione di un punteggio al curriculum vitae sarà effettuato dalla Commissione avuto riguardo al profilo professionale da selezionare ed al servizio di destinazione per quanto non oggetto di precedente valutazione (non sarà attribuito alcun punteggio a titoli già valutati)” dalla quale non può trarsi la conclusione, a dispetto delle chiari prescrizioni delle lex specialis , che i titoli di studio e di servizio potessero essere autonomamente valutati anche ove non indicati nella domanda di partecipazione ma solo nel curriculum , ma la sola conclusione che, ove nel curriculum fossero stati indicati anche detti titoli, gli stessi, in quanto già automamente valutati in quanto dichiarati nella domanda di partecipazione, non potessero essere valutati nuovamente ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo al curriculum, avendo riguardo al profilo professionale da valutare.
12.1. Pertanto la sentenza di prime cure risulta corretta in quanto il soccorso procedimentale espletato dall’amministrazione comunale si è posto, attingendo ulteriori titoli di servizio automamente valutabili dal curriculum , in violazione delle prescrizioni della lex specialis che distinguevano fra titolo di studio e di servizio, da indicare nella domanda di partecipazione, ed altri titoli non automamente valutabili, da indicare nel curriculum e, al fine di sopperire alla carenza dell’elencazione contenuta nella domanda di partecipazione, si è risolta nella violazione del principio della par condicio . Ciò senza che l’amministrazione abbia proceduto ad annullare in autotutela, prima dell’espletamento della procedura, le indicate norme della lex specialis, le quali peraltro non sono state oggetto di impugnativa ad opera del PA.
12.2. Ed invero l’amministrazione, neppure costituita in grado di appello, e che in prime cure si era difesa peraltro sul solo ricorso principale, non prendendo posizione sul ricorso per motivi aggiunti proposto dalla ON, non ha dimostrato di avere applicato lo stesso parametro in relazione a tutti i candidati.
12.3. In senso contrario, va detto ad DA , dal ricorso di primo grado della ON, si evince che la stessa, con il ricorso principale aveva richiesto che analogo titolo fosse valutato nei suoi confronti. Il primo giudice ha respinto detta doglianza sulla base del corretto rilievo che “ Con riferimento al titolo di docente nei corsi per il conseguimento del patentino per ciclomotore presso istituti scolastici di diverso ordine e grado lo stesso non risulta dichiarato e formalmente autocertificato ai sensi di legge dalla candidata nella domanda di partecipazione alla procedura, come richiesto dal summenzionato articolo 7, e, pertanto, la commissione giudicatrice non ha proceduto correttamente alla valutazione del medesimo .”
Pertanto giammai i principi di prevalenza della sostanza sulla forma e sulla possibilità di esperire il soccorso istruttorio in materia concorsuale, invocati da parte appellante, potrebbero applicarsi laddove venga leso il principio della par condicio, avendo riguardo alla stessa giurisprudenza citata dalla medesima parte appellante (Tar Emilia Romagna Bologna, n. 416 del 2022).
12.4. Ciò senza mancare di evidenziare che il soccorso istruttorio nell'ambito delle procedure comparative e di massa è (fortemente) limitato dal principio di autoresponsabilità del concorrente per cui ciascuno sopporta le conseguenze di eventuali errori commessi nella presentazione della documentazione (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 19 febbraio 2019, n. 11489) e pertanto anche nella mancata osservanza delle chiari prescrizioni della lex specialis, costituenti autovincolo per l’amministrazione, che non può disapplicarle, peraltro solo a danno di alcuni e a vantaggio di altri.
Il limite al soccorso istruttorio nelle procedure concorsuali è pertanto volto a garantire la par condicio dei concorrenti. Nel produrre la documentazione richiesta dal bando di concorso vale il principio di autoresponsabilità del candidato (Cons. Stato, Sez. II, 26 ottobre 2023, n. 9269) che non può determinare un aggravamento del complesso iter procedimentale del concorso, ivi compreso quello determinato dall’estrapolazione dei dati dal curriculum, valutabile ad altri fini, per rimediare alle sue sviste o alle sue omissioni o all’inesatta interpretazione delle chiare prescrizioni della lex specialis.
13. Né a conclusioni diverse può pervenirsi avendo riguardo all’ulteriore affermazione, contenuta nell’atto di appello, secondo cui il PA sarebbe stato indotto in errore dall’Amministrazione nella compilazione della domanda, a causa del ridotto spazio destinato all’indicazione dei titoli ed incarichi di servizio.
Sul punto è sufficiente richiamare la pronuncia del Tar Calabria, Catanzaro, 21 maggio 2015, n. 926 (confermata da questo Consiglio di Stato, sez. IV, 26 ottobre 2018, n. 6093) che del pari ha ritenuto che potessero essere valutati, ai sensi della lex specialis , solo i titoli indicati nella domanda e non quelli indicati nel curriculum , laddove è affermato che “ il fatto che nel modello di domanda vi fosse poco spazio per fornire le indicazioni necessarie, non può costituire un profilo di equivocità, ma al più di difficoltà di compilazione”. Peraltro l’appellante ben avrebbe potuto indicare oltre ai quattro titoli indicati nell’apposito spazio della domanda, anche altri due titoli, potendo il modulo di domanda essere all’uopo modificato con allargamento dello spazio, ovvero anche senza modifica, indicando l’ulteriore titolo nella medesima pagina, con richiamo con un asterisco dei titoli non rientranti nello spazio apposito.
La circostanza che potessero essere inseriti sei titoli (il massimo dei titoli valutabili) è dimostrata a contrario proprio dalla circostanza che la ON aveva indicato sei titoli nella domanda di partecipazione, reclamando con il ricorso introduttivo di prime cure il punteggio per cinque titoli ulteriori, non valutati dalla commissione, inseriti nella domanda (oltre che di un ulteriore titolo inserito nel curriculum ), motivo questo respinto dal primo giudice, avendo riguardo alle difese del comune, non già sulla base del rilievo che era stato modificato il modulo di domanda, ma per la circostanza che i cinque ulteriori titoli allegati nella domanda non erano stati valutati, in quanto relativi a mansioni riconducibili all’espletamento dell’ordinaria attività lavorativa esigibile in base alla qualifica professionale ed all’inquadramento della ricorrente nei ruoli dell’amministrazione comunale, e in quanto, come innanzi anticipato, il titolo indicato nel curriculum non poteva essere valutato alla luce delle prescrizioni della lex specialis .
14. Alla luce di tali superiori rilievi l’appello va respinto.
15. Sussistono nondimeno eccezionali e gravi ragioni, avuto riguardo alla materia trattata e alla peculiarità della fattispecie, per compensare le spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2024, con l'intervento dei magistrati:
Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Presidente
Alessandro Maggio, Consigliere
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Diana Caminiti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diana Caminiti | Paolo Giovanni Nicolo' Lotti |
IL SEGRETARIO